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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/10/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di AN, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 65 del 2025, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARONE GUIDO, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Ministro Controparte_1 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
-convenuto -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 9 gennaio 2025, parte ricorrente, docente di ruolo alle dipendenze del , ha chiesto l'accertamento Controparte_1 del diritto alla valutazione dell'anno 2013 ai fini giuridici, previdenziali ed economici nell'ambito della ricostruzione di carriera, con conseguente inquadramento nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s. 2023/2024 e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
Deduceva che l'Amministrazione scolastica, nel decreto di ricostruzione di carriera, aveva escluso dal computo l'anno 2013 in applicazione del blocco degli scatti stipendiali previsto dall'art. 9 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122, e prorogato per il 2013 dal D.P.R. 4 settembre 2013 n. 122.
Ritualmente citato in giudizio si è costituito il , eccependo in via CP_1 preliminare la prescrizione quinquennale delle differenze retributive anteriori al
1 quinquennio precedente la notifica del ricorso e, nel merito, sostenendo la legittimità della condotta amministrativa e la piena efficacia della disciplina di blocco dell'anno 2013.
Istruita documentalmente, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
. CP_1
Deve in primo luogo rilevarsi che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti. (Cass. civ., sez. lav., n. 2232/2020).
In sostanza, anche qualora sia prescritto il diritto alle differenze retributive per effetto dell'inquadramento, ciò non preclude il conseguimento degli scatti successivi, che devono essere calcolati “come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto” (Cass. nn.
9022/1991; 36/1993; 8430/1996; 4076/2004; 15893/2007; 16958/2009).
Nel caso di specie, dunque, deve da una parte ritenersi imprescrittibile il diritto all'accertamento dell'anzianità di servizio, dall'altra, invece, non ancora prescritto il diritto alla richiesta di differenze retributive atteso che non è iniziato il decorso del termine quinquennale, alla luce del “blocco” delle progressioni di carriera disposto ex lege per l'anno 2013 che rende allo stato inesigibile il diritto di credito.
A tale proposito, e nel merito, appare utile delineare il quadro normativo di riferimento. Il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, poi convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010 n. 122, all'art. 9 ha introdotto incisive limitazioni alla dinamica retributiva nel pubblico impiego. Il comma 1 ha stabilito che “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti [...] non può superare, in ogni caso, quello ordinariamente spettante per l'anno 2010”. Il comma 21 ha disposto che i meccanismi di adeguamento retributivo non si applicano per gli anni 2011–2013 e
2 che, per il personale contrattualizzato, “le progressioni di carriera comunque denominate [...] hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”.
Il comma 23, specificamente per il personale docente e ATA della scuola, ha stabilito che “gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici”.
Con il successivo D.L. 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con modificazioni nella L. 15 luglio 2011 n. 111), l'art. 16 ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2014 delle vigenti disposizioni limitative, allo scopo di consolidare il contenimento della spesa in materia di pubblico impiego.
Infine, il D.P.R. 4 settembre 2013 n. 12 “Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, all'art. 1, comma 1, ha stabilito che: le disposizioni di cui all'art. 9, commi 1, 2, 2-bis e 21, del D.L. 78/2010 sono prorogate fino al 31 dicembre 2014; le disposizioni di cui all'art. 9, comma 23, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013.”
La successiva normativa (D.L. 23 gennaio 2014 n. 3, art. 1, comma 4) ha escluso l'applicazione del blocco per il 2014, confermando tuttavia la validità del blocco per il solo anno 2013, non oggetto di alcun recupero normativo o contrattuale.
In sostanza, mentre le annualità 2010–2012 sono state successivamente
“recuperate” mediante accordi contrattuali fra e organizzazioni sindacali, il CP_2
2013 resta l'unico anno ancora privo di effetti economici ai fini della progressione stipendiale.
Sul punto la Suprema Corte (v. sent nn. 13618 e 13619 del 2025) ha chiarito che
“occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali - interessata dalla normativa di blocco - da quella che il docente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità
2013 concorre a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
Pertanto, applicando le coordinate ermeneutiche al caso di specie, ne deriva che l'anno 2013 resta valido ai fini giuridici e previdenziali (mobilità, concorsi, graduatorie interne, anzianità complessiva di servizio), ma allo stato non produce effetti retributivi diretti, né consente lo scorrimento automatico nella fascia stipendiale superiore.
Ne consegue che non sussistono i presupposti per disporre il richiesto inquadramento nella fascia stipendiale 35 a decorrere dall'a.s.2023/2024, dovendo il blocco dell'anno 2013 ritenersi tuttora efficace quanto alla parte economica.
3 Il ricorso deve pertanto essere accolto solo parzialmente, limitatamente al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e previdenziali, con rigetto delle pretese retributive.
Le spese di lite, avuto riguardo dell'accoglimento solo parziale e del recente intervento della giurisprudenza di legittimità che ha posto fine alle oscillazioni nella giurisprudenza di merito, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza eccezione e difesa: accerta e dichiara che l'anno 2013 è utile ai fini giuridici e previdenziali nella ricostruzione di carriera del ricorrente;
rigetta la domanda di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici e retributivi e la correlata richiesta di differenze stipendiali;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, 28/10/2025
Il Giudice
MM Di AN
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