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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 488 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimiliano Cassibba;
opponente
E
(P.I. MT00021109515), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Valguarnera;
opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2024, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Termini Imerese in data 8 ottobre 2019 (R.G. n. 3003/2019), la Controparte_1 chiedeva che venisse ingiuntivo ad il pagamento della somma di € Parte_1
45.000,00.
Specificava che il proprio credito derivava da una scrittura privata datata 11 luglio 2013,
1 con la quale la società aveva riconosciuto di essere debitrice del Parte_1 suddetto importo a titolo di corrispettivo per la realizzazione di una piscina.
Accogliendo la domanda monitoria, il Giudice adito, con decreto ingiuntivo n. 89/2020 del 30 gennaio 2020, dichiarato immediatamente esecutivo, ingiungeva il pagamento dell'importo di € 45.000,00, oltre interessi e spese processuali.
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 12 Parte_1 febbraio 2020, proponeva opposizione, eccependo, in primo luogo, il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla predetta scrittura;
contestava, inoltre, la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, rappresentando che nessuna prestazione era stata mai eseguita in suo favore, sicché la suddetta scrittura doveva, in ogni caso, ritenersi “nulla per mancanza di oggetto
e causa”.
Sulla scorta di tali motivi, chiedeva all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, di annullare e revocare il provvedimento monitorio, con vittoria delle spese.
Costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 marzo 2020, la chiedeva, in via preliminare, la verificazione della Controparte_1 scrittura privata disconosciuta dall'opponente e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, nonché la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria delle spese.
Frattanto, la , agendo in forza del decreto ingiuntivo anzidetto, Controparte_1 notificava, in data 12 febbraio 2020, atto di precetto alla la quale, Parte_1 con ricorso depositato in data 17 febbraio 2020, chiedeva sospendersi l'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
Tale ricorso dava origine ad un subprocedimento cautelare (R.G. n. 488-1/2020), all'esito del quale, con ordinanza del 26 marzo 2020, il Tribunale adito disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio veniva istruito, oltre che con la produzione di documenti, mediante l'espletamento di C.T.U. grafologica e prove testimoniali.
Infine, all'udienza cartolare del 2 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
2 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
L'opposizione proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Giova, in primo luogo, ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006).
Ciò posto, nel caso in ispecie, la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1 discende da una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti in data 11 luglio 2013, in virtù della quale in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore ha riconosciuto di essere debitrice della somma di € 45.000,00, quale CP_2 corrispettivo per la realizzazione di una piscina.
Con la propria opposizione, ha espressamente disconosciuto la Parte_1 firma apposta alla suddetta scrittura.
A fronte di tale disconoscimento, parte opposta ha formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stata, quindi, espletata una C.T.U. grafologica al fine di accertare l'autografia della sottoscrizione.
Orbene, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. , le Persona_1 cui argomentazioni appaiono corrette, coerenti ed esenti da vizi, è emerso che “la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata dell'11/7/2013 è autografa e pertanto apposta da parte della Sig.ra nata a [...] il [...]” (cfr. pag. 40 della relazione). CP_2
Nessuna rilevanza assume, pertanto, la doglianza dell'opponente in ordine all'asserita falsità della sottoscrizione, essendo la stessa riconducibile a n.q. di legale CP_2 rappresentante della Parte_1
D'altra parte, deve osservarsi che la società deteneva una copia Parte_1 della suddetta scrittura, avendola prodotta in giudizio.
3 Il possesso di tale copia, avente uguale contenuto a quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, dalla quale diverge soltanto per la data scritta in stampatello, a differenza di quella in possesso dell'opposta in cui la data è scritta in corsivo, dimostra, al di là di ogni dubbio, che l'opponente era a conoscenza di essa, del suo contenuto e delle obbligazioni assunte, sicché non può fondatamente sostenere di non aver mai saputo nulla dell'esistenza di tale scrittura.
Passando all'esame della scrittura in questione, risulta che la ha Controparte_1 eseguito i lavori di installazione di una piscina in favore della per il Parte_1 prezzo di € 45.000,00, importo questo che avrebbe dovuto essere corrisposto dopo che la committente avrebbe provveduto al pagamento “di tutte le altre spese e forniture inerenti l'avvio della gestione della piscina ed attività di impresa ad essa correlate”.
Com'è noto la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della “causa debendi”, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Pertanto, incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (cfr., tra le altre, Cass. n. 11332/2009).
Prova che, nel caso di specie, non risulta offerta dalla società opponente.
Invero, ferma l'accertata riconducibilità della firma apposta alla scrittura privata dell'11 luglio 2012 a all'epoca legale rappresentante della società opponente (così CP_2 come accertato dal nominato ctu con accertamento che questo giudice condivide integralmente), non è stata offerta la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del diritto al pagamento delle somme ivi indicate.
Né coglie nel segno l'argomentazione difensiva offerta dall'opponente per la quale la
4 scrittura privata sarebbe stata sospensivamente condizionata al “pagamento di tutte le altre spese
e forniture inerenti l'avvio della gestione della piscina ed attività di impresa ad essa correlate” (cfr. punto
2 della scrittura privata dell'11 luglio 2013).
Condizione il cui avveramento non sarebbe stato dimostrato dalla società creditrice opposta.
Dal tenore della clausola qualificata da parte opponente quale condizione sospensiva, nonché dal tenore letterale dell'intera scrittura privata citata, la suddetta clausola appare qualificabile quale termine apposto all'adempimento dell'obbligazione e non già quale condizione sospensiva, avendo le parti pattuito che la avrebbe Parte_1 provveduto al saldo della somma indicata “successivamente al pagamento di tutte le altre spese e forniture inerenti l'avvio della gestione della piscina ed attività di impresa ad essa correlate”.
Emerge, pertanto, chiaramente che per il pagamento della somma anzidetta era stato fissato un termine.
Termine, che, a prescindere dal lungo lasso di tempo trascorso rispetto alla data in cui è stata redatta la scrittura, deve ritenersi ormai scaduto, non essendo stato tempestivamente eccepito che esso non era ancora decorso.
Di conseguenza, va affermato l'obbligo della società opponente di corrispondere alla la somma di € 45.000,00, dovuta per l'esecuzione dei lavori per la Controparte_1 realizzazione della piscina.
Tale obbligo, come è stato già rilevato, deriva dalla scrittura privata più volte sopra menzionata, in virtù della quale le parti si sono date reciprocamente atto che “la
[...] ha eseguito lavori di installazione piscine a favore della per un valore CP_1 Controparte_3 pattuito tra le parti corrispondente a complessivi euro 45.000,00”.
Peraltro, anche le prove testimoniali assunte hanno confermato la realizzazione dei lavori da parte della società opposta, come dichiarato dai testi e _1 Tes_2
escussi all'udienza del 9 giugno 2023.
[...]
Il primo, invero, ha confermato che la piscina de quo è stata realizzata con manodopera fornita esclusivamente dalla di nel periodo tra il CP_1 CP_1 Controparte_4 gennaio ed il giugno 2013, precisando “di aver partecipato alla realizzazione della piscina,
5 realizzata dal mio ex suocero, il sig. io ero in ferie e ho aiutato mio suocero a realizzare CP_4 CP_4 questa piscina perché era un po' in ritardo sui lavori. Collaboro ancor oggi con il sig. ma sono CP_4 lavoratore autonomo;
sono titolare di Multiservice, io c'entro poco con l'accordo tra la e la CP_1
AR RI (…)” ha, altresì, confermato che la piscina è stata ultimata del luglio 2013 e che “quando siamo andati via era luglio 2013 tutto il rivestimento della piscina era terminato.” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 9.6.2023). _1
, parimenti, ha confermato le medesime circostanze, dichiarando, altresì: Tes_2
“preciso di aver fornito il materiale per la realizzazione della piscina a condizioni favorevoli per Valle
AR, applicando le scontistiche di solito applicate per gli installatori. Confermo il cap. 2 [Vero è che la “ ha fornito solamente i materiali necessari alla realizzazione della piscina CP_5
(mentre la manodopera è stata fornita dalla cfr. memoria ex art. 183 comma VI CP_1
n. 2 c.p.c. di parte opposta], ho fatto il preventivo in collaborazione con il sig. e ho fornito CP_4 questo materiale per la realizzazione della piscina. Confermo il cap. 3 [Vero è che i fornitori “ CP_5
[...
e “Multiservice di furono indicati dalla stessa ma, per _1 CP_1 ragioni fiscali, le parti convennero di fatturare i materiali direttamente alla Controparte_3
cfr. memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte opposta], preciso che conoscevo già il
[...] sig. nell'ambito della mia attività, ho fatturato direttamente a alle medesime CP_4 Parte_1 condizioni favorevoli, come se fatturassi a un installatore;
in ordine al cap. 4 [Vero è che la piscina della che mi viene mostrata in foto, è stata ultimata del luglio 2013, cfr. memoria Pt_1 ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte opposta], preciso che la mia fornitura risale alla primavera del 2013” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 9.6.2023). Tes_2
A fronte di tali dichiarazioni, che si ritengono precise, concordanti e circostanziate, del tutto inattendibile appare la testimonianza resa da (all'epoca dei fatti legale CP_2 rappresentante della società opponente, nonché firmataria della scrittura privata) e
[...]
(coniuge del legale rappresentante della società opponente e madre di MO [...]
, non solo perché smentite dagli altri testi, ma anche perché in contrasto con il CP_2 contenuto della scrittura privata.
Peraltro, la teste , moglie dell'attuale rappresentante della società MO opponente, pur negando che i lavori di realizzazione della piscina siano stati svolti dalla
6 , ha dichiarato che “i lavori relativi alla piscina sono stati realizzati da Controparte_1
” precisando che “il sig. era presente ai lavori di realizzazione _1 Controparte_4 della piscina ma non ha partecipato, è il suocero del sig. , è venuto qualche volta con lui.” _1
(cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 17.4.2023), confermando sia MO la presenza di , titolare della sui luoghi, sia la partecipazione Controparte_4 CP_1 ai lavori di genero del primo, che ha dichiarato di aver aiutato il suocero _1 nella realizzazione della piscina in questione.
Circostanze pure confermate da (“conosco il sig. perché mi è stato CP_2 CP_4 presentato dal sig. nel 2014 spesso il sig. veniva a trovare il sig. e si Tes_1 CP_4 Tes_1 fermavano a pranzo al ristorante della struttura, che era gestito da me a quel tempo […] preciso che
ha realizzato dei lavori e spesso il sig. veniva a trovarlo”: cfr. _1 Controparte_4 dichiarazioni rese da all'udienza del 17.4.2023). CP_2
Ad abundantiam osserva il Tribunale che la relazione tra la e la CP_1 [...] risulta dimostrata, infine, anche delle dichiarazioni rese dai testi Parte_1 Tes_4
e all'udienza del 17.4.2023, già dipendenti della i quali,
[...] Testimone_5 CP_1 seppure non abbiano partecipato ai lavori di realizzazione della piscina in questione, hanno, tuttavia, dichiarato di aver prestato la propria attività lavorativa di manutenzione della suddetta piscina, prestata a inizio e a fine stagione (cfr. dichiarazioni rese dai testi Tes_4
e all'udienza del 17.4.2023).
[...] Testimone_5
Tale circostanza, in uno a tutte le argomentazioni esposte, conferisce verosimiglianza alla ricostruzione dei fatti così come operata dalla società opposta.
Per le considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deve, invece, essere respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte opposta, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno,
7 neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1384/1980).
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza,
o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'opponente.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della causa, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
8 • Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 89/2020 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 30 gennaio 2020, che, per l'effetto, conferma;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, che si liquidano in complessivi euro 7.600,00 oltre spese generali, Controparte_1 iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• Pone le spese di C.T.U., come liquidate da separato decreto, a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso in Termini Imerese, 27 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del giudice dott.ssa Rossana Musumeci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n° 488 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Massimiliano Cassibba;
opponente
E
(P.I. MT00021109515), in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.to Fabio Valguarnera;
opposta
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 2 dicembre 2024, comparse conclusionali e memorie di replica ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Termini Imerese in data 8 ottobre 2019 (R.G. n. 3003/2019), la Controparte_1 chiedeva che venisse ingiuntivo ad il pagamento della somma di € Parte_1
45.000,00.
Specificava che il proprio credito derivava da una scrittura privata datata 11 luglio 2013,
1 con la quale la società aveva riconosciuto di essere debitrice del Parte_1 suddetto importo a titolo di corrispettivo per la realizzazione di una piscina.
Accogliendo la domanda monitoria, il Giudice adito, con decreto ingiuntivo n. 89/2020 del 30 gennaio 2020, dichiarato immediatamente esecutivo, ingiungeva il pagamento dell'importo di € 45.000,00, oltre interessi e spese processuali.
Avverso tale decreto, con atto di citazione notificato in data 12 Parte_1 febbraio 2020, proponeva opposizione, eccependo, in primo luogo, il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla predetta scrittura;
contestava, inoltre, la pretesa creditoria avanzata dall'opposta, rappresentando che nessuna prestazione era stata mai eseguita in suo favore, sicché la suddetta scrittura doveva, in ogni caso, ritenersi “nulla per mancanza di oggetto
e causa”.
Sulla scorta di tali motivi, chiedeva all'intestato Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto, di annullare e revocare il provvedimento monitorio, con vittoria delle spese.
Costituitasi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 marzo 2020, la chiedeva, in via preliminare, la verificazione della Controparte_1 scrittura privata disconosciuta dall'opponente e, nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, nonché la condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria delle spese.
Frattanto, la , agendo in forza del decreto ingiuntivo anzidetto, Controparte_1 notificava, in data 12 febbraio 2020, atto di precetto alla la quale, Parte_1 con ricorso depositato in data 17 febbraio 2020, chiedeva sospendersi l'esecuzione provvisoria del decreto opposto.
Tale ricorso dava origine ad un subprocedimento cautelare (R.G. n. 488-1/2020), all'esito del quale, con ordinanza del 26 marzo 2020, il Tribunale adito disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto.
Il giudizio veniva istruito, oltre che con la produzione di documenti, mediante l'espletamento di C.T.U. grafologica e prove testimoniali.
Infine, all'udienza cartolare del 2 dicembre 2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti,
2 la causa veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
L'opposizione proposta da è infondata e va, pertanto, rigettata. Parte_1
Giova, in primo luogo, ricordare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421/2006).
Ciò posto, nel caso in ispecie, la pretesa creditoria avanzata da Controparte_1 discende da una scrittura privata sottoscritta da entrambe le parti in data 11 luglio 2013, in virtù della quale in persona del suo legale rappresentante pro- Parte_1 tempore ha riconosciuto di essere debitrice della somma di € 45.000,00, quale CP_2 corrispettivo per la realizzazione di una piscina.
Con la propria opposizione, ha espressamente disconosciuto la Parte_1 firma apposta alla suddetta scrittura.
A fronte di tale disconoscimento, parte opposta ha formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Nel corso del giudizio è stata, quindi, espletata una C.T.U. grafologica al fine di accertare l'autografia della sottoscrizione.
Orbene, dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dott. , le Persona_1 cui argomentazioni appaiono corrette, coerenti ed esenti da vizi, è emerso che “la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata dell'11/7/2013 è autografa e pertanto apposta da parte della Sig.ra nata a [...] il [...]” (cfr. pag. 40 della relazione). CP_2
Nessuna rilevanza assume, pertanto, la doglianza dell'opponente in ordine all'asserita falsità della sottoscrizione, essendo la stessa riconducibile a n.q. di legale CP_2 rappresentante della Parte_1
D'altra parte, deve osservarsi che la società deteneva una copia Parte_1 della suddetta scrittura, avendola prodotta in giudizio.
3 Il possesso di tale copia, avente uguale contenuto a quella posta a fondamento del decreto ingiuntivo, dalla quale diverge soltanto per la data scritta in stampatello, a differenza di quella in possesso dell'opposta in cui la data è scritta in corsivo, dimostra, al di là di ogni dubbio, che l'opponente era a conoscenza di essa, del suo contenuto e delle obbligazioni assunte, sicché non può fondatamente sostenere di non aver mai saputo nulla dell'esistenza di tale scrittura.
Passando all'esame della scrittura in questione, risulta che la ha Controparte_1 eseguito i lavori di installazione di una piscina in favore della per il Parte_1 prezzo di € 45.000,00, importo questo che avrebbe dovuto essere corrisposto dopo che la committente avrebbe provveduto al pagamento “di tutte le altre spese e forniture inerenti l'avvio della gestione della piscina ed attività di impresa ad essa correlate”.
Com'è noto la ricognizione di debito ha effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando l'astrazione processuale della “causa debendi”, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall'onere di provare l'esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria;
essa, però, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, presupponendo pur sempre l'esistenza e la validità del rapporto fondamentale, con la conseguenza che la sua efficacia vincolante viene meno qualora sia giudizialmente provato che tale rapporto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento relativo al rapporto fondamentale, che possa comunque incidere sull'obbligazione oggetto del riconoscimento.
Pertanto, incombe all'opponente l'onere di provare i fatti che tolgono valore al riconoscimento (cfr., tra le altre, Cass. n. 11332/2009).
Prova che, nel caso di specie, non risulta offerta dalla società opponente.
Invero, ferma l'accertata riconducibilità della firma apposta alla scrittura privata dell'11 luglio 2012 a all'epoca legale rappresentante della società opponente (così CP_2 come accertato dal nominato ctu con accertamento che questo giudice condivide integralmente), non è stata offerta la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del diritto al pagamento delle somme ivi indicate.
Né coglie nel segno l'argomentazione difensiva offerta dall'opponente per la quale la
4 scrittura privata sarebbe stata sospensivamente condizionata al “pagamento di tutte le altre spese
e forniture inerenti l'avvio della gestione della piscina ed attività di impresa ad essa correlate” (cfr. punto
2 della scrittura privata dell'11 luglio 2013).
Condizione il cui avveramento non sarebbe stato dimostrato dalla società creditrice opposta.
Dal tenore della clausola qualificata da parte opponente quale condizione sospensiva, nonché dal tenore letterale dell'intera scrittura privata citata, la suddetta clausola appare qualificabile quale termine apposto all'adempimento dell'obbligazione e non già quale condizione sospensiva, avendo le parti pattuito che la avrebbe Parte_1 provveduto al saldo della somma indicata “successivamente al pagamento di tutte le altre spese e forniture inerenti l'avvio della gestione della piscina ed attività di impresa ad essa correlate”.
Emerge, pertanto, chiaramente che per il pagamento della somma anzidetta era stato fissato un termine.
Termine, che, a prescindere dal lungo lasso di tempo trascorso rispetto alla data in cui è stata redatta la scrittura, deve ritenersi ormai scaduto, non essendo stato tempestivamente eccepito che esso non era ancora decorso.
Di conseguenza, va affermato l'obbligo della società opponente di corrispondere alla la somma di € 45.000,00, dovuta per l'esecuzione dei lavori per la Controparte_1 realizzazione della piscina.
Tale obbligo, come è stato già rilevato, deriva dalla scrittura privata più volte sopra menzionata, in virtù della quale le parti si sono date reciprocamente atto che “la
[...] ha eseguito lavori di installazione piscine a favore della per un valore CP_1 Controparte_3 pattuito tra le parti corrispondente a complessivi euro 45.000,00”.
Peraltro, anche le prove testimoniali assunte hanno confermato la realizzazione dei lavori da parte della società opposta, come dichiarato dai testi e _1 Tes_2
escussi all'udienza del 9 giugno 2023.
[...]
Il primo, invero, ha confermato che la piscina de quo è stata realizzata con manodopera fornita esclusivamente dalla di nel periodo tra il CP_1 CP_1 Controparte_4 gennaio ed il giugno 2013, precisando “di aver partecipato alla realizzazione della piscina,
5 realizzata dal mio ex suocero, il sig. io ero in ferie e ho aiutato mio suocero a realizzare CP_4 CP_4 questa piscina perché era un po' in ritardo sui lavori. Collaboro ancor oggi con il sig. ma sono CP_4 lavoratore autonomo;
sono titolare di Multiservice, io c'entro poco con l'accordo tra la e la CP_1
AR RI (…)” ha, altresì, confermato che la piscina è stata ultimata del luglio 2013 e che “quando siamo andati via era luglio 2013 tutto il rivestimento della piscina era terminato.” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 9.6.2023). _1
, parimenti, ha confermato le medesime circostanze, dichiarando, altresì: Tes_2
“preciso di aver fornito il materiale per la realizzazione della piscina a condizioni favorevoli per Valle
AR, applicando le scontistiche di solito applicate per gli installatori. Confermo il cap. 2 [Vero è che la “ ha fornito solamente i materiali necessari alla realizzazione della piscina CP_5
(mentre la manodopera è stata fornita dalla cfr. memoria ex art. 183 comma VI CP_1
n. 2 c.p.c. di parte opposta], ho fatto il preventivo in collaborazione con il sig. e ho fornito CP_4 questo materiale per la realizzazione della piscina. Confermo il cap. 3 [Vero è che i fornitori “ CP_5
[...
e “Multiservice di furono indicati dalla stessa ma, per _1 CP_1 ragioni fiscali, le parti convennero di fatturare i materiali direttamente alla Controparte_3
cfr. memoria ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte opposta], preciso che conoscevo già il
[...] sig. nell'ambito della mia attività, ho fatturato direttamente a alle medesime CP_4 Parte_1 condizioni favorevoli, come se fatturassi a un installatore;
in ordine al cap. 4 [Vero è che la piscina della che mi viene mostrata in foto, è stata ultimata del luglio 2013, cfr. memoria Pt_1 ex art. 183 comma VI n. 2 c.p.c. di parte opposta], preciso che la mia fornitura risale alla primavera del 2013” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 9.6.2023). Tes_2
A fronte di tali dichiarazioni, che si ritengono precise, concordanti e circostanziate, del tutto inattendibile appare la testimonianza resa da (all'epoca dei fatti legale CP_2 rappresentante della società opponente, nonché firmataria della scrittura privata) e
[...]
(coniuge del legale rappresentante della società opponente e madre di MO [...]
, non solo perché smentite dagli altri testi, ma anche perché in contrasto con il CP_2 contenuto della scrittura privata.
Peraltro, la teste , moglie dell'attuale rappresentante della società MO opponente, pur negando che i lavori di realizzazione della piscina siano stati svolti dalla
6 , ha dichiarato che “i lavori relativi alla piscina sono stati realizzati da Controparte_1
” precisando che “il sig. era presente ai lavori di realizzazione _1 Controparte_4 della piscina ma non ha partecipato, è il suocero del sig. , è venuto qualche volta con lui.” _1
(cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del 17.4.2023), confermando sia MO la presenza di , titolare della sui luoghi, sia la partecipazione Controparte_4 CP_1 ai lavori di genero del primo, che ha dichiarato di aver aiutato il suocero _1 nella realizzazione della piscina in questione.
Circostanze pure confermate da (“conosco il sig. perché mi è stato CP_2 CP_4 presentato dal sig. nel 2014 spesso il sig. veniva a trovare il sig. e si Tes_1 CP_4 Tes_1 fermavano a pranzo al ristorante della struttura, che era gestito da me a quel tempo […] preciso che
ha realizzato dei lavori e spesso il sig. veniva a trovarlo”: cfr. _1 Controparte_4 dichiarazioni rese da all'udienza del 17.4.2023). CP_2
Ad abundantiam osserva il Tribunale che la relazione tra la e la CP_1 [...] risulta dimostrata, infine, anche delle dichiarazioni rese dai testi Parte_1 Tes_4
e all'udienza del 17.4.2023, già dipendenti della i quali,
[...] Testimone_5 CP_1 seppure non abbiano partecipato ai lavori di realizzazione della piscina in questione, hanno, tuttavia, dichiarato di aver prestato la propria attività lavorativa di manutenzione della suddetta piscina, prestata a inizio e a fine stagione (cfr. dichiarazioni rese dai testi Tes_4
e all'udienza del 17.4.2023).
[...] Testimone_5
Tale circostanza, in uno a tutte le argomentazioni esposte, conferisce verosimiglianza alla ricostruzione dei fatti così come operata dalla società opposta.
Per le considerazioni che precedono, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Deve, invece, essere respinta la domanda di condanna avanzata, ex art. 96 c.p.c., da parte opposta, non ricorrendo i presupposti di cui alla richiamata norma, la quale – nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione – non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno,
7 neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1384/1980).
Detta condanna, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza,
o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
L'accoglibilità di detta domanda è quindi condizionata alla dimostrazione di specifici presupposti, individuabili nel dolo o nella colpa grave di controparte nonché nella dimostrazione dell'effettiva e concreta esistenza di un danno conseguenziale al comportamento di quest'ultima.
Nel caso di specie, invece, la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. è sfornita di ogni elemento probatorio a sostegno, sia per quanto attiene all'elemento soggettivo (dolo o colpa grave) che oggettivo (entità del danno sofferto) e quindi non può essere accolta.
Non è stata infatti raggiunta la prova né dell'esistenza di un danno risarcibile conseguente all'instaurazione del giudizio, naturalmente ulteriore rispetto alle spese processuali sostenute (ed al riguardo è noto che la prova sull'an incombe sempre sulla parte, potendo il giudice effettuare una valutazione equitativa solo sul quantum una volta che è stata fornita la prova circa la sussistenza del danno), né di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'opponente.
3. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base del valore della causa, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
8 • Rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 89/2020 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in data 30 gennaio 2020, che, per l'effetto, conferma;
• Condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
, che si liquidano in complessivi euro 7.600,00 oltre spese generali, Controparte_1 iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• Pone le spese di C.T.U., come liquidate da separato decreto, a carico di
[...]
Parte_1
Così deciso in Termini Imerese, 27 marzo 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
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