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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/08/2025, n. 1427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1427 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 663/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 663/2023 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DALBA FRANCESCO SAVERIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DALBA FRANCESCO SAVERIO in VIA SAN TOMMASO 1, RIVA DEL GARDA
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CERRATO MARIANNA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CERRATO MARIANNA in VIA EL PROGRESSO 68, FISCIANO APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 515 del 2022 emessa dal Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: voglia codesta Corte d'Appello rigettare i motivi tutti di appello incidentale formulati da controparte, con la propria costituzione, siccome inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, come già richiesto nelle note in sostituzione della prima udienza, per le ragioni tutte ivi esplicitate, per l'effetto confermando, nei capi favorevoli e non oggetto di impugnazione da parte dell'appellante principale, la sentenza di primo grado;
voglia codesta Corte d'Appello, riformati i capi della sentenza n. 515/2022
pagina 1 di 10 del Tribunale di Piacenza, pubblicata il 13 ottobre 2022, R.G. n. 116/2017, repert. n. 1055/2022 del 13 ottobre 2022 evidenziati in narrativa, per l'effetto, in accoglimento dei motivi del gravame proposti:
1. ogni contraria eccezione, istanza domanda ed argomentazione rigettate e respinte, per i fatti tutti, i titoli e le causali di cui in narrativa, ove occorrer possa pronunciata la risoluzione del contratto di trasporto stipulato tra le parti, condannare solidalmente e/o comunque in ragione della rispettiva accertata responsabilità le società convenute all'integrale rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale del contratto di trasporto per cui è causa e, segnatamente: dell'importo di 200,00- (duecento) euro per ogni esemplare di uccello deceduto durante il trasporto e dunque la somma di 280.000,00- euro, ovvero della diversa maggiore o minor somma che risulterà ed è risultata all'esito di esperenda/esperita istruttoria ovvero sarà ritenuta di giustizia;
dell'importo di 50.000,00- euro a titolo di danno all'immagine della Parte_1 [...] in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, spese di giustizia oltre IVA e CNPA di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
La società appellata così concludeva: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla ovvero, Nel rito 1) DECLARARE l'atto di Parte_1 appello inammissibile ex art 348 bis cpc e per violazione dell'art. 342 cpc;
Nel merito ed in via preliminare e pregiudiziale in accoglimento delle sollevate eccezioni rilevabili in ogni stato e grado: 2) DECLARARE la nullità insanabile della vocatio in ius, tanto nel I° quanto nel II°grado di giudizio e l'omessa integrità del contraddittorio, con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata e del proposto Atto di Appello;
3) DECLARARE l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni/ corresponsione del valore-prezzo degli esemplari di uccelli deceduti per carenza di legittimatio ad causam e della titolarità del diritto in capo alla Ancora nel Parte_1 merito 4) RIGETTARE l'Appello proposto dalla in quanto Parte_1 manifestamente infondato in fatto ed in diritto con conferma dei capi della sentenza di I° grado impugnati. ACCOGLIERE L'APPELLO INCIDENTALE E PER L'EFFETTO: 4) DECLARARE la nullità del giudizio di primo grado per vizio insanabile della vocatio in ius per avere la
[...] citato in giudizio un soggetto/persona giuridica non corrispondente Parte_1 all'effettivo sub-vettore e litisconsorte necessario;
5) A riforma della sentenza impugnata, DICHIARARE la carente di legittimatio ad causam e di titolarità Parte_1 del diritto al risarcimento dei danni / corresponsione del prezzo e valore degli esemplari di uccelli deceduti declarando per l'effetto la relativa domanda inammissibile. 6) CONDANNARE la al pagamento delle competenze e degli onorari del doppio grado di Parte_1 giudizio con distrazione ex art 93 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La conveniva avanti al Tribunale di Piacenza, e Parte_1 Controparte_1 [...]
domandando di dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto stipulato e Controparte_2 la condanna delle convenute alla rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento verificatosi.
pagina 2 di 10 L'attrice esponeva nel merito di aver affidato alle parti convenute, rispettivamente vettore e sub – vettore, il trasporto di 4.000 uccelli da recapitare presso la sede del 64° campionato mondiale di ornitologia, che ebbe luogo dal 15 al 24 gennaio 2016 nella città di Mathosinos in Portogallo. Secondo le istruzioni impartite dal mittente e documentate dalla lettera di vettura, il trasporto sarebbe dovuto avvenire garantendo: temperatura di + 16 gradi;
luce ore 9 giornaliere;
apertura porte posteriore ogni 4/5 ore;
tuttavia, all'arrivo del mezzo nel luogo di destinazione emerse che 1.565 uccelli erano deceduti in ragione della condotta tenuta dalle parti convenute, le quali avevano destinato al trasporto un rimorchio che si rivelò essere una cella isolata, senza prese d'aria, assolutamente inidonea al trasporto degli animali. Inoltre, nonostante le specificazioni date alla partenza, non si era neppure provveduto all'apertura delle porte durante il viaggio (pag. 6 atto di citazione). Accertato, all'arrivo, il decesso per asfissia dei volatili, la ascrisse a responsabilità delle Parte_1 convenute l'evento verificatosi in applicazione del combinato disposto dell'art. 17, comma 4, lett. f) e dell'art. 18, comma 5, della Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale stradale di CP_ merce (CMR), in ragione del grave inadempimento imputabile a e le quali Controparte_1 nonostante fossero perfettamente edotte dell'oggetto del trasporto, e istruite circa le modalità da attuare per garantire condizioni di buona conservazione degli animali vivi, approntarono mezzi non idonei al loro trasferimento e non garantirono la dovuta vigilanza. L'attrice invocava anche la responsabilità extra contrattuale delle parti convenute e chiedeva il risarcimento del danno d'immagine patito. Quantificava in dettaglio le voci del danno in: € 280.000, per la perdita degli esemplari morti;
€ 8.540 per la spesa sostenuta per pagare alla società il viaggio di ritorno;
€ 50.000 Controparte_3 per danno d'immagine patito dalla Pt_1
Si costituiva la mentre rimaneva contumace la Controparte_1 Controparte_2
In via preliminare, la società costituita eccepiva: l'inapplicabilità della Convenzione di Ginevra e la conseguente incompetenza per territorio del Tribunale adito;
la carenza di legittimazione della attrice a domandare il risarcimento del danno per la perdita degli uccelli, non essendo la proprietaria degli Pt_1 stessi;
la indeterminatezza della domanda, e il difetto di prova dei danni subiti. Nel merito, sosteneva che il convogliatore della aveva verificato l'idoneità e l'efficienza Parte_1 dell'automezzo e firmato alla consegna la lettera di vettura, che non conteneva riserve del committente;
che erano indimostrati la colpa grave e il dolo ascritti da parte attrice alle società convenute. Respingeva dunque l'addebito di responsabilità e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni, e deduceva che in ogni caso il danno andava contenuto, quanto alla perdita della merce, nei limiti imposti dall'art. 1696 c.c. e 23 CMR. La causa, istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale veniva decisa con sentenza n. 515/2022, pubblicata il 13.10.2022, che accoglieva parzialmente la domanda secondo i seguenti passaggi logico – giuridici: previamente, appurata l'applicabilità della Convenzione di Ginevra del 19.05.1956 in tema di trasporto internazionale di merci su strada e così respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale di Piacenza ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della attrice, rilevando in primis che, ai sensi dell'art. 13 CMR, la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico) avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna. Spettava quindi al vettore di provare l'avvenuta pagina 3 di 10 richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 c.c. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in capo all'attore. Parte In ogni caso, riteneva che effettivo destinatario dei ben trasportati fosse la stessa mittente giacché all'arrivo del mezzo erano presenti a prendere in consegna la merce i convogliatori di quest'ultima. Nel merito, il giudicante ha accertato la responsabilità del vettore per la perdita della merce de quo, ai sensi dell'art. 17 CMR, non avendo parte convenuta superato la presunzione di responsabilità imposta a carico del vettore per la perdita delle cose trasportate. Questi, infatti, non fornì alcuna dimostrazione dell'inevitabilità dell'evento, né di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta. Tuttavia il Tribunale ha escluso dal danno risarcibile il pregiudizio derivante dalla perdita di parte del carico oggetto del trasporto, ritenendo che l'attrice non avesse dimostrato la quantità precisa di uccelli deceduti e il loro valore in base alla specie di appartenenza e alle caratteristiche dei singoli volatili;
né tanto meno, secondo il primo giudice, avrebbe potuto sopperirsi a tale carenza probatoria tramite espletamento di C.T.U. - inammissibile qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni - o per mezzo di liquidazione in via equitativa prevista dall'art. 1226 c.c., atteso che, tale modalità di liquidazione presuppone pur sempre l'intervenuto assolvimento, ad opera dell'istante, degli oneri allegativi e probatori in ordine alla effettiva esistenza e quantificazione del danno di cui è chiesta la liquidazione – oneri che, che come sopra già visto, non sono stati minimamente assolti dall'attrice (pag. 11 sentenza). Analogamente è stata respinta la richiesta di risarcimento per danno d'immagine sul fondamento che, per un verso, la CMR non contempla detta ipotesi di ristoro e in ogni caso, parte attrice aveva del tutto omesso di addurre al processo, nei termini decadenziali di rito, qualsivoglia elemento fattuale da cui potersi effettivamente inferire la verificazione, in concreto, di un pregiudizio relativo alla sua sfera giuridica non patrimoniale (pag. 12 sentenza). Accoglieva pertanto la sola richiesta di rimborso delle spese corrisposte dall'attrice in favore del nuovo vettore, pari ad € 8.540,00 in quanto esborsi sostenuti in occasione del trasporto della merce ex art. 23, comma 4, CMR.
Avverso la predetta decisione, che non risulta essere stata notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto notificato il 12.4.2023 alla presso il Parte_1 Controparte_1 difensore, formulando quattro motivi di gravame. Parimenti costituitasi, proponeva tre motivi di appello incidentale e domandava il Controparte_1 rigetto del gravame principale. rimaneva contumace anche in appello. Controparte_2
Disposta la sostituzione della udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 25.02.2025.
*** Con il primo motivo di appello principale la contesta la decisione di prime cure per aver Parte_1 ritenuto indimostrata la quantità di volatili deceduti. Diversamente allega di aver fornito un voluminoso compendio probatorio documentale, riportante i riferimenti di tutti i 1.565 uccelli deceduti. Quanto alla determinazione del loro valore, quantificato dall'appellante in circa 250 € per ciascun animale, in assenza di prezziari o listini quest'ultima lamenta la mancata considerazione da parte del pagina 4 di 10 Tribunale delle testimonianze, pur ammesse, rese dai vari allevatori in ordine al valore commerciale medio di un canarino/ uccello partecipante al campionato mondiale. Si duole invece, con il secondo motivo di gravame, che la sentenza, nel radicarsi unicamente sopra alle previsioni dell'art. 23 della CMR, abbia trascurato la disposizione di cui all'art. 29 della convenzione stessa, la quale impedisce al vettore di avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità nel caso in cui il danno dipenda da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo. Nel caso di specie risulterebbe dimostrata, secondo la Federazione appellante, la gravità della condotta del vettore, atteso che questi affidò il mezzo ad un solo autista che a propria volta mancò di effettuare le richieste soste, viaggiò con un impianto di condizionamento guasto e non aprì mai i portelli per un ricambio d'aria. Ancora, con il terzo motivo di gravame la contesta il mancato riconoscimento del danno Parte_1 all'immagine derivatole dalla condotta inadempiente del trasportatore e risultante sia dal clamor fori per l'evento manifestatosi sulla stampa locale e nazionale, che dalle istanze risarcitorie avanzate dai proprietari degli animali deceduti nei confronti della sia, infine, dal calo delle partecipazioni e Pt_1 dal dimezzamento delle medaglie italiane nel successivo campionato mondiale. Con il quarto motivo, infine, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1226 c.c. nella parte in cui il giudicante ha stabilito che l'attore dovesse provare l'esatto ammontare del danno, quando invece è principio consolidato che per la sua applicazione occorre che sia raggiunta la prova dell'esistenza del danno e che esso sia impossibile da determinare nel suo preciso ammontare. Con l'appello incidentale proposto deduce invece la nullità della citazione di primo Controparte_1 grado e conseguentemente della sentenza emanata per vizio insanabile della vocatio in ius, avendo parte appellante convenuto in giudizio, quale coobbligata in solido, la società Controparte_2
anziché la litisconsorte sostanziale e necessario.
[...] Controparte_2
Con il secondo motivo di gravame contesta la legittimazione attiva di parte attrice, riconosciuta dal primo giudice sul fondamento che fosse effettiva destinataria dei beni trasportati dalla Pt_1
Oltre a contestare tale circostanza, la società appellata sostiene l'assenza, in capo a Controparte_1 quest'ultima, della legittimazione a chiedere il ristoro della merce distrutta, non solo perché non è titolare del diritto azionato ma anche perché non ha in ogni caso ed affatto subito, nella propria sfera patrimoniale, l'incidenza negativa dell'invocato inadempimento/ danni alla merce non essendone, si ribadisce, la proprietaria (pag. 17 atto di appello). Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha accertato la responsabilità del vettore per la perdita della merce, senza esaminare l'eccezione formulata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera f) della CMR, laddove stabilisce che il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti: -f. trasporto di animali vivi. Ad ogni modo, precisa che la morte per asfissia degli animali trasportati non fu cagionata dal vettore ma da colpa e negligenza del committente e dall'inequivocabile “carico non adeguato “di 4000 uccelli in un rimorchio-scelto e confermato dalla federazione- e mal collocato nei c.d. trasportini (pag. 18 comparsa di costituzione).
pagina 5 di 10 Per ragioni di ordine logico occorre preliminarmente esaminare i primi due motivi di appello incidentale proposti da che non possono trovare accoglimento per le ragioni che si Controparte_1 vanno ad esporre con la brevità consentita dal caso. Effettivamente, come dedotto dalla difesa appellata, e Controparte_1 Controparte_2 furono convenute in giudizio come coobbligate in solido, nelle rispettive qualità di vettore e sub vettore del trasporto (pag. 4 atto di citazione). La solidarietà della obbligazione non determina tuttavia il sorgere di un rapporto sostanziale unico ed inscindibile: la solidarietà dà luogo ad un fascio di rapporti obbligatori, come si rileva dalla disciplina positiva dettata agli artt.1292 ss cc, che rimangono distinti, anche se tra loro connessi, cosicchè il creditore può far valere nei confronti di ciascuno dei condebitori l'intero suo credito: dunque anche il rapporto processuale non è unico e inscindibile e può svolgersi utilmente nei confronti di uno solo dei condebitori, come confermato dall'art.1306 cc, e (contrariamente a quanto dedotto dalla difesa non sussiste litisconsorzio necessario;
ne consegue che l'eventuale errore Controparte_1 nell'individuare in primo grado il coobbligato solidale (nel caso di specie il subvettore,
[...] anziché come indicato nella lettera di vettura), non influisce sulla Controparte_2 Controparte_2 validità ed efficacia del rapporto processuale costituito, e della condanna pronunciata, nei confronti di che in qualità di coobbligata in solido resta comunque responsabile per l'intero dei Controparte_1 danni derivanti dal contratto di trasporto. La condanna pronunciata nei confronti di d'altro canto, non è stata Controparte_2 oggetto di impugnazione, se non da parte della per chiedere una condanna maggiore, cosicchè Pt_1 sulla obbligazione risarcitoria di nei limiti di €.8.540,00 si è formato il Controparte_2 giudicato. Il difetto di legittimazione è invero rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, ma il potere officioso incontra i limiti insuperabili del giudicato formatosi sul punto, in difetto di appello. Una volta accertato, quindi, che il rapporto processuale non è unitario e inscindibile, l'appello proposto da nel proprio interesse non vale ad escludere la già avvenuta formazione del giudicato, Controparte_1 nei confronti della il difetto di legittimazione che in questa sede si rileva Controparte_2 di ufficio, dal momento che la società appellata non è -per quanto consta Controparte_2 dalla documentazione depositata- la società che ha effettivamente eseguito il subtrasporto, esclude tuttavia che la condanna nei suoi confronti possa essere aggravata, in questa sede di appello. È parimenti infondato il secondo motivo di appello incidentale. Come correttamente già affermato dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 1689 c.c. così come dell'art. 13 CMR, la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita al destinatario solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore, diversamente l'opzione fa capo al mittente. Pertanto, anche volendo considerare, quale destinatario della consegna, il soggetto formalmente indicato sulla lettera di vettura, ovvero il “Campionato mondiale c/o Exponor av. , Persona_1
Matosinos, Portugal”, è escluso che questi avrebbe potuto esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto, dunque domandare l'indennizzo contestato, non avendo mai richiesto la consegna della merce e non potendo pertanto sostituirsi al mittente. Più verosimile in ogni caso, come inteso dal primo giudice, è che effettivo destinatario della merce fosse la stessa (e il Campionato Mondiale indicasse solo il luogo di consegna) e dunque alla Pt_1 medesima spettasse comunque e fin dall'origine l'azione risarcitoria nei confronti del vettore. Pt_1 pagina 6 di 10 Tanto si desume sia dalla tipologia di trasporto, non già finalizzata all'alienazione della merce trasportata ma al trasferimento di animali di proprietà di terzi per consentire la loro partecipazione ad un campionato, sia dalle circostanze verificatesi all'arrivo del mezzo nel luogo di destinazione, ove si Parte presentarono ad attendere e prendere in consegna la merce proprio i convogliatori della D'altro canto, non assume rilievo che la non fosse proprietaria della merce perduta, Parte_1 discendendo la titolarità del diritto a domandare l'indennità per la perdita totale o parziale della merce e il contrapposto obbligo a rifondere la controparte, dalla stipula del contratto di trasporto con la società appellata, conformemente al disposto di cui all'art. 23 CMR.
Sono fondati invece i motivi di appello principale formulati dalla appellante che, Parte_1 contrariamente alle statuizioni del primo giudice, ha fornito prova adeguata del numero di volatili deceduti durante il trasporto, e del loro valore. Oltre ad aver allegato l'estratto del programma informatico della Confederazione ornitologica mondiale, la ha prodotto in atti le schede di iscrizione al mondiale degli animali e i Parte_1 corrispondenti certificati di morte - attestanti il decesso di 1.565 esemplari - rilasciati il 20.01.2016 dal medico veterinario, dott. e (doc.21). Persona_2 Per_3
Non colgono nel segno, invece, le contestazioni della società appellata, secondo cui la documentazione prodotta non confermerebbe la corrispondenza tra gli uccelli deceduti e quelli trasportati. È incontestato che la partecipazione degli allevatori italiani al Campionato mondiale di ornitologia fu Parte gestita unicamente dalla a cui i partecipanti corrisposero l'importo di 16 € per ogni animale all'atto dell'iscrizione e successivamente consegnarono gli animali per il trasporto verso Matosinhos, luogo della manifestazione (cfr. pag. 2 atto di appello). La perfetta corrispondenza tra le schede di Parte iscrizione emesse dal le dichiarazioni di decesso, entrambe contenenti la descrizione dell'animale trasportato (sezione, classe, anello e denominazione completa dell'uccello) e i dati anagrafici del proprietario, accertano la loro riferibilità proprio agli uccelli partecipanti al Campionato per il tramite della che nell'occorso sono andati perìti (pag. 6 comparsa di costituzione in appello). Parte_1
Quanto al valore della merce perduta, in assenza di prezziari o listini che individuino il prezzo degli animali deceduti, l'art. 23 CMR impone di fare riferimento al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità, che ben può ricavarsi dalle testimonianze già ammesse e non utilizzate dal giudice di primo grado. All'udienza del 4 maggio 2018, socio del CA.DE.C, club aderente al FOI, Parte_2 interrogato sul capitolo di prova: “Vero che il valore medio venale di un canarino/uccello partecipante al campionato mondiale è di circa 200,00 euro”, rispondeva: “Confermo che il valore medio commerciale di un canarino/uccello partecipante al campionato mondiale è di circa 200/250 € ad animale”. A simili conclusioni pervenne , convogliatore volontario alla Fiera tenutasi in CP_4
Portogallo, che sentito in qualità di testimone rispose: “In realtà il valore commerciale medio di un canarino/uccello partecipante al campionato mondiale è tra i 200,00 e 300,00 euro”. Infine, Tes_1 Parte volontario presso la SOR, affiliata alla riferì: “In realtà il valore venale di un canarino/uccello partecipante al campionato mondiale è di un minimo di euro 150,00- sino a un massimo di euro 450,00- quindi il valore medio è superiore ad euro 200,00”. Non è vero, dunque, come ritiene il primo giudice, che parte attrice abbia omesso di dimostrare il valore degli esemplari deceduti, atteso che tale valore, seppure come “valore medio” quindi definito in base ad una statistica, che tiene conto dei valori massimi e minimi di esemplari di quella specie e pagina 7 di 10 genere, è stato provato, il che consente di procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno espressamente prevista dall'art. 1226 c.c. nei casi in cui il danno non può essere provato “nel suo preciso ammontare”. L'utilizzo del criterio equitativo, se per un verso presuppone l'acclarata sussistenza di un danno e la impossibilità di provarne la precisa entità ("a fronte di un danno certo nella sua esistenza, ma incerto nel suo ammontare"), d'altra parte richiede (o comunque di certo consente) l'ancoraggio a ben individuati parametri, idonei a consentirne una quantificazione non arbitraria. Più precisamente, nel procedere all'apprezzamento equitativo, il giudice, per rendere la liquidazione quanto più possibile corrispondente alla reale entità del pregiudizio, può tener conto di tutto il compendio istruttorio raccolto in giudizio, anche su iniziativa officiosa: e, in questo contesto, può senz'altro basarsi, sottoponendoli a vaglio di idoneità, su elementi di prova offerti dallo stesso danneggiato, sul quale, in ultima analisi, grava l'onere ex art. 2697 cod. civ. di orientare il giudice, con sufficiente approssimazione, alla stima dell'entità del danno Tanto precisato, nella fattispecie in decisione la difficoltà nello stimare il valore dei canarini deriva dall'assenza di un prezzo corrente di mercato rilevabile da fonti documentali e dalla perdita degli esemplari deceduti, che ha impedito di compiere una precisa disamina sui singoli. In mancanza di criteri specifici, il loro costo è comunque desumibile dalle testimonianze rese in giudizio, avvalorate dalla consulenza tecnica di parte prodotta nel presente grado, che in qualità di allegazione difensiva è consentita anche in appello (Cass. 1614 /2022). Essa ha comunque confermato, seppure con maggior dettaglio, quanto già più genericamente riferito dai testi, indicando il valore nell'ordine di circa 200 € per i canarini da canto, 250 € per i canarini di colore e di forma e posizione, 200 € per gli esotici e 250
€ per i rimanenti animali, il che consente - in assenza di specifica contestazione di parte appellata - di Parte accogliere la quantificazione proposta dalla pari a circa € 200 ad animale. Contestualmente, trova accoglimento il gravame formulato dalla Federazione appellante in ordine alla mancata applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 29 CMR, nella parte in cui prevede che “Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo”. In particolare, rileva nel caso di specie la limitazione imposta dall'art. 23 all'indennità dovuta dal vettore in caso di perdita totale o parziale della merce che, secondo la disposizione citata, non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Ora, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, al fine di escludere l'applicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria di cose trasportate su strada è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento sia derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media rapportata alla specifica natura e alla peculiarità dell'attività professionale da espletarsi, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (Cass. 23395/2024). Il compendio probatorio raccolto in giudizio ha accertato che il trasportatore, oltre ad essere ben consapevole della tipologia di merce trasportata, era stato informato sia verbalmente, che per iscritto sulla lettera di vettura, delle istruzioni per il trasporto, ovvero mantenere una temperatura di 16 gradi pagina 8 di 10 nel rimorchio trasportatore, garantire 9 ore di luce giornaliera e soste ogni 4/5 ore di percorrenza con apertura delle porte del mezzo. E tuttavia l'esame cronotachigrafico dimostra che non furono effettuate le soste necessarie e all'arrivo il fondo del rimorchio risultò coperto di condensa e bagnato, così come i canarini deceduti. Tali elementi, unitamente al decesso di una pluralità di esemplari di taglia minuta, a fronte della sopravvivenza di quelli più robusti, alla circostanza gli esemplari sopravvissuti si sono perfettamente ripresi non appena ritornati all'aria aperta, e ancora alle condizioni del mezzo di trasporto - a tenuta stagna con sistema di ventilazione e trattamento termico dell'aria - rivelatosi guasto - e privo di un sistema di ricambio con l'atmosfera esterna, evidenziano che la causa di morte fu senz'altro ipossia con insufficienza respiratoria acuta. Tanto dimostra la colpa grave in cui il vettore incorse al momento del trasporto, né il medesimo potrebbe invocare, come pretende parte appellata con il terzo motivo di gravame incidentale proposto, l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 17, comma 4 n. f) CMR per il trasporto di animali vivi, giacché al successivo articolo, il comma 5 dispone: “Il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver adottato tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d'aver osservato le istruzioni speciali impartitegli”. Neppure è applicabile il disposto di cui all'art. 17, comma 4 lett. c) nella parte in cui esclude la responsabilità del vettore quando la perdita o l'avaria è derivata da rischi inerenti alle operazioni di sistemazione del carico, se vi hanno provveduto il mittente o persone da lui incaricate (cfr. pag. 18 comparsa di costituzione e risposta). È rimasta mera allegazione di parte appellata, priva di prova che, la morte per asfissia sia stata determinata dal carico non adeguato di 4000 uccelli, asseritamente mal collocati nei c.d. trasportini, sì che nulla può essere imputato a responsabilità del mittente. Infine, in accoglimento del terzo motivo di appello va specificato che il danno all'immagine si configura nella diminuzione della considerazione dell'ente, che può tradursi sia nell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia nella diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (cfr. Cass. 20643/2016). Nella fattispecie in decisione l'appellante ha adeguatamente dimostrato, tramite la produzione di numerosi articoli di stampa nazionale e specializzata, il discredito gettato sulla a seguito Parte_1 dall'occorso. In particolare, diverse testate giornalistiche hanno riportato le dichiarazioni originariamente rilasciate ad SA dalla Presidente che interrogata sulla vicenda Parte_3 commentò: “Quel che appare fuori di dubbio è la responsabilità morale degli organizzatori. Se nessuno avesse avuto la geniale idea di impacchettare e spedire migliaia di poveri uccellini a duemila chilometri di distanza dal nostro Paese, adesso non ci troveremmo a piangere questo evento triste e sconfortante”. Parimenti significative della diminuzione della considerazione dell'ente risultano le varie richieste di risarcimento pervenute a quest'ultimo dagli allevatori degli animali deceduti, tutti concordi Parte nell'imputare la responsabilità dell'occorso alla La liquidazione in via equitativa del danno consente tuttavia di limitare la sua quantificazione in € 5.000, non potendo considerarsi danno diretto per la in nesso causale con l'occorso l'intera serie Pt_1 di eventi descritti dalla appellante, ossia il calo delle partecipazioni al successivo campionato mondiale, il dimezzamento delle medaglie d'oro italiane e la modifica della presidenza e vicepresidenza della Confederazione ornitologica mondiale. pagina 9 di 10 In definitiva, accertata la risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento della parte appellata, quest'ultima deve essere condannata oltre che alla refusione delle spese di trasporto per il ritorno, già Parte riconosciute in primo grado, anche al risarcimento del danno domandato da pari ad € 280.000, per la perdita della merce trasportata, oltre ad € 5.000 a titolo di danno all'immagine.
-L'accoglimento del gravame proposto impone la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 515 del 2022 del Tribunale di Piacenza, che per il resto conferma:
- dichiara tenuta e condanna in qualità di vettore, al pagamento in favore di Controparte_5
della ulteriore somma di € 285.000 oltre rivalutazione interessi Parte_1 legali sulla predetta somma dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore della parte Controparte_1 appellante che si liquidano in € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA 2 SEZIONE CIVILE La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa, preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 663/2023 promossa da:
con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. DALBA FRANCESCO SAVERIO, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DALBA FRANCESCO SAVERIO in VIA SAN TOMMASO 1, RIVA DEL GARDA
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. CERRATO MARIANNA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CERRATO MARIANNA in VIA EL PROGRESSO 68, FISCIANO APPELLATA
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Avverso la sentenza n. 515 del 2022 emessa dal Tribunale di Piacenza
CONCLUSIONI L' appellante rassegnava le seguenti conclusioni: voglia codesta Corte d'Appello rigettare i motivi tutti di appello incidentale formulati da controparte, con la propria costituzione, siccome inammissibili ed infondati in fatto ed in diritto, come già richiesto nelle note in sostituzione della prima udienza, per le ragioni tutte ivi esplicitate, per l'effetto confermando, nei capi favorevoli e non oggetto di impugnazione da parte dell'appellante principale, la sentenza di primo grado;
voglia codesta Corte d'Appello, riformati i capi della sentenza n. 515/2022
pagina 1 di 10 del Tribunale di Piacenza, pubblicata il 13 ottobre 2022, R.G. n. 116/2017, repert. n. 1055/2022 del 13 ottobre 2022 evidenziati in narrativa, per l'effetto, in accoglimento dei motivi del gravame proposti:
1. ogni contraria eccezione, istanza domanda ed argomentazione rigettate e respinte, per i fatti tutti, i titoli e le causali di cui in narrativa, ove occorrer possa pronunciata la risoluzione del contratto di trasporto stipulato tra le parti, condannare solidalmente e/o comunque in ragione della rispettiva accertata responsabilità le società convenute all'integrale rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento contrattuale e/o extracontrattuale del contratto di trasporto per cui è causa e, segnatamente: dell'importo di 200,00- (duecento) euro per ogni esemplare di uccello deceduto durante il trasporto e dunque la somma di 280.000,00- euro, ovvero della diversa maggiore o minor somma che risulterà ed è risultata all'esito di esperenda/esperita istruttoria ovvero sarà ritenuta di giustizia;
dell'importo di 50.000,00- euro a titolo di danno all'immagine della Parte_1 [...] in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, spese di giustizia oltre IVA e CNPA di Parte_1 entrambi i gradi di giudizio.
La società appellata così concludeva: Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, respinta ogni contraria istanza, rigettare l'appello proposto dalla ovvero, Nel rito 1) DECLARARE l'atto di Parte_1 appello inammissibile ex art 348 bis cpc e per violazione dell'art. 342 cpc;
Nel merito ed in via preliminare e pregiudiziale in accoglimento delle sollevate eccezioni rilevabili in ogni stato e grado: 2) DECLARARE la nullità insanabile della vocatio in ius, tanto nel I° quanto nel II°grado di giudizio e l'omessa integrità del contraddittorio, con conseguente nullità assoluta della sentenza impugnata e del proposto Atto di Appello;
3) DECLARARE l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni/ corresponsione del valore-prezzo degli esemplari di uccelli deceduti per carenza di legittimatio ad causam e della titolarità del diritto in capo alla Ancora nel Parte_1 merito 4) RIGETTARE l'Appello proposto dalla in quanto Parte_1 manifestamente infondato in fatto ed in diritto con conferma dei capi della sentenza di I° grado impugnati. ACCOGLIERE L'APPELLO INCIDENTALE E PER L'EFFETTO: 4) DECLARARE la nullità del giudizio di primo grado per vizio insanabile della vocatio in ius per avere la
[...] citato in giudizio un soggetto/persona giuridica non corrispondente Parte_1 all'effettivo sub-vettore e litisconsorte necessario;
5) A riforma della sentenza impugnata, DICHIARARE la carente di legittimatio ad causam e di titolarità Parte_1 del diritto al risarcimento dei danni / corresponsione del prezzo e valore degli esemplari di uccelli deceduti declarando per l'effetto la relativa domanda inammissibile. 6) CONDANNARE la al pagamento delle competenze e degli onorari del doppio grado di Parte_1 giudizio con distrazione ex art 93 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La conveniva avanti al Tribunale di Piacenza, e Parte_1 Controparte_1 [...]
domandando di dichiarare la risoluzione del contratto di trasporto stipulato e Controparte_2 la condanna delle convenute alla rifusione dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'inadempimento verificatosi.
pagina 2 di 10 L'attrice esponeva nel merito di aver affidato alle parti convenute, rispettivamente vettore e sub – vettore, il trasporto di 4.000 uccelli da recapitare presso la sede del 64° campionato mondiale di ornitologia, che ebbe luogo dal 15 al 24 gennaio 2016 nella città di Mathosinos in Portogallo. Secondo le istruzioni impartite dal mittente e documentate dalla lettera di vettura, il trasporto sarebbe dovuto avvenire garantendo: temperatura di + 16 gradi;
luce ore 9 giornaliere;
apertura porte posteriore ogni 4/5 ore;
tuttavia, all'arrivo del mezzo nel luogo di destinazione emerse che 1.565 uccelli erano deceduti in ragione della condotta tenuta dalle parti convenute, le quali avevano destinato al trasporto un rimorchio che si rivelò essere una cella isolata, senza prese d'aria, assolutamente inidonea al trasporto degli animali. Inoltre, nonostante le specificazioni date alla partenza, non si era neppure provveduto all'apertura delle porte durante il viaggio (pag. 6 atto di citazione). Accertato, all'arrivo, il decesso per asfissia dei volatili, la ascrisse a responsabilità delle Parte_1 convenute l'evento verificatosi in applicazione del combinato disposto dell'art. 17, comma 4, lett. f) e dell'art. 18, comma 5, della Convenzione di Ginevra sul contratto di trasporto internazionale stradale di CP_ merce (CMR), in ragione del grave inadempimento imputabile a e le quali Controparte_1 nonostante fossero perfettamente edotte dell'oggetto del trasporto, e istruite circa le modalità da attuare per garantire condizioni di buona conservazione degli animali vivi, approntarono mezzi non idonei al loro trasferimento e non garantirono la dovuta vigilanza. L'attrice invocava anche la responsabilità extra contrattuale delle parti convenute e chiedeva il risarcimento del danno d'immagine patito. Quantificava in dettaglio le voci del danno in: € 280.000, per la perdita degli esemplari morti;
€ 8.540 per la spesa sostenuta per pagare alla società il viaggio di ritorno;
€ 50.000 Controparte_3 per danno d'immagine patito dalla Pt_1
Si costituiva la mentre rimaneva contumace la Controparte_1 Controparte_2
In via preliminare, la società costituita eccepiva: l'inapplicabilità della Convenzione di Ginevra e la conseguente incompetenza per territorio del Tribunale adito;
la carenza di legittimazione della attrice a domandare il risarcimento del danno per la perdita degli uccelli, non essendo la proprietaria degli Pt_1 stessi;
la indeterminatezza della domanda, e il difetto di prova dei danni subiti. Nel merito, sosteneva che il convogliatore della aveva verificato l'idoneità e l'efficienza Parte_1 dell'automezzo e firmato alla consegna la lettera di vettura, che non conteneva riserve del committente;
che erano indimostrati la colpa grave e il dolo ascritti da parte attrice alle società convenute. Respingeva dunque l'addebito di responsabilità e la conseguente richiesta di risarcimento dei danni, e deduceva che in ogni caso il danno andava contenuto, quanto alla perdita della merce, nei limiti imposti dall'art. 1696 c.c. e 23 CMR. La causa, istruita documentalmente e tramite escussione testimoniale veniva decisa con sentenza n. 515/2022, pubblicata il 13.10.2022, che accoglieva parzialmente la domanda secondo i seguenti passaggi logico – giuridici: previamente, appurata l'applicabilità della Convenzione di Ginevra del 19.05.1956 in tema di trasporto internazionale di merci su strada e così respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale di Piacenza ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della attrice, rilevando in primis che, ai sensi dell'art. 13 CMR, la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti derivanti dal contratto (tra i quali pacificamente rientra quello al risarcimento del danno per perdita o avaria del carico) avviene nel momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine, legale o convenzionale per il loro arrivo, lo stesso ne richieda la riconsegna. Spettava quindi al vettore di provare l'avvenuta pagina 3 di 10 richiesta di riconsegna della merce da parte del destinatario, ex art. 1689 c.c. e la conseguente perdita della facoltà di disporne in capo all'attore. Parte In ogni caso, riteneva che effettivo destinatario dei ben trasportati fosse la stessa mittente giacché all'arrivo del mezzo erano presenti a prendere in consegna la merce i convogliatori di quest'ultima. Nel merito, il giudicante ha accertato la responsabilità del vettore per la perdita della merce de quo, ai sensi dell'art. 17 CMR, non avendo parte convenuta superato la presunzione di responsabilità imposta a carico del vettore per la perdita delle cose trasportate. Questi, infatti, non fornì alcuna dimostrazione dell'inevitabilità dell'evento, né di aver eseguito la prestazione con la diligenza richiesta. Tuttavia il Tribunale ha escluso dal danno risarcibile il pregiudizio derivante dalla perdita di parte del carico oggetto del trasporto, ritenendo che l'attrice non avesse dimostrato la quantità precisa di uccelli deceduti e il loro valore in base alla specie di appartenenza e alle caratteristiche dei singoli volatili;
né tanto meno, secondo il primo giudice, avrebbe potuto sopperirsi a tale carenza probatoria tramite espletamento di C.T.U. - inammissibile qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni - o per mezzo di liquidazione in via equitativa prevista dall'art. 1226 c.c., atteso che, tale modalità di liquidazione presuppone pur sempre l'intervenuto assolvimento, ad opera dell'istante, degli oneri allegativi e probatori in ordine alla effettiva esistenza e quantificazione del danno di cui è chiesta la liquidazione – oneri che, che come sopra già visto, non sono stati minimamente assolti dall'attrice (pag. 11 sentenza). Analogamente è stata respinta la richiesta di risarcimento per danno d'immagine sul fondamento che, per un verso, la CMR non contempla detta ipotesi di ristoro e in ogni caso, parte attrice aveva del tutto omesso di addurre al processo, nei termini decadenziali di rito, qualsivoglia elemento fattuale da cui potersi effettivamente inferire la verificazione, in concreto, di un pregiudizio relativo alla sua sfera giuridica non patrimoniale (pag. 12 sentenza). Accoglieva pertanto la sola richiesta di rimborso delle spese corrisposte dall'attrice in favore del nuovo vettore, pari ad € 8.540,00 in quanto esborsi sostenuti in occasione del trasporto della merce ex art. 23, comma 4, CMR.
Avverso la predetta decisione, che non risulta essere stata notificata, ha proposto tempestivo appello la con atto notificato il 12.4.2023 alla presso il Parte_1 Controparte_1 difensore, formulando quattro motivi di gravame. Parimenti costituitasi, proponeva tre motivi di appello incidentale e domandava il Controparte_1 rigetto del gravame principale. rimaneva contumace anche in appello. Controparte_2
Disposta la sostituzione della udienza con il deposito di note, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 25.02.2025.
*** Con il primo motivo di appello principale la contesta la decisione di prime cure per aver Parte_1 ritenuto indimostrata la quantità di volatili deceduti. Diversamente allega di aver fornito un voluminoso compendio probatorio documentale, riportante i riferimenti di tutti i 1.565 uccelli deceduti. Quanto alla determinazione del loro valore, quantificato dall'appellante in circa 250 € per ciascun animale, in assenza di prezziari o listini quest'ultima lamenta la mancata considerazione da parte del pagina 4 di 10 Tribunale delle testimonianze, pur ammesse, rese dai vari allevatori in ordine al valore commerciale medio di un canarino/ uccello partecipante al campionato mondiale. Si duole invece, con il secondo motivo di gravame, che la sentenza, nel radicarsi unicamente sopra alle previsioni dell'art. 23 della CMR, abbia trascurato la disposizione di cui all'art. 29 della convenzione stessa, la quale impedisce al vettore di avvalersi delle disposizioni che escludono o limitano la sua responsabilità nel caso in cui il danno dipenda da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo. Nel caso di specie risulterebbe dimostrata, secondo la Federazione appellante, la gravità della condotta del vettore, atteso che questi affidò il mezzo ad un solo autista che a propria volta mancò di effettuare le richieste soste, viaggiò con un impianto di condizionamento guasto e non aprì mai i portelli per un ricambio d'aria. Ancora, con il terzo motivo di gravame la contesta il mancato riconoscimento del danno Parte_1 all'immagine derivatole dalla condotta inadempiente del trasportatore e risultante sia dal clamor fori per l'evento manifestatosi sulla stampa locale e nazionale, che dalle istanze risarcitorie avanzate dai proprietari degli animali deceduti nei confronti della sia, infine, dal calo delle partecipazioni e Pt_1 dal dimezzamento delle medaglie italiane nel successivo campionato mondiale. Con il quarto motivo, infine, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 1226 c.c. nella parte in cui il giudicante ha stabilito che l'attore dovesse provare l'esatto ammontare del danno, quando invece è principio consolidato che per la sua applicazione occorre che sia raggiunta la prova dell'esistenza del danno e che esso sia impossibile da determinare nel suo preciso ammontare. Con l'appello incidentale proposto deduce invece la nullità della citazione di primo Controparte_1 grado e conseguentemente della sentenza emanata per vizio insanabile della vocatio in ius, avendo parte appellante convenuto in giudizio, quale coobbligata in solido, la società Controparte_2
anziché la litisconsorte sostanziale e necessario.
[...] Controparte_2
Con il secondo motivo di gravame contesta la legittimazione attiva di parte attrice, riconosciuta dal primo giudice sul fondamento che fosse effettiva destinataria dei beni trasportati dalla Pt_1
Oltre a contestare tale circostanza, la società appellata sostiene l'assenza, in capo a Controparte_1 quest'ultima, della legittimazione a chiedere il ristoro della merce distrutta, non solo perché non è titolare del diritto azionato ma anche perché non ha in ogni caso ed affatto subito, nella propria sfera patrimoniale, l'incidenza negativa dell'invocato inadempimento/ danni alla merce non essendone, si ribadisce, la proprietaria (pag. 17 atto di appello). Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della decisione nella parte in cui ha accertato la responsabilità del vettore per la perdita della merce, senza esaminare l'eccezione formulata dalla parte appellata ai sensi dell'art. 17, comma 4, lettera f) della CMR, laddove stabilisce che il vettore è esonerato dalla sua responsabilità quando la perdita o l'avaria derivi dai rischi particolari inerenti a uno o a più dei fatti seguenti: -f. trasporto di animali vivi. Ad ogni modo, precisa che la morte per asfissia degli animali trasportati non fu cagionata dal vettore ma da colpa e negligenza del committente e dall'inequivocabile “carico non adeguato “di 4000 uccelli in un rimorchio-scelto e confermato dalla federazione- e mal collocato nei c.d. trasportini (pag. 18 comparsa di costituzione).
pagina 5 di 10 Per ragioni di ordine logico occorre preliminarmente esaminare i primi due motivi di appello incidentale proposti da che non possono trovare accoglimento per le ragioni che si Controparte_1 vanno ad esporre con la brevità consentita dal caso. Effettivamente, come dedotto dalla difesa appellata, e Controparte_1 Controparte_2 furono convenute in giudizio come coobbligate in solido, nelle rispettive qualità di vettore e sub vettore del trasporto (pag. 4 atto di citazione). La solidarietà della obbligazione non determina tuttavia il sorgere di un rapporto sostanziale unico ed inscindibile: la solidarietà dà luogo ad un fascio di rapporti obbligatori, come si rileva dalla disciplina positiva dettata agli artt.1292 ss cc, che rimangono distinti, anche se tra loro connessi, cosicchè il creditore può far valere nei confronti di ciascuno dei condebitori l'intero suo credito: dunque anche il rapporto processuale non è unico e inscindibile e può svolgersi utilmente nei confronti di uno solo dei condebitori, come confermato dall'art.1306 cc, e (contrariamente a quanto dedotto dalla difesa non sussiste litisconsorzio necessario;
ne consegue che l'eventuale errore Controparte_1 nell'individuare in primo grado il coobbligato solidale (nel caso di specie il subvettore,
[...] anziché come indicato nella lettera di vettura), non influisce sulla Controparte_2 Controparte_2 validità ed efficacia del rapporto processuale costituito, e della condanna pronunciata, nei confronti di che in qualità di coobbligata in solido resta comunque responsabile per l'intero dei Controparte_1 danni derivanti dal contratto di trasporto. La condanna pronunciata nei confronti di d'altro canto, non è stata Controparte_2 oggetto di impugnazione, se non da parte della per chiedere una condanna maggiore, cosicchè Pt_1 sulla obbligazione risarcitoria di nei limiti di €.8.540,00 si è formato il Controparte_2 giudicato. Il difetto di legittimazione è invero rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado, ma il potere officioso incontra i limiti insuperabili del giudicato formatosi sul punto, in difetto di appello. Una volta accertato, quindi, che il rapporto processuale non è unitario e inscindibile, l'appello proposto da nel proprio interesse non vale ad escludere la già avvenuta formazione del giudicato, Controparte_1 nei confronti della il difetto di legittimazione che in questa sede si rileva Controparte_2 di ufficio, dal momento che la società appellata non è -per quanto consta Controparte_2 dalla documentazione depositata- la società che ha effettivamente eseguito il subtrasporto, esclude tuttavia che la condanna nei suoi confronti possa essere aggravata, in questa sede di appello. È parimenti infondato il secondo motivo di appello incidentale. Come correttamente già affermato dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 1689 c.c. così come dell'art. 13 CMR, la titolarità del diritto all'indennizzo è attribuita al destinatario solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore, diversamente l'opzione fa capo al mittente. Pertanto, anche volendo considerare, quale destinatario della consegna, il soggetto formalmente indicato sulla lettera di vettura, ovvero il “Campionato mondiale c/o Exponor av. , Persona_1
Matosinos, Portugal”, è escluso che questi avrebbe potuto esercitare i diritti nascenti dal contratto di trasporto, dunque domandare l'indennizzo contestato, non avendo mai richiesto la consegna della merce e non potendo pertanto sostituirsi al mittente. Più verosimile in ogni caso, come inteso dal primo giudice, è che effettivo destinatario della merce fosse la stessa (e il Campionato Mondiale indicasse solo il luogo di consegna) e dunque alla Pt_1 medesima spettasse comunque e fin dall'origine l'azione risarcitoria nei confronti del vettore. Pt_1 pagina 6 di 10 Tanto si desume sia dalla tipologia di trasporto, non già finalizzata all'alienazione della merce trasportata ma al trasferimento di animali di proprietà di terzi per consentire la loro partecipazione ad un campionato, sia dalle circostanze verificatesi all'arrivo del mezzo nel luogo di destinazione, ove si Parte presentarono ad attendere e prendere in consegna la merce proprio i convogliatori della D'altro canto, non assume rilievo che la non fosse proprietaria della merce perduta, Parte_1 discendendo la titolarità del diritto a domandare l'indennità per la perdita totale o parziale della merce e il contrapposto obbligo a rifondere la controparte, dalla stipula del contratto di trasporto con la società appellata, conformemente al disposto di cui all'art. 23 CMR.
Sono fondati invece i motivi di appello principale formulati dalla appellante che, Parte_1 contrariamente alle statuizioni del primo giudice, ha fornito prova adeguata del numero di volatili deceduti durante il trasporto, e del loro valore. Oltre ad aver allegato l'estratto del programma informatico della Confederazione ornitologica mondiale, la ha prodotto in atti le schede di iscrizione al mondiale degli animali e i Parte_1 corrispondenti certificati di morte - attestanti il decesso di 1.565 esemplari - rilasciati il 20.01.2016 dal medico veterinario, dott. e (doc.21). Persona_2 Per_3
Non colgono nel segno, invece, le contestazioni della società appellata, secondo cui la documentazione prodotta non confermerebbe la corrispondenza tra gli uccelli deceduti e quelli trasportati. È incontestato che la partecipazione degli allevatori italiani al Campionato mondiale di ornitologia fu Parte gestita unicamente dalla a cui i partecipanti corrisposero l'importo di 16 € per ogni animale all'atto dell'iscrizione e successivamente consegnarono gli animali per il trasporto verso Matosinhos, luogo della manifestazione (cfr. pag. 2 atto di appello). La perfetta corrispondenza tra le schede di Parte iscrizione emesse dal le dichiarazioni di decesso, entrambe contenenti la descrizione dell'animale trasportato (sezione, classe, anello e denominazione completa dell'uccello) e i dati anagrafici del proprietario, accertano la loro riferibilità proprio agli uccelli partecipanti al Campionato per il tramite della che nell'occorso sono andati perìti (pag. 6 comparsa di costituzione in appello). Parte_1
Quanto al valore della merce perduta, in assenza di prezziari o listini che individuino il prezzo degli animali deceduti, l'art. 23 CMR impone di fare riferimento al valore ordinario delle merci della stessa natura e qualità, che ben può ricavarsi dalle testimonianze già ammesse e non utilizzate dal giudice di primo grado. All'udienza del 4 maggio 2018, socio del CA.DE.C, club aderente al FOI, Parte_2 interrogato sul capitolo di prova: “Vero che il valore medio venale di un canarino/uccello partecipante al campionato mondiale è di circa 200,00 euro”, rispondeva: “Confermo che il valore medio commerciale di un canarino/uccello partecipante al campionato mondiale è di circa 200/250 € ad animale”. A simili conclusioni pervenne , convogliatore volontario alla Fiera tenutasi in CP_4
Portogallo, che sentito in qualità di testimone rispose: “In realtà il valore commerciale medio di un canarino/uccello partecipante al campionato mondiale è tra i 200,00 e 300,00 euro”. Infine, Tes_1 Parte volontario presso la SOR, affiliata alla riferì: “In realtà il valore venale di un canarino/uccello partecipante al campionato mondiale è di un minimo di euro 150,00- sino a un massimo di euro 450,00- quindi il valore medio è superiore ad euro 200,00”. Non è vero, dunque, come ritiene il primo giudice, che parte attrice abbia omesso di dimostrare il valore degli esemplari deceduti, atteso che tale valore, seppure come “valore medio” quindi definito in base ad una statistica, che tiene conto dei valori massimi e minimi di esemplari di quella specie e pagina 7 di 10 genere, è stato provato, il che consente di procedere ad una liquidazione in via equitativa del danno espressamente prevista dall'art. 1226 c.c. nei casi in cui il danno non può essere provato “nel suo preciso ammontare”. L'utilizzo del criterio equitativo, se per un verso presuppone l'acclarata sussistenza di un danno e la impossibilità di provarne la precisa entità ("a fronte di un danno certo nella sua esistenza, ma incerto nel suo ammontare"), d'altra parte richiede (o comunque di certo consente) l'ancoraggio a ben individuati parametri, idonei a consentirne una quantificazione non arbitraria. Più precisamente, nel procedere all'apprezzamento equitativo, il giudice, per rendere la liquidazione quanto più possibile corrispondente alla reale entità del pregiudizio, può tener conto di tutto il compendio istruttorio raccolto in giudizio, anche su iniziativa officiosa: e, in questo contesto, può senz'altro basarsi, sottoponendoli a vaglio di idoneità, su elementi di prova offerti dallo stesso danneggiato, sul quale, in ultima analisi, grava l'onere ex art. 2697 cod. civ. di orientare il giudice, con sufficiente approssimazione, alla stima dell'entità del danno Tanto precisato, nella fattispecie in decisione la difficoltà nello stimare il valore dei canarini deriva dall'assenza di un prezzo corrente di mercato rilevabile da fonti documentali e dalla perdita degli esemplari deceduti, che ha impedito di compiere una precisa disamina sui singoli. In mancanza di criteri specifici, il loro costo è comunque desumibile dalle testimonianze rese in giudizio, avvalorate dalla consulenza tecnica di parte prodotta nel presente grado, che in qualità di allegazione difensiva è consentita anche in appello (Cass. 1614 /2022). Essa ha comunque confermato, seppure con maggior dettaglio, quanto già più genericamente riferito dai testi, indicando il valore nell'ordine di circa 200 € per i canarini da canto, 250 € per i canarini di colore e di forma e posizione, 200 € per gli esotici e 250
€ per i rimanenti animali, il che consente - in assenza di specifica contestazione di parte appellata - di Parte accogliere la quantificazione proposta dalla pari a circa € 200 ad animale. Contestualmente, trova accoglimento il gravame formulato dalla Federazione appellante in ordine alla mancata applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 29 CMR, nella parte in cui prevede che “Il vettore non ha il diritto di avvalersi delle disposizioni del presente capo che escludono o limitano la sua responsabilità o che invertono l'onere della prova, se il danno dipende da dolo o da colpa a lui imputabile e che, secondo la legge del giudice adito, è parificata a dolo”. In particolare, rileva nel caso di specie la limitazione imposta dall'art. 23 all'indennità dovuta dal vettore in caso di perdita totale o parziale della merce che, secondo la disposizione citata, non può superare 8,33 unità di conto per ogni chilogrammo di peso lordo mancante. Ora, secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, al fine di escludere l'applicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l'avaria di cose trasportate su strada è necessario che il giudice del merito accerti in concreto - avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa - che l'evento sia derivato da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media rapportata alla specifica natura e alla peculiarità dell'attività professionale da espletarsi, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (Cass. 23395/2024). Il compendio probatorio raccolto in giudizio ha accertato che il trasportatore, oltre ad essere ben consapevole della tipologia di merce trasportata, era stato informato sia verbalmente, che per iscritto sulla lettera di vettura, delle istruzioni per il trasporto, ovvero mantenere una temperatura di 16 gradi pagina 8 di 10 nel rimorchio trasportatore, garantire 9 ore di luce giornaliera e soste ogni 4/5 ore di percorrenza con apertura delle porte del mezzo. E tuttavia l'esame cronotachigrafico dimostra che non furono effettuate le soste necessarie e all'arrivo il fondo del rimorchio risultò coperto di condensa e bagnato, così come i canarini deceduti. Tali elementi, unitamente al decesso di una pluralità di esemplari di taglia minuta, a fronte della sopravvivenza di quelli più robusti, alla circostanza gli esemplari sopravvissuti si sono perfettamente ripresi non appena ritornati all'aria aperta, e ancora alle condizioni del mezzo di trasporto - a tenuta stagna con sistema di ventilazione e trattamento termico dell'aria - rivelatosi guasto - e privo di un sistema di ricambio con l'atmosfera esterna, evidenziano che la causa di morte fu senz'altro ipossia con insufficienza respiratoria acuta. Tanto dimostra la colpa grave in cui il vettore incorse al momento del trasporto, né il medesimo potrebbe invocare, come pretende parte appellata con il terzo motivo di gravame incidentale proposto, l'esonero di responsabilità previsto dall'art. 17, comma 4 n. f) CMR per il trasporto di animali vivi, giacché al successivo articolo, il comma 5 dispone: “Il vettore non può invocare il beneficio dell'articolo 17 paragrafo 4f se non fornisce la prova di aver adottato tutti i provvedimenti a cui era normalmente tenuto, considerate le circostanze, e d'aver osservato le istruzioni speciali impartitegli”. Neppure è applicabile il disposto di cui all'art. 17, comma 4 lett. c) nella parte in cui esclude la responsabilità del vettore quando la perdita o l'avaria è derivata da rischi inerenti alle operazioni di sistemazione del carico, se vi hanno provveduto il mittente o persone da lui incaricate (cfr. pag. 18 comparsa di costituzione e risposta). È rimasta mera allegazione di parte appellata, priva di prova che, la morte per asfissia sia stata determinata dal carico non adeguato di 4000 uccelli, asseritamente mal collocati nei c.d. trasportini, sì che nulla può essere imputato a responsabilità del mittente. Infine, in accoglimento del terzo motivo di appello va specificato che il danno all'immagine si configura nella diminuzione della considerazione dell'ente, che può tradursi sia nell'incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia nella diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (cfr. Cass. 20643/2016). Nella fattispecie in decisione l'appellante ha adeguatamente dimostrato, tramite la produzione di numerosi articoli di stampa nazionale e specializzata, il discredito gettato sulla a seguito Parte_1 dall'occorso. In particolare, diverse testate giornalistiche hanno riportato le dichiarazioni originariamente rilasciate ad SA dalla Presidente che interrogata sulla vicenda Parte_3 commentò: “Quel che appare fuori di dubbio è la responsabilità morale degli organizzatori. Se nessuno avesse avuto la geniale idea di impacchettare e spedire migliaia di poveri uccellini a duemila chilometri di distanza dal nostro Paese, adesso non ci troveremmo a piangere questo evento triste e sconfortante”. Parimenti significative della diminuzione della considerazione dell'ente risultano le varie richieste di risarcimento pervenute a quest'ultimo dagli allevatori degli animali deceduti, tutti concordi Parte nell'imputare la responsabilità dell'occorso alla La liquidazione in via equitativa del danno consente tuttavia di limitare la sua quantificazione in € 5.000, non potendo considerarsi danno diretto per la in nesso causale con l'occorso l'intera serie Pt_1 di eventi descritti dalla appellante, ossia il calo delle partecipazioni al successivo campionato mondiale, il dimezzamento delle medaglie d'oro italiane e la modifica della presidenza e vicepresidenza della Confederazione ornitologica mondiale. pagina 9 di 10 In definitiva, accertata la risoluzione del contratto di trasporto per inadempimento della parte appellata, quest'ultima deve essere condannata oltre che alla refusione delle spese di trasporto per il ritorno, già Parte riconosciute in primo grado, anche al risarcimento del danno domandato da pari ad € 280.000, per la perdita della merce trasportata, oltre ad € 5.000 a titolo di danno all'immagine.
-L'accoglimento del gravame proposto impone la condanna di parte appellata alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo definitivamente, in parziale riforma della sentenza n. 515 del 2022 del Tribunale di Piacenza, che per il resto conferma:
- dichiara tenuta e condanna in qualità di vettore, al pagamento in favore di Controparte_5
della ulteriore somma di € 285.000 oltre rivalutazione interessi Parte_1 legali sulla predetta somma dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore della parte Controparte_1 appellante che si liquidano in € 10.060,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa;
Bologna, così deciso nella camera di Consiglio del 22 luglio 2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott. Anna Maria Rossi dott. Giampiero Fiore
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