Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 823/2021 R.A.C.L. promossa da elettivamente domiciliato in Cagliari, presso Parte_1
l'ufficio dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Mariantonietta Piras e dall'avv. Marina Olla, in virtù di procura generale alle liti, opponente contro
, elettivamente domiciliata in Varese, presso lo studio dei difensori avv. Paolo CP_1
Perucco, avv. Ferdinando Perone, e avv. Andrea Bordone, che lo rappresentano e difendono per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 aprile 2021 l' ha proposto opposizione avverso il decreto Pt_1
n. 2975/2021 emesso in data 25 marzo 2021 nel procedimento iscritto al n. 3030/2020 RG, con il quale questo Tribunale, in accoglimento della domanda proposta da , ha dichiarato CP_1 che i criteri adottati dall' per la liquidazione dell'indennità di maternità in favore della Pt_1
ricorrente integrano la violazione degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 151, dichiarando gli stessi discriminatori ed ordinando all'odierno opponente la cessazione del comportamento discriminatorio e la rimozione degli effetti, con la conseguente condanna dell'ente al pagamento in favore della della somma di euro 11.877,12 con interessi legali dalle singole scadenze al CP_1
saldo.
Motivi dell'opposizione sono, in via preliminare, l'inammissibilità della procedura ex art. 38
d.lgs. 198/2006, la decadenza ex art. 47 co. 6 d.p.r. 639/1970 e la prescrizione ex art. 6 u.c. l.
183/1943, sulla base del presupposto che il pagamento asseritamente parziale delle prestazioni fosse afferente agli anni 2011 e 2016 e il ricorso introduttivo dell'azione antidiscriminatoria pagina 1 di 7
Nel merito, l' ha spiegato ampie difese volte a sostenere l'infondatezza dell'azione Pt_1
antidiscriminatoria e anche sotto tale aspetto chiedendo la riforma del decreto opposto.
Si è costituita l'opposta che ha chiesto il rigetto delle eccezioni preliminari, e ha insistito sulla fondatezza dell'azione nel merito.
2. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
2.1. Il primo motivo è infondato, sussistendo i requisiti di urgenza dell'azione antidiscriminatoria per la parte di condotta considerata – siccome lesiva del principio di parità di trattamento – foriera di effetti pregiudizievoli per l'assicurata.
2.2. La causa deve essere decisa alla stregua dell'orientamento da ultimo espresso dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 25400/2022 che ha ritenuto in materia applicabile il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 6 ultimo comma della l. n. 138/1943, le cui argomentazioni vengono di seguito richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c..
Secondo la Suprema Corte, sebbene il “fatto generativo” della pretesa sia una discriminazione di genere, la domanda formulata, per rimuovere la situazione di svantaggio, coincide pur sempre con la differenza tra quanto erogato dall'ente previdenziale e quanto ritenuto dovuto in base alla disciplina di legge richiamata. Orbene la circostanza che la denunciata discriminazione sia consista in un trattamento concesso in misura asseritamente inferiore quanto previsto dalla legge comporta che non possa farsi differenza – ai fini dell'applicabilità del termine di prescrizione – tra azione volta alla rimozione della discriminazione e azione di adempimento della prestazione previdenziale.
Così si legge nella sentenza sopra richiamata: “Il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è identificato dalla lavoratrice nella "discriminazione di genere", per l'effetto, oggettivo, che la liquidazione dell'indennità di maternità, in base ai criteri seguiti dall'ente previdenziale, ha prodotto nella sua sfera giuridica, di donna lavoratrice, cui è stato attribuito, durante il periodo di gravidanza obbligatorio, un trattamento economico deteriore.
A fronte di tale prospettazione, però, il petitum domandato, per rimuovere la situazione di svantaggio, e riconosciuto dai giudici di merito, è stato individuato nella differenza economica, tra quanto erogato a titolo di indennità di maternità dall'ente previdenziale in base a determinate modalità di calcolo, e quanto ritenuto dovuto, in base alla disciplina di legge, secondo diversi criteri di computo.
pagina 2 di 7 Così stando le cose, deve convenirsi con l' nel ritenere che, a prescindere dal rito intrapreso, Pt_1
il bene della vita rivendicato è esattamente coincidente con quello che la dipendente (recte: un dipendente qualsiasi) avrebbe potuto ottenere intraprendendo un'azione di adempimento dell'obbligazione previdenziale.
Questa Corte, sia pure in ambito diverso, ha esaminato una questione analoga in cui veniva in rilievo la domanda, fondata sul principio di non discriminazione, di dipendenti assunti a tempo determinato che avevano richiesto di beneficiare della medesima progressione economica dei lavoratori comparabili ovvero di quelli assunti a tempo indeterminato.
Era, dunque, in discussione l'applicazione del termine, decennale o quinquennale, di prescrizione da valutare in relazione alla natura, risarcitoria o retributiva, della proposta azione.
La Corte, dopo aver ricordato l'efficacia immediatamente precettiva, nell'ordinamento italiano, della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE del 28 giugno 1999 e richiamata a fondamento della domanda, ha osservato come la pretesa che il singolo aveva fatto valere, nel rivendicare le stesse condizioni di impiego previste per il lavoratore comparabile, "partecipa(va) della medesima natura della condizione (id est: del beneficio) al(la) quale l'azione si riferi(va)". Pertanto, essendo la denunciata discriminazione relativa a pretese retributive, la domanda con la quale si rivendicava il trattamento ritenuto di miglior favore andava pur sempre qualificata come domanda di adempimento contrattuale, in quanto tale assoggettata alle medesime regole previste per la domanda che l'assunto a tempo indeterminato avrebbe potuto, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse stata correttamente adempiuta (v. Cass. n. 12443 del 2020, in motiv. p.p. 5 e ss.; seguita, tra le altre, da Cass. n. 12503 del 2020, p.p. 30 e ss., e Cass. n. 15352 del 2020, in motiv., p.p. 23 e ss).
Come logico corollario ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione proprio dell'obbligazione non adempiuta. Nel caso in esame, la denunciata discriminazione è riferita ad un trattamento previdenziale che, in base alle norme di diritto interno (v. Cass. n. 11414 del 2018,
Cass. n. 27552 del 2020), è dovuto nell'esatta misura richiesta dalla lavoratrice, come rimedio alla denunciata condizione di svantaggio.
Pertanto, mutatis mutandis, la domanda, sia pure fondata sulla discriminazione, resta comunque diretta ad ottenere l'indennità di malattia nella misura di legge, ragion per cui non può che soggiacere alle medesime regole che valgono per l'azione di adempimento di detta prestazione previdenziale.
Non deve suggestionare il fatto che, per lo specifico fattore di protezione rappresentato dalla condizione di gravidanza, si è in presenza di una discriminazione diretta, basata sul sesso, in pagina 3 di 7 relazione alla quale non viene in rilievo il tertium comparationis (per l'evidente ragione che solo le donne sono in grado di rimanere incinte: v. CGUE, C-177/88, De. e CGUE, C-179/88
Hoejesteret).
La tenuta del principio va infatti valutata comparando la posizione di chi rivendica l'adempimento di trattamenti previdenziali analoghi, seppure con contenuto e funzione parzialmente diversi, ma sottoposti ad altrettanti e precisi regimi prescrizionali e decadenziali (v., per esempio, l'indennità di malattia). Diversamente ragionando, risulterebbe alterata proprio la finalità della tutela contro la discriminazione, finalità che è quella di garantire al soggetto del gruppo sfavorito lo stesso trattamento riservato alle persone della categoria privilegiata, non certo di attribuirgli vantaggi che produrrebbero, a ben vedere, uno squilibrio al contrario. In definitiva, la Corte di appello, seppure nell'ambito del procedimento attivato contro le discriminazioni di genere, avrebbe dovuto esaminare l'eccezione di prescrizione annuale, della L.
n. 138 del 1943, ex art. 6, applicabile all'azione di adempimento dell'indennità di malattia: non facendolo, è incorsa nel denunciato errore di diritto”.
Applicando alla fattispecie in esame i predetti principi ne deriva che la decadenza del diritto e comunque la sua integrale prescrizione ex art. 6 della legge nr. 138/1943 – rispetto ad entrambi i periodi - risulta inesorabilmente maturata.
Emerge infatti dagli atti come la ricorrente abbia goduto dell'indennità di maternità di cui chiede la rideterminazione dal 25 maggio 2010 al 7 settembre 2011 e dal 18 gennaio 2014 al 18 giugno
2016, e che il ricorso introduttivo dell'azione antidiscriminatoria sia stato notificato all' nel Pt_1
2020, senza che siano stati allegati e documentati precedenti atti interruttivi.
La pretesa creditoria si è, pertanto, prescritta per decorso del termine prescrizionale annuale e la domanda oggetto del ricorso, per tale assorbente ragione, non può essere accolta.
Va anche evidenziato che l'opposta ha sottoposto a critica la pronuncia sopra richiamata, insistendo sulla prevalenza di valori tutelati a livello costituzionale e comunitario, che sarebbero compressi di fronte all'applicazione di termini di decadenza e prescrizione anche a fronte di una ravvisata lesione di tali valori;
sotto tale profilo, la rimozione degli effetti della discriminazione non potrebbe che avere contenuto economico, quale risarcimento del danno da violazione di normative comunitarie. A tale proposito si richiama la pronuncia della Corte di Appello di Milano
n. 304/2022 del 7 aprile 2022, che in causa del tutto analoga così si è espressa: “Tale conclusione non può essere contrastata neppure sostenendo che il Giudice possa in ogni caso riconoscere le differenze richieste sul trattamento di maternità sotto forma di risarcimento del danno da discriminazione, in quanto – secondo tale prospettazione – la natura discriminatoria della pagina 4 di 7 condotta giustificherebbe di per sé il riconoscimento di un danno “comunitario” e sanzionatorio, che possa, da un lato, fungere da serio deterrente e, dall'altro, garantire al soggetto discriminato l'integrale ristoro a prescindere dalla maturazione di qualunque termine di prescrizione o decadenza. Il dibattito in merito all'ingresso nel nostro ordinamento del danno cd. punitivo è tuttora molto vivo e non può certo essere trattato diffusamente in questa sede. Per quanto qui di interesse, basti osservare che di tale dibattito si è occupata sia la giurisprudenza interna che quella comunitaria: quanto alla prima, le Sezioni Unite nel 2015 hanno affermato che la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non è più «incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento» a condizione però che «qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall'art. 25 Cost., co. 2 nonché dall'art. 7 della Convenzione
Europea sulla salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali» (Cassazione civile, sez. un., , n. 9100). Tale principio è stato ribadito in una successiva pronuncia, resa sempre a
Sezioni Unite (Cass., SU, sez. un 5 luglio 2017 n. 16601), con cui la Corte ha nuovamente affermato che i danni punitivi possono trovare ingresso nel nostro ordinamento solo se provvisti di ancoraggio normativo. Dal canto suo, la Corte di Giustizia ha affermato che il diritto dell'Unione non impone agli stati membri una certa sanzione a fronte della violazione del divieto di discriminazione, ma vuole che venga assicurata un'effettiva ed efficace tutela giurisdizionale che porti, qualora lo Stato Membro abbia optato per un risarcimento del danno in forma pecuniaria, all'integrale riparazione di esso. Dunque, la Direttiva 2006/56 non impone né vieta il ricorso al danno punitivo, lasciando gli Stati Membri liberi di decidere se adottare tale forma. Il nostro ordinamento, come detto, è rimasto ancorato alla visione riparatoria e non sanzionatoria del danno, e solo in alcune ipotesi ha introdotto anche quest'ultima funzione. Per quanto riguarda il diritto del lavoro, può essere ritenuto danno punitivo, ad esempio, il minimo di cinque mensilità cui il datore di lavoro dev'essere comunque condannato ex art. 18 co. 2, in caso di licenziamento illegittimo, ovvero l'indennità onnicomprensiva prevista dall'art. 28 co. 2 d.lgs. n. 81/2015 nei casi di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. In quest'ultimo caso, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla norma,
a prescindere dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore e senza riguardo, quindi, per l'eventuale "aliunde perceptum o percipiendum" (vedi, ex plurimis, Cass., 11 novembre 2021 n. 33421). La stessa Cassazione, tra le ipotesi di danno punitivo, ha citato espressamente «l'art. 28 [comma 6] del d.lgs n. 150/2011 sulle controversie in materia di discriminazione, che dà facoltà al giudice di condannare il convenuto al risarcimento del danno tenendo conto del fatto che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad pagina 5 di 7 una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento» (Cass., SU, n.
16601/2017, cit., punto motiv. 5.2). Conseguentemente, solo nel caso in cui la condotta discriminatoria integri un atto di “ritorsione” diventa possibile configurare un danno punitivo
(ipotesi che, pacificamente, non si ravvisa nel caso di specie), dovendosi ritenere, in via generale, che la sanzione della nullità di ogni patto o atto discriminatorio, sebbene la relativa azione sia imprescrittibile, non possa sottrarsi alle comuni regole sulla prescrizione delle azioni di ripetizione (ex art. 1422 c.c.) e di quelle di adempimento”.
Del resto già la risalente giurisprudenza della CGUU (33-76 Rewe-Comett) ha evidenziato che con riguardo alla concreta questione dei termini processuali di decadenza e prescrizione, ad esempio, che “allo stato attuale del diritto comunitario, questo non vieta di opporre, a coloro che impugnano dinanzi ai giudici nazionali, per incompatibilità col diritto comunitario, il mancato rispetto di un termine contemplato dalle norme interne, a condizione che le modalità procedurali dell'azione giudiziale non siano meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale”.
2.3. Assorbita ogni altra questione, in applicazione dei principi sopra richiamati – che, peraltro, rendono non necessario il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE sollecitato dall'appellante –
l'opposizione deve essere accolta.
Deve quindi essere dichiarata la prescrizione ex art. 6 della legge nr. 138/1943 del diritto rideterminazione dell'indennità di maternità agitato dalla ricorrente con riferimento a entrambi i periodi (dal 25 maggio 2010 al 7 settembre 2011 e dal 18 gennaio 2014 al 18 giugno 2016).
3. Atteso il contrasto di orientamenti registratosi nella giurisprudenza di merito sulle controversie in esame, sussistono ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, decidendo nella causa introdotta in opposizione al decreto ex art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 avente ad oggetto l'accertamento del comportamento discriminatorio dell' Pt_1
- rigetta la domanda di accertamento del comportamento discriminatorio proposta da CP_1
;
[...]
- condanna a restituire le somme eventualmente corrisposte da in CP_1 Pt_1
esecuzione del decreto di prima fase;
- compensa le spese di lite.
pagina 6 di 7 Cagliari, 23 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
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