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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/05/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 514/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 514/2025, promossa con ricorso depositato il 10.02.2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Paola Catenazzi e l'Avv. Antonella Valentini
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GL IA (Va) in data 14 giugno 2003 (anno 2003 atto n. 4 parte II serie A)
figli:
nato a [...] in data [...], maggiorenne ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente nata a [...] in data [...] minorenne. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 10.02.2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati di letto, mensa e abitazione, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione coniugale, sita in NO VI (Va), Via al Mulino 700 con le relative pertinenze (unità immobiliare sita in Comune di NO VI così censita al Catasto
Fabbricati di detto Comune, Foglio 7, particella 472, sub 505, Via al Mulino 700, P.T-1, cat. A/2, cl. 7, vani 4,5, sup. cat. mq. 106, r.c. € 360,23, oltre a posto auto scoperto pertinenziale al piano terreno censito al catasto fabbricato del Comune di NO VI foglio 7, particella 472, sub.
519, via al Mulino 700, P.T, cat. C/6, classe 3, mq14, rendita catastale € 15,18, oltre proporzionale quota di enti comuni), di cui i ricorrenti sono comproprietari, viene assegnata alla IG.ra
[...]
in godimento esclusivo, con tutti i beni mobili e gli arredi ivi presenti e ivi continueranno Parte_1
a vivere con la madre i figli e . Persona_1 Persona_2
3) La figlia minore è affidata in modo condiviso a entrambi i genitori con sua collocazione Per_2
prevalente presso la madre, presso cui la figlia manterrà la propria residenza anagrafica, con tempi di presenza padre/figlia rimessi alla libera volontà della ragazza, stante anche l'approssimarsi della sua maggiore età.
4) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale
2 saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di Ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità separatamente sulle questioni Per_2
di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5) Il IG. verserà alla IG.ra , a titolo di contributo indiretto al Parte_2 Parte_1
mantenimento ordinario di e entro il giorno 25 del mese, per 12 mensilità/anno, le Per_1 Per_2
seguenti somme:
a) € 150,00/mese per ciascun figlio, e così per complessivi € 300,00/mese, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, finchè il IG. percepirà un salario netto mensile di Fs. .=; Per_1 CP_1
b) € 250,00/mese per ciascun figlio, e così per complessivi € 500,00/mese, cifra che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal 12° mese successivo alla pronuncia della sentenza di separazione, nel momento in cui il IG. percepirà un salario netto mensile Per_1
maggiore di Fs. .=. CP_1
Il IG. si obbliga a consegnare tutti i mesi alla IG.ra copia della Parte_2 Parte_1
propria busta paga ai fini della verifica del superamento o meno della soglia reddituale di Fs.
.=/mese prevista al presente punto. CP_1
In caso di inadempimento da parte del IG. al ridetto obbligo di esibizione/produzione Parte_2 della propria busta paga i ricorrenti danno già sin d'ora per superata la soglia reddituale di Fs.
.= con correlativo obbligo del IG. di versare la complessiva somma di € CP_1 Parte_2
500,00/mese a titolo di contributo indiretto al mantenimento della prole.
Le spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche relative ai figli di cui al vigente Protocollo del
Tribunale di Varese a cui le parti, avendone già ricevuta copia, dichiarano in toto di uniformarsi, saranno ripartite tra i genitori al 50% ciascuno.
6) I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento e dichiarano nel contempo di essere economicamente autosufficienti e di avere già risolto e definito i reciproci rapporti di carattere patrimoniale e finanziario, eccezion fatta per quanto previsto al successivo punto 7.
3 7) I ricorrenti danno atto e dichiarano che a far data dal rilascio nel maggio 2024 da parte del IG. della casa familiare e quindi a decorrere dal rateo di maggio 2024 compreso, il mutuo Per_1
ipotecario a rogito Notaio Dott. rep. 157.112, racc. n. 20116 del 19.07.2007 contratto Persona_3 dai coniugi con per l'acquisto della casa familiare di NO VI Controparte_2
(Va), Via al Mulino 700, è stato rimborsato al 100% in via esclusiva dalla sola IG.ra la Pt_1
quale continuerà a rimborsarlo nella misura del 100% fino alla relativa estinzione così anticipando con riserva di ripetizione la quota di ½ di spettanza del IG. il quale si riconosce per l'effetto Per_1
già da oggi debitore verso la IG.ra del corrispettivo della metà della somma che dal maggio Pt_1
2024 sino alla relativa estinzione sarà stata versata dalla IG.ra a titolo di rimborso del Pt_1
mutuo di cui sopra.
8) L'autovettura Hyundai Tucson tg. FZ812RS, telaio n. TMAJ3817ALJ947417, in comproprietà tra i coniugi, resterà in uso esclusivo alla IG.ra la quale si impegna alla relativa Parte_1 intestazione facendosi carico di tutte le spese all'uopo occorrende entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso per separazione.
9) I coniugi dichiarano che tutti gli accordi di cui al ricorso per separazione avranno efficacia immediata già a decorrere dal giorno della relativa sottoscrizione, eccezion fatta per quanto qui diversamente stabilito.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .49 c.p.c. le parti hanno CP_3 chiesto anche pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
4 giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire, sempre tramite il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma delle condizioni già articolate con riferimento alla domanda di divorzio.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 14.06.2003, in GL IA (Va), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di GL IA (Va), (anno 2003 atto n. 4, Parte II, serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
PROVVEDE come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConIGlio dell'8.5.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.
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