TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/09/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 24.09.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1526/2025 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Erminia Stefanino Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'Istituto (avv. Luigi
Lorusso);
RESISTENTE
OGGETTO: variazione estratto contributivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 13.02.2025, , premesso di aver lavorato come Parte_1 operaio agricolo, dal 1988 al 1991, per 151 giornate, per la ditta individuale AC
NC con sede in San Ferdinando di Puglia, deduceva che, a seguito di un controllo, era venuto a conoscenza della mancata registrazione di tali giornate sul suo estratto contributivo e di aver invano chiesto l'aggiornamento del detto estratto mediante missiva del 27.06.2019 a firma dell'avv. Carla Distaso, trasmessa a mezzo PEC.
Eccepita la violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e rimarcata la sussistenza dell'interesse ad agire, nonché l'assolvimento dell'onere della prova circa l'effettività del rapporto di lavoro in
1 agricoltura e la mancata conoscenza delle ragioni per le quali la relativa contribuzione non risulta più registrata negli archivi previdenziali, il ricorrente concludeva chiedendo di:
“
1.accertare e dichiarare il diritto del sig. a vedersi accreditati i contributi degli anni Pt_1
1988/1989/1990/1991 per 151 giorni come da documentazione offerta nel fascicolo di parte ricorrente;
Per l'effetto, dichiarare che il rapporto di lavoro di parte ricorrente è valido ai fini delle assicurazioni obbligatorie e della conseguente tutela previdenziale e assistenziale.
Conseguentemente condannare l' con-venuto a ripristinare la posizione assicurativa di CP_2 parte ricorrente per gli anni 1988/1989/1990/1991 per 151 giornate annue. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice, perché anticipataria”.
Tempestivamente costituitosi in giudizio, l' eccepiva in via preliminare la decadenza ex CP_2 art. 22 D.L.7/1970, convertito con modifiche dalla L. 83/1970 e, nel merito, l'infondatezza della domanda, in ragione del mancato assolvimento, da parte del ricorrente, dell'onere di allegazione e prova in merito alla sussistenza del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, previa acquisizione di note di trattazione scritta da almeno una delle parti, con la presente sentenza depositata telematicamente.
2. - Si deve dare atto della rinuncia all'azione depositata dal ricorrente in data 30.07.2025 (v. Pa doc. allegato alle note di .
Ciò posto, la rinuncia all'azione integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato.
Essa denota il sopravvenuto difetto di interesse di parte attrice alla decisione e conduce, per tale ragione, ad una pronuncia di cessata materia del contendere.
Tuttavia, equivalendo, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda.
La rinuncia all'azione presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (cfr. Cass. Civ., sez. II n. 4837/19) e, a differenza della rinuncia agli atti, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.
Nel caso di specie, essendo stata depositata la rinuncia all'azione sottoscritta personalmente dalla parte ricorrente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2 3. - Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'atteggiamento processuale del ricorrente, che ha rinunciato all'azione in corso di causa, agevolando per tal via la definizione della lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Foggia, 24.09.2025
La Giudice del Lavoro dott.ssa Valentina di Leo
3