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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/06/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 335/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RAMPONI ALESSANDRA , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
TIROZZI MATTEO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
0) pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1) riduzione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e Per_1
Per_
a € 500,00 mensili;
2) visite paterne come di seguito: -a partire dal week del 06/06/25 (di
competenza materna), vi sarà alternanza tra i genitori;
-la madre
accompagnerà le figlie tra le 18.00 e le 19.00 del venerdì a Bassano dal
padre e il padre le riporterà dopo cena la domenica presso la residenza
materna; -il padre si impegna a riprendere le visite infrasettimanali, che al
momento non riesce a svolgere a causa della distanza, dalla data del
prossimo avvicinamento lavorativo in provincia di Vicenza, sulla cui
tempistica non c'è ad oggi certezza, e, da quel momento, farà almeno una
visita infrasettimanale, venendo a Verona e tornando la sera a Bassano;
3) ferme per il resto le condizioni di separazione;
4) spese integralmente compensate tra le part
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. rispettivamente dep.
13/05/25 e 22/05/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta pagina 2 di 3 conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima dell'08/05/25 per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, n. a VERONA (VR), il 23/01/1979, CF. Parte_1
e , n. a VERONA (VR), il C.F._1 CP_1
28/08/1980, CF. celebrato il 09/09/2006 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num. 365 -
PARTE II - SERIE A - ANNO 2006;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA;
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 05/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Presidente relatore
Dr.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dr.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado promossa ex art. 473 bis.12 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
RAMPONI ALESSANDRA , come da mandato difensivo in atti
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
TIROZZI MATTEO, come da mandato difensivo in atti;
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI:
Conclusioni congiunte delle parti:
0) pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
1) riduzione del contributo paterno al mantenimento delle figlie e Per_1
Per_
a € 500,00 mensili;
2) visite paterne come di seguito: -a partire dal week del 06/06/25 (di
competenza materna), vi sarà alternanza tra i genitori;
-la madre
accompagnerà le figlie tra le 18.00 e le 19.00 del venerdì a Bassano dal
padre e il padre le riporterà dopo cena la domenica presso la residenza
materna; -il padre si impegna a riprendere le visite infrasettimanali, che al
momento non riesce a svolgere a causa della distanza, dalla data del
prossimo avvicinamento lavorativo in provincia di Vicenza, sulla cui
tempistica non c'è ad oggi certezza, e, da quel momento, farà almeno una
visita infrasettimanale, venendo a Verona e tornando la sera a Bassano;
3) ferme per il resto le condizioni di separazione;
4) spese integralmente compensate tra le part
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso introduttivo;
richiamato integralmente per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta;
dato atto che, con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. rispettivamente dep.
13/05/25 e 22/05/25, le parti hanno dichiarato di accettare la proposta pagina 2 di 3 conciliativa formulata dall'ufficio all'udienza medesima dell'08/05/25 per la definizione della lite, recante le condizioni sopra riportate;
dato atto che le condizioni cui le parti hanno dichiarato di voler definire la lite risultano eque e non contrastano con norme imperative;
dato atto che il PM nulla ha rilevato;
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
, n. a VERONA (VR), il 23/01/1979, CF. Parte_1
e , n. a VERONA (VR), il C.F._1 CP_1
28/08/1980, CF. celebrato il 09/09/2006 e trascritto C.F._2
nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VERONA al Num. 365 -
PARTE II - SERIE A - ANNO 2006;
2) omologa le condizioni di divorzio sopra riportate;
3) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R.
396/2000, all'ufficiale di stato civile del Comune di VERONA;
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 05/06/25
Il Presidente Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
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