Articolo 3 della Legge 1 marzo 1972, n. 43
Articolo 2Articolo 4
Versione
31 marzo 1972
Art. 3.
Il limite d'eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza e' rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1 ottobre 1970.
Entrata in vigore il 31 marzo 1972