Art. 3.
Il limite d'eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza e' rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1 ottobre 1970.
Il limite d'eta' per la cessazione dal servizio permanente dei colonnelli e dei tenenti colonnelli del ruolo speciale transitorio della guardia di finanza e' rispettivamente di anni 60 e di anni 59 a decorrere dal 1 ottobre 1970.