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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1569/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
(CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ,
[...] C.F._2 Parte_3
C.F._3 Parte_3 io legale in FA e LU Gullo 23 come da procura in calce all'atto introduttivo Appellanti
E
, incorporante la Controparte_1 Controparte_2
di fusione del 26.
[...] [...] ep. n. 16080 e Racc. 8638, con gli Avv.ti Alfredo Bazoli e Per_1 sistita dall'Avv. Alfredo Bazoli (CF ), e C.F._4 dall'Avv. Mauro Gheda (CF ), entrambi del Foro di C.F._5
Brescia presso lo Studio dei rescia, Contrada Soncin Rotto, 6 Appellata
Conclusioni delle parti:
APPELLANTE l'Avv. , con ogni riserva di prosieguo, chiede all'On. le Giudice, Pt_3 respinta ogni istanza ed eccezione contraria, in relazione all'atto di citazione in appello:
- la declaratoria di nullità della sentenza n. 484/2019 emessa dal Tribunale di Paola, rinviando la causa al Giudice di primo grado per il prosieguo, affinché possa essere trattato e deciso anche il merito;
- la condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite relative CP_3 ad entrambi i gradi izio, da distrarsi a favore dell'Avv. il quale si Parte_3 dichiara antistatario. Chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così giudicare:
− In via pregiudiziale o preliminare: dichiarare l'inammissibilità ex art. 348-bis cod. proc. civ. dell'appello spiegato dalle Controparti;
− In via principale, nel merito: rigettare l'impugnazione coltivata dai Sig.ri e Pt_1
e dall'Avv. poiché inammissibile, infondata ovvero con ogni migliore Parte_2 Pt_3 rmula, confer pertanto, la Sentenza gravata;
− In via subordinata, nel merito: ferme le superiori eccezioni ed argomentazioni svolte, si insiste, per quanto occorrer possa, per l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, per la reiezione di tutte le pretese avversarie;
− In ogni caso: con rifusione delle spese e delle competenze di causa relative ad entrambi i gradi del giudizio, con evidenza che, ad oggi, quelle del procedimento di prime cure non sono ancora state ex adverso corrisposte”.
pag. 2/6
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 27.3.2017, ritualmente notificato, gli attori hanno originariamente convenuto in giudizio per sentire Controparte_4 dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo fo stipulato il 26.6.2008 (Rep. n. 56296 e Racc. n. 19087 Notaio Avv. Fabio Posteraro), in quanto gravato da usurarietà del tasso di mora nonché da anatocismo congenito nel piano di ammortamento cd. alla francese pattuito, con conseguente nullità delle clausole ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. e condanna alla restituzione di quanto dalla banca indebitamente ricevuto. (incorporante le società si costituiva Controparte_5 CP_4 deduc za delle pretese avv vari profili, eccependo preliminarmente la nullità della procura alle liti asseritamente conferita dalle controparti all'avv. nonché la nullità dell'atto di Pt_3 citazione. Alla prima udienza di comparizione del 27.9.2018 il giudice, rilevato il difetto della procura alle liti rilasciata all'avv. (in quanto priva di Pt_3 indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli attori), fissava, ex art. 182, co. 2, c.p.c., termine sino al 10.1.2019 al fine di consentire alle parti attrici la regolarizzazione della procura alle liti. Né all'udienza del 10.1.2019 (nel corso della quale le parti hanno chiesto concordemente un rinvio stante l'impossibilità a comparire dell'avv. ) né a quella successiva del Pt_3
6.6.2019 (in cui nessuno è comparso e Parte_1 Parte_2
gli attori provvedevano a reg c
[...]
o del 6.6.2019, successivamente all'udienza, veniva depositata telematicamente copia scansionata dell'atto di citazione , con aggiunte a penna, manoscritte. In sede decisoria, il Tribunale ha ritenuto carente di mandato l'avvocato
, non risultando in atti, né in allegato all'atto di citazione, né Pt_3
, una valida procura alle liti. E ciò, nonostante l'invito rivolto a parte attrice a regolarizzare la procura alle liti difettosa, giudicando inammissibile e tardivo il deposito telematico intervenuto all' udienza del 6.6.2019, tenuta in presenza, cui non compariva il difensore. La sentenza dichiarava perciò inammissibile la domanda proposta dagli attori e condannava direttamente , quale parte Parte_3 soccombente, al pagamento delle spese proces pag. 3/6 2. Con atto di citazione in appello, gli attori impugnano la decisione, “per lesione del diritto di difesa e al contraddittorio”, contestando l'operato del primo giudice, che avrebbe proceduto in udienza, senza consentire al difensore – intervenuto in ritardo – di comparire, e di depositare la procura mancante. Nelle conclusioni dell'atto di appello, la richiesta è quella di dichiarare la nullità della sentenza e di rimettere gli atti “al giudice di primo grado per il prosieguo affinché venga trattato e deciso anche il merito”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
È inconfutabile che, entro il termine perentorio concesso ex art. 182 cod. proc. civ., la parte non ha versato agli atti del giudizio la documentazione richiesta, avendo il Tribunale con provvedimento del 27.9.2018 rilevato un vizio che determina la nullità della procura al difensore (non essendo indicato il nominativo le generalità del soggetto conferente la procura e mancando indicazioni del luogo e della data), rinviando all'udienza del 10.1.2019 ed assegnando alla parte attrice “il termine della predetta udienza per il deposito della regolarizzata procura alle liti”. Entro tale termine non risulta depositato né in presenza, né telematicamente quanto richiesto. Né il deposito è intervenuto entro la successiva udienza del 6.6.2019, ancorché la perentorietà del termine di cui all'art. 182 cod. proc. civ. impediva, comunque, una sanatoria tardiva rispetto all'originario termine concesso. Gli asseriti (e non provati) impedimenti che non avrebbero consentito all'Avv. di recarsi in tempo utile per la celebrazione di tale ultima Pt_3 udienza, o del tutto ultronei nella fattispecie, poiché la parte avrebbe potuto allegare telematicamente quanto richiesto, senza necessità di recarsi fisicamente presso il Tribunale.
In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio (Cass. Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 Rv. 662858 – 01, massime successive conformi) Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima pag. 4/6 deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile (Id., Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020 Rv. 659395 - 01) Peraltro, il termine di cui all'art. 182 cod. proc. civ., concesso dal Tribunale era stato richiesto proprio dalla parte attrice, che all'udienza del 27.09.2018 otteneva il rinvio esattamente al fine di poter integrare il difetto di procura o depositare atto di citazione in originale (è comparso “l'avv. Pt_3
oggi sostituito dall'avv. Stefania Schiava, la quale chiede un rinvio al fine di poter
[...] re il difetto di procura o depositare atto di citazione in originale (dal quale si dovrebbe evincere la completezza della procura”). Tale circostanza prova la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla Banca. Peraltro, il successivo deposito dell'originale dell'atto di citazione, nei fatti, differisce rispetto alla copia conforme notificata all'allora presentando aggiunte Controparte_4 manoscritte mancanti nella copi
3.1. Fermo quanto sopra, parte attrice – che nel giudizio di prime cure aveva avanzato contestazioni relative ad un contratto di mutuo a suo tempo intercorso tra e e l'allora – nulla ha Pt_1 Parte_2 Controparte_4 riproposto nel secondo grado delle argomentazioni di merito rese in primo grado, con ogni decadenza ex art. 346 cod. proc. civ. L'appello, infatti, nella parte espositiva, argomentativa e conclusiva, omette qualsiasi deduzione nel merito della pretesa coltivata nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto che la diversa decisione in rito determinerebbe la rimessione della causa al primo giudice per il prosieguo, come espressamente richiesto nelle conclusioni. L'eventuale accoglimento del punto di domanda rispetto al difetto di procura alle liti di una delle parti, non integra alcuna delle ipotesi di nullità previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che solo potrebbero determinare la rimessione della causa al primo giudice per il rinnovo del processo, conseguendone che il giudice di appello deve decidere la causa nel merito. È pacifica, infatti, la natura tassativa delle ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e che, quando il vizio denunciato non rientra in uno di tali casi – come è nella fattispecie – è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, risultando altrimenti inammissibile l'appello, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
pag. 5/6 Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore dichiarato della controversia, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, ci si attesta sui valori minimi, per la bassa complessità del giudizio. Saranno pertanto dovuti gli importi direttamente determinati in dispositivo, oltre accessori di legge. Consegue l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso la senten bl Pt_3
20.6.2019, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'impugnazione e condanna gli appellanti al pagamento, in favore di , delle spese sostenute nel presente Controparte_1 grado di giudizio, liqui in euro 1.458,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in misura di legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, 24.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
pag. 6/6
Corte di Appello di Catanzaro Sezione prima civile
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e così composta:
dott. Alberto Nicola Filardo Presidente dott. Fabrizio Cosentino Consigliere relatore dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1569/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente tra:
(CF ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ,
[...] C.F._2 Parte_3
C.F._3 Parte_3 io legale in FA e LU Gullo 23 come da procura in calce all'atto introduttivo Appellanti
E
, incorporante la Controparte_1 Controparte_2
di fusione del 26.
[...] [...] ep. n. 16080 e Racc. 8638, con gli Avv.ti Alfredo Bazoli e Per_1 sistita dall'Avv. Alfredo Bazoli (CF ), e C.F._4 dall'Avv. Mauro Gheda (CF ), entrambi del Foro di C.F._5
Brescia presso lo Studio dei rescia, Contrada Soncin Rotto, 6 Appellata
Conclusioni delle parti:
APPELLANTE l'Avv. , con ogni riserva di prosieguo, chiede all'On. le Giudice, Pt_3 respinta ogni istanza ed eccezione contraria, in relazione all'atto di citazione in appello:
- la declaratoria di nullità della sentenza n. 484/2019 emessa dal Tribunale di Paola, rinviando la causa al Giudice di primo grado per il prosieguo, affinché possa essere trattato e deciso anche il merito;
- la condanna della convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite relative CP_3 ad entrambi i gradi izio, da distrarsi a favore dell'Avv. il quale si Parte_3 dichiara antistatario. Chiede altresì che la causa venga trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c.
APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, così giudicare:
− In via pregiudiziale o preliminare: dichiarare l'inammissibilità ex art. 348-bis cod. proc. civ. dell'appello spiegato dalle Controparti;
− In via principale, nel merito: rigettare l'impugnazione coltivata dai Sig.ri e Pt_1
e dall'Avv. poiché inammissibile, infondata ovvero con ogni migliore Parte_2 Pt_3 rmula, confer pertanto, la Sentenza gravata;
− In via subordinata, nel merito: ferme le superiori eccezioni ed argomentazioni svolte, si insiste, per quanto occorrer possa, per l'accoglimento di tutte le conclusioni già rassegnate nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, per la reiezione di tutte le pretese avversarie;
− In ogni caso: con rifusione delle spese e delle competenze di causa relative ad entrambi i gradi del giudizio, con evidenza che, ad oggi, quelle del procedimento di prime cure non sono ancora state ex adverso corrisposte”.
pag. 2/6
PRINCIPALI FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 27.3.2017, ritualmente notificato, gli attori hanno originariamente convenuto in giudizio per sentire Controparte_4 dichiarare l'illiceità del contratto di mutuo fo stipulato il 26.6.2008 (Rep. n. 56296 e Racc. n. 19087 Notaio Avv. Fabio Posteraro), in quanto gravato da usurarietà del tasso di mora nonché da anatocismo congenito nel piano di ammortamento cd. alla francese pattuito, con conseguente nullità delle clausole ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. e condanna alla restituzione di quanto dalla banca indebitamente ricevuto. (incorporante le società si costituiva Controparte_5 CP_4 deduc za delle pretese avv vari profili, eccependo preliminarmente la nullità della procura alle liti asseritamente conferita dalle controparti all'avv. nonché la nullità dell'atto di Pt_3 citazione. Alla prima udienza di comparizione del 27.9.2018 il giudice, rilevato il difetto della procura alle liti rilasciata all'avv. (in quanto priva di Pt_3 indicazione del nominativo e dei dati anagrafici degli attori), fissava, ex art. 182, co. 2, c.p.c., termine sino al 10.1.2019 al fine di consentire alle parti attrici la regolarizzazione della procura alle liti. Né all'udienza del 10.1.2019 (nel corso della quale le parti hanno chiesto concordemente un rinvio stante l'impossibilità a comparire dell'avv. ) né a quella successiva del Pt_3
6.6.2019 (in cui nessuno è comparso e Parte_1 Parte_2
gli attori provvedevano a reg c
[...]
o del 6.6.2019, successivamente all'udienza, veniva depositata telematicamente copia scansionata dell'atto di citazione , con aggiunte a penna, manoscritte. In sede decisoria, il Tribunale ha ritenuto carente di mandato l'avvocato
, non risultando in atti, né in allegato all'atto di citazione, né Pt_3
, una valida procura alle liti. E ciò, nonostante l'invito rivolto a parte attrice a regolarizzare la procura alle liti difettosa, giudicando inammissibile e tardivo il deposito telematico intervenuto all' udienza del 6.6.2019, tenuta in presenza, cui non compariva il difensore. La sentenza dichiarava perciò inammissibile la domanda proposta dagli attori e condannava direttamente , quale parte Parte_3 soccombente, al pagamento delle spese proces pag. 3/6 2. Con atto di citazione in appello, gli attori impugnano la decisione, “per lesione del diritto di difesa e al contraddittorio”, contestando l'operato del primo giudice, che avrebbe proceduto in udienza, senza consentire al difensore – intervenuto in ritardo – di comparire, e di depositare la procura mancante. Nelle conclusioni dell'atto di appello, la richiesta è quella di dichiarare la nullità della sentenza e di rimettere gli atti “al giudice di primo grado per il prosieguo affinché venga trattato e deciso anche il merito”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.
È inconfutabile che, entro il termine perentorio concesso ex art. 182 cod. proc. civ., la parte non ha versato agli atti del giudizio la documentazione richiesta, avendo il Tribunale con provvedimento del 27.9.2018 rilevato un vizio che determina la nullità della procura al difensore (non essendo indicato il nominativo le generalità del soggetto conferente la procura e mancando indicazioni del luogo e della data), rinviando all'udienza del 10.1.2019 ed assegnando alla parte attrice “il termine della predetta udienza per il deposito della regolarizzata procura alle liti”. Entro tale termine non risulta depositato né in presenza, né telematicamente quanto richiesto. Né il deposito è intervenuto entro la successiva udienza del 6.6.2019, ancorché la perentorietà del termine di cui all'art. 182 cod. proc. civ. impediva, comunque, una sanatoria tardiva rispetto all'originario termine concesso. Gli asseriti (e non provati) impedimenti che non avrebbero consentito all'Avv. di recarsi in tempo utile per la celebrazione di tale ultima Pt_3 udienza, o del tutto ultronei nella fattispecie, poiché la parte avrebbe potuto allegare telematicamente quanto richiesto, senza necessità di recarsi fisicamente presso il Tribunale.
In tema di rappresentanza nel processo, qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della "procura ad litem", è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria a sanare il difetto o il vizio (Cass. Sentenza n. 29244 del 20/10/2021 Rv. 662858 – 01, massime successive conformi) Nel caso in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura "ad litem" di una parte processuale sia stata tempestivamente proposta dall'altra, la prima pag. 4/6 deve produrre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, non occorrendo a tal fine assegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattere perentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario è chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanza della quale la nullità diviene insanabile (Id., Ordinanza n. 22564 del 16/10/2020 Rv. 659395 - 01) Peraltro, il termine di cui all'art. 182 cod. proc. civ., concesso dal Tribunale era stato richiesto proprio dalla parte attrice, che all'udienza del 27.09.2018 otteneva il rinvio esattamente al fine di poter integrare il difetto di procura o depositare atto di citazione in originale (è comparso “l'avv. Pt_3
oggi sostituito dall'avv. Stefania Schiava, la quale chiede un rinvio al fine di poter
[...] re il difetto di procura o depositare atto di citazione in originale (dal quale si dovrebbe evincere la completezza della procura”). Tale circostanza prova la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla Banca. Peraltro, il successivo deposito dell'originale dell'atto di citazione, nei fatti, differisce rispetto alla copia conforme notificata all'allora presentando aggiunte Controparte_4 manoscritte mancanti nella copi
3.1. Fermo quanto sopra, parte attrice – che nel giudizio di prime cure aveva avanzato contestazioni relative ad un contratto di mutuo a suo tempo intercorso tra e e l'allora – nulla ha Pt_1 Parte_2 Controparte_4 riproposto nel secondo grado delle argomentazioni di merito rese in primo grado, con ogni decadenza ex art. 346 cod. proc. civ. L'appello, infatti, nella parte espositiva, argomentativa e conclusiva, omette qualsiasi deduzione nel merito della pretesa coltivata nel corso del giudizio di primo grado, sul presupposto che la diversa decisione in rito determinerebbe la rimessione della causa al primo giudice per il prosieguo, come espressamente richiesto nelle conclusioni. L'eventuale accoglimento del punto di domanda rispetto al difetto di procura alle liti di una delle parti, non integra alcuna delle ipotesi di nullità previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., che solo potrebbero determinare la rimessione della causa al primo giudice per il rinnovo del processo, conseguendone che il giudice di appello deve decidere la causa nel merito. È pacifica, infatti, la natura tassativa delle ipotesi di rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. e che, quando il vizio denunciato non rientra in uno di tali casi – come è nella fattispecie – è necessario che l'appellante deduca ritualmente anche le questioni di merito, risultando altrimenti inammissibile l'appello, oltre che per difetto di interesse, anche per non rispondenza al modello legale di impugnazione.
pag. 5/6 Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
4. Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore dichiarato della controversia, fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria, ci si attesta sui valori minimi, per la bassa complessità del giudizio. Saranno pertanto dovuti gli importi direttamente determinati in dispositivo, oltre accessori di legge. Consegue l'obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
, avverso la senten bl Pt_3
20.6.2019, disattesa ogni altra domanda, istanza o eccezione, così provvede:
- dichiara inammissibile l'impugnazione e condanna gli appellanti al pagamento, in favore di , delle spese sostenute nel presente Controparte_1 grado di giudizio, liqui in euro 1.458,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in misura di legge.
- dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico di parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per l'impugnazione. Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza. Così deciso, 24.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Fabrizio Cosentino dott. Alberto Nicola Filardo
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