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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17647 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
UFFICIO DEL PROCESSO
RG 23591/2022
Udienza del 16/12/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente on l'Avv. CICERO PATRIZIA oggi Parte_1 sostituito dall'avv. CAMILA NAVA la quale si riporta alle note conclusive insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità;
Per la parte convenuta opposta con l'Avv. AGOSTINO Controparte_1
DO oggi sostituito dall'avv. HENRY ALESSANDRO OLIVIERO il quale si riporta agli atti insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità
Il giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale.
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona della dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 23591 R. G. A. C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, P. I.V.A. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Cicero ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Camilla Nava in Roma, Via Antonio
Bartoloni n. 55, giusta procura in atti;
ATTRICE C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dominella Agostino ed Elisabetta Zannotti ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, giusta procura in atti.
CONVENUTA
Oggetto: titoli di credito
Conclusioni: all'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e concluso come da verbale
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(di seguito anche citava in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
(di seguito anche ) per sentirla condannare al pagamento CP_1 CP_1 dell'importo complessivo di € 15.013,79 oltre rivalutazione e interessi.
L'attrice lamentava l'indebito pagamento, da parte di in qualità di banca CP_1 negoziatrice, di n. 10 assegni di traenza non trasferibili a persone diverse dai legittimi beneficiari e chiedeva l'accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 43 del R.D.
N. 1736/1933 (c.d. “legge assegni”).
A sostegno della domanda, educeva che detti assegni, pur essendo stati spediti Parte_1 ai legittimi beneficiari, a causa della negligenza di nell'esame dei titoli e CP_1 nell'identificazione dei presentatori, erano stati incassati da soggetti non autorizzati e, precisamente: 1) l'assegno n. 2407818684-11 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo di € 1.600,00 ed intestato al Sig. , era stato incassato da tale Persona_1 [...]
; 2) l'assegno n. 2407782050-11 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per Controparte_2
l'importo di € 1.606,19 ed intestato al Sig. era stato incassato da tale Persona_2
3) l'assegno n. 2407099119-09 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per Persona_3
l'importo di € 850,00 ed intestato al Sig. era stato incassato da tale Persona_4 [...]
; 4) l 'assegno n. 2407140271-03 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo CP_3 di € 1.800,00,00 intestato a era stato incassato da tale;
5) Persona_5 Persona_6
l'assegno n. 2408828291-12 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo di € 1.300,00 e intestato a era stato incassato da tale 6) l'assegno n. Persona_7 Persona_8
2408313084-08 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo di Euro 700,00 e intestato a era stato incassato da tale;
7) l'assegno n. 0074633672-09 Persona_9 Persona_10 tratto su Unipol Banca S.p.A. per l'importo di € 1.200,00 e intestato a 76 era Per_11 stato incassato da tale;
8) l'assegno n. 0074633462-07 tratto su Unipol Persona_12
Banca S.p.A. per l'importo di € 1.200,00 e intestato a 76 era stato incassato da Per_13 tale;
9) l'assegno n. 0053517826-11 tratto su UGF Banca S.p.A. dell'importo Persona_12 di € 1.257,60 e intestato a era stato incassato da tale;
10) Persona_14 Persona_15 l'assegno n. 0090297794-02 tratto su Unipol Banca S.p.A. per l'importo di € 500,00 e intestato a era stato incassato da tale . Persona_16 CP_4
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda contestando la propria CP_1 responsabilità o instando, in subordine, per l'accertamento del concorso di colpa di stante il presumibile invio degli assegni a mezzo posta semplice. Parte_1
Espletata CTU sugli originali di nove dei dieci assegni in contestazione depositati da , CP_1 ad eccezione del titolo n. 0053517826-11, veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Il thema decidendum è l'accertamento della responsabilità di per l'erronea CP_1 negoziazione degli assegni bancari sopra identificati, pagati a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, come sopra meglio indicati. In merito alla natura della responsabilità – oggettiva, aquiliana, contrattuale, - il contrasto giurisprudenziale, lungo e risalente nel tempo, che derivava dalla fattispecie in esame appare oggi risolto dal pronunciamento della
S.C. a Sezioni Unite che ha stabilito che si tratta di responsabilità contrattuale e che: “ ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c..” (così sentenza n. 12477 del 21.5.2018). La diligenza del banchiere chiamato a pagare al prenditore del titolo va, poi, ancorata alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176 c.c.,
1218 c.c. e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento eseguito ad un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, non comporta ex se la responsabilità della banca, ma occorre di volta in volta verificare il grado di diligenza adottato dalla medesima alla luce del parametro della diligenza del banchiere professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c. L'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, dunque, appare piuttosto "garantista" nei confronti del banchiere, circoscrivendo la sua responsabilità, non alla sussistenza del mero dato oggettivo del soggetto prenditore non titolare, ma ai casi in cui risultano elementi (ulteriori) di fatto che dimostrano che Egli non abbia potuto impedire con la sua diligenza il fatto delittuoso. Nel caso di specie, non ha fornito, come era suo onere, la prova liberatoria di aver CP_1 diligentemente operato nella circostanza, pacificamente fraudolenta. Con riferimento ai soggetti che hanno indebitamente incassato gli assegni, osserva questo giudice che in mancanza di qualsiasi annotazione sui titoli relativa al documento presentato al momento dell'incasso (Cfr. i titoli depositati) non v'è prova alcuna dell'identificazione operata dall'odierna convenuta;
aggiungasi che, per alcuni prenditori, non è stata versata in atti neppure la copia del documento presentato dal prenditore al momento dell'apertura del rapporto con , come nel caso di (prenditore degli assegni n. ri n. CP_1 Persona_12
0074633672-09 e 0074633462-07), (prenditore dell'assegno n. Persona_8
2408828291-12), (prenditore dell'assegno n. 2407140271-03); che, inoltre, in Persona_6 alcuni casi vi erano evidenti elementi di sospetto che avrebbero dovuto allarmare la banca negoziatrice, inducendola ad una maggiore cautela nel pagamento dei titoli, quali l'apertura dei libretti di risparmio nel medesimo giorno di incasso dell'assegno.
La professionista incaricata, con un elaborato accurato e esauriente ha accertato che i nove titoli esaminati – ad eccezione dell'assegno n. 0053517826-11, non depositato in originale da - sono stati falsificati e che vi erano chiari indici della loro falsità che potevano CP_1 riconoscersi con la diligenza richiesta ad un operatore di banca affermando, nello specifico:
“… Il C.T.U. esaminati i nove assegni consegnati in originale… ha rilevato che tutti gli assegni non sono originali, sono falsi, prodotto di contraffazione.. “e che… “ La contraffazione poteva essere rilevata osservando le procedure indicate dalla Circolare ABI
Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016” (cfr. conclusioni CTU pag. 98)
Tanto basta ai fini della addebitabilità a della responsabilità invocata dall'attrice. CP_1
Quest'ultima, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ed ai principi stabiliti in materia dalle note Sezioni Unite del 2001 (Cfr. Cass., S.S.U.U. n. 13533/2001), ha allegato l'inadempimento altrui, ha provato il lamentato danno conseguenza subito in ragione dell'avvenuta duplicazione del pagamento degli assegni.
Resta da esaminare la responsabilità da concorso di colpa nei fatti a carico della Compagnia assicurativa.
In merito, va dato atto che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza S.S. U.U. n. 9769 del 26/05/2020), hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente.
Ritiene, però, questo giudicante di non poter condividere l'arresto degli ER e ciò in quanto spetta sempre al giudice di merito una attenta analisi e ponderazione degli elementi di fatto e delle condotte antecedenti all'indebito pagamento, al fine di valutare se la negligenza della banca negoziatrice sia stata tale da recidere, nel caso concreto, il nesso causale fra il pagamento a soggetto non legittimato e la condotta anteriore del danneggiato
(in questo senso C. App. di Roma, sentenza n. 2302/21 del 29/03/21): nesso causale che, per le ragioni sopra esposte non appare, nel caso in esame, reciso. Non è revocabile in dubbio che il presupposto dell'indagine sulla concorsualità dell'art. 1227 c.c. non può prescindere dall'analisi dell'evento cui il concorso di colpa dovrebbe applicarsi. Nel caso di specie le macroscopiche negligenti condotte di - come sopra individuate - acclara una colpa CP_1 grave di tale da recidere ogni nesso di causalità rispetto al fatto CP_1 incontrovertibilmente criminoso - illegittimo incasso degli assegni trafugati-, che sarebbe stato impedito, con probabilità vicina alla certezza, da una attenta e professionale attività di negoziazione nelle forme previste per il bonus argentarius. In buona sostanza, ove si riconoscesse il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno invocato da
, per aver inviato essa stessa gli assegni tramite posta ordinaria (a cura della stessa CP_1
che provvede al materiale trasporto degli assegni e al servizio di smistamento della CP_1 corrispondenza), quest'ultima trarrebbe un irragionevole vantaggio dal suo stesso, pregresso, operato imprudente. Per queste ragioni, in uno con la condotta che ha consentito la pacifica erronea negoziazione degli assegni bancari, anche in considerazione della risonanza mediatica che da anni aveva assunto la vicenda della contraffazione di assegni rubati, si ritiene insussistente nel caso concreto il concorso di colpa del danneggiato. Tanto basta per accogliere la domanda proposta da Parte_1
Sulla somma capitale di € 15.013,79 relativa alla provvista persa, all'attrice competono gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla data del pagamento dei suddetti assegni a quella della domanda giudiziale e nella diversa misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c. dalla data della domanda al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria da inadempimento contrattuale in cui le parti non hanno convenzionalmente determinato la misura del tasso moratorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, per le sole fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da
[...] osì provvede: Parte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto - CONDANNA al Controparte_1 pagamento nei confronti di , della somma complessiva Parte_1 di € 15.013,79, quale totale complessivo degli assegni oggetto di causa, oltre interessi come in motivazione;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2540,00 oltre Parte_1 spese generali, oneri di legge, contributo unificato e spese di notifica.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 16 dicembre 2025, pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 15.57
Il Giudice
Dott.ssa Paola Giardina
SEZIONE XVII CIVILE
UFFICIO DEL PROCESSO
RG 23591/2022
Udienza del 16/12/2025 innanzi alla dott.ssa Paola Giardina sono comparsi, per la parte attrice opponente on l'Avv. CICERO PATRIZIA oggi Parte_1 sostituito dall'avv. CAMILA NAVA la quale si riporta alle note conclusive insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità;
Per la parte convenuta opposta con l'Avv. AGOSTINO Controparte_1
DO oggi sostituito dall'avv. HENRY ALESSANDRO OLIVIERO il quale si riporta agli atti insistendo su tutte le proprie deduzioni ed eccezioni e discute la causa in conformità
Il giudice, udita la discussione, decide come da separato provvedimento da considerare parte integrante di questo verbale.
IL GOP
Dott.ssa Paola Giardina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma nella persona della dott.ssa Paola Giardina, a seguito di trattazione orale, ha emesso la seguente:
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 23591 R. G. A. C. dell'anno 2022 vertente
TRA
, P. I.V.A. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Cicero ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Camilla Nava in Roma, Via Antonio
Bartoloni n. 55, giusta procura in atti;
ATTRICE C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Dominella Agostino ed Elisabetta Zannotti ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, giusta procura in atti.
CONVENUTA
Oggetto: titoli di credito
Conclusioni: all'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e concluso come da verbale
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(di seguito anche citava in giudizio Parte_1 Parte_1 [...]
(di seguito anche ) per sentirla condannare al pagamento CP_1 CP_1 dell'importo complessivo di € 15.013,79 oltre rivalutazione e interessi.
L'attrice lamentava l'indebito pagamento, da parte di in qualità di banca CP_1 negoziatrice, di n. 10 assegni di traenza non trasferibili a persone diverse dai legittimi beneficiari e chiedeva l'accertamento della responsabilità della convenuta ex art. 43 del R.D.
N. 1736/1933 (c.d. “legge assegni”).
A sostegno della domanda, educeva che detti assegni, pur essendo stati spediti Parte_1 ai legittimi beneficiari, a causa della negligenza di nell'esame dei titoli e CP_1 nell'identificazione dei presentatori, erano stati incassati da soggetti non autorizzati e, precisamente: 1) l'assegno n. 2407818684-11 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo di € 1.600,00 ed intestato al Sig. , era stato incassato da tale Persona_1 [...]
; 2) l'assegno n. 2407782050-11 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per Controparte_2
l'importo di € 1.606,19 ed intestato al Sig. era stato incassato da tale Persona_2
3) l'assegno n. 2407099119-09 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per Persona_3
l'importo di € 850,00 ed intestato al Sig. era stato incassato da tale Persona_4 [...]
; 4) l 'assegno n. 2407140271-03 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo CP_3 di € 1.800,00,00 intestato a era stato incassato da tale;
5) Persona_5 Persona_6
l'assegno n. 2408828291-12 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo di € 1.300,00 e intestato a era stato incassato da tale 6) l'assegno n. Persona_7 Persona_8
2408313084-08 tratto su Intesa Sanpaolo S.p.A. per l'importo di Euro 700,00 e intestato a era stato incassato da tale;
7) l'assegno n. 0074633672-09 Persona_9 Persona_10 tratto su Unipol Banca S.p.A. per l'importo di € 1.200,00 e intestato a 76 era Per_11 stato incassato da tale;
8) l'assegno n. 0074633462-07 tratto su Unipol Persona_12
Banca S.p.A. per l'importo di € 1.200,00 e intestato a 76 era stato incassato da Per_13 tale;
9) l'assegno n. 0053517826-11 tratto su UGF Banca S.p.A. dell'importo Persona_12 di € 1.257,60 e intestato a era stato incassato da tale;
10) Persona_14 Persona_15 l'assegno n. 0090297794-02 tratto su Unipol Banca S.p.A. per l'importo di € 500,00 e intestato a era stato incassato da tale . Persona_16 CP_4
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda contestando la propria CP_1 responsabilità o instando, in subordine, per l'accertamento del concorso di colpa di stante il presumibile invio degli assegni a mezzo posta semplice. Parte_1
Espletata CTU sugli originali di nove dei dieci assegni in contestazione depositati da , CP_1 ad eccezione del titolo n. 0053517826-11, veniva fissata per la data odierna udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Il thema decidendum è l'accertamento della responsabilità di per l'erronea CP_1 negoziazione degli assegni bancari sopra identificati, pagati a soggetti diversi dai legittimi beneficiari, come sopra meglio indicati. In merito alla natura della responsabilità – oggettiva, aquiliana, contrattuale, - il contrasto giurisprudenziale, lungo e risalente nel tempo, che derivava dalla fattispecie in esame appare oggi risolto dal pronunciamento della
S.C. a Sezioni Unite che ha stabilito che si tratta di responsabilità contrattuale e che: “ ai sensi dell'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato – per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo – dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 , comma 2 c.c..” (così sentenza n. 12477 del 21.5.2018). La diligenza del banchiere chiamato a pagare al prenditore del titolo va, poi, ancorata alle regole generali in tema di obbligazioni e, di conseguenza, ai parametri propri degli artt. 1176 c.c.,
1218 c.c. e, in particolare, al parametro di cui all'art. 1992 c.c., che libera il debitore che prova di aver adempiuto senza dolo o colpa la prestazione a soggetto non titolare. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che il pagamento eseguito ad un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, non comporta ex se la responsabilità della banca, ma occorre di volta in volta verificare il grado di diligenza adottato dalla medesima alla luce del parametro della diligenza del banchiere professionale di cui all'art. 1176, 2° comma, c.c. L'interpretazione adottata dalla giurisprudenza, dunque, appare piuttosto "garantista" nei confronti del banchiere, circoscrivendo la sua responsabilità, non alla sussistenza del mero dato oggettivo del soggetto prenditore non titolare, ma ai casi in cui risultano elementi (ulteriori) di fatto che dimostrano che Egli non abbia potuto impedire con la sua diligenza il fatto delittuoso. Nel caso di specie, non ha fornito, come era suo onere, la prova liberatoria di aver CP_1 diligentemente operato nella circostanza, pacificamente fraudolenta. Con riferimento ai soggetti che hanno indebitamente incassato gli assegni, osserva questo giudice che in mancanza di qualsiasi annotazione sui titoli relativa al documento presentato al momento dell'incasso (Cfr. i titoli depositati) non v'è prova alcuna dell'identificazione operata dall'odierna convenuta;
aggiungasi che, per alcuni prenditori, non è stata versata in atti neppure la copia del documento presentato dal prenditore al momento dell'apertura del rapporto con , come nel caso di (prenditore degli assegni n. ri n. CP_1 Persona_12
0074633672-09 e 0074633462-07), (prenditore dell'assegno n. Persona_8
2408828291-12), (prenditore dell'assegno n. 2407140271-03); che, inoltre, in Persona_6 alcuni casi vi erano evidenti elementi di sospetto che avrebbero dovuto allarmare la banca negoziatrice, inducendola ad una maggiore cautela nel pagamento dei titoli, quali l'apertura dei libretti di risparmio nel medesimo giorno di incasso dell'assegno.
La professionista incaricata, con un elaborato accurato e esauriente ha accertato che i nove titoli esaminati – ad eccezione dell'assegno n. 0053517826-11, non depositato in originale da - sono stati falsificati e che vi erano chiari indici della loro falsità che potevano CP_1 riconoscersi con la diligenza richiesta ad un operatore di banca affermando, nello specifico:
“… Il C.T.U. esaminati i nove assegni consegnati in originale… ha rilevato che tutti gli assegni non sono originali, sono falsi, prodotto di contraffazione.. “e che… “ La contraffazione poteva essere rilevata osservando le procedure indicate dalla Circolare ABI
Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016” (cfr. conclusioni CTU pag. 98)
Tanto basta ai fini della addebitabilità a della responsabilità invocata dall'attrice. CP_1
Quest'ultima, in base agli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio ed ai principi stabiliti in materia dalle note Sezioni Unite del 2001 (Cfr. Cass., S.S.U.U. n. 13533/2001), ha allegato l'inadempimento altrui, ha provato il lamentato danno conseguenza subito in ragione dell'avvenuta duplicazione del pagamento degli assegni.
Resta da esaminare la responsabilità da concorso di colpa nei fatti a carico della Compagnia assicurativa.
In merito, va dato atto che le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza S.S. U.U. n. 9769 del 26/05/2020), hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente.
Ritiene, però, questo giudicante di non poter condividere l'arresto degli ER e ciò in quanto spetta sempre al giudice di merito una attenta analisi e ponderazione degli elementi di fatto e delle condotte antecedenti all'indebito pagamento, al fine di valutare se la negligenza della banca negoziatrice sia stata tale da recidere, nel caso concreto, il nesso causale fra il pagamento a soggetto non legittimato e la condotta anteriore del danneggiato
(in questo senso C. App. di Roma, sentenza n. 2302/21 del 29/03/21): nesso causale che, per le ragioni sopra esposte non appare, nel caso in esame, reciso. Non è revocabile in dubbio che il presupposto dell'indagine sulla concorsualità dell'art. 1227 c.c. non può prescindere dall'analisi dell'evento cui il concorso di colpa dovrebbe applicarsi. Nel caso di specie le macroscopiche negligenti condotte di - come sopra individuate - acclara una colpa CP_1 grave di tale da recidere ogni nesso di causalità rispetto al fatto CP_1 incontrovertibilmente criminoso - illegittimo incasso degli assegni trafugati-, che sarebbe stato impedito, con probabilità vicina alla certezza, da una attenta e professionale attività di negoziazione nelle forme previste per il bonus argentarius. In buona sostanza, ove si riconoscesse il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno invocato da
, per aver inviato essa stessa gli assegni tramite posta ordinaria (a cura della stessa CP_1
che provvede al materiale trasporto degli assegni e al servizio di smistamento della CP_1 corrispondenza), quest'ultima trarrebbe un irragionevole vantaggio dal suo stesso, pregresso, operato imprudente. Per queste ragioni, in uno con la condotta che ha consentito la pacifica erronea negoziazione degli assegni bancari, anche in considerazione della risonanza mediatica che da anni aveva assunto la vicenda della contraffazione di assegni rubati, si ritiene insussistente nel caso concreto il concorso di colpa del danneggiato. Tanto basta per accogliere la domanda proposta da Parte_1
Sulla somma capitale di € 15.013,79 relativa alla provvista persa, all'attrice competono gli interessi legali nella misura di cui all'art. 1284, primo comma c.c. dalla data del pagamento dei suddetti assegni a quella della domanda giudiziale e nella diversa misura prevista dall'art. 1284, quarto comma c.c. dalla data della domanda al saldo, trattandosi di obbligazione pecuniaria da inadempimento contrattuale in cui le parti non hanno convenzionalmente determinato la misura del tasso moratorio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, per le sole fasi effettivamente svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa o assorbita, sulla domanda proposta da
[...] osì provvede: Parte_1
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto - CONDANNA al Controparte_1 pagamento nei confronti di , della somma complessiva Parte_1 di € 15.013,79, quale totale complessivo degli assegni oggetto di causa, oltre interessi come in motivazione;
- CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2540,00 oltre Parte_1 spese generali, oneri di legge, contributo unificato e spese di notifica.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c, in Roma il 16 dicembre 2025, pubblicata mediante allegazione al verbale, chiuso alle ore 15.57
Il Giudice
Dott.ssa Paola Giardina