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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Cinzia Alcamo Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 859 R.G.A.2023 promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Giuseppe Bernocchi e dall'Avv.to Marco Di Pt_1 Gloria elettivamente domiciliato in Palermo via Laurana n.59 appellante CONTRO
Controparte_1 appellato contumace all'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 il procuratore di parte appellante ha concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO 1) Con ricorso, depositato innanzi il Tribunale G.L. di Palermo il 13.1.2022, chiese accertarsi l'illegittimità della richiesta formulata dall' il Controparte_1 Pt_1 5.3.2020, di restituzione della somma di euro 2.258,29 indebitamente percepita sull'assegno sociale in godimento per il periodo intercorrente dal 1° gennaio 2019 al marzo 2020 per superamento dei limiti reddituali accertato in sede di riliquidazione;
chiese, inoltre, dichiararsi l'illegittimità della trattenuta di euro 1.794,76 operata dal detto
. CP_2
Instaurato il contraddittorio, il giudice adito, con sentenza n.461/2023 - emessa in data 13.2.2023 - dopo aver delineato il quadro normativo applicabile al caso di specie, accolse parzialmente il ricorso ritenendo ripetibili soltanto le somme richieste dall'
[...]
per l'anno 2020; condannò, di contro, l' alla restituzione della somma CP_3 Pt_1
,22 con diritto alla ripetizione di euro mediante trattenute mensili non superiori ad 1/5 sulla prestazione in godimento. Avverso tale decisione ha interposto gravame l' con ricorso depositato il Pt_1 13.08.2023, chiedendone la riforma. Sostiene che il primo Giudice ha deciso la causa “facendo acritica e illegittima applicazione del principio enucleato dalla giurisprudenza della Suprema Corte” in materia di indebito assistenziale. Evidenzia che l'indebito oggetto di causa era “scaturito dall'accertamento del superamento dei limiti reddituali percepiti da parte appellata negli anni dal 2019 al 2020 incidenti sul diritto alla maggiorazione dell'assegno sociale”; che, infatti, “a partire dal mese di ottobre 2019” l'appellato “era divenuto titolare di pensione di vecchiaia in convenzione internazionale CAT
Pag.1 n.48302832 e ciò aveva determinato la riduzione delle maggiorazioni sociali per lo stesso CP_4 anno 2019 e la perdita del diritto alle suddette prestazioni per il 2020”. Richiama ancora il tenore dell'art. 3, commi 6 e 7, della L. n.335/1995 sottolineando come il recupero oggetto di causa fosse stato effettuato tempestivamente entro il termine di legge.
sebbene regolarmente citato (in quanto la notifica del 4.9.2025 Controparte_1 rispett dal codice di rito), è rimasto contumace. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
2) L'appello è fondato. Occorre, anzitutto, prendere atto dell'intervenuto mutamento interpretativo da parte della Suprema Corte in tema di ripetizione di indebito relativo al superamento dei limiti reddituali per l'assegno sociale (in cui vi rientra quello costituito in seguito alla trasformazione automatica, per raggiungimento dei requisiti anagrafici, delle prestazioni di invalidità civile). Com'è noto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo ritenuto che l'assegno sociale, pur essendo annoverabile tra i benefici di natura assistenziale, rientrasse nella disciplina propria dell'indebito previdenziale di cui all'art. 13 della legge n.412/91, secondo cui “le disposizioni di cui all'art.52, comma 2, della L. 9 marzo 1989 n.88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi previsti opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulta viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore , salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite ”. Alla luce di tale orientamento, la Suprema Corte sosteneva che “ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma Pt_1 rileva soltanto la tempestività della a di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da CP_2 parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico” (Cassazione Civile, sezione VI, 31.5.2019 n.15039). Orbene, a partire dalla sentenza n. 18820/2021 del 02.07.2021 la Corte di Cassazione ha modificato il proprio indirizzo rilevando che “sebbene la L. n. 88 del 1989, art. 52, comma 1, esplicitamente assoggettasse alla disciplina propria dell'indebito previdenziale anche "la pensione sociale di cui della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 26", altrettanto non può dirsi dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6: benchè infatti attribuito "con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma", si tratta di una prestazione assistenziale affatto differente per presupposti legittimanti e modalità di erogazione (Cass. nn. 18713 del 2004 e 23529 del 2016), con la conseguenza che non può ritenersi estesa ad essa la previsione eccezionale della L. n. 88 del 1989, art. 52, che, ai fini della ripetibilità dei ratei indebitamente corrisposti, prevedeva l'assimilazione della pensione sociale alle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre gestioni obbligatorie”. In particolare, la Suprema Corte sostiene che “una disciplina di carattere chiaramente eccezionale, qual era appunto quella che assimilava la pensione sociale L. n. 153 del 1969, ex art. 26, alle prestazioni pensionistiche di natura previdenziale, non può essere suscettibile di applicazione oltre i
Pag.2 casi e i tempi in essa stabiliti (art. 14 preleggi)”. Aggiunge, che “mentre la ratio dell'assimilazione ben poteva giustificarsi al tempo dell'emanazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, stante che la pensione sociale istituita dalla L. n. 153 del 1969, art. 26, costituiva l'unica provvidenza di car attere assistenziale gravante sull' restando le altre a carico del , affatto differente è Pt_1 Controparte_5 la situazione normativa , che vede l' soggetto o delle prestazioni Pt_1 previdenziali, ma altresì di quelle assistenziali: ed è dunque evidente che assoggettare la disciplina dell'indebita corresponsione dell'assegno sociale alla L. n. 88 del 1989, art. 52, oltre a non trovare più alcun appiglio testuale nella disposizione cit., non potrebbe più giustificarsi nemmeno in relazione alla sua ratio originaria e costituirebbe, anzi, un'ingiustificata (ed ingiustificabile) disparità di trattamento rispetto al trattamento riservato agli altri percettori di prestazioni assistenziali non dovute”. Di talché, afferma, anche per l'assegno sociale come generalmente stabilito per gli indebiti assistenziale, vale il principio secondo cui “la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito: si tratta infatti di una disciplina che si occupa di sanare in modo generalizzato gli indebiti pregressi, ma che in nulla immuta rispetto al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali (inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire) determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venr meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (nello stesso senso cfr. Cass. nn. 10642 e 26036 del 2019)”. Ne consegue che, in caso di indebita erogazione dell'assegno sociale, “non può farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 I. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991”. Cionondimeno, osserva questa Corte, va evidenziato che l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995 attribuisce all'assegno sociale natura provvisoria (“L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti”). Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, e venendo alla fattispecie in esame, si rileva che la percezione dei redditi (da pensione cat CP_4 che ha dato luogo alla ripetizione d'indebito nei confronti dell' riguarda il periodo CP_1 intercorrente dal 1° gennaio 2019 al marzo 2020. Trattasi di redditi ulteriori di cui l' è pacificamente venuto a conoscenza Pt_1 soltanto dopo la liquidazione della pension n.48302832 del 2019, di talché CP_4 il recupero dell'indebito (ovvero il conguaglio) è stato certamente tempestivo, sia per il 2019 che per il 2020, in quanto effettuato con la nota impugnata del 5.3.2020 (ossia entro il limite temporale del 31 luglio dell'anno successivo). In siffatto contesto, del tutto irrilevante si disvela, da un lato, la condotta (dolosa o meno) del percipiente, dall'altro, la natura assistenziale dell'assegno, essendo dirimente, ai fini della decisione, la tempestività del conguaglio (per come previsto dalla legge rispetto ad un beneficio avente, come già detto, carattere di provvisorietà) operato dall' sulla base dei redditi effettivamente percepiti. CP_2
Sulla scorta delle superiori considerazioni, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi ripetibile da parte dell' la somma di euro 2.258,29 Pt_1 relative al periodo oggetto di causa, fermo restando che le trattenute mensili (ai fini del recupero) non potranno essere superiori a 1/5 sulla prestazione in godimento.
3) Considerato l'esito complessivo del giudizio si ritiene conforme a giustizia la parziale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella contumacia di che dichiara, in Controparte_1 riforma della sentenza n.461/2023 emessa dal T alermo, dichiara ripetibile da parte dell' la somma di €2.258,29 di cui alla nota opposta del Pt_1
5.3.2020, mediante tra mensili non superiori ad 1/5 sulla prestazione in godimento. Compensa tra le parti le spese del doppio grado. Palermo 2 ottobre 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Michele De Maria
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