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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 3165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3165 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 77 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme ricorso in primo grado, dagli avvocati Paolo Zurolo e Maria
Paola Monti, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 procura generale alle liti del 23 marzo 20234 a ministero dr. Notaio in Persona_1
Fiumicino (rep. 37590; racc. 7131), dall'avvocata Sabrina Pancari, con la quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura
Distrettuale dell'Istituto
-APPELLATO CONTUMACE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1210/2023, pronunciata il 11.7.2023 dal
Tribunale di Tivoli, sezione lavoro.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 9.10.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza in epigrafe indicata, accogliendo il ricorso proposto in primo grado da , ha così statuito: « dichiarato il diritto del Parte_1
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ricorrente all'indennità di disoccupazione NASpI nella misura di 97 settimane (679 giorni), in relazione a 194 settimane di contribuzione nel quadriennio di riferimento;
- per l'effetto, condanna l' a corrispondere al ricorrente la differenza tra quanto già CP_1 liquidato nel corso del presente giudizio e la misura sopra indicata;
- condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €.2000,00, oltre spese generali al 15%; IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
- pone a carico dell' le spese di CP_1
CTU, liquidate con separato decreto».
interpone appello contro detta decisione, lamentando che il primo Parte_1 giudice ha liquidato le spese di lite in un importo inferiore a quello minimo, quale risultante dalla corretta applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come modificato dal DM 147/2022), senza peraltro considerare l'ulteriore maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis DM 55/2014. Dopo aver indicato il compenso che assume dovuto in relazione a ciascuna singola fase processuale, chiede la riforma della sentenza appellata nel senso della condanna dell' al pagamento delle spese processuali del CP_1 primo grado nell'importo di € 4.029,77, oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge oppure nella diversa misura reputata di giustizia.
L' si costituisce in appello, chiedendo la reiezione dell'avversa impugnazione, CP_1 sulla cui infondatezza argomenta.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione ed acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza di discussione del
9.10.2025, l'appello, previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. Prima di esaminare le articolate censure dell'appellante, occorre rammentare che l' nel suo atto di costituzione in giudizio innanzi al Tribunale espressamente CP_1 dichiarò che «a seguito di riesame, la domanda veniva accolta per il periodo dal
30/11/2018 al 26/06/2020 e veniva liquidato in un'unica soluzione il pagamento netto di euro 11.141,25» ed offrì prova dell'avvenuto pagamento.
L'originario ricorrente (oggi appellante), a fronte di tale dichiarazione e di tale prova, non contestò la percezione di detta somma, ma asserì di aver diritto ad un importo maggiore, dovendo la prestazione reclamata essere computata sulla base di
679 giorni, in luogo dei 564 considerati dall' e quindi chiese la condanna dell'ente CP_1 previdenziale al pagamento di tale maggior somma.
Tale evenienza processuale, per cui il giudizio, inizialmente introdotto per ottenere il pagamento di una determinata somma, è poi proseguito per conseguire un minor
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residuo importo, incide sull'individuazione del c.d. scaglione in base al quale determinare i compensi professionali spettanti al difensore della parte vittoriosa.
Trova, infatti, applicazione il principio per cui quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al decisum e non al petitum (come stabilito dall'art. 5, comma 1, terzo periodo, del d.m. n. 55 del 10 marzo 2014), ma al lordo della somma trattenuta in acconto, per tutti gli atti compiuti anteriormente al relativo pagamento, e al netto della stessa per gli atti compiuti, invece, successivamente al pagamento medesimo. (Cass.
22.3.2022 n. 9237; Cass. 30.11.2011 n. 25553).
L'integrale accoglimento della tesi dell'assicurato in punto di calcolo delle settimane indennizzabili ha comportato la percezione di un maggior importo di €
1.699,08, secondo quanto allegato e provato in appello dall' , senza contestazione CP_1 alcuna ad opera dell'impugnante.
Ne consegue, dunque, che l'attività defensionale svolta sino al 27.3.2021 - ossia sino all'avvenuta costituzione dell' , che rappresenta il momento in cui l'avvenuto CP_1 pagamento parziale può ritenersi effettivamente provato - dovrà essere liquidata tenendo conto dello scaglione da € 5.200,01 ad €. 26.000,00 (pari al valore dell'intera prestazione reclamata), mentre l'attività defensionale svolta successivamente a tale data dovrà essere liquidata tenendo conto dello scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00.
Le attività difensive riconducibili alla fase studio e alla fase introduttiva si collocano in data antecedente al 27.3.2021, mentre quelle riconducibili alla fase istruttoria e alla fase decisionale si collocano in epoca successiva.
Deve poi tenersi conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al DM 55/2014
(come emendato da ultimo dal DM 147/2022), essendo evidente la natura previdenziale della prestazione oggetto di lite.
L'applicazione di tali principi porta alla reiezione dell'appello, poiché essi determinano che il compenso minimo liquidabile per l'intera attività difensiva svolta sia inferiore a quello riconosciuto dalla sentenza appellata.
Detto compenso minimo, infatti, è pari all'importo di € 1.742,00, così determinato
(fase studio € 465,00; fase introduttiva € 389,00; fase istruttoria € 428,00; fase decisionale € 460,00), al quale deve aggiungersi il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, oltre lVA e CPA spettanti per legge.
La sentenza appellata, per contro, ha riconosciuto un importo maggiore, seppur di poco, ossia € 2.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%, all'IVA e alla
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CPA.
La maggiorazione di cui all'art. 4, comma 1 bis DM 55/2014 non spetta all'appellante (e quindi correttamente il primo giudice non l'ha liquidata), perché
l'utilizzo della tecnica redazionale indicata da detta disposizione non ha nel concreto agevolato in nessun modo la lettura del ricorso introduttivo della lite o degli atti con esso depositati, in ragione della stringatezza dello stesso e dell'esiguità dei documenti offerti in comunicazione, tali da poter essere agevolmente consultati anche in assenza di navigabilità ipertestuale (Cass. 27.7.2023 n. 22762).
La presente motivazione si sostituisce integralmente a quella del primo giudice, così determinando l'assorbimento delle censure diretta a lamentare le carenze motivazionali della sentenza impugnata.
3. L'appello è respinto.
Le spese del grado debbono dichiararsi irripetibili, perché l'appellante ha reso la dichiarazione di cui all'art. 152 att. c.p.c., né sussistono i presupposti applicativi di cui all'art. 96 c.p.c.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
a) respinge l'appello;
b) dichiara irripetibili le spese del presente grado;
c) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 9.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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