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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/02/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5895/2023
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif dall'Avv. O. Levita, con cui Parte_1
(Na) alla via Cesare Battisti n. 51, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis. I. CP_1
, e con cui elett. dom. in Caserta alla via CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e ta i RESISTENTE
NONCHE' Controparte_6
, in persona del Liquidatore p.t., rappr. e dif dagli Avv. F. Goglia, V. Perrone
[...]
n cui elett. dom. in Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, presso la sede del Consorzio, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2023, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 18/10/2001 al CP_7
05/07/2019, con qualifica di sorvegliante inquadrato al livello III/A del CCNL di categoria, maturando complessivamente a titolo di trattamento di fine rapporto la somma di € 30.078,06, mai corrisposta dall'azienda datrice di lavoro;
- che, stante l'omesso versamento di quanto dovuto, presentava domanda di accesso agli atti presso l'ente previdenziale, il quale motivava la mancata liquidazione della
1 prestazione richiesta in ragione dell'omesso versamento da parte del resistente dei relativi contributi. CP_7
Richia mativa di riferimento, concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 18.10.2001 al 5.07.2019 con il Province di , quale CP_7 Controparte_6 Controparte_6 consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di e in ogni caso l'inadempimento dell' Controparte_8 Controparte_6 CP_1 fett Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro t iro il P.IVA_1
Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. dell'importo a titolo di TFR di euro 30.078,06 Parte_1
o di quello maggiore o minore ritenut re interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge.”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva il resistente eccependo in particolare la propria carenza di CP_7 legittimazione vando sull'ente previdenziale l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme dovute. Spese vinte. Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'avvenuto pagamento della somma richiesta dal CP_1 ricorrente a titolo di tfr e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 11/02/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
************
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal resistente , in ragione delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, trattandosi CP_7 pacificam ore di lavoro. Tanto premesso, ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo l' provveduto all'integrale pagamento della prestazione in favore della parte ricorrente, CP_1
c documentato in atti. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'istituto resistente in ordine all'avvenuta liquidazione – non contestata da parte ricorrente, che nelle note di trattazione depositate in data 06/01/2025 ha confermato l'avvenuto pagamento e si è dichiarata
“interamente soddisfatto” - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. All'odierna udienza, parte ricorrente deduceva nuovamente l'integrale soddisfazione e precisava di non voler proseguire nella domanda di cui al punto b) del ricorso introduttivo. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a 2 causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame è pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito ed alla rituale notifica del ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. Tenuto conto della serialità della controversia, dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla legittimazione passiva con riferimento alla domanda di condanna oggetto del presente giudizio e della correttezza del comportamento dell'ente previdenziale, che ha pagato la
3 somma richiesta evitando le lungaggini di un giudizio, le spese di lite tra parte ricorrente ed sono compensate per tre quarti, e, per la residua parte, seguono la soccombenza CP_1
e s ano nella misura di cui al dispositivo, considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria. Le spese di lite nei confronti del resistente si compensano integralmente, CP_7 considerati la qualità delle parti ed i motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed nella misura di tre quarti, e CP_1 condanna l' alla refusione della parte resi favore del ricorrente, che CP_1 liquida, nell ra già ridotta, in € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) compensa integralmente le spese di lite nei confronti del resistente. CP_7
Santa Maria Capua Vetere, 11/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'udienza del 11/02/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5895/2023
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e dif dall'Avv. O. Levita, con cui Parte_1
(Na) alla via Cesare Battisti n. 51, giusta procura in atti RICORRENTE
E
in persona del Presidente p.t., rappr. e dif. dagli Avv. I. De Benedictis. I. CP_1
, e con cui elett. dom. in Caserta alla via CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
e ta i RESISTENTE
NONCHE' Controparte_6
, in persona del Liquidatore p.t., rappr. e dif dagli Avv. F. Goglia, V. Perrone
[...]
n cui elett. dom. in Curti (CE) alla via Fosse Ardeatine n. 1, presso la sede del Consorzio, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/09/2023, la parte ricorrente in epigrafe deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze del resistente dal 18/10/2001 al CP_7
05/07/2019, con qualifica di sorvegliante inquadrato al livello III/A del CCNL di categoria, maturando complessivamente a titolo di trattamento di fine rapporto la somma di € 30.078,06, mai corrisposta dall'azienda datrice di lavoro;
- che, stante l'omesso versamento di quanto dovuto, presentava domanda di accesso agli atti presso l'ente previdenziale, il quale motivava la mancata liquidazione della
1 prestazione richiesta in ragione dell'omesso versamento da parte del resistente dei relativi contributi. CP_7
Richia mativa di riferimento, concludeva chiedendo di “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 18.10.2001 al 5.07.2019 con il Province di , quale CP_7 Controparte_6 Controparte_6 consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
b) accertare e dichiarare l'omissione contributiva del di e in ogni caso l'inadempimento dell' Controparte_8 Controparte_6 CP_1 fett Controparte_9
in persona del legale rappresentante pro t iro il P.IVA_1
Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento in favore del sig. dell'importo a titolo di TFR di euro 30.078,06 Parte_1
o di quello maggiore o minore ritenut re interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge.”. Spese vinte, con attribuzione. Si costituiva il resistente eccependo in particolare la propria carenza di CP_7 legittimazione vando sull'ente previdenziale l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme dovute. Spese vinte. Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'avvenuto pagamento della somma richiesta dal CP_1 ricorrente a titolo di tfr e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. La causa, rinviata per discussione, giungeva all'udienza del 11/02/2025 e, all'esito della discussione, veniva decisa mediante sentenza, di cui veniva data lettura, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
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Preliminarmente va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal resistente , in ragione delle conclusioni di cui all'atto introduttivo, trattandosi CP_7 pacificam ore di lavoro. Tanto premesso, ogni valutazione in ordine al merito della pretesa appare ultronea avendo l' provveduto all'integrale pagamento della prestazione in favore della parte ricorrente, CP_1
c documentato in atti. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Nel caso di specie, la documentazione versata in atti dall'istituto resistente in ordine all'avvenuta liquidazione – non contestata da parte ricorrente, che nelle note di trattazione depositate in data 06/01/2025 ha confermato l'avvenuto pagamento e si è dichiarata
“interamente soddisfatto” - fa ritenere integralmente soddisfatte le ragioni dell'istante, con carenza di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. All'odierna udienza, parte ricorrente deduceva nuovamente l'integrale soddisfazione e precisava di non voler proseguire nella domanda di cui al punto b) del ricorso introduttivo. La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a 2 causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 18.3.2005, n.5974; 1.6.2004, n.10478). Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le altre, Cass.
8.11.2007 n. 23289; 21.2.2007, n. 4034; 27.4.2000, n.5390). Sussistendo i predetti requisiti, la pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 22.8.2007, n. 17861; 28.7.2004, n.14194; Cass., Sez. Un., 28.9.2000, n.1048), deve assumere la forma di sentenza in quanto solo la sentenza è in grado di tutelare sia il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato) che l'attore, permettendogli di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il criterio della cd. soccombenza virtuale, in base al quale il giudice provvede sulle spese sulla scorta di una delibazione sul fondamento della domanda, con valutazione in termini di accoglimento o rigetto della stessa, laddove non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n. 723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923). Ebbene, nel caso in esame è pacifico che la liquidazione sia stata disposta in data successiva al deposito ed alla rituale notifica del ricorso introduttivo, ma antecedente alla prima udienza di discussione. Tenuto conto della serialità della controversia, dell'evoluzione giurisprudenziale in ordine alla legittimazione passiva con riferimento alla domanda di condanna oggetto del presente giudizio e della correttezza del comportamento dell'ente previdenziale, che ha pagato la
3 somma richiesta evitando le lungaggini di un giudizio, le spese di lite tra parte ricorrente ed sono compensate per tre quarti, e, per la residua parte, seguono la soccombenza CP_1
e s ano nella misura di cui al dispositivo, considerata equa in assenza di qualsivoglia attività istruttoria. Le spese di lite nei confronti del resistente si compensano integralmente, CP_7 considerati la qualità delle parti ed i motivi della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra parte ricorrente ed nella misura di tre quarti, e CP_1 condanna l' alla refusione della parte resi favore del ricorrente, che CP_1 liquida, nell ra già ridotta, in € 1.200,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) compensa integralmente le spese di lite nei confronti del resistente. CP_7
Santa Maria Capua Vetere, 11/02/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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