CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 1560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1560 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 1893/2019
All'udienza collegiale del giorno 11/03/2025 ore 10:30
Presidente Dott. Giulia Spadaro Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. VIGANOTTI PAOLA avv. Venditti in sost
Appellato/i
CP_1
Avv. STANI GIORGIO avv. Stani Angela in sost
Controparte_2
Avv. RICCARDI FEDERICA presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Giulia Spadaro
AR Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza del 11 marzo 2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1893/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. , in persona del Parte_2 P.IVA_1
proprio amministratore pro-tempore, elettivamente domiciliato in alla via dei Colli Pt_1
Portuensi n. 345 presso lo studio dell'Avv. Viganotti Paola (C.F. ), che lo C.F._1
rappresenta e difende giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stani CP_1 CodiceFiscale_2
Giorgio (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in CodiceFiscale_3 Pt_1
V.le dell'Università n. 11, giusta delega in atti
-APPELLANTE INCIDENTALE E APPELLATO –
E
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._4 in via Tuscolana, n. 739, presso lo studio dall'Avv. Riccardi Federica, (C.F. Pt_1
) che la rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._5
-APPELLATA-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato il ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale civile di Roma n. 21052/2018, pubblicata il 02.11.2018, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con atto di citazione, notificato in data 9 -26.10.2017, ha convenuto di fronte a questo Tribunale CP_1 [...]
e il in perché venisse dichiarata la loro Controparte_2 Parte_2 Pt_1 responsabilità in ordine alle immissioni di cattivi odori che hanno interessato l'appartamento di proprietà dell'attore e per l'effetto al risarcimento dei danni cagionati quantificati in € 19.200,00 o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. A tal fine ha dedotto: - di essere proprietario dell'appartamento sito in sovrastante l'appartamento di proprietà della Pt_1 Parte_2
convenuta - che dal 2012, a seguito di lavori eseguiti da quest'ultima sul proprio CP_2
immobile aveva iniziato a percepire persistenti cattivi odori che interessavano il terrazzo del suo appartamento;
- che di ciò erano stati avvertiti sia la sig.ra che il Condominio ed era stata CP_2 concordata l'esecuzione di alcuni interventi;
- che nonostante l'esecuzione di tali interventi il problema non era stato risolto;
- che era stato introdotto accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi nei confronti della sig.ra all'esito del quale il tecnico aveva concluso che era CP_2
stato eseguito un intervento aggiuntivo su un impianto di smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere non eseguito correttamente;
- che quindi la responsabilità del danno prodotto doveva essere imputata sia alla sig.ra che al;
- che il valore locativo CP_2 Parte_2 dell'appartamento era stato stimato in sede di accertamento tecnico preventivo;
- che era stata applicata la riduzione di un terzo in quanto il cattivo odore si manifestava costantemente ma non tutti i giorni. Si è costituita in giudizio contestando la domanda e Controparte_2
chiedendone il rigetto. A tal fine ha dedotto: - che la domanda doveva ritenersi improcedibile per mancato espletamento della mediazione;
- che doveva essere dichiarata la nullità dell'atto introduttivo per carenza degli elementi identificativi della domanda;
- che comunque le lavorazioni all'esito delle quali l'attore aveva lamentato la diffusione di cattivi odori erano intervenute sull'impianto di scarico condominiale, tanto che il relativo computo metrico era stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea; - che lo stesso consulente tecnico all'esito dell'accertamento tecnico preventivo aveva individuato la causa del problema nella struttura dell'impianto condominiale;
- che comunque lo stesso tecnico non aveva percepito durante il proprio accesso alcun cattivo odore ed al contrario aveva descritto e rappresentato i vari ambienti dell'appartamento dell'attore, tra cui il terrazzo palesemente in pessimo stato;
- che comunque la quantificazione effettuata dal tecnico in ordine al valore locativo dell'appartamento doveva ritenersi del tutto eccessiva, in considerazione del suo stato di conservazione;
-che peraltro anche una ulteriore consulenza non ha potuto colmare la carenza probatoria. Si è costituito il Parte_2
, contestando la domanda e chiedendone il rigetto. A tal fine ha dedotto: - anzitutto il mancato
[...]
espletamento della mediazione;
- che l'ente di gestione non era stato evocato nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo;
- che l'atto di citazione era del tutto generico, impedendo di fatto al convenuto di svolgere una corretta difesa;
- che anche nella prospettazione attorea il problema lamentato sarebbe stato determinato da un impianto di scarico che serve esclusivamente le unità immobiliari dell'attore e della sig. - che dunque in nessun caso si sarebbe potuta CP_2 ritenere fondata la domanda spiegata nei confronti del ”. Parte_2
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “condanna il Parte_2
convenuto al risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di € 2.000,00; respinge la domanda attorea formulata nei confronti della convenuta condanna il al CP_2 Parte_2 pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attore, che liquida, in complessivi € 1.850,00 di cui
€ 250,00 per spese ed € 1.600,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
condanna l'attore al pagamento delle spese del giudizio in favore della convenuta che CP_2 liquida in € 1.500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge”.
Avverso la sentenza ha proposto appello il che ha svolto le Parte_2 seguenti conclusioni: “Piaccia alla Giustizia dell'Ill.ma Corte d'Appello Civile di Roma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, riformare integralmente la sentenza qui impugnata accogliendo le domande e conclusioni formulate e specificate dal esponente innanzi al Parte_2
Tribunale di Roma in primo grado, nel senso di rigettare qualunque pretesa avversa nei propri confronti per quanto dedotto nel presente atto. Condannare la parte attrice in primo grado al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. Condannare il Sig. alla CP_1 restituzione delle somme a lui corrisposte dall'esponente in ragione della statuizione di primo grado”.
Si è costituito proponendo appello incidentale e rassegnando le seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita: 1) Rigettare l'appello principale proposto dal
; 2) In accoglimento dell'appello incidentale proposto con la Parte_2
presente comparsa: - in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c., della sig.ra e del , in ordine alle fuoriuscite di Controparte_3 Parte_2
cattivi odori e, per l'effetto, condannarli in solido, al ristoro dei danni patiti dall'attore e quantificati in € 19.200,00, se del caso previa CT, o della somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
- in via subordinata: accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.civ., della sig.ra e del , in ordine alle fuoriuscite di cattivi odori Controparte_3 Parte_2
e, per l'effetto condannarli al pagamento, nei confronti dell'attore, della somma complessiva di €
19.200,00, o di quella maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, ciascuno secondo la propria responsabilità da determinarsi, quest'ultima, tramite CT se ritenuta necessaria;
3) In ogni caso con interessi e rivalutazione a decorrere dal periodo in cui si sono manifestate le fuoriuscite dei cattivi odori (dicembre 2012); 4) Con ogni altra conseguenza di legge e con il favore delle spese di giudizio, oltre rimborso forfetario delle spese, Cassa di Previdenza ed IVA come per legge.”
Si è altresì costituita in giudizio che ha così concluso: “Voglia l'Ill.ma Controparte_2
Corte d'Appello di Roma In via principale: “rigettare sia l'appello principale proposto dal
, sia l'appello incidentale proposto dal Sig. perché Parte_2 CP_1 infondati in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente giudizio”. In subordine, “accogliere le conclusioni così come formulate da questa difesa nella memoria di costituzione depositata in primo grado, da intendersi in questa sede integramente riportate e trascritte, rigettando ogni avversa pretesa svolta nei confronti della Sig.ra Con vittoria di spese, diritti ed onorari relativi al presente Controparte_2 giudizio”.
All'odierna udienza, i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa.
L'appello principale è articolato in un unico motivo, rubricato “Erronea valutazione dei fatti accertati e delle dichiarazioni delle parti assunte nel processo e per gli effetti omessa e/o erronea valutazione delle circostanze incontestate di causa;
violazione della normativa codicistica in punto di onere della prova del verificarsi dell'evento dannoso lamentato dall'attore ed in punto ed in punto di proprietà comune separata”, con cui il lamenta principalmente Parte_2
l'erroneità della sentenza impugnata alla luce dei riscontri probatori, mancando la certezza dell'esistenza del danno, con particolare riferimento alla prova del verificarsi dei fenomeni maleodoranti lamentati dall'attore, non essendo stati riscontrati dal CT (nominato nel precedente procedimento per accertamento tecnico preventivo) nel corso dei due sopralluoghi effettuati. Si duole altresì l'appellante del travisamento che il giudice a quo avrebbe operato delle affermazioni rese dal detto consulente d'ufficio in ordine alla astratta possibilità dell'esistenza dei miasmi lamentati, oltre che della contraddittorietà logica della sentenza gravata laddove ha ravvisato la responsabilità del alla stregua della presunta mancanza di alterazione dell'impianto di smaltimento comune Parte_2 per effetto di opere edilizie realizzate dalla convenuta. L'ente di gestione lamenta inoltre la violazione del contraddittorio conseguente ad un illegittimo utilizzo da parte del Tribunale della CT resa nell'intercorso procedimento per ATP nel quale non era stato coinvolto.
L'appello incidentale è articolato in due motivi.
Con il primo motivo rubricato “1) Carenza di motivazione ed errata valutazione dei fatti di causa per quanto concerne la “quantificazione in via equitativa” del risarcimento riconosciuto”,
l' si duole della quantificazione del danno da immissioni effettuata in via equitativa dal CP_1
giudice di prime cure al cospetto di 43 mesi di parziale inutilizzo dell'appartamento, nonostante il valore locatizio dello stesso fosse stato indicato dal ridetto CT.
Con il secondo motivo rubricato “2) Errata valutazione dei fatti di causa in merito all'individuazione delle responsabilità del danno arrecato”, l' deduce l'erroneità della CP_1
sentenza di primo grado per aver omesso di individuare la causa del danno arrecato anche nei lavori di ristrutturazione realizzati dalla CP_2
La sentenza impugnata è motivata come segue: “In ordine alla preliminare eccezione relativa al difetto dell'espletamento della mediazione, occorre ribadire che nella specie non sussistesse alcun obbligo di legge, in quanto la presente controversia ha ad oggetto il risarcimento dei danni di natura extracontrattuale e non ha natura condominiale. Ancora in via preliminare va ricordato che non si è ritenuta meritevole di accoglimento l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo, dal quale è possibile evincere che il sig. richiede il risarcimento del danno conseguente alla presenza di cattivi CP_1 odori sul proprio balcone che avrebbero fortemente compromesso il godimento dell'immobile, odori che si sarebbero determinati per effetto dell'esecuzione di interventi non a regola d'arte su impianto di smaltimento delle acque già in origine non eseguito correttamente. Peraltro, nella memoria ai sensi dell'art. 186 n. 1 c.p.c. l'attore ha precisato che a seguito dell'intervento di rimozione del tubo di ventilazione innestato nella braga, disposto dal CT nell'ambito dell'ATP, il problema lamentato sembra essere risolto ed inoltre che il coinvolgimento dell'ente condominiale era sembrato necessario tenuto conto della circostanza che il CT aveva parlato di concause tra cui quella relativa alla non corretta esecuzione dell'impianto di smaltimento condominiale. Ancora in via preliminare in ordine alla deduzione del convenuto relativa alla circostanza che l'ente di gestione Parte_2 non aveva partecipato alla fase dell'accertamento tecnico preventivo, con conseguente ipotizzata non utilizzabilità dell'indagine tecnica ivi espletata, va ricordato che per giurisprudenza costante della
Suprema Corte “il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 840 del 20/01/2015; Sez. 3, Sentenza n. 13229 del 26/06/2015; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12179 del 18/05/2018). Ne consegue che non sussiste alcun pregiudiziale ostacolo alla valutazione dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio nell'ambito del presente giudizio, tenuto conto anche della circostanza che il non ha sostanzialmente contestato nel merito le conclusioni cui è Parte_2 giunto l'ausiliario del giudice. Venendo a trattare il merito della domanda risarcitoria, va precisato che lo stesso attore ipotizza come rimossa la causa delle immissioni maleodoranti lamentate a seguito dell'esecuzione dell'intervento sulla braga, con le modalità consigliate dal tecnico nella fase dell'accertamento tecnico preventivo ed insiste nella domanda relativa al danno da ridotto godimento dell'immobile per il periodo dalla fine del 2012 all'agosto 2016, quantificato tenendo conto del valore locativo dell'appartamento individuato dal consulente tecnico. Non è oggetto di contestazione la circostanza che sulla colonna di smaltimento delle acque meteoriche che trova sbocco nel terrazzo dell'attore siano stati effettuati interventi di cui si è dato atto nelle delibere condominiali allegate ai fascicoli di parte, interventi peraltro concordati tra i sig. ed CP_1
Il tecnico ha chiarito tuttavia che l'impianto di smaltimento delle acque fin dall'origine CP_2 non era stato eseguito a regola d'arte, in quanto ha individuato un indebito collegamento tra i sistemi di smaltimento di quelle meteoriche e di quelle nere ed inoltre ha rilevato la carenza di un sistema di ventilazione dell'impianto stesso, spingendosi a sostenere che la causa principale del fenomeno lamentato dal ricorrente fosse proprio costituita da tale situazione. Non è invece stato provato in alcun modo che la situazione dell'impianto di smaltimento sia stata alterata per effetto dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento della convenuta sig. come invece sostenuto dall'attore CP_2 nell'atto introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo. Secondo il principio di cui all'art. 2051 c.c. il custode del bene da cui si assume derivare il danno è chiamato a risponderne, salvo che dimostri la ricorrenza del caso fortuito (cfr. tra le ultime Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del
05/02/2013 secondo cui “la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale”). Nella specie non può dubitarsi che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, che peraltro si innesta su quello di smaltimento delle acque nere, sia bene di natura condominiale anche se nel tratto in questione è
a servizio esclusivamente dei due appartamenti dei sig. e con la conseguenza che CP_1 CP_2 il responsabile del danno arrecato, ove provato come esistente, deve essere individuato nell'ente di gestione. In ordine alla effettiva ricorrenza del pregiudizio allegato da parte attrice, derivante da immissioni maleodoranti provenienti dal discendente, il tecnico, pur non riscontrando direttamente la presenza di cattivi odori al momento dell'accesso, tenuto conto delle caratteristiche strutturali dell'impianto, ha ritenuto fortemente probabile la loro insorgenza. Considerato tuttavia che non è stato possibile effettuare alcun approfondimento di natura istruttoria sul punto, essendo al momento della introduzione del giudizio cessate le immissioni (con conseguente preclusione della possibilità di far effettuare ulteriori rilievi di natura tecnica) e non essendo stata ammessa la prova orale sul punto che avrebbe avuto un inammissibile contenuto valutativo, il pregiudizio arrecato dalla presenza delle immissioni maleodoranti deve essere quantificato in via equitativa nell'importo di
€2.000,00, tenuto conto del lasso temporale in cui il fenomeno si è manifestato, della riconosciuta saltuarietà delle immissioni e della circostanza che le medesime si promanavano dal terrazzo dell'appartamento attoreo e che quindi non interessavano l'intera unità immobiliare. Per quanto esposto in precedenza la condanna va emessa nei confronti del solo , con rigetto della Parte_2
domanda risarcitoria formulata nei confronti della convenuta Le spese seguono la CP_2
soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'importo effettivamente riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni”.
L'appello principale merita accoglimento, non potendosi ritenere dimostrata dall'attore l'esistenza del danno lamentato.
Preliminarmente occorre disattendere l'eccezione dell'appellante in merito alla violazione del contraddittorio avente ad oggetto l'utilizzo della CT espletata nel procedimento per ATP svoltosi senza il coinvolgimento del condominio di . Infatti, in tema di utilizzabilità delle Parte_2
prove raccolte in una sede giudiziaria diversa da quella in cui viene impiegata (cc.dd. prove atipiche), la giurisprudenza è pacificamente orientata a ritenerne ammissibile l'impiego non ricorrendo nel nostro ordinamento giuridico un numero chiuso delle prove, potendosi prescindere dalla circostanza che la prova sia stata raccolta in un processo tra le stesse od altre parti. Più precisamente, “il giudice del merito può legittimante tenere conto ai fini della decisione, delle prove acquisite in un altro processo a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse”
(Cass civ. n. 9843 del 7/05/2014). Ed ancora “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova. (Cass. Ordinanza n. 25067 del 10/10/2018); “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti se ed in quanto non smentite dal raffronto critico …” (Cass. Sez. I - , Ordinanza n. 9507 del 06/04/2023). Risulta invero nel caso di specie che nel giudizio di primo grado sia stato acquisito in data 18/04/2018 il fascicolo del procedimento per
ATP n. R.G. 9025/2016 del Tribunale di Roma;
pertanto, deve dirsi del tutto ammissibile la valutazione degli esiti della perizia d'ufficio eseguita dal giudice a quo.
Per altro aspetto questa Corte ritiene che, in concreto, la CT contenuta in detto fascicolo di istruzione preventiva non valga a dimostrare per ciò solo l'esistenza dei miasmi lamentati dall'attore.
Nella relazione prodotta dal perito d'Ufficio è dato atto che nel corso dei due sopralluoghi effettuati presso l'unità abitativa dell' non siano stati riscontrati olezzi di sorta (pag. 8 CT). CP_1
Tale affermazione del tecnico incaricato dal Tribunale è sufficiente a riscontrare la prima parte del quesito posto dal giudice del procedimento per ATP, “accerti la sussistenza o meno della situazione di fatto lamentata dalle parti e gli inconvenienti esposti in atti”. Il perito d'Ufficio ha poi aggiunto che l'insussistenza dei cattivi odori lamentati dall' nel corso dei due sopralluoghi CP_1
effettuati non sarebbe valsa ad escludere la possibilità di quanto affermato dall'attore; trattasi a ben vedere di un giudizio non già altamente probabilistico, così come erroneamente argomentato dal giudice di prime cure, bensì meramente possibilistico inidoneo per ciò solo a fondare la prova gravante su parte attrice dell'esistenza delle esalazioni, foriere dei danni lamentati.
A suffragio di tale astratta possibilità come rappresentata dal CT, del resto, parte attrice non ha neppure allegato alcun ulteriore elemento probatorio da cui poter provare la sussistenza dei miasmi lamentati.
Proprio in virtù del carattere squisitamente possibilistico della valutazione espressa dal tecnico nominato d'ufficio sull'esistenza delle immissioni olfattive dedotte, si rendeva invece necessaria la sussistenza di elementi ulteriori, anche di tipo indiziario, a corredo di tale affermazione del CT.
Sul punto, la relazione prodotta dall'ausiliario nel procedimento di atp, a ben vedere, non riveste a tal fine alcuna valenza probatoria, poiché l'astratta possibilità del verificarsi dei cattivi odori lamentati non può dirsi rappresentare un elemento oggettivamente utilizzabile a fondamento di un convincimento sulla responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. Tale CT neppure può essere configurata quale prova presuntiva ex art. 2729 c.c., non rivestendo essa nella specie i caratteri essenziali per assurgere a prova delle immissione olfattive, così come ben chiarito dalla Suprema
Corte secondo cui: “In tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione”
è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della
“concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia - di regola - desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi.” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9054 del 21 marzo 2022). Non risulta affatto chiarita infatti la ragione tecnica per la quale l'eliminazione della braga sull'impianto condominiale di smaltimento delle acque meteoriche, come consigliato dal ctu di poi nominato in corso di atp e dapprima pacificamente inserita dalla al fine di porre fine agli asseriti miasmi, abbia potuto risolvere definitivamente la CP_2
problematica delle esalazioni, come è emerso pacificamente in corso di giudizio;
ed in vero è stato lo stesso tecnico a rappresentare che la criticità lamentata si sarebbe potuta ricondurre sia all'assenza di un adeguato sistema di ventilazione, mai installato neppure dopo il suo intervento, sia ad un indebito collegamento tra lo smaltimento delle acque meteoriche ed il sistema di deflusso delle acque nere.
In definitiva, la prova dell'esistenza effettiva dei miasmi, solo riferiti dall'attore ma mai effettivamente provati meritava che fossero allegati ulteriori elementi atteso che, oltretutto, i fatti di causa sono stati oggetto di puntuale contestazione da parte dei convenuti sin dai primi scritti difensivi.
Del resto, a rendere incerta l'esistenza dei miasmi vi è la ulteriore considerazione che laddove si fossero effettivamente verificati fenomeni immissivi maleodoranti essi, se ricollegabili alla inadeguata costruzione dell'impianto fognario condominiale, sarebbero dovuti esser sempre presenti, mentre l'attore sostiene che si siano verificati solo dal 2012 al 2016 per poi a suo stesso dire risolversi definitivamente ed a prescindere dalla presenza della braga che il ctu ha accertato essere a tal fine mera concausa delle ipotetiche esalazioni (cfr ctu).
E' stato lo stesso ctu ad affermare, in vero, che “L'entità del disagio manifestato dal ricorrente, e di conseguenza l'entità della possibile mancata fruizione del bene da parte del ricorrente, non è comunque quantificabile da un punto di vista temporale;
sicuramente è un disagio che si può manifestare ma per quanto tempo durante il giorno e per quanti giorni è assolutamente impossibile stabilirlo. A dimostrazione di quanto affermato il sottoscritto ricorda che nei sopralluoghi effettuati, durante il periodo in cui ha sostato sul terrazzo del sig. per effettuare i rilievi necessari per CP_1 espletare le operazioni peritali, non ha constatato alcuna presenza di cattivi odori…”.
In assenza della dimostrazione del fatto che avrebbe cagionato un danno per la parte attrice, risulta superata l'esigenza valutare il nesso eziologico e quindi di addivenirsi all'individuazione del soggetto responsabile del fatto astrattamente causativo del danno.
L'accoglimento dell'appello principale determina dunque e per ciò solo il rigetto di quello incidentale proposto dall' con la rideterminazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. CP_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi come da dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 (scaglione tra € 1.100,00 ed € 5.200,00) con applicazione di valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella istruttoria/trattazione attesa la ridotta attività espletata). Esse, vanno poste a carico dell'appellato ed appellante incidentale ed in favore del e di CP_1 Parte_2
. Controparte_2
La parte appellante incidentale resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto dal Parte_2
e sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza n. 21052/2018
[...] CP_1
e pubblicata del Tribunale di Roma il 2.11.2018 così provvede:
- accoglie l'appello principale ed in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda proposta da CP_1
- rigetta l'appello incidentale;
- condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del CP_1 Parte_2
e di che liquida per ciascuna di essi in complessivi euro 1.600,00 per
[...] Controparte_2
compensi di primo grado, rimborso delle spese generali (15%), iva e cpa, nonché ad euro 2.419,00 per compensi del presente grado oltre euro 174,00 per esborsi, questi in favore solo del Parte_2
, oltre a spese forfettarie (15%), iva e cpa come per legge. Parte_2
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di CP_1 un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione incidentale.
Così deciso in Roma l'l 11.03.2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-