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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/02/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
Il Giudice dr.ssa Giuseppina Sanna
Ha emesso
SENTENZA
nel procedimento 2724 / 2023 promosso da rappresentato e difeso dall'avv.to SANNA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso da Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'avv.to , la cui Parte_1 parte da lui difesa nel procedimento penale iscritto al n.1405/2019 del Tribunale di
Sassari è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva impugnazione contro la liquidazione dei compensi emesso dal Giudice Penale davanti al quale la causa è stata trattata.
Sosteneva il ricorrente che il Giudice nel provvedere alla liquidazione non aveva rispettato i parametri medi del DM 13.8.2022 n.147 chiedeva pertanto la modifica della liquidazione nei limiti dei parametri indicati.
Si costituiva il a mezzo del Presidente del Tribunale il quale sosteneva la CP_1 legittimità del provvedimento di liquidazione impugnato.
Ritiene il Giudice che con riferimento alla liquidazione dei compensi nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato si debba tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale ha fissato il principio “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.” Cass. 31404/2019 ;
Cass.15006/2021; Cass.4759/2022).
Ed, inoltre, l'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019), dovere che nello specifico caso il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento” Cass.10452/2023
Premessi i suindicati principi e esaminati gli atti processuali rappresentativi della attività professionale, in particolare i verbali di udienza dai quali si evince l'escussione di testimoni nonché l'esistenza di meri rinvii, il dispositivo emesso all'esito dell'ultima udienza e la sentenza di condanna dell'imputato, deve osservarsi che trattasi di vicenda processuale nella quale non è emersa alcuna controversia e di conseguenza non è stata affrontata la discussione in ordine ai fatti costituenti reato e alla applicazione delle norme di diritto, trattandosi di reato di competenza del GOP relativo a un furto in abitazione senza violenza. Ciò comporta che in applicazione dei parametri previsti dal DM 147/2022 che prevedono per Fase di studio della controversia, valore medio:€ 473,00 per la Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio:€ 1.134,00 per la Fase decisionale, valore minimo:€ 709,00 attesa l'assenza di questioni di fatto e diritto e quindi un compenso totale di € 2.316,00 al quale deve essere applicata la riduzione di 1/3 per l'ammissione al patrocinio con determinazione finale del compenso in € 1.544,00 oltre accessori di legge . A modifica della liquidazione impugnata liquida in favore dell'avv.to Giuseppe Lepori la somma di €1.544,0 oltre accessori di legge. Spese compensate .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, 1) In accoglimento del ricorso determina in € 1.544,00 oltre accessori nella misura di legge , la somma dovuta all'avvocato per Parte_1
l'attività svolta in favore di nella processo penale n. 1405/2019 2) Spese compensate.
Sassari 15/02/2024 Il Giudice G.Sanna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
PRIMA SEZIONE
Il Giudice dr.ssa Giuseppina Sanna
Ha emesso
SENTENZA
nel procedimento 2724 / 2023 promosso da rappresentato e difeso dall'avv.to SANNA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rappresentato e difeso da Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, l'avv.to , la cui Parte_1 parte da lui difesa nel procedimento penale iscritto al n.1405/2019 del Tribunale di
Sassari è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponeva impugnazione contro la liquidazione dei compensi emesso dal Giudice Penale davanti al quale la causa è stata trattata.
Sosteneva il ricorrente che il Giudice nel provvedere alla liquidazione non aveva rispettato i parametri medi del DM 13.8.2022 n.147 chiedeva pertanto la modifica della liquidazione nei limiti dei parametri indicati.
Si costituiva il a mezzo del Presidente del Tribunale il quale sosteneva la CP_1 legittimità del provvedimento di liquidazione impugnato.
Ritiene il Giudice che con riferimento alla liquidazione dei compensi nell'ipotesi di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato si debba tenere conto dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione la quale ha fissato il principio “ In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui all'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che impone di liquidare l'onorario e le spese al difensore in modo che l'importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purché non al di sotto delle tariffe minime.” Cass. 31404/2019 ;
Cass.15006/2021; Cass.4759/2022).
Ed, inoltre, l'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei limiti indicati dalle disposizioni, allorquando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, impregiudicato il dovere di dare adeguatamente conto in motivazione delle ragioni delle decisione (Cass. 11887/2019), dovere che nello specifico caso il tribunale ha compiutamente assolto, evidenziando la particolare semplicità delle questioni trattate e la sollecita definizione del procedimento” Cass.10452/2023
Premessi i suindicati principi e esaminati gli atti processuali rappresentativi della attività professionale, in particolare i verbali di udienza dai quali si evince l'escussione di testimoni nonché l'esistenza di meri rinvii, il dispositivo emesso all'esito dell'ultima udienza e la sentenza di condanna dell'imputato, deve osservarsi che trattasi di vicenda processuale nella quale non è emersa alcuna controversia e di conseguenza non è stata affrontata la discussione in ordine ai fatti costituenti reato e alla applicazione delle norme di diritto, trattandosi di reato di competenza del GOP relativo a un furto in abitazione senza violenza. Ciò comporta che in applicazione dei parametri previsti dal DM 147/2022 che prevedono per Fase di studio della controversia, valore medio:€ 473,00 per la Fase istruttoria e/o dibattimentale, valore medio:€ 1.134,00 per la Fase decisionale, valore minimo:€ 709,00 attesa l'assenza di questioni di fatto e diritto e quindi un compenso totale di € 2.316,00 al quale deve essere applicata la riduzione di 1/3 per l'ammissione al patrocinio con determinazione finale del compenso in € 1.544,00 oltre accessori di legge . A modifica della liquidazione impugnata liquida in favore dell'avv.to Giuseppe Lepori la somma di €1.544,0 oltre accessori di legge. Spese compensate .
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, 1) In accoglimento del ricorso determina in € 1.544,00 oltre accessori nella misura di legge , la somma dovuta all'avvocato per Parte_1
l'attività svolta in favore di nella processo penale n. 1405/2019 2) Spese compensate.
Sassari 15/02/2024 Il Giudice G.Sanna