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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 15/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1533/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1533/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. ANTICHI ALESSANDRO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Michele Pelosi
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. l'Avvocato Michele Pelosi si riporta integralmente al contenuto degli scritti difensivi depositati insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti, da aversi per qui come integralmente richiamate e trascritte. La Dott.ssa Musumeci si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ANTICHI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_2 VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. in qualità di legale rappresentante Parte_2
per il periodo 12.06.2018 e il 30.12.2018, adiva l'intestato Pt_1 Parte_1
Tribunale chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 104/2021 emessa dall'ispettorato territoriale del lavoro per l'irregolare occupazione senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di , in servizio dal 20 settembre 2015, nonché per l'omessa Persona_1 denuncia la sede dell' entro 30 giorni dalla variazione del responsabile dell'azienda avvenuta il CP_2
12/06/2018. In subordine il ricorrente chiedeva di ridurre al minimo la sanzione prevista dall'ordinanza numero 103/2021 avente come destinatario il signor , legale rappresentante dell'epoca Persona_2 della Equitando. Detta opposizione dava origine al procedimento n. 1741/2021 R.G. Parte_1
Il ricorrente eccepiva la mancata applicazione dell'art. 8 L. 689/1981 asserendo che la medesima sanzione non avrebbe potuto essere erogata più volte a ciascuno dei soggetti che hanno avuto nel pagina 2 di 6 tempo, la legale rappresentanza dell'ente che aveva commesso l'infrazione, ma che l'amministrazione avrebbe dovuto emettere un'unica ordinanza e nello specifico la 103/2021 comprensiva di tutte le violazioni, peraltro limitandola al minimo edittale e senza applicazioni delle maggiorazioni.
Con altro ricorso ritualmente depositato la adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di annullare le ordinanze ingiunzione nn. 102/2021 – 103/2021 – 104/2021 e
105/2021 emesse dall' eccependo anche per questa, Parte_3
l'omessa applicazione dell'art. 8 L. 689/1981 per ciò che concerne le ordinanze nn. 102/2021 –
104/2021 e 105/2021 nonché l'omessa applicazione del minimo edittale della sanzione in relazione all'ordinanza n. 103/2021, ovvero chiedeva in subordine di ridurre al minimo la sanzione prevista dall'ordinanza n. 103/2021, ovvero € 6.000 per la violazione sub A) e € 50,80 per la violazione sub B), escluse le maggiorazioni ritenute non dovute in ragione dell'avvenuta regolarizzazione tempestiva del rapporto, oltre spese di notifica.
In questo procedimento n. 1533/2021 R.G., la ricorrente muoveva censure avverso i provvedimenti con i quali questo Ufficio aveva ingiunto alla associazione, in qualità di obbligato solidale per le violazioni commesse dai sigg. (o.i. 102/2021), (o.i. 105/2021), CP_3 Parte_4 [...]
(o.i. 104/2021) e (o.i. 103/2021) in veste di legali Parte_2 Persona_2 rappresentanti della , il pagamento delle somme rispettivamente di € Parte_1
14.050,60, € 13.785,95, € 13.796,60 e € 43.496,60 in relazione all'irregolare occupazione alle proprie dipendenze, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori dal 20/09/2015, dal 21/09/2018, dal 15/02/2019 e Controparte_4 Parte_5 Persona_3 dal 25/02/2019, nonché per l'omessa denuncia alla Sede dell' , entro 30 giorni, Persona_4 CP_2 della variazione del responsabile dell'Azienda avvenuta il 05/10/2015, il 21/11/2016, il 31/03/2018, il
12/06/2018 e il 31/12/2018.
In entrambi i giudizi si costituiva l' , il quale chiedeva il Parte_3 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 1° aprile 2022, stante la connessione oggettiva i fascicoli venivano riuniti e la causa veniva istruita con la sola produzione documentale.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 15.07.2025 per la discussione previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
pagina 3 di 6 La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fonda sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata con accesso del 05/03/2019, in occasione del quale i lavoratori e sono stati Per_1 Parte_5 Per_4 trovati intenti a svolgere attività lavorativa di pulizia dei box dei cavalli benché privi di regolare assunzione e proseguita con il successivo sopralluogo del 14/05/2019, in occasione del quale è stato trovato intento a svolgere attività lavorativa irregolare il lavoratore In particolare, dal Persona_3 riscontro tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza e la documentazione di lavoro è emerso che la si è avvalsa sino al momento della verifica ispettiva dei predetti lavoratori Parte_1 occupati “al nero” a partire dal 20/09/2015 per ciò che concerne dal 21/09/2018 per Controparte_4 quanto riguarda e infine dal 15/02/2019 per quanto riguarda e dal Parte_5 Persona_3
25/02/2019 per quanto riguarda . Persona_4
Le posizioni dei predetti lavoratori sono state oggetto di successive regolarizzazioni da parte del datore di lavoro.
Dall'esame della documentazione acquisita è poi emerso che nel periodo di irregolare occupazione dei lavoratori, ovvero tra il 20/09/2015 e il 14/05/2019, si sono succeduti nella conduzione e gestione della quattro legali rappresentanti, ovvero: il Sig. l.r. dal Parte_1 CP_3
05/10/2015 al 20/11/2016, la Sig.ra l.r. dal 21/11/2016 al 30/03/2018, il Sig. Parte_4
l.r. dal 31/03/2018 all'11/06/2018, - il Sig. , l.r. dal CP_3 Parte_2
12/06/2018 al 30/12/2018, il Sig. l.r. dal 31/12/2018 (in carica). Persona_2
Va premesso che la L. 689/1981, all'art. 3, stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito:“ a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la pagina 4 di 6 condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez. L., n. 12459 del
1998, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del
1981).
Questo principio di responsabilità individuale, tuttavia, non esclude la possibilità di valutare la responsabilità degli amministratori in successione tra loro;
infatti, se la condotta illecita si protrae nel tempo, coinvolgendo più amministratori in successione, si può configurare un illecito continuativo, e la responsabilità può essere valutata in base al periodo di gestione di ciascun amministratore.
Dunque, correttamente l'Amministrazione provvedeva a contestare le condotte omissive ad ogni amministratore in relazione e per il tempo in cui aveva la legale rappresentanza dell'associazione e quindi al momento della commissione degli illeciti.
In ragione proprio della soggettività della contestazione della condotta illecita e quindi della natura personale della responsabilità, non può essere applicato il cumulo giuridico.
“L'art. 8 della legge 689/1981 in tema di sanzioni amministrative prevede il cumulo giuridico delle sanzioni (si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo) per il caso di concorso formale di violazioni, ossia quando con una sola azione o omissione si commettono più violazioni amministrative.
Il cumulo giuridico non è previsto per il concorso materiale di violazioni;
pertanto, detto regime sanzionatorio, più favorevole al reo, non è invocabile nel caso di più violazioni commesse con diverse azioni o omissioni (concorso materiale). Né si può pensare di estendere al campo del diritto penale amministrativo il principio della continuazione di cui all'art 81 del c.p., stante la diversità morfologica tra illecito amministrativo e illecito penale. Del resto, il sopra citato art. 8 contempla l'istituto della continuazione prevedendone l'applicabilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza;
da ciò si deduce la volontà del legislatore di non estendere tale disciplina a tutte le violazioni amministrative” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 29 settembre 2011, n. 19944).
Ebbene nel caso di specie, va rilevato che sono state contestate più azioni a diversi soggetti, ovvero a ciascun legale rappresentante per i periodi di competenza, in quanto trasgressori principali, i quali sono stati ritenuti ciascuno responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, pertanto trattandosi di condotte distinte, e quindi riconducibile al pagina 5 di 6 Con concorso materiale, la correttamente non ha applicato il cumulo giuridico. Va detto infine che la società è stata individuata solamente come responsabile in solido.
Ciò posto, ritenuta pertanto la legittimità dei provvedimenti impugnati, le opposizioni devono essere respinte.
Infine, per quanto riguarda la misura delle sanzioni questo giudice ritiene di dover confermare gli importi di cui alle sanzioni. Nelle ordinanze di ingiunzione sono indicati i riferimenti normativi applicati per la determinazione delle sanzioni e le circostanze concrete che sono state prese in considerazione a tale fine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015, ai minimi tariffari stante la non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze impugnate.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_3
che liquida in complessivi € 2.032,00 oltre rimborso forfettario, ponendole per un terzo a
[...] carico di e i restanti due terzi a carico della . Parte_2 Parte_1
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1533/2021 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 15 luglio 2025 ad ore 10.00 innanzi al dott. Beatrice Bechi, sono comparsi:
Per l'avv. ANTICHI ALESSANDRO oggi sostituito Parte_1 dall'avv. Michele Pelosi
Per l'avv. MUSUMECI VALERIA Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. l'Avvocato Michele Pelosi si riporta integralmente al contenuto degli scritti difensivi depositati insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti, da aversi per qui come integralmente richiamate e trascritte. La Dott.ssa Musumeci si riporta ai propri atti depositati ed insiste nelle conclusioni ivi rassegnate. Il Giudice udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Bechi
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Bechi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1533/2021 promossa da:
(C.F. ), con l'avv. ANTICHI Parte_1 P.IVA_1 ALESSANDRO che lo/a rappresenta giusta delega in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con l'avv. MUSUMECI Controparte_1 P.IVA_2 VALERIA che lo/a rappresenta giusta delega in atti
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 15.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato il sig. in qualità di legale rappresentante Parte_2
per il periodo 12.06.2018 e il 30.12.2018, adiva l'intestato Pt_1 Parte_1
Tribunale chiedendo di annullare l'ordinanza ingiunzione n. 104/2021 emessa dall'ispettorato territoriale del lavoro per l'irregolare occupazione senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di , in servizio dal 20 settembre 2015, nonché per l'omessa Persona_1 denuncia la sede dell' entro 30 giorni dalla variazione del responsabile dell'azienda avvenuta il CP_2
12/06/2018. In subordine il ricorrente chiedeva di ridurre al minimo la sanzione prevista dall'ordinanza numero 103/2021 avente come destinatario il signor , legale rappresentante dell'epoca Persona_2 della Equitando. Detta opposizione dava origine al procedimento n. 1741/2021 R.G. Parte_1
Il ricorrente eccepiva la mancata applicazione dell'art. 8 L. 689/1981 asserendo che la medesima sanzione non avrebbe potuto essere erogata più volte a ciascuno dei soggetti che hanno avuto nel pagina 2 di 6 tempo, la legale rappresentanza dell'ente che aveva commesso l'infrazione, ma che l'amministrazione avrebbe dovuto emettere un'unica ordinanza e nello specifico la 103/2021 comprensiva di tutte le violazioni, peraltro limitandola al minimo edittale e senza applicazioni delle maggiorazioni.
Con altro ricorso ritualmente depositato la adiva l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo di annullare le ordinanze ingiunzione nn. 102/2021 – 103/2021 – 104/2021 e
105/2021 emesse dall' eccependo anche per questa, Parte_3
l'omessa applicazione dell'art. 8 L. 689/1981 per ciò che concerne le ordinanze nn. 102/2021 –
104/2021 e 105/2021 nonché l'omessa applicazione del minimo edittale della sanzione in relazione all'ordinanza n. 103/2021, ovvero chiedeva in subordine di ridurre al minimo la sanzione prevista dall'ordinanza n. 103/2021, ovvero € 6.000 per la violazione sub A) e € 50,80 per la violazione sub B), escluse le maggiorazioni ritenute non dovute in ragione dell'avvenuta regolarizzazione tempestiva del rapporto, oltre spese di notifica.
In questo procedimento n. 1533/2021 R.G., la ricorrente muoveva censure avverso i provvedimenti con i quali questo Ufficio aveva ingiunto alla associazione, in qualità di obbligato solidale per le violazioni commesse dai sigg. (o.i. 102/2021), (o.i. 105/2021), CP_3 Parte_4 [...]
(o.i. 104/2021) e (o.i. 103/2021) in veste di legali Parte_2 Persona_2 rappresentanti della , il pagamento delle somme rispettivamente di € Parte_1
14.050,60, € 13.785,95, € 13.796,60 e € 43.496,60 in relazione all'irregolare occupazione alle proprie dipendenze, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori dal 20/09/2015, dal 21/09/2018, dal 15/02/2019 e Controparte_4 Parte_5 Persona_3 dal 25/02/2019, nonché per l'omessa denuncia alla Sede dell' , entro 30 giorni, Persona_4 CP_2 della variazione del responsabile dell'Azienda avvenuta il 05/10/2015, il 21/11/2016, il 31/03/2018, il
12/06/2018 e il 31/12/2018.
In entrambi i giudizi si costituiva l' , il quale chiedeva il Parte_3 rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
All'udienza del 1° aprile 2022, stante la connessione oggettiva i fascicoli venivano riuniti e la causa veniva istruita con la sola produzione documentale.
All'esito, il Tribunale fissava l'udienza del 15.07.2025 per la discussione previo deposito di note conclusive.
In via preliminare deve darsi atto che con decreto n. 46.22 del 25 maggio 2022 il presente fascicolo è stato assegnato a questo Giudice.
pagina 3 di 6 La pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione si fonda sulle risultanze dell'attività di verifica iniziata con accesso del 05/03/2019, in occasione del quale i lavoratori e sono stati Per_1 Parte_5 Per_4 trovati intenti a svolgere attività lavorativa di pulizia dei box dei cavalli benché privi di regolare assunzione e proseguita con il successivo sopralluogo del 14/05/2019, in occasione del quale è stato trovato intento a svolgere attività lavorativa irregolare il lavoratore In particolare, dal Persona_3 riscontro tra le dichiarazioni rese nell'immediatezza e la documentazione di lavoro è emerso che la si è avvalsa sino al momento della verifica ispettiva dei predetti lavoratori Parte_1 occupati “al nero” a partire dal 20/09/2015 per ciò che concerne dal 21/09/2018 per Controparte_4 quanto riguarda e infine dal 15/02/2019 per quanto riguarda e dal Parte_5 Persona_3
25/02/2019 per quanto riguarda . Persona_4
Le posizioni dei predetti lavoratori sono state oggetto di successive regolarizzazioni da parte del datore di lavoro.
Dall'esame della documentazione acquisita è poi emerso che nel periodo di irregolare occupazione dei lavoratori, ovvero tra il 20/09/2015 e il 14/05/2019, si sono succeduti nella conduzione e gestione della quattro legali rappresentanti, ovvero: il Sig. l.r. dal Parte_1 CP_3
05/10/2015 al 20/11/2016, la Sig.ra l.r. dal 21/11/2016 al 30/03/2018, il Sig. Parte_4
l.r. dal 31/03/2018 all'11/06/2018, - il Sig. , l.r. dal CP_3 Parte_2
12/06/2018 al 30/12/2018, il Sig. l.r. dal 31/12/2018 (in carica). Persona_2
Va premesso che la L. 689/1981, all'art. 3, stabilisce il principio della natura personale della responsabilità, prevedendo che ciascuno è responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria.
Spiega la S.C. che la responsabilità da illecito amministrativo è improntata ai principi di personalità e causalità psichica dell'evento (Cass. n. 10668 del 1996) e, con sentenza Cass. n. 11954 del 2003, ha chiarito:“ a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della “imputabilità” (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della “solidarietà” (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della “riserva di legge” (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81.”
Quindi responsabile di una violazione amministrativa è solamente la persona fisica a cui è riferibile la pagina 4 di 6 condotta materiale o l'omissione che ha dato luogo alla violazione in contestazione.
Si deve, in ogni caso, tener presente, come ricorda la sentenza della Cassazione, Sez. L., n. 12459 del
1998, che pur essendo a norma dell'art. 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione, vi è comunque la responsabilità solidale della società (art. 3 e 6 legge n. 689 del
1981).
Questo principio di responsabilità individuale, tuttavia, non esclude la possibilità di valutare la responsabilità degli amministratori in successione tra loro;
infatti, se la condotta illecita si protrae nel tempo, coinvolgendo più amministratori in successione, si può configurare un illecito continuativo, e la responsabilità può essere valutata in base al periodo di gestione di ciascun amministratore.
Dunque, correttamente l'Amministrazione provvedeva a contestare le condotte omissive ad ogni amministratore in relazione e per il tempo in cui aveva la legale rappresentanza dell'associazione e quindi al momento della commissione degli illeciti.
In ragione proprio della soggettività della contestazione della condotta illecita e quindi della natura personale della responsabilità, non può essere applicato il cumulo giuridico.
“L'art. 8 della legge 689/1981 in tema di sanzioni amministrative prevede il cumulo giuridico delle sanzioni (si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo) per il caso di concorso formale di violazioni, ossia quando con una sola azione o omissione si commettono più violazioni amministrative.
Il cumulo giuridico non è previsto per il concorso materiale di violazioni;
pertanto, detto regime sanzionatorio, più favorevole al reo, non è invocabile nel caso di più violazioni commesse con diverse azioni o omissioni (concorso materiale). Né si può pensare di estendere al campo del diritto penale amministrativo il principio della continuazione di cui all'art 81 del c.p., stante la diversità morfologica tra illecito amministrativo e illecito penale. Del resto, il sopra citato art. 8 contempla l'istituto della continuazione prevedendone l'applicabilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza;
da ciò si deduce la volontà del legislatore di non estendere tale disciplina a tutte le violazioni amministrative” (Cass. civ., Sez. II, sentenza 29 settembre 2011, n. 19944).
Ebbene nel caso di specie, va rilevato che sono state contestate più azioni a diversi soggetti, ovvero a ciascun legale rappresentante per i periodi di competenza, in quanto trasgressori principali, i quali sono stati ritenuti ciascuno responsabile della propria azione o omissione cosciente e volontaria, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, pertanto trattandosi di condotte distinte, e quindi riconducibile al pagina 5 di 6 Con concorso materiale, la correttamente non ha applicato il cumulo giuridico. Va detto infine che la società è stata individuata solamente come responsabile in solido.
Ciò posto, ritenuta pertanto la legittimità dei provvedimenti impugnati, le opposizioni devono essere respinte.
Infine, per quanto riguarda la misura delle sanzioni questo giudice ritiene di dover confermare gli importi di cui alle sanzioni. Nelle ordinanze di ingiunzione sono indicati i riferimenti normativi applicati per la determinazione delle sanzioni e le circostanze concrete che sono state prese in considerazione a tale fine.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo già al netto della riduzione ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 149/2015, ai minimi tariffari stante la non complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione
Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma le ordinanze impugnate.
Condanna i ricorrenti alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_3
che liquida in complessivi € 2.032,00 oltre rimborso forfettario, ponendole per un terzo a
[...] carico di e i restanti due terzi a carico della . Parte_2 Parte_1
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Grosseto, 15 luglio 2025
Il Giudice dott. Beatrice Bechi
pagina 6 di 6