Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/06/2025, n. 1845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1845 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Terza Sezione Civile
La Corte, composta dai magistrati: dott. Roberto Aponte Presidente est. dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere dott.ssa Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 557/2024 r.g., promossa in grado d'appello con atto di citazione noti- ficato il 22.2.2024, avverso la sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il
24.1.2024, non notificata promossa da
(C.F. ), rappresen- Parte_1 C.F._1 tata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Lorena Brazzo (C.F.
) e dall'Avv. Francesca Grilli (C.F. , ed eletti- C.F._2 C.F._3 vamente domiciliata presso il loro studio in Pavia – Piazza della Vittoria n.2, che dichiarano di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica:
[...]
Email_1 Email_2
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso, con- Controparte_1 CodiceFiscale_4 giuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paola Silvia Colombo (C.F. ) C.F._5
– PEC: e dall'Avv. Gabriele Scuffi (C.F. Email_3
– PEC: ed elettivamente domi- C.F._6 Email_4 ciliato presso lo studio dell'Avv. Paola Silvia Colombo, in Milano, Piazza Castello n. 2
APPELLATO
pagina 1 di 20
L'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello civile di Milano contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e cautelare
- Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per tutti i mo- tivi meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito
- Accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in rifor- ma della sentenza n.875/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Civile, Giudice
Dott.ssa Sarah Gravagnola, nell'ambito del giudizio R.g.n.41764/2020, depositata in data
29.01.2024 e notificata in pari data, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: 'Preso atto di tutto quanto dedotto ed eccepito in atti e delle eccezioni tutte avanzate, respingere tutte le domande formulate dalla parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In ogni caso con vittoria di spese co- me per legge comprese quelle dovute in ragione del rigetto del ricorso ex art.671 c.p.c. in cor- so di causa, oltre rimborso forfettario ed oneri.
Inoltre, ove ritenuti esistenti gli estremi di legge, condannare ex art.96 c.p.c. CP_1 terzo comma al pagamento in favore di di una somma Parte_1 equitativamente determinata' e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti nel presente atto.
- Con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfetario per spese generali oltre Iva e
Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
L'appellato:
“VOGLIA LA CORTE D'APPELLO respinta ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così giudicare
IN VIA PRELIMINARE
1) rigettare la richiesta di sospensiva ex artt. 283 e 351 comma 2 c.pc. svolta dalla Signora Parte_1
n quanto infondata per le motivazioni esposte in narrativa;
[...]
NEL MERITO
2) rigettare l'appello proposto dalla Signora avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Milano n. 875/2024 del 23 gennaio 2024, pubblicata in data 24 gennaio 2024, perché
pagina 2 di 20 infondato in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, confermare la sen- tenza impugnata;
3) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 96, comma III, c.p.c. e, per l'effetto, condannare a risarcire a Parte_1 [...] tutti i danni subiti ex art. 96, comma III, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa;
CP_1
4) in ogni caso, con vittoria di spese, onorari e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre acces- sori come per legge.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, l'ex co- Controparte_1 niuge chiedendo di accertare l'intestazione fiduciaria in Parte_1 capo a quest'ultima, nella quota del 25%, dei rapporti finanziari (portafoglio titoli 247 –
1555116 – 01, conti correnti IBAN CH460024724715511660B e IBAN
CH780024724715511661E) da lei intrattenuti, per il tramite della mandataria Controparte_2 presso l'istituto bancario con sede a Lugano e la conseguente titolarità Controparte_3 delle somme di denaro ivi investite (€ 1.066.121,50); di accertare e dichiarare che la sig.ra era debitrice nei suoi confronti della complessiva somma di € 1.066.121,50 con con- Pt_1 seguente condanna della stessa alla restituzione della predetta somma maggiorata di interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
con vittoria di spese e compensi di giudizio.
2. A fondamento delle domande l'attore deduceva che:
- in data 24.9.1988 aveva contratto matrimonio con la sig.ra e nel 2019 aveva richie- Pt_1 sto la separazione;
- nel corso del matrimonio, tra il 2005 e il 2013 i coniugi erano stati contitolari, con quote dif- ferenti, di un importante patrimonio mobiliare investito all'estero (Bahamas e Monaco), suc- cessivamente regolarizzato sotto il profilo fiscale con una procedura di “collaborazione volon- taria” (c.d. voluntary disclosure) attivata da entrambi nel novembre 2015;
- che, in particolare, i coniugi, prima della voluntary disclosure, risultavano beneficiari eco- nomici di due rapporti finanziari:
a) conto n. 11287853 presso la Private Investment Bank Ltd (filiale di Nassau – Bahamas), avente un controvalore ammontante a € 4.149.612,00, amministrato dalla società fiduciaria panamense Drangonfly Investements, rispetto al quale era beneficiario per la quota CP_1 del 25%, essendo la sig.ra eneficiaria del restante 75%; Pt_1
pagina 3 di 20 b) conto n. 5142006, acceso presso la Banca LI ER (Monaco), rapporto del controvalore di € 1.144.697,00, gestito dalla società fiduciaria SF Finance S.A. del quali i coniugi erano beneficiari per una quota del 50% (€ 572.348,50) ciascuno;
- che la ripartizione delle quote era stata definita anche tenendo conto del fatto che nel mese di luglio 2010 aveva estinto il conto corrente a lui solo intestato (conto “Spark” CP_1 aperto nel 2005 presso la di Nassau-Bahamas) e aveva trasferito tutte le Controparte_4 somme ivi giacenti e investite in obbligazioni (del controvalore di circa € 1.463.300,50) sul rapporto bancario della fiduciaria NF Investments di cui entrambi i coniugi erano bene- ficiari;
- che nel 2015 la quota di patrimonio mobiliare del ammontava a complessivi € CP_1
1.609.751,50, poi decrementatosi nel 2016 a € 1.066.121,50 per effetto del versamento delle imposte per l'adesione alla voluntary disclosure (l'importo pagato al fisco per la sua quota parte di € 543.630,00);
- che, a seguito della regolarizzazione fiscale, il complessivo patrimonio mobiliare era stato Cont trasferito su due rapporti finanziari presso la di Lugano gestiti dalla società mandataria
(mandato 2015-381 e mandato 2015-382) dei quali entrambi i coniugi erano Controparte_2 beneficiari economici;
- che nel novembre 2016 avevano poi concordemente estinto il mandato fiduciario n. 2015-
381 e trasferito tutto il capitale su un unico conto di cui risultava formalmente beneficiaria la sola operazione dettata non da intenti liberali del marito nei confronti della moglie, Pt_1 ma attuata al solo scopo di contenere i costi di gestione del patrimonio comune e di mettere al sicuro i risparmi monetari dell'attore da possibili rischi di perdite connesse alla delicata attività professionale di commercialista da lui svolta: con tale operazione l'attore aveva affidato la sua quota di € 1.066.121,50 alla moglie con impegno della stessa alla restituzione;
- che, in spregio agli accordi presi, la convenuta, diffidata in data 5/10/2020, aveva rifiutato la restituzione della quota di pertinenza dell'ex coniuge e, nel luglio del 2020, aveva estinto an- che il mandato 2015 – 382 trasferendo i comuni investimenti su altro rapporto a lui sconosciu- to.
3. La convenuta si costituiva in giudizio contestando tutto quanto dedotto dall'attore.
Chiedeva il rigetto delle domande avversarie e la condanna del sig. ex art. 96 c.p.c. CP_1 al pagamento in suo favore di una somma equitativamente determinata. Deduceva che tutti i pagina 4 di 20 capitali importati dall'estero appartenevano al proprio nonno materno, ed Persona_1 erano passati nella titolarità di quest'ultima a titolo ereditario. Contestava la sussistenza del patto fiduciario con l'ex marito per l'intestazione provvisoria di un portafoglio titoli avente va- lore asserito di € 1.066.00,00 e ciò in quanto non era titolare neppure in minima par- CP_1 te del patrimonio mobiliare oggetto della voluntary disclosure. Evidenziava che sin dal giugno
2015 egli non nutriva più alcuna fiducia nella moglie a causa di una crisi coniugale ed era per- tanto paradossale la conclusione di un patto fiduciario in forma verbale. Quanto all'origine del patrimonio mobiliare rivendicato da la convenuta contestava la tesi CP_1 dell'attore secondo cui la somma di $ 1.700.000 era stata accreditata dal nonno Persona_2
sul rapporto bancario di titolarità del marito, il c.d. conto Spark, a titolo di “rimborso
[...] spese” sostenute dal con denaro proprio per l'acquisto degli immobili di Forte dei CP_1
Marmi, di via Mascagni a Milano e di Rozzano. Tanto gli accrediti sul rapporto Spark, quanto quelli sul rapporto NF e sulla banca LI ER di Monaco, secondo la convenuta, era- no tutti riferiti a denaro proprio di e, alla di lui morte, di Persona_1 Parte_1 quale unica erede.
4. Esperita la fase istruttoria con deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., interrogato- rio formale della convenuta e CTU contabile, il Tribunale di Milano, con sentenza n. 875/2024 pubblicata il 24.1.2024, in accoglimento della domanda dell'attore, condannava Parte_1 alla restituzione in favore dello stesso della somma di € 1.059.358,05 oltre interessi
[...] ex art. 1284 c.c. dalla domanda al saldo effettivo, oltre al rimborso delle spese di lite.
4.1 Nel motivare la decisione, il Tribunale premetteva che l'assunto della convenuta, se- condo cui doveva escludersi in radice la configurabilità di un pactum fiduciae verbale in ra- gione della mancanza di valide giustificazioni della pretesa intestazione fiduciaria dei capitali oggetto dell'operazione di rientro dall'estero alla sola e non anche al non- Pt_1 CP_1 ché in considerazione dell'impossibilità di un accordo basato sulla fiducia in un momento in cui i rapporti personali tra i coniugi erano già entrati in crisi, non poteva essere condiviso. Os- servava che il conferimento di mandato fiduciario alla con relativo trasferimento del- CP_2 le giacenze in titoli e liquidità dei rapporti NG e LI ER era di novembre 2015 mo- mento nel quale, anche alla luce della corrispondenza di giugno 2015 prodotta dalla stessa
“l'unione coniugale era ancora profondamente radicata” e la convivenza tra i co- Pt_1 niugi era proseguita fino alla primavera del 2018, quantomeno fino alla presentazione del ri-
pagina 5 di 20 corso per la separazione nel 2019. L'intestazione fiduciaria della quota di pertinenza di Pt_2 alla moglie poteva trovare valida giustificazione nell'intento di sottrarre tali attività ai ri-
[...] schi connessi alla responsabilità per l'attività professionale dallo stesso svolta. Né poteva at- tribuirsi rilievo, proseguiva il Tribunale, a quanto allegato dalle parti negli scritti difensivi de- positati nel giudizio di separazione successivamente intrapreso circa la rispettiva capacità eco- nomica, trattandosi di giudizio in cui le parti hanno interesse a “nascondere” le proprie capaci- tà e “ingigantire quelle della controparte”.
4.2 Il Tribunale osservava, quindi, che la documentazione prodotta dal e la rela- CP_1 zione tecnica del consulente d'ufficio consentivano di ritenere provato l'assunto attoreo sia in ordine alla sua esclusiva titolarità delle somme accreditate sul conto Spark e alla volontà della di intestare il 25% del conto NF al marito quando ella era già erede di Pt_1 [...]
(e alla corrispondenza di tale percentuale a quella di incidenza del rapporto finan- Per_3 ziario Spark sulla posizione che, in generale, in ordine all'attendibilità della ri- Parte_3 costruzione svolta dal dott. in occasione dell'operazione di rientro dei capitali Per_4 dall'estero. La sorte dei capitali rientrati dall'estero nei termini descritti dall'attore, inoltre, trovava riscontro nelle accettazioni dei mandati fiduciari prodotte in atti e nella ricostruzione effettuata dal CTU in sede peritale da cui emergeva che i capitali, ma in particolare i titoli ob- bligazionari, nel periodo ricompreso tra settembre 2015 e gennaio 2016, depositati sul conto
LI ER intestato alla società SF SA erano stati trasferiti sul conto corrente n.
2015.381 intestato alla , per un valore nominale complessivo di $ 1,2 mln;
gli as- CP_2 sets finanziari depositati presso la PIB e di proprietà della NF, erano stati invece trasfe- Contr riti sul conto n 2015.382 presso la banca rapporto bancario sempre intestato alla società
, per un valore nominale complessivo di $ 4,6mln. CP_2
4.3 In ogni caso, la ripartizione percentuale pro quota del conto Drangonfly per il 75% a e per il 25% a trovava altresì preciso riscontro in altri do- Parte_1 CP_1 cumenti a firma di parte convenuta. Evidenziava, inoltre, il primo giudice, che se CP_1 non fosse stato titolare effettivo di una quota del patrimonio mobiliare poi confluita sul man- dato , non avrebbe avuto alcun motivo di dichiarare al fisco, in occasione CP_2 dell'operazione di voluntary disclosure, di detenere un ingente capitale all'estero pagando le relative imposte. Concludeva, quindi, che era provata l'intestazione fiduciaria del mandato n. 382, sul quale era confluito il patrimonio mobiliare comune non impiegato per il CP_2
pagina 6 di 20 pagamento delle imposte (gli assets finanziari depositati presso la PIB e il residuo del mandato
381), esclusivamente a dovendosi escludere che si fosse in presenza di Parte_1 una donazione del alla avente ad oggetto valori mobiliari di ammontare CP_1 Pt_1 superiore al milione di euro per la quale sarebbe stata necessaria, a pena di nullità, la forma pubblica. Tale conclusione, inoltre, trovava conferma nel fatto che la convenuta aveva pun- tualmente aggiornato il marito sulla “situazioni soldini” del predetto mandato almeno sino a dicembre 2017 e che anche la era evidentemente informata che l'intestazione esclusi- CP_2 va alla del mandato n. 382 aveva carattere solo fiduciario, considerandone effettivo Pt_1 beneficiario anche il dott. che veniva regolarmente informato sulle movimentazioni CP_1 del conto, dei saldi e dei suoi rendimenti, ricevendo la relativa documentazione bancaria.
5. Avverso tale sentenza ha tempestivamente interposto appello Pre- Parte_1 liminarmente, l'appellante ribadisce tutte le argomentazioni svolte in primo grado circa l'inverosimiglianza che un professionista, quale il dott. socio di un'importante stu- CP_1 dio di commercialisti e consulenti finanziari, nonché ideatore di tutta la serie di passaggi fi- nanziari descritti nella causa di primo grado, non abbia ritenuto di munirsi perlomeno di una dichiarazione unilaterale scritta della moglie con la quale la stessa si impegnasse alla restitu- zione dei denari oggetto del negozio fiduciario invocato dall'attore, tanto più che all'epoca dell'instaurazione del presunto patto fiduciario era già in atto una crisi coniugale che ha porta- to successivamente alla separazione dei coniugi. Osserva che non solo non esiste alcuna di- chiarazione unilaterale del fiduciario, ma risulta anche pacifica e non contestata la circostanza che i denari di cui l'appellato chiede la restituzione provengano dal sig. Persona_1 nonno della signora poi divenuta erede universale dello stesso. Pt_1
5.1 Ciò premesso, l'appellante articola sei motivi di gravame, con il primo dei quali censu- ra la sentenza nella parte in cui ha ritenuto plausibile la motivazione sottesa al patto fiduciario consistente nel timore di azioni professionali avverso il dott. CP_1
5.2 Con il secondo motivo, rubricato “in merito alla ricostruzione offerta dall'Autorità
Giudicante sulle argomentazioni avanzate dalla per asserire la crisi coniugale Pt_1 all'epoca dell'instaurazione del presunto pactum fiduciae”, l'appellante si duole che il Tribu- nale abbia erroneamente ritenuto insussistente una situazione di crisi coniugale già all'epoca della stipulazione del rivendicato patto fiduciario. Il primo giudice avrebbe errato laddove, con una “interpretazione del tutto personale”, ha ritenuto che l'unione coniugale era ancora pro-
pagina 7 di 20 fondamente radicata (con una convivenza proseguita fino al 2018) quando i coniugi nel no- vembre 2015 avevano conferito mandato alla società per il trasferimento dei capitali CP_2 detenuti all'estero senza che il Dott. avesse preteso un riconoscimento documentale CP_1
Con della contitolarità del denaro confluito sul mandato 2015.382 a lui non intestato. CP_2 chiama, al riguardo, la memoria integrativa depositata dal dott. nel giudizio di sepa- CP_1 razione e prodotta in primo grado nonché le lettere inviatele durante gli anni dell'asserito pat- to fiduciario per sottolineare che il rapporto coniugale era stato “irrimediabilmente compro- messo negli anni 2015 – 2016”; sottolinea, pertanto, la totale sfiducia che nutriva l'appellato nei confronti della propria moglie, circostanza che escluderebbe “che in tale clima familiare il dott. possa avere concluso con la moglie un patto fiduciario avente ad oggetto un CP_1 patrimonio di tale rilevanza”.
5.3 Con il terzo motivo, deduce che il Tribunale sarebbe incorso in errore laddove ha rite- nuto privo di rilievo il fatto che abbia atteso la definizione del giudizio di separazio- CP_1 ne prima di agire per la restituzione dei propri denari. Diversamente da quanto affermato dal giudice a quo, tale circostanza, secondo l'appellante, sarebbe significativa dell'infondatezza della pretesa attorea posto che sarebbe stato logico, per il rivendicare tali somme CP_1 già nel giudizio di separazione. Il fatto che anteriormente al giudizio di separazione il marito abbia lamentato (con mail del gennaio 2017) di avere solo debiti e di essere a corto di liquidità sarebbe significativo dell'inesistenza dell'intestazione fiduciaria in capo alla moglie delle atti- vità finanziarie oggetto di causa.
5.4 Con il quarto motivo, intitolato “In merito alla ricostruzione della provenienza delle somme rivendicate dall'attore come proprie”, l'appellante contesta analiticamente la ricostru- zione della provenienza delle somme rivendicate dall'attore. Deduce, in particolare, che il Tri- bunale sarebbe incorso in errore laddove ha escluso che fosse titolare del conto CP_1
Spark, sul quale la aveva la procura per operare, quale mero fiduciario di Pt_1 Per_1
nonno materno della Osserva che è provato che l'importo ivi depositato
[...] Pt_1 era stato accreditato da mentre non vi sarebbe prova dell'assunto dell'odierno appel- Per_1 lato, secondo cui tali somme sarebbero state accreditate a titolo di restituzione degli importi da lui versati per l'acquisto, su disposizione dello stesso di immobili intestati alla mo- Per_1 glie e ad altri soggetti. Secondo l'appellante il c.t.u. non avrebbe approfondito l'indagine in ordine alla possibilità che i soldi spesi da per le operazioni immobiliari in questione CP_1
pagina 8 di 20 non fossero già provenienti da somme che gli aveva versato a prescindere dal conto Per_1
Spark. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente attribuito rilievo alla relazione del dott.
(dello Studio ER di cui è socio il , redatta in sede di regolarizzazione fi- Per_4 CP_1 scale dei capitali esteri (voluntary disclosure), ove si legge che le somme accreditate dal sig.
sul conto Spark, erano a ristoro delle movimentazioni finanziarie operate con denaro Per_1 proprio del per l'acquisto di due immobili in Rozzano, di un immobile in Milano e CP_1 di quello in Forte dei Marmi. Sostiene sul punto l'appellante che “tali dichiarazioni sono di parte e non dovrebbero costituire prova di alcunché”; anche il fatto di avere sottoscritto la procura al dott. per redigere la voluntary disclosure e la sottoscrizione dei documenti Per_4 che il marito le ha sottoposto, non comprova la conoscenza da parte sua delle strategie del ma- rito sulle movimentazioni dei capitali. In ogni caso deduce che, successivamente all'incorporazione del conto Spark al rapporto finanziario intestato alla società Parte_4
, è stata avviata la proceduta di rientro dei capitali che sono confluiti nei mandati
[...]
381.2015 e 382.2015, ove sono confluiti anche i capitali intestati alla società SF CP_2
SA. ed evidenzia che il non ha rivendicato le somme come proprie ed anzi il conto CP_1
382.2015 è stato intestato soltanto a sé; pertanto, deduce che ciò costituisca prova inconfutabi- le dell'esclusiva titolarità delle somme e dell'assenza di alcuna “giustificazione giuridica” dell'intestazione fiduciaria.
5.5 Con il quinto motivo sostiene che il giudice a quo avrebbe omesso di considerare ade- guatamente il ruolo di commercialista e consulente fiscale svolto dal per la moglie e CP_1 il di lei avo materno. Risulta evidente, secondo l'appellante, il conflitto di interessi del dott.
che ha posto a fondamento delle proprie pretese documenti ed operazioni non con- CP_1 divisi con la moglie, ritenuta dallo stesso “non in grado di comprendere e, inoltre, CP_1 afflitta da una serie di problematiche psichiatriche come attestano i ricoveri descritti dallo stesso nel giudizio separativo”. CP_1
5.6 L'appellante contesta, poi, con il sesto motivo, il significato probatorio attribuito dal
Tribunale alla voluntary disclosure presentata dal Osserva che l'odierno appellato si CP_1
è visto sostanzialmente costretto a dichiarare con la voluntary di detenere fondi all'estero, in quanto il tracciamento di denaro avrebbe portato al rapporto Spark di cui era formalmente in- testatario. Inoltre, il primo giudice avrebbe omesso di considerare che le imposte di pertinenza del dott. sono state pagate con denaro della signora mediante liquidazione CP_1 Pt_1
pagina 9 di 20 del portafoglio gestito con il mandato n. 2015-381 e avrebbe altresì omesso di dare valore alle dichiarazioni dei redditi dell'attrice a decorrere dal 2018 nelle quali, nel quadro RW del mo- dello delle imposte, è stato correttamente riportato come il patrimonio detenuto all'estero fosse al 100% di proprietà della Pt_1
5.7 Il Tribunale sarebbe infine incorso in errore nell'attribuire valenza probatoria al mes- saggio di posta elettronica con il quale la informava il coniuge della situazione del Pt_1 mandato n. 2015-382 e alla trasmissione al ad opera della della do- CP_1 Controparte_2 cumentazione relativa al rapporto in questione. Il primo giudice avrebbe, infatti, omesso di considerare, per un verso, che la sig.ra aveva il marito come punto di riferimento per Pt_1 la gestione del suo patrimonio, per altro verso, che le informative erano inviate da a CP_2 su espressa richiesta dello stesso;
richiesta che, evidentemente, la società fiduciaria CP_1 non aveva ragione di disattendere in considerazione del suo ruolo di commercialista e consu- lente di fiducia della moglie. È significativo, del resto, in senso contrario a quanto sostenuto dall'odierno appellato, che quando la signora ha trasferito i denari dal mandato 382 Pt_1 su altro conto sconosciuto al marito, la società fiduciaria non ha inviato alcuna informazione a quest'ultimo.
6. L'appellato si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
6.1 Deduce che il Tribunale ha correttamente valutato le risultanze istruttorie, posto che le numerose prove documentali offerte (tra cui tutta la documentazione bancaria allegata alla Vo- luntary Disclosure redatta dal professionista delegato dalla stessa Signora e le risul- Pt_1 tanze dell'accurata indagine contabile effettuata dal C.T.U. hanno permesso di ricostruire la provenienza delle somme di denaro rivendicate da e di accertare la loro effettiva ap- CP_1 partenenza a quest'ultimo nonché l'esistenza del rapporto fiduciario, prospettato dall'appellante, tra e Dal complesso degli elementi docu- CP_1 Persona_1 mentali - che nella comparsa di costituzione sono riportati e analiticamente esaminati - emer- ge, in particolare, secondo l'appellato:
- che egli era l'unico effettivo e reale beneficiario del rapporto Spark (ove erano stati accredi- tati i denari dal Signor;
Per_1
- che era, altresì, effettivo contitolare e beneficiario nella misura del 25% del rapporto finan- ziario sul quale sono poi confluiti i valori mobiliari provenienti dal rapporto Parte_3
“Spark” chiuso nel 2010;
pagina 10 di 20 - che l'intestazione alla Signora del mandato n. 2015.382, sul quale è Pt_1 CP_2 confluito nel 2015 il capitale comune ($ 4.600,00,00 ovvero circa € 4.298.944,00) proveniente dal rapporto estero NF presso la Private Investment Bank Ltd di Nassau e di cui
[...] era beneficiario nella misura del 25%, aveva natura prettamente fiduciaria. CP_1
7. Previa reiezione dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza im- pugnata, all'udienza dell'11.2.2025 la causa è stata rimessa in decisione.
*****
8. L'appello, i cui motivi - attesa la stretta connessione delle questioni oggetto degli stessi
- devono essere esaminati congiuntamente, non può trovare accoglimento.
9. Ritiene la Corte che sia opportuno esaminare preliminarmente le risultanze documenta- li e quelle dell'accertamento peritale circa la provenienza delle attività finanziarie esistenti sui conti esteri dei quali erano titolari, in via esclusiva o in contitolarità per quote differenti, le parti del presente procedimento.
9.1 Al riguardo è stata prodotta in giudizio copiosa documentazione contabile ed è stata di- sposta c.t.u. al fine di accertare: a) quale fosse l'ammontare del capitale del conto Spark al momento della sua chiusura;
b) se il capitale del conto Spark corrispondesse complessiva- mente al 25% del conto “NF” e al 50% del conto monegasco;
c) quale fosse l'ammontare del capitale e dei titoli giacenti all'estero sul conto monegasco (Banca LI Bear di Monaco) e sul quello delle Bahamas (Private Investment Bank di Nassau); d) quale fosse la quota di ciascuno dei predetti conti spettante alle parti;
e) se e in quale misura i predetti capita- li fossero confluiti sui mandati 2015.381 e 2015.382. CP_2
9.2 Dall'istruttoria compiuta è emerso, in linea di fatto, che era unico beneficia- CP_1 rio del rapporto “Spark” (del quale ra mera delegata), aperto nel marzo 2005, intrat- Pt_1
Contr tenuto con (Banca Gestione Patrimoniale) filiale di Nassau. Detto rapporto il 30/6/2010 aveva un saldo attivo di $ 1.883.816,00. Risulta inoltre che, su detto conto, Persona_1 nonno della deceduto il 24/11/2007 all'età di novantacinque anni, effettuò accredi- Pt_1 tamenti per l'importo di circa $ 1.700.000,00, secondo l'assunto di per ristorarlo CP_1 delle spese che aveva anticipato per alcune operazioni immobiliari effettuate in Italia per suo
(di conto e in favore della e delle persone che assistevano il Per_1 Pt_1 Parte_5
[..
. ra, altresì, intestatario: CP_8
pagina 11 di 20 - nella misura del 50%, essendo del restante 50% beneficiaria la moglie, dei conti titoli e conti correnti collegati al rapporto finanziario SF SA acceso presso la LI ER di Monaco con un saldo attivo al 31/12/2015 (cfr. c.t.u. pagg. 8) pari a $ 1.272.655,73, corrispondenti a circa € 1.191.250,00;
- nella misura del 25% del rapporto finanziario , per il restante 75% di pertinen- Parte_3 za della moglie, acceso presso la Private Investment Bank di Nassau, il cui saldo attivo al
31.12.2015, era pari a $ 4.614.179,04 corrispondenti a circa € 4.319.037,56 (cfr. CTU pagg.
10,13,14).
Il conto Spark fu chiuso il 20/7/2010, con trasferimento delle somme e dei valori ivi accumu- lati sul conto NF, con conseguente ripartizione del beneficio economico di tale conto in misura percentualmente pari al 75% in capo a e al 25% in capo al Vene- Parte_1 goni. Il patrimonio mobiliare di spettanza di quest'ultimo, investito nel rapporto SF SA, ammontava a $ 636.327,50 (50% del saldo), pari a circa € 595.351,00, mentre quello investito nel rapporto ammontava a $ 1.154.168,89 (25% del saldo) - pari a circa € Parte_3
1.064.223,00.
9.4 A seguito dell'operazione di regolarizzazione fiscale, il complessivo patrimonio mobi- Cont liare fu trasferito su due rapporti finanziari presso la di Lugano gestiti dalla società man- dataria il mandato 2015.381 intestato ad entrambi i coniugi, nella misura del Controparte_2
50% ciascuno (sul quale confluirono le attività del mandato SF), e il mandato 2015.382 intestato alla sola (sul quale confluirono le attività del conto NF). Nel no- Pt_1 vembre 2016, infine, i coniugi estinsero il mandato fiduciario n. 2015.381 (il cui importo fu utilizzato per il pagamento degli oneri fiscali dell'operazione di voluntary disclosure) e trasfe- rirono tutto il capitale sul mandato 2015.382, di cui risultava beneficiaria la sola Pt_1
10. Dalla documentazione in atti e dagli accertamenti compiuti dal c.t.u., come osservato dal Tribunale, emerge, in particolare, la conferma di quanto esposto dall'odierno appellato in ordine alla titolarità dei valori depositati sul contro Spark. Risulta, infatti, che le somme ivi ac- creditate da corrispondono a quelle che impegnò, su richiesta del Persona_1 CP_1
(che non disponeva di risorse finanziarie in Italia), traendole dal proprio patrimonio Per_1 personale, per il compimento di alcune operazioni, tra il luglio 2004 e il luglio 2006, finalizza- te a dare sistemazione al suo patrimonio immobiliare, e cioè: la cessione della proprietà di un immobile sito in Forte del Marmi in favore di una nuova società di pertinenza della Pt_1
pagina 12 di 20 la cessione dell'immobile di Milano, via Mascagni 14, a una nuova società sempre di perti- nenza della l'acquisto di due appartamenti in Rozzano in favore delle due badanti Pt_1 del Dette operazioni sono analiticamente descritte nella c.t.u., nella relazione di ac- Per_1 compagnamento della voluntary disclosure del dott. e nei documenti puntualmente ri- Per_4 chiamati dal giudice a quo.
10.1 Più specificamente l'assunto di quanto alle somme utilizzate per l'acquisto CP_1 degli immobili di Rozzano destinati alle badanti di trova riscontro nei docc. Persona_1 nn. da 25 a 32 prodotti dall'odierno appellato (da cui risulta che il prezzo di vendita dei due immobili in questione e quanto dovuto all'agenzia immobiliare per la provvigione è stato pa- gato direttamente da tramite assegni e/o ordini di bonifici, attingendo direttamente CP_1 dal suo conto corrente personale acceso in Italia presso la BPS o Banca Intesa). Per quanto ri- guarda gli immobili di via Mascagni e di Forte dei Marmi, invece, risulta: che il trasferimento fu operato in favore di due società facenti entrambe capo a (la società ven- Parte_1 ditrice trasferì in data 29/7/2004 la piena proprietà Parte_6 dell'immobile di Forte dei Marmi alla società acquirente YQZ S.r.l. -poi denominata Kim
S.r.l. e Kim S.S.- nella quale la era socio amministratore (docc. 6,7,8,9 fasc. Lomaz- Pt_1 zi); che la Banca Popolare Commercio e Industria S.P.A. erogò, per l'acquisto di tale immobi- le, un finanziamento (apertura di credito in conto corrente garantito da ipoteca) di €
500.000,00; che la società venditrice Leda S.A.S. Di Francesca Lomazzi & C. trasferì in data
28/9/2005 la piena proprietà dell'immobile di Milano, Via Mascagni, alla società acquirente nella quale la convenuta deteneva una partecipazione del 100% (docc. CP_9
10,11,12,13 fasc. ; che la Banca Popolare di Sondrio erogò, per l'acquisto di tale Pt_1 immobile, un mutuo di € 500.000,00; che la liquidità per dette operazioni fu apprestata da
[...] attingendo il denaro dal suo conto personale n. 2728 presso la BPS (doc. 33) e dal con- Pt_7 to cointestato con la moglie n. 5884 presso la BPS (doc. 34), alimentato con i proventi deri- vanti dalla sua attività professionale. Dagli estratti conto (doc. 33, 34) e dalle ricevute prodotti in giudizio (doc. 43) risultano i trasferimenti a titolo di finanziamenti infruttiferi e di pagamen- to dei canoni di locazione (dell'immobile di Forte dei Marmi) operati dal (con libe- CP_1 ratoria di YQZ da ogni obbligazione debitoria a firma doc.24), pagamenti a giustifi- CP_1 cazione dei quali non viene eccepito alcun interesse del diverso da quello di consen- CP_1 tire alle società interamente controllate dalla 'estinzione dei mutui ipotecari. Pt_1
pagina 13 di 20 10.2 A fronte di tale ampio e univoco quadro probatorio, l'assunto dell'appellante secondo cui “il c.t.u. non avrebbe approfondito l'indagine in ordine alla possibilità che i soldi spesi da per le operazioni immobiliari in questione non fossero già provenienti da somme CP_1 che gli aveva versato a prescindere dal conto Spark”, si risolve nella prospettazione Per_1 di un'ipotesi alternativa priva di qualsivoglia supporto, anche solo indiziario. Né, del resto, può farsi a meno di osservare, in primo luogo, che la relazione di accompagnamento alla do- manda di regolarizzazione fiscale, nella quale sono analiticamente riportate tutte le informa- zioni relative alla provenienza e formazione delle disponibilità estere, è stata redatta da un pro- fessionista - il dott. - espressamente incaricato, con procura scritta, dall'odierna Persona_5 appellante, e il fatto che lo stesso faccia parte dello Studio ER, al quale è associato anche l'odierno appellato, non costituisce di per sé ragione di inattendibilità, atteso che quanto espo- sto nella relazione trova puntuale conferma nella documentazione di supporto e deve presu- mersi essere stato portato a conoscenza della mandante. Va osservato, inoltre, per un verso, che non vi è alcun elemento per ritenere che agli accrediti di sul rapporto Persona_1
Spark fosse sotteso un intento di liberalità, per altro verso che la chiusura del conto Spark e il trasferimento del suo saldo sul rapporto NF risalgono al 20/7/2010 (quasi tre anni dopo il decesso di ) e che l'importo fu trasferito sul conto NF (del quale Persona_1 originariamente era unica beneficiaria) con ripartizione del beneficio economico di Pt_1 tale conto per quote, rispettivamente, del 25% in capo a e del 75% in capo a CP_1 Pt_8
[..
il trasferimento delle disponibilità del conto Spark sul rapporto NF, in altri termini, costituisce operazione che evidenzia come la titolarità delle attività presenti sul conto Spark
(che equivalevano proprio al 26,38% del rapporto NF - cfr. c.t.u., p. 26) fossero (e fos- sero considerate dai coniugi) di pertinenza esclusiva del marito.
11. In ultima analisi, come condivisibilmente osservato dal giudice a quo,
l'approfondimento peritale di natura contabile ha consentito di accertare il valore delle giacen- ze/rendimenti ecc. del conto NF e quelle del conto Spark al momento della sua chiusura e di verificare che tra i saldi vi era effettivamente un rapporto proporzionale di 75 a 25. Suc- cessivamente, con l'operazione di rientro dei capitali dall'estero, come già esposto nel par. 9.2, mentre le attività del rapporto finanziario SF SA acceso presso la LI ER di Monaco, del quale i coniugi erano beneficiari per quote paritarie (50% ciascuno), furono trasferite sul mandato fiduciario 2015.381, che fu poi estinto per pagare le imposte dovute per CP_2
pagina 14 di 20 l'operazione di voluntary disclosure, le disponibilità esistenti sul rapporto NF furono trasferite sul mandato fiduciario 2015.382, intestato esclusivamente alla sig.ra CP_2 [...]
Per_6
12. E che la quota del 25% del rapporto NF e quella del 50% del rapporto SF fossero effettivamente di proprietà del marito può ritenersi provato non solo in ragione della ricostruzione della provenienza delle disponibilità finanziarie, ma anche in considerazione del fatto che non vi era una plausibile ragione per un'intestazione fittizia all'odierno appellato, da parte della moglie, delle quote in questione. D'altro canto, come osservato dal Tribunale, la ri- partizione percentuale pro quota del conto Drangonfly per il 75% a e per il Parte_1
25% a trova preciso riscontro nel “Private Investement bank limited Contract CP_1 for the opening of banking relation for legal entity”, le cui plurime sottoscrizioni della Pt_8
[.. non sono state oggetto di disconoscimento, tantomeno quella apposta alla pag. 12 intitolata
“Establishment of beneficial owner's identity”, in cui è espressamente indicata la titolarità del rapporto in capo a esclusivamente nella percentuale del 75% (doc. 50 pag. Parte_1
48). Quanto, poi, alla titolarità del rapporto finanziario n. 5142006 intestato alla società
SF Finance SA, nel doc. 49 vengono riportati quali beneficiari i Sigg.ri e CP_1 [...]
senza indicazione di alcuna percentuale. Il predetto documento, intestato LI ER, Per_6 indica la data del 7/5/2015 e reca la sottoscrizione sia del che della la qua- CP_1 Pt_1 le, comunque, non contesta la cointestazione del rapporto con il marito al 50%.
13. Alle considerazioni che precedono, basate su riscontri oggettivi, deve aggiungersi che non si comprende la ragione per la quale se non fosse stato effettivamente contito- CP_1 lare delle disponibilità estere, avrebbe dovuto procedere all'operazione di rimpatrio dei capita- li con il pagamento delle relative (onerose) imposte (cfr. dichiarazioni dei redditi anni 2016 e
2017 quadro rw docc. nn. 7 e 8). Né, al riguardo, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, può ritenersi che le imposte per lo scudo fiscale delle attività finanziarie siano state pagate con somme dell'appellante. È pacifico, infatti, che ha pagato le imposte CP_1 in questione utilizzando la sua quota (pari a poco meno di € 600.000,00) delle disponibilità trasferite sul mandato 2015.381, che fu chiuso il 22/11/2016 (con trasferimento della CP_2 liquidità rimasta sul mandato 2015.382). Non è senza significato, a quest'ultimo proposito, che, come evidenziato dall'appellato, nel giudizio di separazione (successivamente, quindi, al- la chiusura del mandato 381) la sig.ra abbia indicato il pagamento da parte CP_2 Pt_1
pagina 15 di 20 del coniuge, in sede di voluntary disclosure, di imposte per un importo simile a quello da lei corrisposto, come elemento indicativo della disponibilità, da parte del marito, di un patrimonio
“simile a quello della moglie” (pag. 26 doc. 21-bis Venegoni).
14. Ad avviso della Corte, dunque, può ritenersi provata la titolarità effettiva in capo all'attore odierno appellato, nei termini sopra precisati, dei capitali oggetto della voluntary disclosure. In totale assenza di qualsiasi elemento che possa indurre a ritenere provato un tra- sferimento a titolo di liberalità, correttamente il primo giudice ha ritenuto che l'indicazione della sig.ra come esclusiva beneficiaria del mandato 2015.382, anche per Pt_1 CP_2
l'importo riveniente dalla quota del 25% del marito delle disponibilità estere, sia sorretta da un mandato fiduciario e comporti l'obbligo di trasferimento dell'importo corrispondente al prete- so titolare effettivo.
15. L'esistenza di un mandato fiduciario, d'altro canto, trova ulteriore riscontro nel fatto che la sig.ra abbia informato il marito della situazione del rapporto (sul si- Pt_1 CP_2 gnificato della mail 11/12/2017 si tornerà nel par. 17) e che anche la banca abbia regolarmente comunicato informazioni al dott. in ordine all'andamento del rapporto che risultava CP_1 intestato esclusivamente alla sig.ra Dalla documentazione in atti emerge, infatti, co- Pt_1 me la rispondesse alle comunicazioni mail di trasmettendogli le informa- CP_2 CP_1 zione in ordine ai movimenti aggiornati del rapporto finanziario da lui richieste e lo abbia al- tresì informato dell'estinzione del rapporto (doc. 24): , dunque, ha costantemente in- CP_2 terloquito con il Dott. tenendolo aggiornato sulla posizione finanziaria in questione, CP_1 pur essendo della stessa unica beneficiaria la sig.ra La circostanza, da quest'ultima Pt_1 dedotta, che tali comunicazioni troverebbero giustificazione nel ruolo di commercialista svol- to, a suo favore, dal contraddice la tesi dalla stessa sostenuta dell'asserita crisi del CP_1 rapporto coniugale già a far data dal giugno 2015.
16. Gli elementi in precedenza considerati sono, ad avviso del collegio, univocamente in- dicativi del carattere fiduciario dell'intestazione esclusiva in capo alla sig.ra del Pt_1 mandato . CP_2
17. Tale conclusione resiste alle censure formulate dall'appellante. Deve infatti considerar- si, quanto alla mancata formalizzazione scritta di un patto fiduciario, quale quello oggetto di causa, di rilevante entità, che tutte le operazioni di cui si discute sono state poste in essere in costanza del rapporto di coniugio, in epoca in cui, diversamente da quanto sostenuto pagina 16 di 20 dall'appellante, la fiducia reciprocamente posta dai coniugi in relazione alle operazioni di ca- rattere economico-patrimoniale non era venuta meno e che l'intestazione fiduciaria alla sola moglie del rapporto 2015.382 all'esito dell'operazione di regolarizzazione fiscale può CP_2 effettivamente trovare giustificazione, come ritenuto dal giudice a quo, nella volontà di sot- trarre il patrimonio mobiliare del ai rischi derivanti dall'esercizio della sua attività CP_1 professionale. Come osservato dal Tribunale, infatti, l'attività di commercialista svolta dal dott. (anche, per esempio, quale membro di collegi sindacali di importanti società) CP_1 espone a rischi per responsabilità professionale che la stipula di polizze assicurative - tenuto conto del sistema delle franchigie, delle clausole di esclusione della copertura assicurativa di interpretazione spesso ambigua, del frequente contenzioso intentato dalle Compagnie, fattori tutti che escludono in tutto o in parte o comunque ritardano il pagamento delle indennità di po- lizza - è idonea ad attenuare, ma non già ad elidere radicalmente. È documentalmente provato, del resto, che le parti hanno fatto in concreto ricorso, in passato, all'intestazione fiduciaria di altri elementi del patrimonio comune per ragioni di opportunità e, soprattutto, per proteggere dai rischi collegati alla delicata attività professionale svolta. Nella mail inviata CP_1 dall'odierna appellante al coniuge il 2/10/2019 si legge, invero, “il nostro rapporto si è sempre basato su una grande fiducia e quanto alle intestazioni delle case hai sempre scelto libera- mente di intestarle a me per non esporti a rischi della tua professione” (cfr. doc. 18 prodotto da in primo grado). E non è senza significato che nella successiva mail CP_1 CP_1 inviata il 7/10/2019 (doc. 26 , si sia lamentato - senza che a tale doglianza sia stata Pt_1 opposta contestazione dalla destinataria - di non avere alcuna disponibilità economica in quan- to tutti i frutti della sua vita di lavoro erano intestati fiduciariamente alla moglie (“tutti i frutti della mia vita di lavoro sono, ancorché fiduciariamente, intestati tutti a te, per scelta comune certamente”).
18. Né può condividersi la tesi dell'appellante secondo cui la stipulazione di un patto fidu- ciario dovrebbe essere esclusa perché il rapporto coniugale sarebbe stato già compromesso ne- gli anni 2015-2016 a causa dell'asserita mancanza di fiducia del marito (che aveva messo in dubbio la fedeltà della coniuge) verso la moglie. La mail con cui nel 2015 accusò la CP_1 moglie di avere una relazione extraconiugale e la successiva del dicembre 2016, con la quale l'odierno appellato comunicò alla moglie di avere intenzione di chiedere la separazione, sono indicative di una crisi del rapporto, che però rimase vivo, tanto che la convivenza proseguì fi-
pagina 17 di 20 no alla primavera del 2018 (circostanza non contestata), sicché, come già rilevato dal giudice a quo, all'epoca dell'apertura del rapporto 2015.382 e della sua intestazione alla CP_2 [...]
“l'unione coniugale era ancora profondamente radicata”: solo dopo quasi quattro an- Per_6 ni dall'operazione che ha condotto all'apertura del mandato , nel luglio del 2019, Ve- CP_2 negoni introdusse il giudizio di separazione (cfr. doc. 21 fascicolo di primo grado). D'altro canto, che la crisi coniugale non abbia comunque intaccato il rapporto di fiducia che legava i coniugi quanto agli aspetti della gestione delle disponibilità finanziarie, emerge da altri ele- menti. È in tal senso significativa la già citata mail inviata dalla sig.ra l'11/12/2017, Pt_1 con la quale l'odierna appellante si rivolse al marito con l'emoticon del “cuoricino” e le parole
“situazione soldini” (“Ciao Musi, situazione soldini$$$”), per trasmettergli l'estratto patrimo- niale del mandato Crossfid 2015.382. Da tale comunicazione si evince che, ancora un anno dopo la data dell'allegato patto fiduciario, era sicuramente ancora vivo un clima di piena fidu- cia compatibile con l'intestazione fiduciaria dei capitali di cui si discute. La mail in questione,
d'altro canto, come già osservato, costituisce, unitamente agli aggiornamenti trasmessi dalla banca al sui movimenti del rapporto Crossfid 2015.382, elemento che conferma CP_1
l'ipotesi dell'intestazione fiduciaria del rapporto. La stessa del resto, in sede di inter- Pt_1 rogatorio formale, dopo avere affermato di avere inviato al marito la mail con l'aggiornamento della situazione del mandato perché il coniuge “gestiva il suo patrimonio ed erano CP_2 sposati da 40 anni”, non ha saputo spiegare quale fosse la ragione di quella informativa sul mandato . CP_2
19. Non può ritenersi decisivo, poi, per giungere a diversa conclusione, il fatto che l'odierno appellato abbia atteso la conclusione del giudizio di separazione per rivendicare la proprietà della quota delle attività finanziarie ed abbia in concreto agito solo dopo l'estinzione, da parte della moglie, del mandato . Nell'ambito del giudizio di separazione, invero, CP_2 la situazione economico-patrimoniale dei coniugi viene in considerazione solo ai fini della de- terminazione degli obblighi di mantenimento del coniuge e della prole e determina strategie difensive, di tutte le parti, finalizzate a non fare emergere le effettive rispettive disponibilità.
Comunque, proprio dalle allegazioni difensive svolte dell'odierna appellante nel giudizio di separazione, emerge un ulteriore elemento di riscontro della tesi dell'appellato. Si è già osser- vato, al riguardo, che nella comparsa di costituzione del 7 maggio 2020 la sig.ra nel- Pt_1 lo stigmatizzare il fatto che il ricorrente non avesse dichiarato nulla circa il suo patrimonio in-
pagina 18 di 20 vestito e/o risparmiato, evidenziò che detto patrimonio doveva avere un rilevante valore posto che, “in sede di voluntary disclosure presentata all'Agenzia dell'Entrata, il ricorrente (aveva) pagato un valore quasi simile al valore corrisposto dalla stessa, con l'evidente conseguenza che anche il Dott. disponga di un patrimonio simile a quello della moglie”. CP_1
20. In conclusione, la ricostruzione della provenienza delle attività finanziarie depositate sui conti esteri SF e NF consente di ritenere provato che il 25% delle disponibilità poi confluite, a seguito della regolarizzazione fiscale, nel rapporto 2015.382, appar- CP_2 tenesse a e vi sono plurimi e concreti elementi che inducono, per un verso, ad CP_1 escludere che l'intestazione del rapporto all'odierna appellante sia dovuta ad un intento di li- beralità del marito nei confronti della moglie dovendosi invece, per altro verso, ritenere prova- ta l'intestazione fiduciaria allegata dall'appellato.
21. Per i motivi sopra esposti l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado, liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (€
1.066.121,50) e dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e minimi per quella di trattazione in assenza di attività istruttoria, seguono la soccombenza.
Non può viceversa trovare accoglimento la domanda risarcitoria formulata ex art. 96 c.p.c. dalla difesa dell'appellato non ravvisandosi né essendo stato specificamente dedotto, con riferimento al presente grado, un pregiudizio ulteriore rispetto a quello da rifondersi attra- verso la pronuncia sulle spese di lite.
Sussistono invece i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30 maggio 2002, n.
115, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo uni- ficato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ontro vverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza n. 875/2024 del Tribunale di Milano pubblicata il 24.1.2024, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l rimborso in favore di Parte_1 elle spese del presente grado di giudizio che liquida, ai Controparte_1
pagina 19 di 20 sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 29.033,00 per compensi, oltre 15 % per spe- se generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'appellato ex art. 96 c.p.c.;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1-quater.
Milano, 18 marzo 2025.
Il Presidente estensore dott. Roberto Aponte
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