Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi a Roma il 9 novembre 1984.
NOTA
Nota all'art. 1:
L'Italia ha aderito allo statuto organico dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato con legge 14 aprile 1957, n. 364 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 5 giugno 1957.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'emendamento del punto 1 dell'articolo 16 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, adottato dall'assemblea generale dell'Istituto nella seduta svoltasi a Roma il 9 novembre 1984.
NOTA
Nota all'art. 1:
L'Italia ha aderito allo statuto organico dell'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato con legge 14 aprile 1957, n. 364 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 5 giugno 1957.