Articolo 8 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 dicembre 1984
Art. 8.
All' articolo 2, primo comma, della legge 10 giugno 1982, n. 361 , dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente lettera:
"d) unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984