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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/12/2025, n. 2471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2471 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1807/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1807 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Buzi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Liliana Tari, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 12.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.03.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale con addebito al marito, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Velletri (RM) il 12.09.2009.
A sostegno della proposta domanda la ricorrente deduceva che: - dall'unione coniugale non erano nati figli;
- in ragione del matrimonio, aveva rinunciato all'attività professionale, nonostante il titolo di studio conseguito (laurea), limitandosi ad esercitare un'attività di istruttrice di nuoto a livello non professionale, per potersi concentrare su una gravidanza, mai arrivata, e sottoponendosi per questo a numerose cure mediche;
- il marito doveva ritenersi responsabile del fallimento dell'unione coniugale, essendo divenuto improvvisamente anaffettivo e totalmente assente;
- a causa di detto comportamento, la rcorrente si allontanava dalla casa coniugale;
- la ricorrente non esercita un'attività lavorativa adeguata al proprio titolo di studio e, in ogni caso, insufficiente a garantirle un'adeguata retribuzione, ragione per cui ha diritto al versamento, da parte del marito, di una somma a titolo di mantenimento.
Sulla base di dette allegazioni, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati e si prestano sin d'ora il mutuo rispetto;
2. La casa coniugale resterà nella piena disponibilità del Sig. . Controparte_1
3. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ammontare pari ad €. 750,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tenuto in debito conto che la stessa non ha coltivato le proprie legittime aspettative lavorative esclusivamente per il bene della famiglia, trovandosi oggi priva di un'occupazione stabile, continuativa e professionale, e, tenuto conto del fatto che, per giurisprudenza costante, l'obbligo del mantenimento è direttamente connesso allo status di indipendenza economica del soggetto beneficiario, che può considerarsi pienamente raggiunta solo in presenza di un impiego tale da consentire all'interessato un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale, specie in riferimento alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). A ciò, si aggiunge altresì che, come affermato dal giudice della nomofilachia nella recente pronuncia
Cass. n. 13902/2009, tra i fattori che possono incidere sull'assegno di mantenimento rientra
l'effettiva capacità di produrre reddito, anche in considerazione dell'età e del tenore di vita del coniuge. Nel caso che ci occupa, la Sig.ra , a causa della condotta contraria ai Parte_1 doveri coniugali del Sig. , non esercita una professione adeguata al proprio titolo di CP_1 studio, considerato il fatto che l'attività che esercita, istruttrice di nuoto, copre attualmente un numero di mesi all'anno non sufficiente a consentirle un'adeguata retribuzione;
4. I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.”. “
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.09.2021 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento di per le motivazioni Parte_1 indicate in premessa.
- condannate al risarcimento del danno in favore di in Parte_1 Controparte_1 conseguenza del fallimento del suo matrimonio nonché per le modalità applicate, per esclusiva responsabilità della medesima, nella somma di euro 20.000,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale di Velletri riterrà equa di giustizia.”.
In particolare, il resistente deduceva:
- che il matrimonio era stato continuamente penalizzato dal carattere instabile ed umorale della moglie;
- che la situazione di estremo malessere trovava il suo apice nel mese di febbraio 2019 allorchè la ricorrente decideva di abbandonare la casa coniugale e di trasferirsi altrove, senza avvisare preventivamente il coniuge, decidendo, di fatto, di separarsi dal marito;
- di non aver mai impedito alla moglie di trovare un'occupazione adeguata alle proprie capacità lavorative;
- in ogni caso, la resistente non ha diritto a percepire alcun assegno di mantenimento, atteso che è ancora una giovane donna con buone potenzialità lavorative.
All'udienza presidenziale del 21.10.2021 le parti venivano sentite personalmente e, all'esito, venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con l'assegnazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa del 7.01.2022 la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito originariamente formulata e concludeva riportandosi alle conclusioni formulate in sede di ricorso introduttivo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con sentenza parziale n. 628/2023 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e, successivamente, con ordinanza del 4.03.2024 veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che, tuttavia, non veniva accettata dal resistente. La causa venica, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito della separazione, il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande di natura accessoria (assegnazione della casa coniugale, mantenimento del coniuge e azione risarcitoria).
2.1 Sull'assegnazione della casa coniugale
Deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.p.c.
Non vi sono, infatti, figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti nel cui interesse l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito.
Pertanto, con questione che esula dal presente giudizio, la casa coniugale seguirà il regime ordinario della proprietà.
2.2 Sulla domanda di contribuzione al mantenimento della moglie
Avuto riguardo alla domanda di natura economica attinente al mantenimento della moglie, occorre, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta dal resistente in sede di comparsa conclusionale, in quanto depositata oltre le preclusioni processuali di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, dunque, evidentemente tardiva.
Ciò posto, si osserva che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ., sez. I, 16.12.2004,
n. 23378; Cass. civ., sez. I, 07.12.2007, n. 25618; Cass. civ., sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Sempre in punto di diritto, si osserva quindi che, secondo la Suprema Corte, diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'art. 143 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I,
10.05.2017, n. 11504; Cass. civ., sez. I, 16.05.2017, n. 12196; Cass. civ., sez. VI-I, ord.
24.06.2019, n. 16809). Non è quindi necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno;
la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio.
Ciò premesso in linea di principio, in punto di fatto va osservato che la condizione economico- patrimoniale dei coniugi, così come risultante dagli atti di causa, è tale da consentire il riconoscimento in favore della ricorrente di una assegno di mantenimento, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto dalla stessa richiesto.
Dal complessivo esame della documentazione depositata agli atti di causa risulta che:
- la ricorrente, che svolge l'attività di istruttice di nuoto, percepisce un reddito da lavoro pari in media, a € 700,00 mensili;
- il resistente, dipendente presso un'impresa di costruzioni, percepisce un reddito da lavoro pari a poco più di € 4.000 annui, ed è titolare di quote di patecipazione all'interno della società nella misura del 16,67%. CP_2
Orbene, quanto risultante dalla scarna documentazione reddituale depositata dal resistente risulta, tuttavia, incompatibile con le affermazioni dallo stesso rese nel corso dell'udienza presidenziale celebratasi in data 21.10.2021, laddove ha dichiarato di percepire un reddito mensile di circa € 1.200,00, di cui € 1.000,00 ricevuti a mezzo bonifico ed € 200,00 in contanti.
Detto importo è evidentemente incompatibile con quanto dichiarato nell'ultimo modello reddituale prodotto (730/2023), da cui risulta un reddito da lavoro pari a € 4.300,00 annui, né la parte ha allegato di aver subito, nel corso degli anni, un peggioramento della propria condizione reddituale.
A ciò si aggiunga, peraltro, la circostanza per cui il resistente non ha mai contestato quanto allegato dalla moglie sia in ordine ai canoni di locazione percepiti (che non risultano dalla documentazione fiscale depositata in atti) sia con riferimento all'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, di certo incompatibile con quanto dal resistente dichiarato e prodotto.
Ne consegue, pertanto, che, non potendo ritenersi le dichiarazioni reddituali depositate dal resistente attendibili, deve presumersi che lo stesso percepisca redditi superiori a quelli documentalmente dichiarati, sicchè, sussistendo tra le parti una disparità economica, si giustifica il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento, che deve essere determinato – tenuto conto della durata del matrimonio (contratto in data 12.09.2009) e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – in complessivi € 500,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della presente sentenza e fatti salvi, per il pregresso, i provvedimenti tenporanei ed urgenti vigenti, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Occorre inoltre notiziare la Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36 del D.p.r. n. 600/1973 (“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della
Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo
l'eventuale documentazione atta a comprovarli”) in relazione all'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi del ricorrente dei redditi effettivamente percepiti.
2.3 Sulla domanda di risarcimento del danno
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile per difetto di connessione la domanda di risarcimento del danno formulata dal resistente.
Sul punto necessita precisare che nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
3. Considerata la mancata accettazione da parte del resistente della proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore con ordinanza del 4.03.2024 e la evidente sproporzione della domanda risarcitoria dallo stesso avanzata, le spese di lite vengono poste a carico del resistente, risultato soccombente, e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al
D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1807/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
b) dispone che versi a , a titolo di mantenimento della stessa, Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della presente sentenza e fermi restando, per il pregresso, i provvedimenti temporanei ed urgenti vigenti, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
c) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_1
d) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano nella complessiva somma di € 3.933,00, di cui € 124,00 per esborsi (contributo unificato e marca da bollo) ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Guardia di Finanza territorialmente competente ai sensi e per le finalità di cui all'art. 36 del D.p.r. n. 600/1973, in relazione alla rilevanza tributaria delle condotte omissive della parte resistente con riferimento ai redditi effettivamente percepiti e fiscalmente non dichiarati.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 21 novembe 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1807 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Buzi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Liliana Tari, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025
Procedimento assegnato al Giudice relatore in data 5 ottobre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza del 12.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 4.03.2021 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione personale con addebito al marito, , con il quale aveva contratto Controparte_1 matrimonio in Velletri (RM) il 12.09.2009.
A sostegno della proposta domanda la ricorrente deduceva che: - dall'unione coniugale non erano nati figli;
- in ragione del matrimonio, aveva rinunciato all'attività professionale, nonostante il titolo di studio conseguito (laurea), limitandosi ad esercitare un'attività di istruttrice di nuoto a livello non professionale, per potersi concentrare su una gravidanza, mai arrivata, e sottoponendosi per questo a numerose cure mediche;
- il marito doveva ritenersi responsabile del fallimento dell'unione coniugale, essendo divenuto improvvisamente anaffettivo e totalmente assente;
- a causa di detto comportamento, la rcorrente si allontanava dalla casa coniugale;
- la ricorrente non esercita un'attività lavorativa adeguata al proprio titolo di studio e, in ogni caso, insufficiente a garantirle un'adeguata retribuzione, ragione per cui ha diritto al versamento, da parte del marito, di una somma a titolo di mantenimento.
Sulla base di dette allegazioni, la ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. I coniugi vivranno separati e si prestano sin d'ora il mutuo rispetto;
2. La casa coniugale resterà nella piena disponibilità del Sig. . Controparte_1
3. Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra un assegno di Controparte_1 Parte_1 mantenimento ammontare pari ad €. 750,00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, tenuto in debito conto che la stessa non ha coltivato le proprie legittime aspettative lavorative esclusivamente per il bene della famiglia, trovandosi oggi priva di un'occupazione stabile, continuativa e professionale, e, tenuto conto del fatto che, per giurisprudenza costante, l'obbligo del mantenimento è direttamente connesso allo status di indipendenza economica del soggetto beneficiario, che può considerarsi pienamente raggiunta solo in presenza di un impiego tale da consentire all'interessato un reddito corrispondente alla sua professionalità e un'appropriata collocazione nel contesto economico-sociale, specie in riferimento alle sue attitudini ed aspirazioni (Cass. n. 4765/2002; n. 21773/2008; n. 14123/2011; n. 1773/2012). A ciò, si aggiunge altresì che, come affermato dal giudice della nomofilachia nella recente pronuncia
Cass. n. 13902/2009, tra i fattori che possono incidere sull'assegno di mantenimento rientra
l'effettiva capacità di produrre reddito, anche in considerazione dell'età e del tenore di vita del coniuge. Nel caso che ci occupa, la Sig.ra , a causa della condotta contraria ai Parte_1 doveri coniugali del Sig. , non esercita una professione adeguata al proprio titolo di CP_1 studio, considerato il fatto che l'attività che esercita, istruttrice di nuoto, copre attualmente un numero di mesi all'anno non sufficiente a consentirle un'adeguata retribuzione;
4. I coniugi si prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto.”. “
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.09.2021 si costituiva in giudizio
, il quale, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva di: Controparte_1
“- pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Controparte_1 Parte_1
- rigettare la richiesta di assegno di mantenimento di per le motivazioni Parte_1 indicate in premessa.
- condannate al risarcimento del danno in favore di in Parte_1 Controparte_1 conseguenza del fallimento del suo matrimonio nonché per le modalità applicate, per esclusiva responsabilità della medesima, nella somma di euro 20.000,00 o nella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Tribunale di Velletri riterrà equa di giustizia.”.
In particolare, il resistente deduceva:
- che il matrimonio era stato continuamente penalizzato dal carattere instabile ed umorale della moglie;
- che la situazione di estremo malessere trovava il suo apice nel mese di febbraio 2019 allorchè la ricorrente decideva di abbandonare la casa coniugale e di trasferirsi altrove, senza avvisare preventivamente il coniuge, decidendo, di fatto, di separarsi dal marito;
- di non aver mai impedito alla moglie di trovare un'occupazione adeguata alle proprie capacità lavorative;
- in ogni caso, la resistente non ha diritto a percepire alcun assegno di mantenimento, atteso che è ancora una giovane donna con buone potenzialità lavorative.
All'udienza presidenziale del 21.10.2021 le parti venivano sentite personalmente e, all'esito, venivano emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti, disponendo la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice istruttore con l'assegnazione dei termini per gli adempimenti di cui all'art. 709 c.p.c.
Con memoria integrativa del 7.01.2022 la ricorrente rinunciava alla domanda di addebito originariamente formulata e concludeva riportandosi alle conclusioni formulate in sede di ricorso introduttivo.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con sentenza parziale n. 628/2023 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per il prosieguo in ordine alle ulteriori domande.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti e, successivamente, con ordinanza del 4.03.2024 veniva formulata alle parti proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che, tuttavia, non veniva accettata dal resistente. La causa venica, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 12.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status ed avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di addebito della separazione, il Collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande di natura accessoria (assegnazione della casa coniugale, mantenimento del coniuge e azione risarcitoria).
2.1 Sull'assegnazione della casa coniugale
Deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale, stante l'assenza dei presupposti di cui all'art. 337 sexies c.p.c.
Non vi sono, infatti, figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti nel cui interesse l'istituto dell'assegnazione della casa coniugale è stato concepito.
Pertanto, con questione che esula dal presente giudizio, la casa coniugale seguirà il regime ordinario della proprietà.
2.2 Sulla domanda di contribuzione al mantenimento della moglie
Avuto riguardo alla domanda di natura economica attinente al mantenimento della moglie, occorre, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della documentazione prodotta dal resistente in sede di comparsa conclusionale, in quanto depositata oltre le preclusioni processuali di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, dunque, evidentemente tardiva.
Ciò posto, si osserva che i presupposti per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione sono la non titolarità di redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti. Si è altresì stabilito in giurisprudenza che criteri commisurativi dell'entità dell'assegno possono rinvenirsi nella durata del matrimonio, unitamente al contributo fattivamente apportato da un coniuge alla formazione del patrimonio dell'altro coniuge, e nella attitudine del coniuge separato al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non solo in base a considerazioni astratte ed ipotetiche (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 25.08.2006, n. 18547; Cass. civ., sez. I, 16.12.2004,
n. 23378; Cass. civ., sez. I, 07.12.2007, n. 25618; Cass. civ., sez. I, 04.02.2009, n. 2721).
Sempre in punto di diritto, si osserva quindi che, secondo la Suprema Corte, diversamente dallo scioglimento e dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e l'attualità del dovere di assistenza materiale, realizzandosi solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione;
diversamente dalla solidarietà post-coniugale, che è presupposto dell'assegno di divorzio, la separazione instaura un regime che tende a conservare, per taluni aspetti, gli effetti propri di un matrimonio che è ancora in vita, compatibili con la cessazione della convivenza, e per questo può dirsi che l'assegno di mantenimento sia astrattamente dovuto come continuazione dell'obbligo di assistenza materiale tra i coniugi, a norma dell'art. 143 c.c. (cfr. Cass. civ., sez. I,
10.05.2017, n. 11504; Cass. civ., sez. I, 16.05.2017, n. 12196; Cass. civ., sez. VI-I, ord.
24.06.2019, n. 16809). Non è quindi necessario che il coniuge si trovi in stato di bisogno;
la spettanza è riconosciuta in linea di principio anche al coniuge economicamente autosufficiente e che sia in grado di mantenere un tenore di vita dignitoso, ma non così elevato come quello goduto in costanza di matrimonio.
Ciò premesso in linea di principio, in punto di fatto va osservato che la condizione economico- patrimoniale dei coniugi, così come risultante dagli atti di causa, è tale da consentire il riconoscimento in favore della ricorrente di una assegno di mantenimento, sebbene in misura inferiore rispetto a quanto dalla stessa richiesto.
Dal complessivo esame della documentazione depositata agli atti di causa risulta che:
- la ricorrente, che svolge l'attività di istruttice di nuoto, percepisce un reddito da lavoro pari in media, a € 700,00 mensili;
- il resistente, dipendente presso un'impresa di costruzioni, percepisce un reddito da lavoro pari a poco più di € 4.000 annui, ed è titolare di quote di patecipazione all'interno della società nella misura del 16,67%. CP_2
Orbene, quanto risultante dalla scarna documentazione reddituale depositata dal resistente risulta, tuttavia, incompatibile con le affermazioni dallo stesso rese nel corso dell'udienza presidenziale celebratasi in data 21.10.2021, laddove ha dichiarato di percepire un reddito mensile di circa € 1.200,00, di cui € 1.000,00 ricevuti a mezzo bonifico ed € 200,00 in contanti.
Detto importo è evidentemente incompatibile con quanto dichiarato nell'ultimo modello reddituale prodotto (730/2023), da cui risulta un reddito da lavoro pari a € 4.300,00 annui, né la parte ha allegato di aver subito, nel corso degli anni, un peggioramento della propria condizione reddituale.
A ciò si aggiunga, peraltro, la circostanza per cui il resistente non ha mai contestato quanto allegato dalla moglie sia in ordine ai canoni di locazione percepiti (che non risultano dalla documentazione fiscale depositata in atti) sia con riferimento all'elevato tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, di certo incompatibile con quanto dal resistente dichiarato e prodotto.
Ne consegue, pertanto, che, non potendo ritenersi le dichiarazioni reddituali depositate dal resistente attendibili, deve presumersi che lo stesso percepisca redditi superiori a quelli documentalmente dichiarati, sicchè, sussistendo tra le parti una disparità economica, si giustifica il riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento, che deve essere determinato – tenuto conto della durata del matrimonio (contratto in data 12.09.2009) e del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio – in complessivi € 500,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della presente sentenza e fatti salvi, per il pregresso, i provvedimenti tenporanei ed urgenti vigenti, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Occorre inoltre notiziare la Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 36 del D.p.r. n. 600/1973 (“I soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attivita' ispettive o di vigilanza nonche' gli organi giurisdizionali, requirenti e giudicanti, penali, civili e amministrativi e, previa autorizzazione, gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalita' stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della denuncia penale, al comando della
Guardia di finanza competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi, fornendo
l'eventuale documentazione atta a comprovarli”) in relazione all'omesso inserimento nelle dichiarazioni dei redditi del ricorrente dei redditi effettivamente percepiti.
2.3 Sulla domanda di risarcimento del danno
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile per difetto di connessione la domanda di risarcimento del danno formulata dal resistente.
Sul punto necessita precisare che nel processo di separazione è esclusa la proposizione di domande soggette a riti diversi. Di conseguenza, è esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione, soggetta al rito speciale, con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno, soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale.
3. Considerata la mancata accettazione da parte del resistente della proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore con ordinanza del 4.03.2024 e la evidente sproporzione della domanda risarcitoria dallo stesso avanzata, le spese di lite vengono poste a carico del resistente, risultato soccombente, e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al
D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminabile – complessità bassa) e dei valori tariffari minimi (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e/o di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 1807/2021, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di assegnazione della casa coniugale;
b) dispone che versi a , a titolo di mantenimento della stessa, Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 500,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dall'emissione della presente sentenza e fermi restando, per il pregresso, i provvedimenti temporanei ed urgenti vigenti, presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
c) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria proposta da;
Controparte_1
d) condanna a rifondere, in favore di , le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano nella complessiva somma di € 3.933,00, di cui € 124,00 per esborsi (contributo unificato e marca da bollo) ed € 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza alla Guardia di Finanza territorialmente competente ai sensi e per le finalità di cui all'art. 36 del D.p.r. n. 600/1973, in relazione alla rilevanza tributaria delle condotte omissive della parte resistente con riferimento ai redditi effettivamente percepiti e fiscalmente non dichiarati.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 21 novembe 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera