Articolo 54 della Legge 27 aprile 1978, n. 143
Articolo 53Articolo 55
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14 maggio 1978
Art. 54.

Gli importi compensativi adesione riscossi, con effetto dal 1° gennaio 1978 - a norma del regolamento CEE n. 2794/77 della Commissione del 15 dicembre 1977 - dagli uffici doganali e da questi versati con imputazione all'apposito capitolo n. 3710 dello stato di previsione dell'entrata, sono correlativamente iscritti, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per essere versati al conto di tesoreria denominato "Ministero del tesoro - FEOGA, sezione garanzia", ai fini della successiva riassegnazione all'organismo incaricato del pagamento degli importi adesione.
Entrata in vigore il 14 maggio 1978