Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026REG.PROV.COLL.
N. 00117/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 117 del 2024, proposto da S.I.D.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato EP La Rosa, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Consorzio ASI della Provincia di Ragusa in iiquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Guglielmo Barone, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Gaspare Lo Iacono, sito in Palermo, via Mariano Stabile n. 151;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. 02067/2023, resa tra le parti.
Visto l’appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Ragusa;
Viste le memorie delle parti;
Designato relatore il cons. EP La GR;
Uditi nell’udienza pubblica del 22 gennaio 2026 i difensori delle parti come specificato nel verbale;
Rilevato in fattoe ritenudo in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della domanda caducatoria veicolata con il ricorso di primo grado erano il provvedimento di revoca (e atti connessi) della assegnazione effettuata dal Consorzio ASI appellato in favore della società SIDA s.r.l. di un lotto di terreno industriale in territorio di Modica, ivi meglio identificato. Argomentava il Consorzio che la ditta concessionaria si sarebbe contrattualmente impegnata a dare inizio ai lavori di costruzione dello stabilimento previsto entro sei mesi dalla data di stipula dell’atto e ad ultimarli entro due anni dalla data del medesimo contratto e che il mancato impegno avrebbe costituito causa di risoluzione del contratto.
2.- Avverso detti provvedimenti la ricorrente deduceva l’illegittimità della decisione evidenziando che:
- la realizzazione del progetto sarebbe stata subordinata alla preventiva approvazione, dell’Ente e delle autorità interessate, delle modifiche e/o varianti da apportare;
- i ritardi sarebbero dipesi da fattori non imputabili alla ricorrente;
- la scelta si sarebbe rivelata difettosamente motivata e in contrasto con le evidenze documentali.
3.- Il Consorzio ASI si opponeva all’accoglimento del ricorso.
4.- Con sentenza n. 2067 del 2023, il T.a.r. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. II, rigettava il ricorso evidenziando, per un verso, il carattere vincolato del provvedimento e, per altro verso, la imputabilità dei ritardi alla ricorrente.
5.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Error in iudicando ed in procedendo. Il T.a.r. avrebbe pretermesso ogni considerazione in ordine alle circostanze oggettive, imprevedibili ed impreviste, che avrebbero determinato i ritardi nella (ri)presentazione del progetto e nell’inizio lavori.
Sostiene l’appellante che la presenza di un vincolo SIC/ZCS (con parere reso il 27 febbraio 2009 a fronte di procedimento attivato il 18 dicembre 2007) e la presenza di pali di linea elettrica da spostare, oltre che la necessità di una variante per il parere del Genio civile, avrebbero causato il ritardato inizio dei lavori avvenuto in data 10 novembre 2008. Il documento contrattuale avrebbe, peraltro, previsto la risoluzione soltanto per la ritardata richiesta del titolo e non per la ritardata fine dei lavori;
2) Error in iudicando e in procedendo. Erroneamente il T.a.r. avrebbe ritenuto concedibile una sola proroga in ragione delle circostanze eccezionali rappresentate. L’affermata – dal medesimo Tribunale – possibilità di una sola proroga contrasterebbe con la previsione dell’art. 11 del regolamento per la gestione dei lotti. Tale possibilità sarebbe stata ammessa e avrebbe dovuto essere costituire oggetto di una corretta istruttoria.
6.- Il Consorzio ASI si è costituito in giudizio e, con articolata memoria, ha concluso per l’infondatezza dell’appello.
7.- All’udienza pubblica del 22 gennaio 2026, l’appello è stato trattenuto in decisione.
8.- L’appello è fondato nei sensi appresso specificati.
9.- La ‘retrocessione’ del bene è stata disposta dall’appellato Consorzio ASI in forza di ritardi perpetrati dalla parte privata nel dare inizio ai lavori per la realizzazione dell’opificio previsto nell’atto di vendita del bene. Parte ricorrente aveva rappresentato una serie di circostanze che il Consorzio non ha considerato al fine di verificare se, effettivamente, il ritardato inizio dei lavori non fosse suscettibile di una qualche causa giustificatrice tale da impedire il rigoroso provvedimento poi adottato.
Nel caso di specie, come si evince dalla stessa relazione istruttoria del Consorzio ASI datata 25 ottobre 2011 emerge come, effettivamente sia emersa una sopravvenienza, data dal vincolo pSIC ITA 08007 «Spiaggia Maganuco». Tale circostanza, al di là della data di presentazione della variante da parte della parte privata, avrebbe imposto un approfondimento circa la presenza dei presupposti per l’adozione dell’atto impugnato.
10.- In tal senso il provvedimento mostra una motivazione difettosa.
11.- A ciò va aggiunto, per completezza, che le problematiche involgenti la sussistenza o meno dei titoli abilitativi per l’inizio dei lavori involgevano direttamente il Consorzio ma l’Autorità edilizia, ossia il Comune di Modica.
Ora, dagli atti di causa non emergono compiute interlocuzioni tra il Consorzio e il Comune volte a verificare effettivamente la fondatezza degli elementi in fatto addotti dalla parte privata e se gli stessi fossero idonei a radicare, nella loro concretezza, una causa giustificatrice del possibile slittamento dei lavori.
12.- Il Consorzio avrebbe dovuto valutare tutti gli elementi addotti nella loro reale portata, ciò che non è avvenuto, in presenza, peraltro, di una condotta della ricorrente che si mostrava – da quanto risulta in atti – tutt’altro che ostile alla realizzazione dei lavori.
13.- A ciò deve essere aggiunto che se è vero che l’art. 23 della l.r. n. 1 del 1984 prevede la possibilità di una sola proroga, esso non preclude in presenza di circostanze motivate ed eccezionali di dar luogo ad ulteriori differimenti del termine previsto.
Una lettura rigida della disposizione si ripercuoterebbe, d’altronde, sulla ragionevolezza dell’azione amministrativa.
14.- Alla luce delle suesposte considerazioni, l’appello va accolto con conseguente annullamento dell’atto impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
15.- Gli specifici profili della vicenda consentono la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe lo accoglie e, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
EP La GR, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP La GR | RT OL |
IL SEGRETARIO