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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/06/2025, n. 8493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8493 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 42544/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini, come Parte_1
da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Paladini, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.8.2020 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati 4 figli (ad oggi tutti maggiorenni), e di avere ottenuto la sentenza di separazione in data 19.9.2017 (in atti e passata in giudicato), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le determinazioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita per i figli allora ancora minorenni come indicato nel ricorso, l'assegnazione alla stessa ricorrente della casa coniugale, il pagamento delle spese straordinarie previamente concordate per le figlie e a carico del resistente, un assegno di Per_1 Per_2
mantenimento a carico dello stesso per le due ragazze pari ad euro 500,00 mensili,
l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto, l'estinzione del debito pure meglio descritto nel ricorso da parte del resistente.
Si costituiva il il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la CP_1
revoca della contribuzione economica già posta a su carico per le due figlie (di cui una invalida) di euro 500,00 mensili, in quanto la GL era titolare di una Per_1
pensione di invalidità e all'altra ragazza provvedeva lui direttamente, unicamente con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie sanitarie previamente concordate per la GL e con la corresponsione da parte sua di Per_1
tutte le spese universitarie, sanitarie, sportive e necessarie per la sua vita quotidiana per la GL;
in subordine, chiedeva di versare direttamente alla GL Per_2 Per_2
la somma di euro 250,00 mensili, provvedendo a sostenere il 50% delle spese straordinarie universitarie, sanitarie e sportive, previamente concordate.
In sede di precisazione delle conclusioni, a parziale modifica delle domande come dette, chiedeva di corrispondere per la GL il 50% delle spese straordinarie Per_2
di cui al protocollo di questo Tribunale e, in subordine, chiedeva di versare direttamente alla GL la somma di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie universitarie, sanitarie e sportive di cui la ragazza necessiterà, previo accordo con la stessa, comunque deducendo anche che la ragazza era autonoma.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque l'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed un assegno di mantenimento a carico del per le due figlie pari ad euro 500,00 mensili, oltre alla corresponsione delle CP_1
spese straordinarie per le stesse previamente concordate.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda relativa al rilascio del passaporto, di competenza funzionale del Giudice Tutelare, e quella relativa all'estinzione del debito indicato nel ricorso, in quanto non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella inerente pagamento di somme arretrate, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra
(cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n.
266 del 12.01.2000).
In ordine, poi, all'assegno di mantenimento per le due figlie (i due figli e Per_3
sono incontestatamente autonomi), si osserva quanto segue: Per_4
il deduceva che la GL , nel corso del presente procedimento, era CP_1 Per_2
stata assunta presso la medesima società dove lavora lui (e di cui sono titolari i due figli, da lui ceduta ai medesimi), con conseguente sua autonomia, e dette circostanze non sono state contestate dalla che sul punto nulla rispondeva in modo Pt_1
specifico; la GL disabile (è affetta grave handicap dalla nascita e costretta sulla sedia Per_1
a rotelle, come già indicato nella sentenza di separazione), percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 1.155,00 circa mensili (cfr. estratti conto del 2023 della Pt_1
in atti, con l'indicazione di “assistenza indiretta disabili”) e detta somma deve ritenersi essere in parte corrisposta a titolo di accompagno (“L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.” , Cass., ord. del 19.4.2023, n. 10423), ciò che esclude che la ragazza, con particolari esigenze, possa essere considerata pienamente autonoma (nulla, comunque, veniva depositato quanto alla documentazione inerente la disabilità della GL ed alla corresponsione della pensione in suo favore).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di dover revocare, a far data dalla presente sentenza, la contribuzione economica già posta a carico del per la GL CP_1
mentre si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento per la GL Per_2
come vigente, con suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese Per_1
straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale.
Infatti, premesso quanto già esposto circa la natura della provvidenza statale in favore della ragazza, deve rilevarsi che la lavora come OSS presso una struttura, con Pt_1
un reddito pari ad euro 1.050,00 mensili circa, dovendosi anche dare atto di entrate di somme in contanti e di una polizza del valore di euro 9.600,00 circa a dicembre 2022
(cfr. estratti conto 2023, attestazione relativa al valore della polizza e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti); il invece, come detto, lavora per la società CP_1
dei figli, con un reddito pari ad euro 10.210,000 annui complessivi (cfr. CU 2024, in atti) e vive con la sua compagna senza spese abitative a titolo di locazione o mutuo
(cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), rilevandosi, dal conto corrente del 2022, in atti, numerose entrate per lavori eseguiti per diverse società, segno di una specifica capacità lavorativa e professionale del nonché qualche versamento di CP_1
somme in contanti.
Può, poi, essere assegnata alla la casa coniugale sita in Roma, via Villarbasse Pt_1
n. 6, in quanto ivi convivente con la GL maggiorenne ma non Per_1
economicamente autonoma (la casa è di proprietà della madre della come Pt_1
dalla stessa dichiarato in sede presidenziale). Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 20.9.1986;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 01056, parte II, serie A02);
-revoca, a far data dalla presente sentenza, la contribuzione economica già posta a carico del per la GL CP_1 Per_2
-conferma la vigente contribuzione economica per la GL già posta a carico del Per_1
pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da CP_1
corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla , con suddivisione tra le parti, al Pt_1
50% ciascuno, delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo
Tribunale;
-assegna alla la casa coniugale;
Pt_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 27.5.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 42544/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Gargallo di Castel Lentini, come Parte_1
da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Paladini, come da procura in atti;
CP_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 28.8.2020 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati 4 figli (ad oggi tutti maggiorenni), e di avere ottenuto la sentenza di separazione in data 19.9.2017 (in atti e passata in giudicato), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le determinazioni inerenti l'affidamento, il collocamento ed il diritto di visita per i figli allora ancora minorenni come indicato nel ricorso, l'assegnazione alla stessa ricorrente della casa coniugale, il pagamento delle spese straordinarie previamente concordate per le figlie e a carico del resistente, un assegno di Per_1 Per_2
mantenimento a carico dello stesso per le due ragazze pari ad euro 500,00 mensili,
l'autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto, l'estinzione del debito pure meglio descritto nel ricorso da parte del resistente.
Si costituiva il il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva la CP_1
revoca della contribuzione economica già posta a su carico per le due figlie (di cui una invalida) di euro 500,00 mensili, in quanto la GL era titolare di una Per_1
pensione di invalidità e all'altra ragazza provvedeva lui direttamente, unicamente con la suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie sanitarie previamente concordate per la GL e con la corresponsione da parte sua di Per_1
tutte le spese universitarie, sanitarie, sportive e necessarie per la sua vita quotidiana per la GL;
in subordine, chiedeva di versare direttamente alla GL Per_2 Per_2
la somma di euro 250,00 mensili, provvedendo a sostenere il 50% delle spese straordinarie universitarie, sanitarie e sportive, previamente concordate.
In sede di precisazione delle conclusioni, a parziale modifica delle domande come dette, chiedeva di corrispondere per la GL il 50% delle spese straordinarie Per_2
di cui al protocollo di questo Tribunale e, in subordine, chiedeva di versare direttamente alla GL la somma di euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie universitarie, sanitarie e sportive di cui la ragazza necessiterà, previo accordo con la stessa, comunque deducendo anche che la ragazza era autonoma.
In sede presidenziale venivano confermate le condizioni di cui alla separazione, dunque l'assegnazione della casa coniugale alla moglie ed un assegno di mantenimento a carico del per le due figlie pari ad euro 500,00 mensili, oltre alla corresponsione delle CP_1
spese straordinarie per le stesse previamente concordate.
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda relativa al rilascio del passaporto, di competenza funzionale del Giudice Tutelare, e quella relativa all'estinzione del debito indicato nel ricorso, in quanto non connessa ex art. 40 c.p.c. con quelle relative al contenuto necessario del presente giudizio di divorzio. Infatti, la trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di divorzio, soggetta al rito camerale, e di quella inerente pagamento di somme arretrate, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra
(cfr. Cass. n. 10356 del 17.05.2005; n.20638 del 22.10.2004; n. 6660 del 15.05.2001 e n.
266 del 12.01.2000).
In ordine, poi, all'assegno di mantenimento per le due figlie (i due figli e Per_3
sono incontestatamente autonomi), si osserva quanto segue: Per_4
il deduceva che la GL , nel corso del presente procedimento, era CP_1 Per_2
stata assunta presso la medesima società dove lavora lui (e di cui sono titolari i due figli, da lui ceduta ai medesimi), con conseguente sua autonomia, e dette circostanze non sono state contestate dalla che sul punto nulla rispondeva in modo Pt_1
specifico; la GL disabile (è affetta grave handicap dalla nascita e costretta sulla sedia Per_1
a rotelle, come già indicato nella sentenza di separazione), percepisce una pensione di invalidità pari ad euro 1.155,00 circa mensili (cfr. estratti conto del 2023 della Pt_1
in atti, con l'indicazione di “assistenza indiretta disabili”) e detta somma deve ritenersi essere in parte corrisposta a titolo di accompagno (“L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia.” , Cass., ord. del 19.4.2023, n. 10423), ciò che esclude che la ragazza, con particolari esigenze, possa essere considerata pienamente autonoma (nulla, comunque, veniva depositato quanto alla documentazione inerente la disabilità della GL ed alla corresponsione della pensione in suo favore).
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di dover revocare, a far data dalla presente sentenza, la contribuzione economica già posta a carico del per la GL CP_1
mentre si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento per la GL Per_2
come vigente, con suddivisione tra le parti, al 50% ciascuno, delle spese Per_1
straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo Tribunale.
Infatti, premesso quanto già esposto circa la natura della provvidenza statale in favore della ragazza, deve rilevarsi che la lavora come OSS presso una struttura, con Pt_1
un reddito pari ad euro 1.050,00 mensili circa, dovendosi anche dare atto di entrate di somme in contanti e di una polizza del valore di euro 9.600,00 circa a dicembre 2022
(cfr. estratti conto 2023, attestazione relativa al valore della polizza e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti); il invece, come detto, lavora per la società CP_1
dei figli, con un reddito pari ad euro 10.210,000 annui complessivi (cfr. CU 2024, in atti) e vive con la sua compagna senza spese abitative a titolo di locazione o mutuo
(cfr. dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in atti), rilevandosi, dal conto corrente del 2022, in atti, numerose entrate per lavori eseguiti per diverse società, segno di una specifica capacità lavorativa e professionale del nonché qualche versamento di CP_1
somme in contanti.
Può, poi, essere assegnata alla la casa coniugale sita in Roma, via Villarbasse Pt_1
n. 6, in quanto ivi convivente con la GL maggiorenne ma non Per_1
economicamente autonoma (la casa è di proprietà della madre della come Pt_1
dalla stessa dichiarato in sede presidenziale). Considerata la natura del giudizio, nonché la parziale soccombenza reciproca, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi inammissibile, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 20.9.1986;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1986, atto n. 01056, parte II, serie A02);
-revoca, a far data dalla presente sentenza, la contribuzione economica già posta a carico del per la GL CP_1 Per_2
-conferma la vigente contribuzione economica per la GL già posta a carico del Per_1
pari ad euro 250,00 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da CP_1
corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese alla , con suddivisione tra le parti, al Pt_1
50% ciascuno, delle spese straordinarie per la stessa di cui al protocollo di questo
Tribunale;
-assegna alla la casa coniugale;
Pt_1
-spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 27.5.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi