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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3239/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00345544 22 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5948/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, con atto notificato a Agenzia delle Entrate – SS e ATOME 1 S.p.A. (ME) in Liquidazione, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00345544 22 000, notificata in data 12.02.2025, tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2010, 2011 e 2012, euro 465,88, eccependo fra l'altro la mancata notifica dell'atto prodromico, la decadenza e la prescrizione.
Si costituiscono entrambi i convenuti che concludono per il rigetto del ricorso.
ATO ME 1 sostiene che la cartella era stata preceduta da fatture e da intimazioni di pagamento non opposte, che deposita in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva che in data 27/9/20219 è stata notificata, a mani proprie, l'intimazione n. 279484 .Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale connessa al COVID.
Devono essere rigettate anche le altre contestazioni formulate con memoria aggiunta.
Per quanto riguarda la notifica diretta con il servizio postale osserva questa Corte che non è richiesta la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario nell'abitazione di residenza.
- il fatto che l'ente impositore non abbia fornito alcuna prova sulla capacità di quest'ultimi a ricevere tali atti ovvero che l'Banca_1 non abbia identificato il consegnatario ed il fatto che gli avvisi di notificazione siano effettivamente riconducibili agli atti di che trattasi, atteso che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. civ., Sez. V, 04/07/2014, n. 15315); -il fatto che l'Banca_1 pur non avendo consegnato il plico al destinatario non ha inviato la raccomandata informativa prevista dall'art.60, d.p.r. 600/1973, atteso che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998 (che ha modificato l'art.14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione di tale principio, deve ritenersi valida, alla stregua della copia prodotta in atti dall'Ufficio la notifica dell'atto consegnata a persona diversa dal destinatario, benché ad essa non abbia fatto seguito l'invio della raccomandata informativa previsto.
Quanto alla decadenza va detto che l'intimazione (atto prodromico) non è stata impugnata.
Sennonché, una volta accertata la regolare notifica dell'intimazione, il ricorrente non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire la cartella di pagamento – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza (e le altre eccezioni ora formulate con il ricorso) dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
In proposito l'intimazione ATO posta a base della cartella esattoriale costituisce atto ad impugnazione obbligatoria rientrante nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sub specie di avviso di accertamento della tassa e condizione legittimante l'iscrizione a ruolo se non onorata.
Si veda in proposito quanto considerato in Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025: “Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.”
In quanto atto ad impugnazione obbligatoria non effettivamente impugnata, vale non solo ad interrompere la prescrizione (per il che sarebbe bastata la natura di atto facoltativamente impugnabile) ma preclude le eccezioni coeve e anteriori. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge in favore di ATO ME in liq. e ADER per ciascuno, con distrazione in favore del procuratore antistatario di ATO ME in liq. Messina 16/10/2025
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 09:01 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3239/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Messina 1 Spa - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00345544 22 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5948/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_2, con atto notificato a Agenzia delle Entrate – SS e ATOME 1 S.p.A. (ME) in Liquidazione, propone ricorso avverso la cartella di pagamento n. 295 2024 00345544 22 000, notificata in data 12.02.2025, tassa rifiuti solidi urbani riferita agli anni 2008, 2010, 2011 e 2012, euro 465,88, eccependo fra l'altro la mancata notifica dell'atto prodromico, la decadenza e la prescrizione.
Si costituiscono entrambi i convenuti che concludono per il rigetto del ricorso.
ATO ME 1 sostiene che la cartella era stata preceduta da fatture e da intimazioni di pagamento non opposte, che deposita in copia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Questa Corte, esaminati gli atti, rileva che in data 27/9/20219 è stata notificata, a mani proprie, l'intimazione n. 279484 .Deve essere pertanto disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale in quanto l'atto è stato notificato nei termini rispetto all'ultima interruzione della prescrizione, tenuto conto della proroga dei termini disposta dalla normativa emergenziale connessa al COVID.
Devono essere rigettate anche le altre contestazioni formulate con memoria aggiunta.
Per quanto riguarda la notifica diretta con il servizio postale osserva questa Corte che non è richiesta la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario nell'abitazione di residenza.
- il fatto che l'ente impositore non abbia fornito alcuna prova sulla capacità di quest'ultimi a ricevere tali atti ovvero che l'Banca_1 non abbia identificato il consegnatario ed il fatto che gli avvisi di notificazione siano effettivamente riconducibili agli atti di che trattasi, atteso che in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione. (Cass. civ., Sez. V, 04/07/2014, n. 15315); -il fatto che l'Banca_1 pur non avendo consegnato il plico al destinatario non ha inviato la raccomandata informativa prevista dall'art.60, d.p.r. 600/1973, atteso che a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n.146 del 1998 (che ha modificato l'art.14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982. In applicazione di tale principio, deve ritenersi valida, alla stregua della copia prodotta in atti dall'Ufficio la notifica dell'atto consegnata a persona diversa dal destinatario, benché ad essa non abbia fatto seguito l'invio della raccomandata informativa previsto.
Quanto alla decadenza va detto che l'intimazione (atto prodromico) non è stata impugnata.
Sennonché, una volta accertata la regolare notifica dell'intimazione, il ricorrente non può più impugnare l'atto successivo – vale a dire la cartella di pagamento – lamentando vizi dell'atto divenuto definitivo.
Per il periodo antecedente, intercorrente fra il verificarsi del presupposto di imposta e la data di notifica dell'intimazione, è inammissibile l'eccezione di decadenza (e le altre eccezioni ora formulate con il ricorso) dal momento che il ricorrente non ha provveduto ad opporre l'intimazione per far valere l'eccezione.
Vale in proposito il principio dell'irretrattabilità del credito, secondo il quale la mancata impugnazione della cartella esattoriale ha comportato l'improponibilità delle eccezioni che avrebbero dovuto essere fatte valere a tempo debito, vale a dire la nullità appena ricordata e le numerose altre eccezioni formulate in ricorso, in base al principio consolidato secondo cui”la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito“ (così ordinanza Cass. n. 1901/2020 e in ultimo Cass. civ. n. 22108 del 05 agosto
2024).
In proposito l'intimazione ATO posta a base della cartella esattoriale costituisce atto ad impugnazione obbligatoria rientrante nel novero dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 sub specie di avviso di accertamento della tassa e condizione legittimante l'iscrizione a ruolo se non onorata.
Si veda in proposito quanto considerato in Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6436 Anno 2025: “Da ultimo, le
Sezioni Unite, affrontando, se pure ai fini di statuizione della giurisdizione, la questione della natura dell'intimazione di pagamento, hanno ribadito «sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il “sollecito di pagamento” ricevuto dal contribuente […] è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso – comunemente denominato “avviso di mora” – la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez. U. 16/10/2024, n.
26817 che richiama Cass. Sez. U. 19/11/2007, n. 23832 in motivazione). Le Sezioni Unite, dunque, hanno ribadito che, al di là della diversa denominazione dei singoli atti, deve aversi riguardo alla funzione propria dell'atto ovvero, nella specie, di invitare il contribuente al pagamento prima di dare avvio all'esecuzione forzata.”
In quanto atto ad impugnazione obbligatoria non effettivamente impugnata, vale non solo ad interrompere la prescrizione (per il che sarebbe bastata la natura di atto facoltativamente impugnabile) ma preclude le eccezioni coeve e anteriori. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 350,00 oltre accessori di legge in favore di ATO ME in liq. e ADER per ciascuno, con distrazione in favore del procuratore antistatario di ATO ME in liq. Messina 16/10/2025