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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
Dott. B. Catarsini Presidente
Dott. C. Zappalà Consigliere rel.
Dott. A. Santalucia Consigliere alla scadenza del termine per note fissato per il 18\2\2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r. g. 510\2023 promossa da:
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Caruso
Appellante
contro
Controparte_1
Appellato
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 20/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di
Barcellona P.G. in data 18/1/2023.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI Con ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. iscritto al n. 848/2022 R.G.
, dipendente turnista dell' , lamentava la Controparte_1 Parte_1 mancata istituzione del servizio di mensa ed invocava l'accertamento del proprio diritto ad usufruire gratuitamente del servizio mensa con l'accollo del costo del singolo buono pasto a carico dell' resistente, nonché, qualora anche l'estrinsecazione dell'orario di lavoro fosse stato Pt_1
incompatibile con la durata di apertura della mensa medesima, il riconoscimento del diritto alla garanzia delle modalità sostitutive del suddetto diritto ovvero l'erogazione di buoni pasto o il pagamento di un contro valore in denaro. Chiedeva, pertanto, il pagamento della somma di € 1.540,49 oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno da mancato riconoscimento del diritto richiesto, con vittoria di spese e compensi.
Nella resistenza dell'azienda convenuta, il giudice, con la sentenza del 18/1/2023, in accoglimento del ricorso, condannava l' al pagamento in favore della ricorrente della suddetta somma di € Pt_1
1.540,49 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore dello stesso del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore dalla data della domanda.
Condannava altresì l' resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che Pt_1 liquidava in € 1.030,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, e che distraeva in favore del procuratore anticipatario avv. Irrera.
Avverso tale sentenza proponeva appello l' , con ricorso del 13/7/2023, Parte_1
chiedendo la riforma della sentenza impugnata, stante la ribadita insussistenza del diritto di mensa o sostitutivo per il personale sanitario turnista e dunque l'infondatezza delle pretese della con Pt_2
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione della causa per l'udienza del 21/1/2025, l'appellante non depositava le note di trattazione e la causa veniva rinviata ex art. 348 c.p.c. all'udienza del 18/2/2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.. Depositate le note scritte da parte appellante, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che parte appellante non ha dato prova di aver proceduto alla notifica dell'atto di appello e del decreto di fissazione dell'udienza all' appellato entro i termini di legge.
Orbene, osserva la Corte che nel rito del lavoro - come di recente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 14/1/2020 n. 453 proprio in un caso di mancata prova di notifica del ricorso -
l'appello, ancorché depositato in cancelleria, è improcedibile, ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo neanche consentito
- alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo "ex" art. 111 Cost., comma 2, - al giudice di assegnare, ex art. 421
c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291
c.p.c. (peraltro nel caso di specie neanche richiesto).
L'appello de quo va, pertanto, dichiarato improcedibile, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello previsto per il contributo unificato, ove dovuto.
Va sul punto infatti richiamata la sentenza della Corte di Cassazione a sez. un. del 20/2/2020 n.
4315, secondo cui il giudice dell'impugnazione deve rendere l'attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, quando la pronuncia adottata è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma
(integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione), eventualmente condizionandola all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' Parte_1
avverso la sentenza n. 20/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Barcellona P.G. in data
18/1/2023 così provvede:
- Dichiara improcedibile l'appello;
- Nulla per le spese;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1- quater art.13 DPR 30 – 5 – 2002 n.115 per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Messina 19/2/2025 il Consigliere est. il Presidente
( dott. C. Zappalà ) ( dott. B. Catarsini )
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo