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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2212/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2212/2023 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PENNESI ANDREA e dell'avv. MANTOVANI C.F._2
MARIO, elettivamente domiciliati in STRADA FARINI 20 PARMA presso il difensore avv.
Mantovani
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAGINE MARIA Controparte_1 C.F._3 CHIARA e dell'avv. FERRUA PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in BORGO ANTINI 3 PARMA, presso il difensore avv. PIRAGINE MARIA CHIARA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “condannare al pagamento in favore di Controparte_2
e , in via di solidarietà attiva, della somma € 185.000,00, o di Parte_1 Parte_2 quella ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per occupazione sine titulo dall'1.5.2015 al 27.4.2022 dell'immobile ad uso abitazione cat. A/2 catastalmente identificato al foglio 1, part. 553, sub 1 e dei relativi terreni accatastati al foglio 1, part. 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 e 457, in Parma, Strada
Montanara n. 102, confinanti con le part. 523, 522, 526, 528, 534, 437 e 438, in forza di atto di compravendita a ministero Notaio rep. 13349/9961, registrato il 13.2.1978 e dell'atto a Persona_1
ministero Notaio rep. 37729 del 5.11.2014. Con vittoria di spese e maggiorazione Persona_2
degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, sulla base del canone mensile, ridotto del 10%, come calcolato dal CTU, pari ad € 1420,85”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie CP_ del caso e di legge, - accertato e dichiarato che non è ravvisabile nel comportamento della IG.ra pagina 1 di 8 alcuna forma di occupazione illegittima del compendio sito in Parma, via Montanara 102, Parte_1
respingere la domanda di indennità per occupazione sine titulo siccome inammissibile, infondata, non provata o come meglio per il giudicante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2018 conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Parma e , al fine di sentir dichiarare l'intervenuto Pt_1 Parte_2
acquisto per usucapione di una porzione di un immobile sito in Parma, strada Montanara, n. 102, acquisto maturato già in capo al marito , defunto in data 13 aprile 2015, e del quale Persona_3
ella era l'unica erede. Allegava l'attrice che, con scrittura privata del 6 gennaio 1980,
[...]
aveva ceduto al fratello una quota pari al 50% della proprietà dell'immobile di via Parte_1 Per_3
Montanara, nonché del terreno pertinenziale, che aveva adibito a propria abitazione principale, Per_3 occupandosi degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inizialmente l'occupazione da parte di aveva avuto ad oggetto unicamente la porzione dell'immobile di cui alla scrittura Per_3 privata, ma, a far data dal 1994, aveva iniziato ad occupare l'intero immobile, poiché il fratello Per_3
aveva trasferito altrove il proprio domicilio, esercitando quindi un possesso pubblico, Pt_1 pacifico ed interrotto sull'intero immobile, senza aver mai ricevuto contestazioni e svolgendo a sue spese importanti lavori di manutenzione. Precisava l'attrice che in data 5 novembre 2014
[...]
, in violazione della scrittura privata del 1980, aveva donato la nuda proprietà dell'intero Parte_1 complesso immobiliare al figlio , riservandosene l'usufrutto. Tanto premesso, chiedeva che il Pt_2
Tribunale volesse accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di una quota pari alla metà dell'immobile di via Montanara in capo al defunto e di conseguenza accertare Persona_3 che l'immobile era ora di proprietà dell'attrice, unica erede di . Chiedeva altresì che il Per_3
Tribunale volesse pronunciare la nullità della donazione avente ad oggetto l'immobile, trattandosi di un bene non in proprietà del donante per la già intervenuta usucapione in favore di sulla porzione Per_3
di immobile oggetto di donazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 17 aprile 2019 si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre a insistere per il rigetto nel merito della domanda, chiedevano che il Tribunale volesse condannare l'attrice al pagamento di una indennità da illegittima occupazione pari ad euro 103.400,00, poiché, a far data dal maggio 2015, occupava senza titolo alcuno l'immobile.
Con sentenza pubblicata in data 29 maggio 2023 la domanda di usucapione veniva rigettata e separato il giudizio relativo alla domanda riconvenzionale risarcitoria, in quanto non matura per la decisione, risultando ancora pendente il giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Bologna avverso altra sentenza del Tribunale di Parma, con la quale era stata rigettata la domanda di parte pagina 2 di 8 attrice, atta a far accertare il suo diritto di proprietà sull'altra quota pari al 50% dell'immobile per cui è causa, per averlo il marito acquistato in forza di scrittura privata conclusa con il fratello . Pt_2
All'udienza del 10 luglio 2023 il giudizio veniva sospeso, in attesa della definizione di quello d'appello.
Con istanza del 26 gennaio 2024 e davano atto del passaggio in giudicato Pt_1 Pt_2 Parte_1 della sentenza d'appello con la quale era stata integralmente confermata la sentenza del Tribunale di
Parma e per l'effetto chiedevano di fissare un'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Istruito il giudizio tramite ammissione di CTU, all'udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies, c.p.c.
*** ***
È necessario premettere che non vi è contestazione tra le parti in merito al fatto che, a far data dal mese di maggio 2015, quindi dopo la morte del marito , la IG.ra abbia Persona_3 Parte_1 continuato ad abitare presso l'immobile di strada Montanara n. 102, liberandolo soltanto in data 27 aprile 2022.
e hanno sin da subito allegato che l'immobile per cui è causa, inizialmente Pt_2 Parte_1 di proprietà del solo e poi donato, con riserva d'usufrutto, al figlio con atto del 5 Pt_1 Pt_2
novembre 2014, sarebbe stato concesso in comodato al fratello , comodato i cui effetti Per_3
sarebbero venuti a cessare al momento della morte del fratello, avvenuta in data 13 aprile 2015.
Pertanto, - in tesi - a far data dalla morte di , la IG.ra avrebbe Persona_3 Controparte_1 continuato ad abitare l'immobile senza alcun titolo che ne legittimasse la detenzione. Dal canto suo, la IG.ra ha invece sostenuto di aver acquistato, iure hereditatis, essendo l'unica erede del Parte_1 marito, la proprietà dell'intero compendio immobiliare, in quanto una parte era stata alienata da al fratello già nel 1980, mentre la restante parte era stata usucapita da . Pt_1 Per_3
Il fatto che la IG.ra abbia acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa è stato Parte_1
negato con sentenze passate in giudicato, cosicché rimane da valutare se la stessa avesse altro titolo legittimante l'occupazione e, nel caso in cui si dia risposta negativa alla prima questione, se l'occupazione abbia prodotto un danno per i IG.ri . Parte_1
Come accennato, i IG.ri hanno sin da subito dedotto che l'immobile per cui è causa era Parte_1
stato concesso in comodato a , contratto che avrebbe perso efficacia a seguito del decesso del Per_3 comodatario, in ragione della previsione di cui all'art. 1811, c.c. Entrambe le parti riconoscono che il contratto di comodato sarebbe da rinvenirsi nella scrittura privata del 1980, a firma
[...]
, nella quale si legge: “dichiaro con la presente scrittura di cedere a mio fratello Parte_1 [...]
una metà dell'immobile adibito ad abitazione civile” (v. doc. n. 1, fascicolo attoreo). Nel Per_3
pagina 3 di 8 predetto contratto non è previsto un termine entro il quale il comodato avrebbe cessato di produrre effetti, né, come pure allegato dalla IG.ra , era espressamente previsto che l'immobile Parte_1 sarebbe stato concesso in comodato affinché vi abitasse con la sua famiglia. Ed Persona_3 infatti, così come chiarito dalla Suprema Corte, “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione;
parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle eIGenze del gruppo familiare neocostituito” (v. Cass.ord. n. 20151/17). Ne deriva che il rapporto di comodato deve essere qualificato come avente natura precaria, non essendo previsto un termine di cessazione degli effetti, né uno specifico uso al quale il bene doveva essere asservito.
Ciò premesso, si osserva in ogni caso che non trova conforto in giurisprudenza la tesi sostenuta dai IG.ri , in relazione alla quale il contratto di comodato cesserebbe automaticamente di Parte_1
produrre effetti al momento della morte del comodatario, tenuto conto che la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1811, c.c., subordina l'obbligo restitutorio ad una richiesta del comodante, cui spetta decidere se estinguere il rapporto o lasciare che esso prosegua con gli eredi dell'originario comodatario - il che IGnifica che ove il comodante non si avvalga della facoltà riconosciutagli ex lege di recedere dal contratto esso continua con gli eredi alle stesse condizioni previste per il contratto originario, perché il comodante, che secondo i principi generali dovrebbe rispettare il termine pattuito con suo dante causa e non ancora scaduto, ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione mediante idonea manifestazione di volontà, come se si trattasse di comodato a tempo indeterminato. Ma, se tale volontà non viene manifestata, il rapporto prosegue, con le caratteristiche e gli obblighi iniziali, anche rispetto agli eredi degli stipulanti” (v. Cass., ord. n. 14474/23, in motivazione). Ne deriva che spetta ai IG.ri offrire la prova di aver esercitato il diritto di Parte_1 recesso riconosciuto loro ex lege, intimando alla IG.ra il rilascio del bene. Parte_1
Il fatto che, dopo la morte di , i comodanti abbiano intimato alla IG.ra il rilascio Per_3 Parte_1 dell'immobile trova conferma nella documentazione prodotta dalla stessa IG.ra . In Parte_1 particolare, all'atto di rifiutare l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal mediatore, i IG.ri riportavano di aver richiesto alla IG.ra di rilasciare l'immobile in data 5.6.2015 Parte_1 Parte_1
e che a tale richiesta era seguito un netto rifiuto, nonché l'apposizione, da parte della IG.ra , Parte_1
di un catenaccio sul cancello carrabile, oltre alla chiusura del cancello pedonale a chiave (v. doc. n. 14,
pagina 4 di 8 fascicolo NG ). Peraltro, nel proprio atto di citazione è stata la IG.ra a Parte_1 Parte_1
riconoscere espressamente che, poco dopo il decesso del marito, i comodanti avevano esercitato il proprio diritto di recesso, chiedendole di liberare l'intero immobile (v. pag. 3, atto di citazione NG
). Del pari, nel ricorso introduttivo del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Parte_1
Tribunale di Parma nel giudizio possessorio che ha visto coinvolte le stesse parti, la IG.ra Parte_1 riportava che “immediatamente dopo il decesso, il fratello (ndr. ) ha intimato alla Pt_1 Parte_1 convenuta, moglie ed erede del de cuius, di lasciare libero il compendio immobiliare” (v. doc. n. 10, pag. 6, fascicolo NG ). Con tali dichiarazioni, aventi valore confessorio, la IG.ra Parte_1 Parte_1
ha confermato che i IG.ri e pochi giorni dopo la morte di , effettivamente Pt_2 Pt_1 Per_3
avevano esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di comodato. Pertanto, venuti meno gli effetti del contratto di comodato, si deve ritenere che la IG.ra abbia continuato ad occupare Parte_1
l'immobile senza un titolo che ne legittimasse la detenzione.
Con riferimento alla domanda risarcitoria per illegittima occupazione dell'immobile, si evidenzia che la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito previsto dall'art. 115, comma 1,
c.p.c. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Pertanto, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio pagina 5 di 8 del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, c.p.c., nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Inoltre, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (v. Cass. S.U. n. 33645/22).
Nel caso che ci occupa, i IG.ri hanno sin da subito allegato che “l'usufruttuario Parte_1 [...]
, alla cessazione del comodato per il decesso del fratello, aveva preso contatti per locare Parte_1
l'immobile in argomento ad uso abitativo, ma ciò non ha potuto fare per il rifiuto della vedova alla riconsegna” (v. pag. 6, comparsa di risposta, e ). Innanzi a tale allegazione Pt_1 Parte_2 sarebbe spettato quindi alla IG.ra quanto meno opporre che giammai i IG.ri Parte_1 Parte_1
avrebbero esercitato il diritto di godimento, avanzando una specifica contestazione, contestazione che però non è stata avanzata né in sede di udienza di comparizione, né con la memoria ex art. 183, comma
VI, num. 1, c.p.c. Ed infatti, in sede di udienza di comparizione, tenutasi in data 7 maggio 2019, la IG.ra si è limitata a sostenere che i e non esercitassero un Parte_1 Pt_1 Parte_2 possesso immediato sull'immobile, che era ancora da lei detenuto, cosicché non avrebbero potuto stipulare un contratto di locazione. Tuttavia, con la propria difesa la IG.ra non ha in alcun Parte_1 modo inteso sostenere che i IG.ri , laddove l'immobile fosse da lei lasciato libero, non Parte_1
avrebbero potuto trarne godimento diretto o indiretto, ma si è limitata a sostenere che questi non esercitassero sul bene un possesso, nemmeno mediato, circostanza poi smentita dal Tribunale di Parma nelle due sentenze richiamate e dalla Corte d'Appello di Bologna. Ella ha inoltre ribadire un fatto pressoché ovvio, vale a dire che, essendo l'immobile ancora da lei occupato, i IG.ri si Parte_1 sarebbero trovati nell'impossibilità fattuale di reperire un conduttore. Si deve quindi ritenere che, in assenza di specifica contestazione da parte della IG.ra , i IG.ri fossero dispensati Parte_1 Parte_1 dal provare il danno emergente. Peraltro, tenuto conto che i IG.ri hanno chiesto di vedersi Parte_1
risarcire della perdita patrimoniale subita e non di uno specifico lucro cessante, derivante per esempio da una mancata locazioni a un canone superiore a quello di mercato, il loro onere ben poteva essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Come accennato, in presenza dell'allegazione di una perdita subita, nel liquidare il danno il giudice può far riferimento al parametro del canone locativo di mercato, che è stato calcolato a mezzo di CTU. In particolare, il CTU nominato, geom. ha stimato che per il periodo di tempo nel quale la Per_4
pagina 6 di 8 IG.ra ha occupato senza titolo l'immobile, vale a dire dal 5 giugno 2015 (data nella quale è Parte_1
stato intimato il rilascio) al 27 aprile 2022 (data nella quale l'immobile è stato liberato), il canone locativo di mercato sarebbe stato pari ad euro 185.000,00. La conclusione alla quale è pervenuto il
CTU appare condivisibile, avendo lo stesso tenuto conto del valore minimo per uno dei due alloggi e del valore medio per l'altro, così come emergenti dai parametri OMI. Né la bontà del calcolo operato dal CTU è messa in discussione dalle osservazioni del CTP nominato dalla IG.ra , che Parte_1
propone, quale parametro di riferimento, il canone di locazione di quadrilocali in zona limitrofa, nonostante l'immobile per cui è causa abbia una metratura molto più estesa.
Tanto premesso, occorre considerare che l'importo risarcitorio può essere riconosciuto soltanto all'usufruttuario , unico soggetto che ha subito il danno ingiusto derivante Parte_1 dall'occupazione. Nulla invece può essere riconosciuto al nudo proprietario , il quale Parte_2
non avrebbe comunque potuto godere dei frutti civili derivanti dal bene. Pertanto, deve essere accolta la domanda risarcitoria proposta da e per l'effetto condannata NG alla Parte_1 Parte_1
corresponsione della somma di euro 185.000,00, oltre rivalutazione a far data dal 5 giugno 2015. Su tale importo, via via rivalutato, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, sull'importo rivalutato, maggiorato di interessi, sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., trattandosi di un debito di valuta.
Per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della soccombenza, è tenuta a rifondere Controparte_1
a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.962,00, calcolate avuto Parte_1
riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda (senza prevedere alcunché per la fase di studio e introduttiva, già liquidate prima della separazione del giudizio).
Il rigetto della domanda proposta da comporta, sempre in ragione del principio di Parte_2 soccombenza, la condanna a rifondere le spese a , spese quantificate nella misura Controparte_1
anzidetta.
Le spese per la CTU devono essere poste in via definitiva in capo a . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2212/2023, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1) Condanna a corrispondere a la somma di euro 185.000,00 Controparte_1 Parte_1
oltre rivalutazione a far data dal 5.6.2015 sino alla sentenza. Su tale importo, via via rivalutato, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, sull'importo rivalutato, maggiorato di interessi, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c.;
pagina 7 di 8 2) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 4.962,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Parte_2 Controparte_1
liquidate in euro 4.962,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a . Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parma, 12 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Angela Casalini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Angela Casalini ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2212/2023 promossa da:
(C.F. ) (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PENNESI ANDREA e dell'avv. MANTOVANI C.F._2
MARIO, elettivamente domiciliati in STRADA FARINI 20 PARMA presso il difensore avv.
Mantovani
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIRAGINE MARIA Controparte_1 C.F._3 CHIARA e dell'avv. FERRUA PIER PAOLO, elettivamente domiciliato in BORGO ANTINI 3 PARMA, presso il difensore avv. PIRAGINE MARIA CHIARA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte attrice: “condannare al pagamento in favore di Controparte_2
e , in via di solidarietà attiva, della somma € 185.000,00, o di Parte_1 Parte_2 quella ritenuta di giustizia, a titolo di indennità per occupazione sine titulo dall'1.5.2015 al 27.4.2022 dell'immobile ad uso abitazione cat. A/2 catastalmente identificato al foglio 1, part. 553, sub 1 e dei relativi terreni accatastati al foglio 1, part. 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445 e 457, in Parma, Strada
Montanara n. 102, confinanti con le part. 523, 522, 526, 528, 534, 437 e 438, in forza di atto di compravendita a ministero Notaio rep. 13349/9961, registrato il 13.2.1978 e dell'atto a Persona_1
ministero Notaio rep. 37729 del 5.11.2014. Con vittoria di spese e maggiorazione Persona_2
degli interessi legali dalle singole scadenze al saldo, sulla base del canone mensile, ridotto del 10%, come calcolato dal CTU, pari ad € 1420,85”;
Conclusioni per parte convenuta: “Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis rejectis, previe le declaratorie CP_ del caso e di legge, - accertato e dichiarato che non è ravvisabile nel comportamento della IG.ra pagina 1 di 8 alcuna forma di occupazione illegittima del compendio sito in Parma, via Montanara 102, Parte_1
respingere la domanda di indennità per occupazione sine titulo siccome inammissibile, infondata, non provata o come meglio per il giudicante. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27 novembre 2018 conveniva in giudizio Controparte_1 innanzi al Tribunale di Parma e , al fine di sentir dichiarare l'intervenuto Pt_1 Parte_2
acquisto per usucapione di una porzione di un immobile sito in Parma, strada Montanara, n. 102, acquisto maturato già in capo al marito , defunto in data 13 aprile 2015, e del quale Persona_3
ella era l'unica erede. Allegava l'attrice che, con scrittura privata del 6 gennaio 1980,
[...]
aveva ceduto al fratello una quota pari al 50% della proprietà dell'immobile di via Parte_1 Per_3
Montanara, nonché del terreno pertinenziale, che aveva adibito a propria abitazione principale, Per_3 occupandosi degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Inizialmente l'occupazione da parte di aveva avuto ad oggetto unicamente la porzione dell'immobile di cui alla scrittura Per_3 privata, ma, a far data dal 1994, aveva iniziato ad occupare l'intero immobile, poiché il fratello Per_3
aveva trasferito altrove il proprio domicilio, esercitando quindi un possesso pubblico, Pt_1 pacifico ed interrotto sull'intero immobile, senza aver mai ricevuto contestazioni e svolgendo a sue spese importanti lavori di manutenzione. Precisava l'attrice che in data 5 novembre 2014
[...]
, in violazione della scrittura privata del 1980, aveva donato la nuda proprietà dell'intero Parte_1 complesso immobiliare al figlio , riservandosene l'usufrutto. Tanto premesso, chiedeva che il Pt_2
Tribunale volesse accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di una quota pari alla metà dell'immobile di via Montanara in capo al defunto e di conseguenza accertare Persona_3 che l'immobile era ora di proprietà dell'attrice, unica erede di . Chiedeva altresì che il Per_3
Tribunale volesse pronunciare la nullità della donazione avente ad oggetto l'immobile, trattandosi di un bene non in proprietà del donante per la già intervenuta usucapione in favore di sulla porzione Per_3
di immobile oggetto di donazione.
Con comparsa di risposta depositata in data 17 aprile 2019 si costituivano in giudizio i convenuti, i quali, oltre a insistere per il rigetto nel merito della domanda, chiedevano che il Tribunale volesse condannare l'attrice al pagamento di una indennità da illegittima occupazione pari ad euro 103.400,00, poiché, a far data dal maggio 2015, occupava senza titolo alcuno l'immobile.
Con sentenza pubblicata in data 29 maggio 2023 la domanda di usucapione veniva rigettata e separato il giudizio relativo alla domanda riconvenzionale risarcitoria, in quanto non matura per la decisione, risultando ancora pendente il giudizio di impugnazione innanzi alla Corte d'Appello di Bologna avverso altra sentenza del Tribunale di Parma, con la quale era stata rigettata la domanda di parte pagina 2 di 8 attrice, atta a far accertare il suo diritto di proprietà sull'altra quota pari al 50% dell'immobile per cui è causa, per averlo il marito acquistato in forza di scrittura privata conclusa con il fratello . Pt_2
All'udienza del 10 luglio 2023 il giudizio veniva sospeso, in attesa della definizione di quello d'appello.
Con istanza del 26 gennaio 2024 e davano atto del passaggio in giudicato Pt_1 Pt_2 Parte_1 della sentenza d'appello con la quale era stata integralmente confermata la sentenza del Tribunale di
Parma e per l'effetto chiedevano di fissare un'udienza per la prosecuzione del giudizio.
Istruito il giudizio tramite ammissione di CTU, all'udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata discussa ex art. 281 sexies, c.p.c.
*** ***
È necessario premettere che non vi è contestazione tra le parti in merito al fatto che, a far data dal mese di maggio 2015, quindi dopo la morte del marito , la IG.ra abbia Persona_3 Parte_1 continuato ad abitare presso l'immobile di strada Montanara n. 102, liberandolo soltanto in data 27 aprile 2022.
e hanno sin da subito allegato che l'immobile per cui è causa, inizialmente Pt_2 Parte_1 di proprietà del solo e poi donato, con riserva d'usufrutto, al figlio con atto del 5 Pt_1 Pt_2
novembre 2014, sarebbe stato concesso in comodato al fratello , comodato i cui effetti Per_3
sarebbero venuti a cessare al momento della morte del fratello, avvenuta in data 13 aprile 2015.
Pertanto, - in tesi - a far data dalla morte di , la IG.ra avrebbe Persona_3 Controparte_1 continuato ad abitare l'immobile senza alcun titolo che ne legittimasse la detenzione. Dal canto suo, la IG.ra ha invece sostenuto di aver acquistato, iure hereditatis, essendo l'unica erede del Parte_1 marito, la proprietà dell'intero compendio immobiliare, in quanto una parte era stata alienata da al fratello già nel 1980, mentre la restante parte era stata usucapita da . Pt_1 Per_3
Il fatto che la IG.ra abbia acquistato la proprietà dell'immobile per cui è causa è stato Parte_1
negato con sentenze passate in giudicato, cosicché rimane da valutare se la stessa avesse altro titolo legittimante l'occupazione e, nel caso in cui si dia risposta negativa alla prima questione, se l'occupazione abbia prodotto un danno per i IG.ri . Parte_1
Come accennato, i IG.ri hanno sin da subito dedotto che l'immobile per cui è causa era Parte_1
stato concesso in comodato a , contratto che avrebbe perso efficacia a seguito del decesso del Per_3 comodatario, in ragione della previsione di cui all'art. 1811, c.c. Entrambe le parti riconoscono che il contratto di comodato sarebbe da rinvenirsi nella scrittura privata del 1980, a firma
[...]
, nella quale si legge: “dichiaro con la presente scrittura di cedere a mio fratello Parte_1 [...]
una metà dell'immobile adibito ad abitazione civile” (v. doc. n. 1, fascicolo attoreo). Nel Per_3
pagina 3 di 8 predetto contratto non è previsto un termine entro il quale il comodato avrebbe cessato di produrre effetti, né, come pure allegato dalla IG.ra , era espressamente previsto che l'immobile Parte_1 sarebbe stato concesso in comodato affinché vi abitasse con la sua famiglia. Ed Persona_3 infatti, così come chiarito dalla Suprema Corte, “nel comodato di bene immobile, stipulato senza determinazione di termine, la volontà di assoggettare il bene a vincoli d'uso particolarmente gravosi, quali la destinazione a residenza familiare, non può essere presunta ma va positivamente accertata, dovendo, in mancanza, essere adottata la soluzione più favorevole alla sua cessazione;
parimenti, nell'ipotesi in cui il vincolo matrimoniale del comodatario sopravvenga in corso di rapporto, occorre la prova che il proprietario abbia inteso, in virtù di scelta sopravvenuta, trasformare la natura del comodato, rispetto alla sua precedente finalità, ancorando la destinazione del bene alle eIGenze del gruppo familiare neocostituito” (v. Cass.ord. n. 20151/17). Ne deriva che il rapporto di comodato deve essere qualificato come avente natura precaria, non essendo previsto un termine di cessazione degli effetti, né uno specifico uso al quale il bene doveva essere asservito.
Ciò premesso, si osserva in ogni caso che non trova conforto in giurisprudenza la tesi sostenuta dai IG.ri , in relazione alla quale il contratto di comodato cesserebbe automaticamente di Parte_1
produrre effetti al momento della morte del comodatario, tenuto conto che la Suprema Corte ha chiarito che “l'art. 1811, c.c., subordina l'obbligo restitutorio ad una richiesta del comodante, cui spetta decidere se estinguere il rapporto o lasciare che esso prosegua con gli eredi dell'originario comodatario - il che IGnifica che ove il comodante non si avvalga della facoltà riconosciutagli ex lege di recedere dal contratto esso continua con gli eredi alle stesse condizioni previste per il contratto originario, perché il comodante, che secondo i principi generali dovrebbe rispettare il termine pattuito con suo dante causa e non ancora scaduto, ha facoltà di recedere dal contratto, determinandone la risoluzione mediante idonea manifestazione di volontà, come se si trattasse di comodato a tempo indeterminato. Ma, se tale volontà non viene manifestata, il rapporto prosegue, con le caratteristiche e gli obblighi iniziali, anche rispetto agli eredi degli stipulanti” (v. Cass., ord. n. 14474/23, in motivazione). Ne deriva che spetta ai IG.ri offrire la prova di aver esercitato il diritto di Parte_1 recesso riconosciuto loro ex lege, intimando alla IG.ra il rilascio del bene. Parte_1
Il fatto che, dopo la morte di , i comodanti abbiano intimato alla IG.ra il rilascio Per_3 Parte_1 dell'immobile trova conferma nella documentazione prodotta dalla stessa IG.ra . In Parte_1 particolare, all'atto di rifiutare l'adesione alla proposta conciliativa formulata dal mediatore, i IG.ri riportavano di aver richiesto alla IG.ra di rilasciare l'immobile in data 5.6.2015 Parte_1 Parte_1
e che a tale richiesta era seguito un netto rifiuto, nonché l'apposizione, da parte della IG.ra , Parte_1
di un catenaccio sul cancello carrabile, oltre alla chiusura del cancello pedonale a chiave (v. doc. n. 14,
pagina 4 di 8 fascicolo NG ). Peraltro, nel proprio atto di citazione è stata la IG.ra a Parte_1 Parte_1
riconoscere espressamente che, poco dopo il decesso del marito, i comodanti avevano esercitato il proprio diritto di recesso, chiedendole di liberare l'intero immobile (v. pag. 3, atto di citazione NG
). Del pari, nel ricorso introduttivo del giudizio di reclamo avverso l'ordinanza resa dal Parte_1
Tribunale di Parma nel giudizio possessorio che ha visto coinvolte le stesse parti, la IG.ra Parte_1 riportava che “immediatamente dopo il decesso, il fratello (ndr. ) ha intimato alla Pt_1 Parte_1 convenuta, moglie ed erede del de cuius, di lasciare libero il compendio immobiliare” (v. doc. n. 10, pag. 6, fascicolo NG ). Con tali dichiarazioni, aventi valore confessorio, la IG.ra Parte_1 Parte_1
ha confermato che i IG.ri e pochi giorni dopo la morte di , effettivamente Pt_2 Pt_1 Per_3
avevano esercitato il proprio diritto di recesso dal contratto di comodato. Pertanto, venuti meno gli effetti del contratto di comodato, si deve ritenere che la IG.ra abbia continuato ad occupare Parte_1
l'immobile senza un titolo che ne legittimasse la detenzione.
Con riferimento alla domanda risarcitoria per illegittima occupazione dell'immobile, si evidenzia che la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha recentemente chiarito che il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale. L'allegazione che l'attore faccia della concreta possibilità di godimento perduta può essere specificatamente contestata dal convenuto costituito. Al cospetto di tale allegazione il convenuto ha l'onere di opporre che giammai il proprietario avrebbe esercitato il diritto di godimento. La contestazione al riguardo non può essere generica, ma deve essere specifica, nel rigoroso rispetto del requisito previsto dall'art. 115, comma 1,
c.p.c. In presenza di una specifica contestazione sorge per l'attore l'onere della prova dello specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, c.p.c.) o mediante presunzioni semplici.
Pertanto, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio pagina 5 di 8 del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno. Ne consegue sul piano pratico la maggiore ricorrenza per il convenuto dell'onere di contestazione, nel rigoroso rispetto del requisito di specificità previsto dall'art. 115 comma 1, c.p.c., nelle controversie aventi ad oggetto la perdita subita e la maggiore ricorrenza per l'attore dell'onere probatorio, pur in mancanza di contestazione, nelle controversie aventi ad oggetto il mancato guadagno. Inoltre, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (v. Cass. S.U. n. 33645/22).
Nel caso che ci occupa, i IG.ri hanno sin da subito allegato che “l'usufruttuario Parte_1 [...]
, alla cessazione del comodato per il decesso del fratello, aveva preso contatti per locare Parte_1
l'immobile in argomento ad uso abitativo, ma ciò non ha potuto fare per il rifiuto della vedova alla riconsegna” (v. pag. 6, comparsa di risposta, e ). Innanzi a tale allegazione Pt_1 Parte_2 sarebbe spettato quindi alla IG.ra quanto meno opporre che giammai i IG.ri Parte_1 Parte_1
avrebbero esercitato il diritto di godimento, avanzando una specifica contestazione, contestazione che però non è stata avanzata né in sede di udienza di comparizione, né con la memoria ex art. 183, comma
VI, num. 1, c.p.c. Ed infatti, in sede di udienza di comparizione, tenutasi in data 7 maggio 2019, la IG.ra si è limitata a sostenere che i e non esercitassero un Parte_1 Pt_1 Parte_2 possesso immediato sull'immobile, che era ancora da lei detenuto, cosicché non avrebbero potuto stipulare un contratto di locazione. Tuttavia, con la propria difesa la IG.ra non ha in alcun Parte_1 modo inteso sostenere che i IG.ri , laddove l'immobile fosse da lei lasciato libero, non Parte_1
avrebbero potuto trarne godimento diretto o indiretto, ma si è limitata a sostenere che questi non esercitassero sul bene un possesso, nemmeno mediato, circostanza poi smentita dal Tribunale di Parma nelle due sentenze richiamate e dalla Corte d'Appello di Bologna. Ella ha inoltre ribadire un fatto pressoché ovvio, vale a dire che, essendo l'immobile ancora da lei occupato, i IG.ri si Parte_1 sarebbero trovati nell'impossibilità fattuale di reperire un conduttore. Si deve quindi ritenere che, in assenza di specifica contestazione da parte della IG.ra , i IG.ri fossero dispensati Parte_1 Parte_1 dal provare il danno emergente. Peraltro, tenuto conto che i IG.ri hanno chiesto di vedersi Parte_1
risarcire della perdita patrimoniale subita e non di uno specifico lucro cessante, derivante per esempio da una mancata locazioni a un canone superiore a quello di mercato, il loro onere ben poteva essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza.
Come accennato, in presenza dell'allegazione di una perdita subita, nel liquidare il danno il giudice può far riferimento al parametro del canone locativo di mercato, che è stato calcolato a mezzo di CTU. In particolare, il CTU nominato, geom. ha stimato che per il periodo di tempo nel quale la Per_4
pagina 6 di 8 IG.ra ha occupato senza titolo l'immobile, vale a dire dal 5 giugno 2015 (data nella quale è Parte_1
stato intimato il rilascio) al 27 aprile 2022 (data nella quale l'immobile è stato liberato), il canone locativo di mercato sarebbe stato pari ad euro 185.000,00. La conclusione alla quale è pervenuto il
CTU appare condivisibile, avendo lo stesso tenuto conto del valore minimo per uno dei due alloggi e del valore medio per l'altro, così come emergenti dai parametri OMI. Né la bontà del calcolo operato dal CTU è messa in discussione dalle osservazioni del CTP nominato dalla IG.ra , che Parte_1
propone, quale parametro di riferimento, il canone di locazione di quadrilocali in zona limitrofa, nonostante l'immobile per cui è causa abbia una metratura molto più estesa.
Tanto premesso, occorre considerare che l'importo risarcitorio può essere riconosciuto soltanto all'usufruttuario , unico soggetto che ha subito il danno ingiusto derivante Parte_1 dall'occupazione. Nulla invece può essere riconosciuto al nudo proprietario , il quale Parte_2
non avrebbe comunque potuto godere dei frutti civili derivanti dal bene. Pertanto, deve essere accolta la domanda risarcitoria proposta da e per l'effetto condannata NG alla Parte_1 Parte_1
corresponsione della somma di euro 185.000,00, oltre rivalutazione a far data dal 5 giugno 2015. Su tale importo, via via rivalutato, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, sull'importo rivalutato, maggiorato di interessi, sono dovuti unicamente interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c., trattandosi di un debito di valuta.
Per quanto attiene alle spese di lite, in ragione della soccombenza, è tenuta a rifondere Controparte_1
a le spese di lite del presente giudizio, liquidate in euro 4.962,00, calcolate avuto Parte_1
riguardo ai parametri di cui al DM n. 55/14, tenuto conto del valore della domanda (senza prevedere alcunché per la fase di studio e introduttiva, già liquidate prima della separazione del giudizio).
Il rigetto della domanda proposta da comporta, sempre in ragione del principio di Parte_2 soccombenza, la condanna a rifondere le spese a , spese quantificate nella misura Controparte_1
anzidetta.
Le spese per la CTU devono essere poste in via definitiva in capo a . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, definitivamente decidendo nella causa R.G. n. 2212/2023, ogni altra domanda rigettata, così provvede:
1) Condanna a corrispondere a la somma di euro 185.000,00 Controparte_1 Parte_1
oltre rivalutazione a far data dal 5.6.2015 sino alla sentenza. Su tale importo, via via rivalutato, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c. A far data dalla sentenza, sull'importo rivalutato, maggiorato di interessi, sono dovuti interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma I, c.c.;
pagina 7 di 8 2) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente Controparte_1 Parte_1
giudizio, liquidate in euro 4.962,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
3) Condanna a rifondere a le spese di lite del presente giudizio, Parte_2 Controparte_1
liquidate in euro 4.962,00, oltre IVA, c.p.a. e 15% di spese forfettarie;
4) Pone in via definitiva le spese di CTU in capo a . Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Parma, 12 marzo 2025
La Giudice dott.ssa Angela Casalini
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