Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11931/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 11931/2023 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. STEFANIA LORENZONI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) (avv. ILARIA ROSSI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni di seguito trascritte: «- affido esclusivo della minore alla madre con collocamento prevalente presso la stessa;
- il padre si impegna a versa a favore della figlia minore, l'importo mensile di € 300,00, a partire dal mese di marzo 2024, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Brescia; - l'assegno unico per i figli sarà percepito integralmente nella misura del 100% dalla madre Parte_1
; - il padre incontrerà la figlia, considerata la sua tenera età, secondo le seguenti modalità: almeno due
[...] volte al mese, da concordare in base alle esigenze reciproche, a Manerba del Garda dove pernotterà per una notte e trascorrerà con la figlia due giorni anche in presenza della madre laddove necessario;
- per l'estate e il Natale
2025 la bambina permarrà presso il padre secondo le modalità sopra indicate, al fine di creare in lei una progressiva assiduità nella permanenza presso il padre;
- dall'anno 2026 la bambina permarrà presso il padre
1
- il padre si impegna a seguire un percorso terapeutico personale per affrontare la dipendenza da gioco d'azzardo, nell'interesse personale e soprattutto nell'interesse prioritario di sua figlia;
- il resistente si impegna a saldare l'arretrato dovuto a titolo di contributo al mantenimento per la figlia, entro 12 mesi, dalla data odierna, con rate mensili di €
225,00, sino al saldo;
- quanto alle spese straordinarie arretrate dovute per il pagamento dell'asilo nido, che il padre riconosce come dovute, le parti concorderanno in via autonoma le modalità di rientro da parte del resistente. - spese compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, non coniugate, sono genitori di , nata a [...] il [...] e, dopo un avvio Persona_1 contenzioso del procedimento, hanno raggiunto un accordo di regolamentazione ex artt. 337-ter e ss. c.c. in relazione alla figlia.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, visti gli artt. 337-bis e ss. c.c.:
dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 18/03/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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