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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 20/02/2026, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3024/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19087/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale C/1 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Autorita' Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale - 95255720633
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0024264 DEMANIO MARITTIMO 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3087/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 09.15
Resistente/Appellato: Il rappr/te dell'ente si riporta alle proprie difese in atti e comunica che è stato notificato e impugnato il successivo avviso di accertamento, e il relativo ricorso non è ancora iscritto a ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Ricorrente_1, con sede in Salerno, in persona del l.r.p.t. Nominativo_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'Atto di richiesta di pagamento dell'Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo rientranti in ambito portuale, di cui alla Legge
Regionale Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1 commi 114,115 e ss.; atto notificato in data 09.9.2025 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, relativo agli anni d'imposta dal 2020 al 2025 recante l'importo complessivo di € 3.842,03.
Parte ricorrente lamenta nell'ordine: 1) violazione del principio di legalità tributaria (art. 23 Cost.) e di riserva di legge;
2) violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione di cui al Regolamento
(UE) n. 352/2017; 3) violazione del principio di buona amministrazione e di partecipazione procedimentale
(artt. 1 e 7 L. 241/1990); 4) incompetenza della Regione Campania e/o dell'Autorità di Sistema Portuale;
5) violazione del divieto di retroattività in materia tributaria;
6) inesistenza del presupposto di imposta. Ha quindi concluso come segue:
1. annullare la richiesta di pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo avanzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
2. accertare e dichiarare l'insussistenza del presupposto impositivo di cui alla L.R. Campania n. 5/2013, in relazione alle concessioni demaniali portuali gestite dall'AdSP;
3. in ogni caso, disapplicare la norma regionale ove ritenuta contrastante con i principi costituzionali e con il diritto dell'Unione Europea;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In data 09.01.2026 si è costituita la Regione Campania, che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso, stante la non impugnabilità dell'atto opposto, e ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 29.01.2026 la ricorrente ha prodotto memorie integrative con le quali ha ulteriormente dedotto (i) sulla illegittimità della richiesta di imposta per le annualità pregresse (2020–2025); (ii) sulla inidoneità della previsione normativa richiamata a giustificare la pretesa retroattiva (art. 1, comma 115, della L.R. Campania
n. 5/2013), trattandosi ci recuperi pluriennali tardivi, in assenza di atti impositivi precedenti;
(iii) sulla indeterminatezza e carenza di presupposti contabili della pretesa, trattandosi di pretesa incerta e indeterminata;
(iiii) sulla natura e sulle finalità dell'Ricorrente_1 quale associazione senza scopo di lucro;
(iiiii) sulla violazione dei principi di buona fede, correttezza e proporzionalità. Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e in particolare: dichiararsi l'illegittimità e/o l'irrilevanza della richiesta di imposta regionale per le annualità 2020–2025; in subordine, accertare la non esigibilità della pretesa in assenza di tempestiva attivazione dell'Amministrazione; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.
Non si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente rileva il giudice l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.
546/1992, non rientrando l'atto impugnato nel novero di quelli impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria.
Occorre premettere che sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente e in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura sostanziale -mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata- sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ponendolo nelle condizioni di rispondere con il ricorso per un sindacato giurisdizionale a natura mista soggettiva ed oggettiva
(sugli atti e sui rapporti) che si esplichi su tali provvedimenti e sulle situazioni giuridiche soggettive che ne sono coinvolte.
Detto in modo speculare, l'interesse ad agire si manifesta come interesse ad un vantaggio che sia attuale, concreto, economicamente valutabile e personale, non essendo consentito arretrare detto interesse fino a momenti assai antecedenti la concreta lesività producendo, avvallandola, una mole di contenzioso promosso in via eventuale, con intenti anticipatori della tutela.
In tal senso, l'atto impugnato consiste in un mero atto ricognitivo con cui l'Ente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si limita a comunicare il valore della imposta regionale dovuta dalla contribuente, senza produrre alcun effetto lesivo o pregiudizievole nella sua sfera giuridica, se non, ovviamente, quelli di interrompere la eventuale prescrizione della pretesa creditoria e di segnare la decorrenza degli altrettanto eventuali interessi moratori.
Appare perciò palese che l'atto in questione non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni al diritto di azione (in tema, v. Cass.,
21254/2023, secondo cui l'avviso di presa in carico è in via di principio estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, a meno che si tratti del primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto).
Stante la novità della questione, sussistono eccezionali e fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e compensa le spese.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ITRI PAOLO, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19087/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale C/1 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Autorita' Di Sistema Portuale Del Mar Tirreno Centrale - 95255720633
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Napoli - Via Armando Diaz, 11 80100 Napoli NA
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0024264 DEMANIO MARITTIMO 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3087/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Assente alle ore 09.15
Resistente/Appellato: Il rappr/te dell'ente si riporta alle proprie difese in atti e comunica che è stato notificato e impugnato il successivo avviso di accertamento, e il relativo ricorso non è ancora iscritto a ruolo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Ricorrente_1, con sede in Salerno, in persona del l.r.p.t. Nominativo_1, rappresentato e difeso come in atti, impugna l'Atto di richiesta di pagamento dell'Imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo rientranti in ambito portuale, di cui alla Legge
Regionale Campania 6 maggio 2013, n. 5, art. 1 commi 114,115 e ss.; atto notificato in data 09.9.2025 dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, relativo agli anni d'imposta dal 2020 al 2025 recante l'importo complessivo di € 3.842,03.
Parte ricorrente lamenta nell'ordine: 1) violazione del principio di legalità tributaria (art. 23 Cost.) e di riserva di legge;
2) violazione dei principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione di cui al Regolamento
(UE) n. 352/2017; 3) violazione del principio di buona amministrazione e di partecipazione procedimentale
(artt. 1 e 7 L. 241/1990); 4) incompetenza della Regione Campania e/o dell'Autorità di Sistema Portuale;
5) violazione del divieto di retroattività in materia tributaria;
6) inesistenza del presupposto di imposta. Ha quindi concluso come segue:
1. annullare la richiesta di pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo avanzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
2. accertare e dichiarare l'insussistenza del presupposto impositivo di cui alla L.R. Campania n. 5/2013, in relazione alle concessioni demaniali portuali gestite dall'AdSP;
3. in ogni caso, disapplicare la norma regionale ove ritenuta contrastante con i principi costituzionali e con il diritto dell'Unione Europea;
4. con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In data 09.01.2026 si è costituita la Regione Campania, che ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso, stante la non impugnabilità dell'atto opposto, e ha concluso nel merito per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di giudizio.
In data 29.01.2026 la ricorrente ha prodotto memorie integrative con le quali ha ulteriormente dedotto (i) sulla illegittimità della richiesta di imposta per le annualità pregresse (2020–2025); (ii) sulla inidoneità della previsione normativa richiamata a giustificare la pretesa retroattiva (art. 1, comma 115, della L.R. Campania
n. 5/2013), trattandosi ci recuperi pluriennali tardivi, in assenza di atti impositivi precedenti;
(iii) sulla indeterminatezza e carenza di presupposti contabili della pretesa, trattandosi di pretesa incerta e indeterminata;
(iiii) sulla natura e sulle finalità dell'Ricorrente_1 quale associazione senza scopo di lucro;
(iiiii) sulla violazione dei principi di buona fede, correttezza e proporzionalità. Ha quindi insistito per l'accoglimento del ricorso e in particolare: dichiararsi l'illegittimità e/o l'irrilevanza della richiesta di imposta regionale per le annualità 2020–2025; in subordine, accertare la non esigibilità della pretesa in assenza di tempestiva attivazione dell'Amministrazione; con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio.
Non si è costituita l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare e assorbente rileva il giudice l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n.
546/1992, non rientrando l'atto impugnato nel novero di quelli impugnabili dinanzi alla Corte di Giustizia tributaria.
Occorre premettere che sono ricorribili avanti la giustizia tributaria solo gli atti provvedimentali capaci di modificare unilateralmente e in via autoritativa le situazioni giuridiche soggettive dei destinatati (pubblici o privati), sia di natura sostanziale -mediante accertamento di maggior reddito, prelievi o forme di esecuzione forzata- sia di natura processuale, comportando decadenze, dinieghi o limitazioni all'esercizio di azioni. Solo in tali condizioni, ed al momento della formale notizia o concreta percezione dell'esistenza di tali atti, sorge in capo al destinatario dell'azione amministrativa un interesse attuale, concreto, personale ed economicamente valutabile da assurgere al grado di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., ponendolo nelle condizioni di rispondere con il ricorso per un sindacato giurisdizionale a natura mista soggettiva ed oggettiva
(sugli atti e sui rapporti) che si esplichi su tali provvedimenti e sulle situazioni giuridiche soggettive che ne sono coinvolte.
Detto in modo speculare, l'interesse ad agire si manifesta come interesse ad un vantaggio che sia attuale, concreto, economicamente valutabile e personale, non essendo consentito arretrare detto interesse fino a momenti assai antecedenti la concreta lesività producendo, avvallandola, una mole di contenzioso promosso in via eventuale, con intenti anticipatori della tutela.
In tal senso, l'atto impugnato consiste in un mero atto ricognitivo con cui l'Ente Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale si limita a comunicare il valore della imposta regionale dovuta dalla contribuente, senza produrre alcun effetto lesivo o pregiudizievole nella sua sfera giuridica, se non, ovviamente, quelli di interrompere la eventuale prescrizione della pretesa creditoria e di segnare la decorrenza degli altrettanto eventuali interessi moratori.
Appare perciò palese che l'atto in questione non ha capacità di incisione unilaterale sui profili sostanziali, né involge lesioni agli aspetti processuali, comportando limitazioni al diritto di azione (in tema, v. Cass.,
21254/2023, secondo cui l'avviso di presa in carico è in via di principio estraneo alla categoria degli atti autonomamente impugnabili, a meno che si tratti del primo atto con cui si manifesta, palesandosi, un precedente provvedimento lesivo, che potrebbe essere espresso, tacito o anche presupposto).
Stante la novità della questione, sussistono eccezionali e fondate ragioni per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso e compensa le spese.