Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 12/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G. n. 796/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 796 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, chiamata all'udienza del 12/03/2025, vertente tra
(nata a [...] il [...] – c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. Francesco Martelli
- ricorrente -
e
(nato a [...] il [...] – c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Gino Gatto
- resistente-
Oggetto: divorzio giudiziale.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12/03/2025
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14/06/2023 ha chiesto la declaratoria di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con , con Controparte_1 affidamento della FI in via esclusiva alla madre e domicilio in Crotone, con Per_1 regolamentazione degli incontri con il padre con modalità assistita, con previsione in danno del resistente di un assegno di mantenimento mensile ordinario di € 150,00 oltre
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alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie (petitum cristallizzato nella memoria integrativa ai sensi dell'art. 472 bis.17).
La ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con il resistente in Cosoleto in data
7/04/2015 (trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 1, part II serie A, anno 2015) e che dall'unione è nata la FI (in Reggio Calabria il Per_1
23/07/2016), ha dedotto che con accordo di negoziazione assistita del 15/10/2021 è stata dichiarata la separazione dei coniugi e che da quel momento la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata con il conseguente perfezionamento dei presupposti per il divorzio.
si è costituito aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili Controparte_1 del matrimonio ma contestando le condotte pregiudizievoli attribuitegli e fornendo una diversa ricostruzione delle vicende inerenti ai rapporti tra le parti;
ha chiesto l'affido condiviso della FI già collocata presso la madre e la determinazione delle modalità di visita con il padre in conformità alla separazione.
Non essendo rilevanti ai fini della presente decisione – essendo stato raggiunto nelle more in accordo sulle condizioni di divorzio – in questa sede si omette di riportare in modo analitico i fatti rappresentati dalle parti e le ragioni di diritto invocate.
Con sentenza parziale n. 95/2024 il Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza dell'1-2/02/2024 il Collegio ha disposto in ordine ai provvedimenti provvisori di regolamentazione della responsabilità genitoriale delle parti sulla FI minore di età ed ha, altresì, attivato il monitoraggio sulla predetta minore Per_1 affidando l'incarico ai Servizi Socio sanitari di Reggio Calabria e di Crotone.
Nel corso dell'istruttoria (articolata con un'indagine patrimoniale e con l'escussione di testi) le parti hanno raggiunto un'intesa sulle condizioni del divorzio, chiedendo che quelle provvisorie delineate dal Collegio nell'ordinanza dell'1-2/02/2024 divengano definitive.
All'udienza del 12/03/2025 i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei predetti termini e, previa rinuncia ai termini, la causa è stata assunta in decisione.
Il Collegio ritiene che le condizioni concordate tra le parti, in adesione a quelle provvisorie dettate dal Collegio, siano conformi a legge ed idonee a soddisfare l'interesse della FI minore e come tali possano essere recepite in sentenza a completamento della pronuncia giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
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In particolare le parti hanno chiesto che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
➢ la FI minore di età è affidata in via esclusiva alla madre Per_1 Pt_1
[...]
➢ terrà presso di sé la FI , a settimane alterne, dal Controparte_1 Per_1
venerdì pomeriggio alla domenica sera;
sarà cura della madre accompagnare e riprendere la FI presso la casa del padre;
➢ sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere, anche in via occasionale, nel superiore interesse della FI;
➢ è obbligato a corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di contribuzione per il mantenimento della FI nella misura di €
150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate
(salvi i casi di estrema urgenza) ed adeguatamente documentate.
Alle predette condizioni il Collegio intende disporre, in via integrativa, l'autorizzazione alla sottoposizione della minore di età ad un percorso di monitoraggio di Persona_2 natura psicologica finalizzato al riequilibrio dei rapporti di bigenitorialità, demandando alla madre l'individuazione del professionista. Parte_1
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e da , così Parte_1 Controparte_1 provvede:
- la FI minore di età è affidata in via esclusiva alla madre;
Per_1 Parte_1
- terrà presso di sé la FI , a settimane alterne, dal Controparte_1 Per_1 venerdì pomeriggio alla domenica sera;
sarà cura della madre accompagnare e riprendere la FI presso la casa del padre;
- sono fatti salvi i diversi accordi che i genitori dovessero raggiungere, anche in via occasionale, nel superiore interesse della FI;
- è obbligato a corrispondere a un assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di contribuzione per il mantenimento della FI nella misura di € 150,00, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate (salvi i casi di estrema urgenza) ed adeguatamente documentate;
- autorizza la sottoposizione della minore di età ad un percorso di Persona_2 monitoraggio di natura psicologica finalizzato al riequilibrio dei rapporti di
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bigenitorialità, demandando alla madre l'individuazione del Parte_1 professionista;
- le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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