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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/07/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1820/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1820/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SANNA Controparte_1 C.F._2
GIAMMARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
(CF ) CP_2 C.F._3
(CF ) CP_3 C.F._4
(CF ) Controparte_4 C.F._5
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“a) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
b) Dichiarare nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...]C.F._6
Nuoro, in via delle Ginestre n.67, proprietario per intervenuta usucapione del terreno in Mamoiada distinto al catasto terreni del medesimo comune al Foglio 23 Particella 338 e Foglio 19 Particella 361
e pertanto essere legittimato a possederlo con diritto come di fatto li possiede.
pagina 1 di 5 c) Con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di opposizione”
Per parte resistente , come da comparsa di risposta: Controparte_1
“A mezzo del sottoscritto procuratore si costituisce nel presente giudizio il sig. al Controparte_1 fine di confermare che quanto dichiarato da controparte corrisponde al vero e pertanto dichiara di aderire alla domanda di usucapione.
Dichiara altresì di non vantare alcun diritto sul fondo di cui è causa essendo stato sempre e solo nell'uso esclusivo di a partire dagli anni 90. Parte_1
Si chiede la compensazione delle spese stante l'adesione”
Per gli altri resistenti:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di Parte_1 proprietà per intervenuta usucapione di un terreno sito in Mamoiada, loc. “Su Inucru”, distinto al
Catasto Terreni al foglio 23, part. 338 e al foglio 19, part. 361.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente per oltre 20 anni, sin dagli anni '90;
- di aver provveduto con animus domini e a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguendo annualmente gli interventi di potatura e di pulizia del luogo;
- di aver delimitato il terreno nel 1995 con un muretto a secco e con un cancello chiuso con il lucchetto di cui solo lui possiede e possedeva le chiavi di accesso;
- di averlo utilizzato, prevalentemente, per la coltivazione di foraggio per il bestiame, per la produzione della legna e per l'estrazione del sughero;
- che il bene è formalmente intestato ai convenuti;
- di avere interesse alla dichiarazione di acquisto per usucapione.
All'udienza del 19.1.2024, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di , CP_2 [...]
e , ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3 Controparte_4
Veniva altresì accertata la regolarità della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con comparsa del 24.9.2024 (tardiva ex art. 281 decies c.p.c.) si costituiva e Controparte_1 confermava le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, aderendo alla domanda di usucapione formulata da parte ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale. pagina 2 di 5 All'udienza del 25.6.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti , e , rimanendo contumaci, non si CP_2 CP_3 Controparte_4 opponevano a quanto allegato e dedotto nel ricorso.
Il resistente , invece, si è costituito aderendo alla domanda di parte ricorrente, così Controparte_1 confermando le circostanze allegate nel ricorso introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 21.1.2025) emerge che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre vent'anni il terreno oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste , amico del ricorrente, dichiarava di conoscere bene il terreno oggetto Testimone_1 di causa, essendosi recato lì svariate volte.
Descriveva i luoghi con precisione e dettaglio (cfr. “è un terreno che si trova sulla strada che collega
Fonni con Mamoiada”), precisando di essersi recato lì la prima volta intorno al 2002, quando i due si erano conosciuti: “mi sono fermato spesso a mangiare lì con il sig. (facevamo dei pic nic, Pt_1 non c'è cucina). Qualche volta il sig. mi ha dato le chiavi e mi sono recato per fare legna per Pt_1 me (…) il terreno era boschivo, quindi c'era il bosco. E il sig. all'epoca lo usava per gli Pt_1 animali (ad esempio c'erano le mucche ogni tanto) oppure come legna”.
Riferiva che, nel corso del tempo, aveva svolto qualche lavoro per tenere il fondo Parte_1 pulito, occupandosi della manutenzione ordinaria e recintandolo con un muretto a secco e apponendovi un cancello alto circa 180 cm;
attualmente il fondo era utilizzato prevalentemente per raccogliere la pagina 3 di 5 legna e per il bestiame (cfr. “come è adesso il terreno? Adesso il terreno è rimasto simile. Adesso è pulito e ordinato. Il sig. usa il terreno allo stesso modo, ossia legna e qualche volta animali. Pt_1
(…) Che tipo di bosco è? Ci sono querce sugherete, quercia da sughero, ci sono anche qualche leccio”).
Anche il teste conoscente dell'attore, confermava tali circostanze. Testimone_2
Dichiarava di conoscere anche le parti resistenti, precisando che, ormai da molto tempo, la famiglia non aveva alcun rapporto con i luoghi oggetto di causa. CP_1
È infatti emerso che era in possesso di quel terreno sin dagli inizi degli anni '90: Parte_1
“circa dalla fine degli anni '90 andavo con il (padre di ) a fare legna Persona_1 Parte_1 in quel terreno (…) Io frequento molto spesso il sig. (ad esempio facciamo gli spuntini o ci Parte_1 vediamo al bar) e in queste occasioni lui mi riferisce e io ormai so che ha delle mucche (sono circa 12) che sono ricoverate in un terreno lì vicino, lì in quella zona, è che sempre lì, sul terreno di cui sto parlando, le mucche vengono portate per il pascolo.
Lei sa se il sig. utilizza il terreno per altre funzioni? Principalmente lo utilizza per le mucche. Pt_1
Penso anche che si occupi della pulitura del terreno”.
Confermava altresì che il fondo era integramente recintato con la presenza di un cancello all'ingresso.
Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. , nato a [...] il [...]) del terreno sito in Parte_1 C.F._1
Mamoiada, distinto al Catasto Terreni al foglio 23, part. 338 e al foglio 19, part. 361;
2) dichiara che la presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri pagina 4 di 5 Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 2.7.2025.
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1820/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. CAMPUS Parte_1 C.F._1
PATRIZIA ANTONELLA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. SANNA Controparte_1 C.F._2
GIAMMARIA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
(CF ) CP_2 C.F._3
(CF ) CP_3 C.F._4
(CF ) Controparte_4 C.F._5
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte ricorrente, come da ricorso introduttivo:
“a) Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
b) Dichiarare nato a [...] il [...], c.f. , residente a [...]C.F._6
Nuoro, in via delle Ginestre n.67, proprietario per intervenuta usucapione del terreno in Mamoiada distinto al catasto terreni del medesimo comune al Foglio 23 Particella 338 e Foglio 19 Particella 361
e pertanto essere legittimato a possederlo con diritto come di fatto li possiede.
pagina 1 di 5 c) Con vittoria di spese, diritti e onorari in caso di opposizione”
Per parte resistente , come da comparsa di risposta: Controparte_1
“A mezzo del sottoscritto procuratore si costituisce nel presente giudizio il sig. al Controparte_1 fine di confermare che quanto dichiarato da controparte corrisponde al vero e pertanto dichiara di aderire alla domanda di usucapione.
Dichiara altresì di non vantare alcun diritto sul fondo di cui è causa essendo stato sempre e solo nell'uso esclusivo di a partire dagli anni 90. Parte_1
Si chiede la compensazione delle spese stante l'adesione”
Per gli altri resistenti:
“nessuna conclusione stante la contumacia”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., chiedeva l'accertamento del diritto di Parte_1 proprietà per intervenuta usucapione di un terreno sito in Mamoiada, loc. “Su Inucru”, distinto al
Catasto Terreni al foglio 23, part. 338 e al foglio 19, part. 361.
Più nel dettaglio, il ricorrente esponeva:
- di aver avuto il possesso e il godimento del predetto terreno pubblicamente, pacificamente e ininterrottamente per oltre 20 anni, sin dagli anni '90;
- di aver provveduto con animus domini e a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria, eseguendo annualmente gli interventi di potatura e di pulizia del luogo;
- di aver delimitato il terreno nel 1995 con un muretto a secco e con un cancello chiuso con il lucchetto di cui solo lui possiede e possedeva le chiavi di accesso;
- di averlo utilizzato, prevalentemente, per la coltivazione di foraggio per il bestiame, per la produzione della legna e per l'estrazione del sughero;
- che il bene è formalmente intestato ai convenuti;
- di avere interesse alla dichiarazione di acquisto per usucapione.
All'udienza del 19.1.2024, rilevata la regolarità della notifica nei confronti di , CP_2 [...]
e , ne veniva dichiarata la contumacia. CP_3 Controparte_4
Veniva altresì accertata la regolarità della notifica per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c.
Con comparsa del 24.9.2024 (tardiva ex art. 281 decies c.p.c.) si costituiva e Controparte_1 confermava le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, aderendo alla domanda di usucapione formulata da parte ricorrente.
La causa veniva istruita documentalmente e con prova testimoniale. pagina 2 di 5 All'udienza del 25.6.2025, svolta in modalità cartolare ai sensi di quanto previsto dall'art 127 ter c.p.c., la causa veniva discussa oralmente e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c.
*
La domanda di parte ricorrente è fondata e merita accoglimento.
L'acquisto della proprietà immobiliare per usucapione presuppone l'esercizio ultraventennale, continuo e non interrotto, del potere di fatto sulla cosa, che sia corrispondente al diritto di proprietà, in contrapposizione all'inerzia del titolare formale;
il possesso ad usucapionem deve altresì essere pacifico e pubblico. La parte che fa valere l'intervenuto acquisto ad usucapionem è onerata della prova di tutti i predetti requisiti di legge.
Ebbene, nel caso di specie, sono emersi precisi e concordi elementi a prova dell'acquisto a titolo originario.
Anzitutto, alla luce delle visure catastali e delle visure ipocatastali prodotte dal ricorrente, il contraddittorio si è regolarmente instaurato con i soggetti cui è formalmente intestata la proprietà del bene oppure con gli eredi dei soggetti intestatari (cfr. documentazione di parte ricorrente).
I resistenti , e , rimanendo contumaci, non si CP_2 CP_3 Controparte_4 opponevano a quanto allegato e dedotto nel ricorso.
Il resistente , invece, si è costituito aderendo alla domanda di parte ricorrente, così Controparte_1 confermando le circostanze allegate nel ricorso introduttivo.
Nel merito, dalle risultanze testimoniali (cfr. udienza del 21.1.2025) emerge che la parte ricorrente possiede e possedeva da oltre vent'anni il terreno oggetto di causa, compiendo attività corrispondenti all'esercizio del diritto dominicale, pubblicamente e senza contestazioni.
Infatti, il teste , amico del ricorrente, dichiarava di conoscere bene il terreno oggetto Testimone_1 di causa, essendosi recato lì svariate volte.
Descriveva i luoghi con precisione e dettaglio (cfr. “è un terreno che si trova sulla strada che collega
Fonni con Mamoiada”), precisando di essersi recato lì la prima volta intorno al 2002, quando i due si erano conosciuti: “mi sono fermato spesso a mangiare lì con il sig. (facevamo dei pic nic, Pt_1 non c'è cucina). Qualche volta il sig. mi ha dato le chiavi e mi sono recato per fare legna per Pt_1 me (…) il terreno era boschivo, quindi c'era il bosco. E il sig. all'epoca lo usava per gli Pt_1 animali (ad esempio c'erano le mucche ogni tanto) oppure come legna”.
Riferiva che, nel corso del tempo, aveva svolto qualche lavoro per tenere il fondo Parte_1 pulito, occupandosi della manutenzione ordinaria e recintandolo con un muretto a secco e apponendovi un cancello alto circa 180 cm;
attualmente il fondo era utilizzato prevalentemente per raccogliere la pagina 3 di 5 legna e per il bestiame (cfr. “come è adesso il terreno? Adesso il terreno è rimasto simile. Adesso è pulito e ordinato. Il sig. usa il terreno allo stesso modo, ossia legna e qualche volta animali. Pt_1
(…) Che tipo di bosco è? Ci sono querce sugherete, quercia da sughero, ci sono anche qualche leccio”).
Anche il teste conoscente dell'attore, confermava tali circostanze. Testimone_2
Dichiarava di conoscere anche le parti resistenti, precisando che, ormai da molto tempo, la famiglia non aveva alcun rapporto con i luoghi oggetto di causa. CP_1
È infatti emerso che era in possesso di quel terreno sin dagli inizi degli anni '90: Parte_1
“circa dalla fine degli anni '90 andavo con il (padre di ) a fare legna Persona_1 Parte_1 in quel terreno (…) Io frequento molto spesso il sig. (ad esempio facciamo gli spuntini o ci Parte_1 vediamo al bar) e in queste occasioni lui mi riferisce e io ormai so che ha delle mucche (sono circa 12) che sono ricoverate in un terreno lì vicino, lì in quella zona, è che sempre lì, sul terreno di cui sto parlando, le mucche vengono portate per il pascolo.
Lei sa se il sig. utilizza il terreno per altre funzioni? Principalmente lo utilizza per le mucche. Pt_1
Penso anche che si occupi della pulitura del terreno”.
Confermava altresì che il fondo era integramente recintato con la presenza di un cancello all'ingresso.
Considerata la natura agraria del bene in esame, si ritiene che le attività eseguite da parte attrice siano tali da manifestare all'esterno l'animus possidendi per il periodo necessario ad usucapire ai sensi dell'art. 1158 c.c.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, stante altresì la mancanza di dati processuali deponenti in senso diverso, si ritiene perfezionato l'acquisto della proprietà esclusiva dell'immobile in questione per intervenuta usucapione ventennale ai sensi dell'art. 1158 c.c.
La presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara la qualità di proprietario esclusivo per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c. di
(C.F. , nato a [...] il [...]) del terreno sito in Parte_1 C.F._1
Mamoiada, distinto al Catasto Terreni al foglio 23, part. 338 e al foglio 19, part. 361;
2) dichiara che la presente sentenza è soggetta a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri pagina 4 di 5 Immobiliari competente ai sensi dell'art. 2651 c.c. senza necessità di ordine del Giudice.
3) compensa integralmente le spese di lite.
Sassari, 2.7.2025.
Il Giudice
Elisa Remonti
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