Articolo 10 della Legge 5 luglio 1982, n. 441
Articolo 9Articolo 11
Versione
31 luglio 1982
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Versione
24 luglio 2012
Art. 10.

Per i soggetti indicati (( nei numeri 2) e 5-bis) )) dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni e' il Senato della Repubblica.
Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.
Entrata in vigore il 24 luglio 2012
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