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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/03/2025, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4309/2023 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente tra
CF rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Oscar Sabellico e Salvatore Chimienti, presso il cui studio in Napoli, alla via S. Tommaso D'Aquino, n. 48, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE - OPPONENTE
e
CF e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CF , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa dall'avv.to Antonio Actis, presso il cui studio in Napoli, alla via Gramsci, n. 17/b, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 6/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art 615, primo comma, c.p.c.
spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli Parte_1 dall'opposta in data 12.07.2023 con il quale veniva intimato il pagamento della 1 somma di € 121.708,27 in virtù di decreto ingiuntivo num. 1558/1996 emesso dal
Tribunale di Napoli e notificato in data 09.11.1996.
A tal fine lo stesso deduceva la prescrizione del credito e l'aleatorietà e indeterminabilità della cifra intimata.
Costituitosi, l'opposto chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
L'opponente invoca la prescrizione decennale del titolo risalente al 1996 vista la mancata notifica da parte dell'odierna opposta di atti interruttivi.
L'opposta deduce sul punto di aver interrotto la prescrizione mediante intervento nella procedura esecutiva RG 588/99 del Tribunale di Napoli in danno di
[...] che estenderebbe al coobbligato i propri effetti interruttivi. CP_3
In effetti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
˂˂Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla
"domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita>> (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26929 del 19/12/2014, conforme Cass. 14602/2020).
L'effetto interruttivo si estende poi al coobbligato ai sensi dell'art. 1310 c.c., secondo il quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Nessuna rilevanza ha poi la circostanza che il processo esecutivo sia stato estinto ai sensi dell'art. 631 c.p.c., in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310
c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte,
l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento
2 esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art.
2945, comma 3, c.c.” (Cass. 8217/2021, conforme Cass. 12239/2019). Ebbene, nel caso di specie, la chiusura della procedura non si è verificata a causa di “condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore” bensì, come documentato in atti, a seguito di accordo transattivo con l'esecutato (doc. 9 del fascicolo dell'opposta), dopo che il bene pignorato era stato oggetto di plurimi ribassi fino ad arrivare ad un offerta minima di € 40.052,39 (doc. 7) e tenuto conto del fatto che il compendio pignorato era oggetto di un'azione di riduzione per lesione di legittima (si veda doc.
6, pp. 16 e 17).
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, essendosi verificata l'interruzione della prescrizione nel 2004 a seguito dell'atto di intervento e un effetto sospensivo della prescrizione fino alla definizione del processo esecutivo, vale a dire fino al 2022.
Venendo alla seconda eccezione di parte opponente, con la quale si deduce l'incertezza del credito oggetto di precetto e l'applicazione di interessi ultralegali e superiori al tasso soglia, si osserva quanto segue.
Preme, in primo luogo, osservare che secondo la Suprema Corte, “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 4008/2013, Cass. 8906/2022). Ne deriva che il precetto notificato non presenta alcun vizio sotto il profilo contenutistico/formale.
Inoltre, nel caso di specie parte opposta ha precisato fin dalla costituzione in giudizio i calcoli effettuati per la quantificazione dell'importo oggetto di precetto (si veda doc. 11), decurtando quanto ricevuto dal coobbligato in Controparte_3 virtù di accordo transattivo raggiunto con lo stesso e calcolando gli interessi secondo quanto previsto dal titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Napoli n.
8917/1998 in atti che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando gli interessi al 16,75 %) e nei limiti del tasso soglia di cui alla l. 108/1996. A fronte di tale precisazione, tempestivamente effettuata, parte opponente non ha, come era
3 suo onere, effettuato alcuna contestazione. Ne deriva che anche l'eccezione in esame non merita accoglimento.
Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Resta fermo che nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi debitori ai sensi dell'art. 1298 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 7.052,00 per compensi
(valori minimi, tenuto conto del grado di complessità della causa e dal mancato espletamento di prove orali), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e, per essa, Parte_1 Controparte_1 della mandataria nella causa civile iscritta al n. 4309/2023 del CP_2
Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Nola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nola il 21.03.2025
Il giudice
Dott. Gennaro BEATRICE
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II SEZIONE CIVILE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola – seconda sezione civile - nella persona del giudice in funzione di giudice unico, dott. Gennaro BEATRICE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4309/2023 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi, vertente tra
CF rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Oscar Sabellico e Salvatore Chimienti, presso il cui studio in Napoli, alla via S. Tommaso D'Aquino, n. 48, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti;
ATTORE - OPPONENTE
e
CF e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
CF , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
[...] P.IVA_2
e difesa dall'avv.to Antonio Actis, presso il cui studio in Napoli, alla via Gramsci, n. 17/b, e presso il cui indirizzo email pec è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA - OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, primo comma, c.p.c.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 6/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex art 615, primo comma, c.p.c.
spiegava opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli Parte_1 dall'opposta in data 12.07.2023 con il quale veniva intimato il pagamento della 1 somma di € 121.708,27 in virtù di decreto ingiuntivo num. 1558/1996 emesso dal
Tribunale di Napoli e notificato in data 09.11.1996.
A tal fine lo stesso deduceva la prescrizione del credito e l'aleatorietà e indeterminabilità della cifra intimata.
Costituitosi, l'opposto chiedeva rigettarsi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
L'opponente invoca la prescrizione decennale del titolo risalente al 1996 vista la mancata notifica da parte dell'odierna opposta di atti interruttivi.
L'opposta deduce sul punto di aver interrotto la prescrizione mediante intervento nella procedura esecutiva RG 588/99 del Tribunale di Napoli in danno di
[...] che estenderebbe al coobbligato i propri effetti interruttivi. CP_3
In effetti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte,
˂˂Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla
"domanda proposta nel corso di un giudizio” idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, cod. civ., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita>> (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 26929 del 19/12/2014, conforme Cass. 14602/2020).
L'effetto interruttivo si estende poi al coobbligato ai sensi dell'art. 1310 c.c., secondo il quale gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Nessuna rilevanza ha poi la circostanza che il processo esecutivo sia stato estinto ai sensi dell'art. 631 c.p.c., in quanto, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di prescrizione, l'efficacia interruttiva permanente determinata dall'introduzione del processo esecutivo, estesa anche al coobbligato ex art. 1310
c.c., si protrae, agli effetti dell'art. 2945, comma 2, c.c., fino al momento in cui la procedura abbia fatto conseguire al creditore procedente, in tutto o in parte,
l'attuazione coattiva del suo diritto ovvero, alternativamente, fino alla chiusura anticipata del procedimento determinata da una causa non ascrivibile al creditore medesimo, mentre, nell'ipotesi opposta, di estinzione cd. tipica del procedimento
2 esecutivo, dovuta a condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore procedente, all'interruzione deve riconoscersi effetto istantaneo, a norma dell'art.
2945, comma 3, c.c.” (Cass. 8217/2021, conforme Cass. 12239/2019). Ebbene, nel caso di specie, la chiusura della procedura non si è verificata a causa di “condotte inerziali, inattive o rinunciatarie del creditore” bensì, come documentato in atti, a seguito di accordo transattivo con l'esecutato (doc. 9 del fascicolo dell'opposta), dopo che il bene pignorato era stato oggetto di plurimi ribassi fino ad arrivare ad un offerta minima di € 40.052,39 (doc. 7) e tenuto conto del fatto che il compendio pignorato era oggetto di un'azione di riduzione per lesione di legittima (si veda doc.
6, pp. 16 e 17).
Ne deriva che l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata, essendosi verificata l'interruzione della prescrizione nel 2004 a seguito dell'atto di intervento e un effetto sospensivo della prescrizione fino alla definizione del processo esecutivo, vale a dire fino al 2022.
Venendo alla seconda eccezione di parte opponente, con la quale si deduce l'incertezza del credito oggetto di precetto e l'applicazione di interessi ultralegali e superiori al tasso soglia, si osserva quanto segue.
Preme, in primo luogo, osservare che secondo la Suprema Corte, “L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 4008/2013, Cass. 8906/2022). Ne deriva che il precetto notificato non presenta alcun vizio sotto il profilo contenutistico/formale.
Inoltre, nel caso di specie parte opposta ha precisato fin dalla costituzione in giudizio i calcoli effettuati per la quantificazione dell'importo oggetto di precetto (si veda doc. 11), decurtando quanto ricevuto dal coobbligato in Controparte_3 virtù di accordo transattivo raggiunto con lo stesso e calcolando gli interessi secondo quanto previsto dal titolo giudiziale (sentenza del Tribunale di Napoli n.
8917/1998 in atti che ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo confermando gli interessi al 16,75 %) e nei limiti del tasso soglia di cui alla l. 108/1996. A fronte di tale precisazione, tempestivamente effettuata, parte opponente non ha, come era
3 suo onere, effettuato alcuna contestazione. Ne deriva che anche l'eccezione in esame non merita accoglimento.
Per le ragioni esposte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
Resta fermo che nei rapporti interni l'obbligazione si divide tra i diversi debitori ai sensi dell'art. 1298 c.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 7.052,00 per compensi
(valori minimi, tenuto conto del grado di complessità della causa e dal mancato espletamento di prove orali), oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e, per essa, Parte_1 Controparte_1 della mandataria nella causa civile iscritta al n. 4309/2023 del CP_2
Ruolo Generale degli Affari Civili del Tribunale di Nola, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
-condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta nella misura di € 7.052,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Nola il 21.03.2025
Il giudice
Dott. Gennaro BEATRICE
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