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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/05/2025, n. 2159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2159 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 27 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 10578/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Positano
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, il CTU nominato, Dott.ssa riconosceva alla ricorrente il diritto alla Persona_1 indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita fisiatrica del mese di ottobre 2023.
La ricorrente dissentiva da detta ultima determinazione, con susseguente tempestiva instaurazione del giudizio di merito, nell'ambito del quale era svolta nuova CTU.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della domanda amministrativa - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
1 Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto il dott. ha ritenuto quanto segue: Controparte_2
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Premesso che la signora è stata già riconosciuta invalida al 100% con necessità di accompagnamento per le seguenti patologie:
Rachialgia in spondilo artrosi con protrusioni erniarie multiple, periartrite spalle bilaterale per artrosi gleno omerale ed acromion claveare,, artroprotesi ginocchio sinistro, gonartrosi destra, sindrome tunnel carpale già operato a sinistra, diabete mellito tipo 2, ipertensione artriosa e fibrillazione atriale,
IRC, diverticolosi, sindrome depressiva, linfedemi arti inferiori.
ADL 2/6; IADL 3/8; Tinetti 10/28.
E' possibile rispondere al quesito posto dal signor Giudice:
“Precisi l'epoca della decorrenza delle condizioni di salute legittimanti il beneficio della indennità di accompagnamento”.
Dalla disamina delle patologie su esposte da cui è affetta la signora , Parte_1 si evince trattarsi di un insieme di patologie tutte ormai cronicizzate e pertanto con alta probabilità già esistenti all'epoca della domanda, per cui si può concludere che la medesima abbia diritto all'ottenimento del beneficio a datare dalla domanda”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1 integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal 22.05.2023
(presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, spese che liquida nella misura di € 5.350,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
3
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 27 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 10578/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall'Avv. Roberto Positano
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, il CTU nominato, Dott.ssa riconosceva alla ricorrente il diritto alla Persona_1 indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della visita fisiatrica del mese di ottobre 2023.
La ricorrente dissentiva da detta ultima determinazione, con susseguente tempestiva instaurazione del giudizio di merito, nell'ambito del quale era svolta nuova CTU.
La domanda attorea - finalizzata ad ottenere la condanna dell'ente preposto all'erogazione dell'indennità di accompagnamento sin dall'epoca della domanda amministrativa - è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.
1 Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Sul punto il dott. ha ritenuto quanto segue: Controparte_2
“VALUTAZIONE MEDICO LEGALE
Premesso che la signora è stata già riconosciuta invalida al 100% con necessità di accompagnamento per le seguenti patologie:
Rachialgia in spondilo artrosi con protrusioni erniarie multiple, periartrite spalle bilaterale per artrosi gleno omerale ed acromion claveare,, artroprotesi ginocchio sinistro, gonartrosi destra, sindrome tunnel carpale già operato a sinistra, diabete mellito tipo 2, ipertensione artriosa e fibrillazione atriale,
IRC, diverticolosi, sindrome depressiva, linfedemi arti inferiori.
ADL 2/6; IADL 3/8; Tinetti 10/28.
E' possibile rispondere al quesito posto dal signor Giudice:
“Precisi l'epoca della decorrenza delle condizioni di salute legittimanti il beneficio della indennità di accompagnamento”.
Dalla disamina delle patologie su esposte da cui è affetta la signora , Parte_1 si evince trattarsi di un insieme di patologie tutte ormai cronicizzate e pertanto con alta probabilità già esistenti all'epoca della domanda, per cui si può concludere che la medesima abbia diritto all'ottenimento del beneficio a datare dalla domanda”.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1 integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
2
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere della indennità di accompagnamento a far data dal 22.05.2023
(presentazione della domanda amministrativa);
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore della CP_1 ricorrente, spese che liquida nella misura di € 5.350,00, oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 27 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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