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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 30/05/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
n. 2512/25 R.G. V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2512/25 R.G. V.G. promossa
da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Fabrizio De Parte_1
Risi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
nei confronti di
nata a [...] il [...] CP_1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Pronunciarsi sull'adozione della sig.ra con CP_1
tutti gli effetti di legge. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2025 chiedeva dichiararsi l'adozione da parte propria Parte_1
di , nata il [...], figlia della moglie e del di lei primo marito, con cui CP_1 Persona_1
egli aveva instaurato un sincero rapporto di affetto da anni, chiarendo di non avere figli.
Alla luce delle risultanze di causa la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, pacificamente acclarato che convive con il dalla sua infanzia, ossia dal CP_1 Pt_1
2009, data in cui egli ha contratto matrimonio con la di lei madre.
L'adozione conviene certamente all'adottanda, in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia attorea e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere anche l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Il coniuge dell'adottante, madre dell'adottanda, ha espresso il suo assenso.
A sua volta, il padre dell'adottanda, ha parimenti espresso il suo assenso. Persona_2
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'adozione di da parte di , con conseguente assunzione CP_1 Parte_1
da parte della prima del cognome dell'adottante, da anteporre al proprio a norma dell'art. 299, 1° comma, C.C.;
2) Manda la cancelleria per quanto di competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente Estensore
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Eugenia Pupa Presidente Relatore dott. Manuela Palvarini Giudice dott. Alessandra Ardito Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2512/25 R.G. V.G. promossa
da
elettivamente domiciliato in Gallarate presso lo studio dell'avv. Fabrizio De Parte_1
Risi, che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE
nei confronti di
nata a [...] il [...] CP_1
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: ADOZIONE DI MAGGIORENNE
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: Pronunciarsi sull'adozione della sig.ra con CP_1
tutti gli effetti di legge. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/05/2025 chiedeva dichiararsi l'adozione da parte propria Parte_1
di , nata il [...], figlia della moglie e del di lei primo marito, con cui CP_1 Persona_1
egli aveva instaurato un sincero rapporto di affetto da anni, chiarendo di non avere figli.
Alla luce delle risultanze di causa la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Risulta, infatti, pacificamente acclarato che convive con il dalla sua infanzia, ossia dal CP_1 Pt_1
2009, data in cui egli ha contratto matrimonio con la di lei madre.
L'adozione conviene certamente all'adottanda, in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia attorea e quindi di formalizzare il legame parentale che l'accompagna ormai da tempo, che è quanto intende ottenere anche l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Il coniuge dell'adottante, madre dell'adottanda, ha espresso il suo assenso.
A sua volta, il padre dell'adottanda, ha parimenti espresso il suo assenso. Persona_2
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara l'adozione di da parte di , con conseguente assunzione CP_1 Parte_1
da parte della prima del cognome dell'adottante, da anteporre al proprio a norma dell'art. 299, 1° comma, C.C.;
2) Manda la cancelleria per quanto di competenza;
3) Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente.
Busto Arsizio, così deciso nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il Presidente Estensore