Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/1977, n. 3556
CASS
Sentenza 5 agosto 1977

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La demanialita puo cessare con il venir meno della destinazione del bene all'uso pubblico, indipendentemente da un atto di sclassificazione da parte della pubblica amministrazione, purche cio risulti da Atti univoci e concludenti, incompatibili con la volonta di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico, e da circostanze cosi significative da rendere non concepibile altra ipotesi se non quella che la pubblica amministrazione abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo. Conseguentemente, l'esistenza, da epoca remota, su una via pubblica, di un ballatoio in muratura, quale accesso ad una abitazione privata, puo lasciare ragionevolmente presumere che il bene demaniale sia, per quella parte occupata, stabilmente e permanentemente destinato all'uso esclusivo del privato e, percio, sia stato tacitamente sdemanializzato. ( V 1553/73, mass n 364367).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 05/08/1977, n. 3556
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3556
    Data del deposito : 5 agosto 1977

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