Art. 46.
I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.
I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.
Nei casi di simultaneita' di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano da 13 luglio 1954.
I servizi simultanei che abbiano dato luogo a duplice iscrizione alla Cassa di previdenza con relativo duplice pagamento dei contributi personali e degli Enti, si computano separatamente ai fini del conseguimento di due distinti assegni di quiescenza.
I servizi utili prestati simultaneamente presso due o piu' Enti con unica iscrizione alla Cassa di previdenza si valutano come unico periodo agli effetti del computo del servizio utile complessivo per il conseguimento di un solo assegno.
Nei casi di simultaneita' di servizi utili prestati senza iscrizione alla Cassa e di altri servizi utili prestati con regolare iscrizione o senza, i singoli periodi possono valutarsi disgiuntamente, ciascuno per una sola volta, ai fini del conseguimento di distinti assegni di quiescenza.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all' art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 ".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche si applicano da 13 luglio 1954.