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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/03/2025, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9843 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. GIOVANNA Controparte_1
ZIELLO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. OSCAR Controparte_2
SABELLICO e dall'avv. SALVATORE CHIMIENTI presso i quali elettivamente domicilia;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale, ritenuto che l'accordo è conforme agli interessi del minore ha chiesto che il Tribunale voglia disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 06/05/2024 , premesso di aver intrattenuto una Controparte_1
relazione con dalla quale era nato il [...] il figlio Controparte_2 Persona_1
premesso che con decreto del Tribunale di Napoli, I sezione civile, del 23.6.2023 reso nel procedimento RG n. 300/23 veniva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, essendo intervenute modifiche della situazione di fatto chiedeva: “nel merito: 1) per
1 effetto della sentenza penale n. 8768/2023 emessa in data 27.06.2023 dalla Corte d'Appello di
Napoli che ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare inflitta al ai sensi e CP_1 per gli effetti dell'art. 282 ter c.p.p., disporre l'affidamento condiviso del minore Persona_2 in favore di entrambi i genitori fissando la residenza dello stesso presso la madre;
[...]
entrambi i coniugi provvederanno congiuntamente all'educazione e all'istruzione del medesimo attuando ogni decisione nel preminente interesse del minore stesso;
2) porre a carico del CP_1
l'obbligo di corrispondere al minore, quale contributo per il mantenimento, un assegno dell'importo complessivo pari ad euro 250,00, da rivalutarsi annualmente, tenuto conto della concreta e reale situazione economica del sig. nonché l'obbligo di concorrere al CP_1
pagamento per il 50% delle spese straordinarie per le minori (per quelle mediche non coperte dal
SSN) purché preventivamente concordate e documentate;
3) per l'effetto, fissare un calendario di incontri, tra padre e figlio con cadenza almeno bisettimanale, così da consentire in concreto
l'avviamento del progetto di assunzione della piena responsabilità genitoriale da parte del sig. nei riguardi del minore;
In via istruttoria: 4) ove il Giudicante adito dovesse ritenerlo CP_1
necessario, ai sensi degli artt. 473-bis 4 e 473-bis 5 c.p.c., procedere – anche ex officio - all'audizione del minore;
5) condannare la sig.ra al Persona_2 Controparte_2
pagamento delle spese diritti ed onorari della presente procedura, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 c.p.c.
Si costituiva la resistente che deduceva e concludeva come in atti.
All'udienza del 31.10.24 il Giudice procedeva a sentire le parti alla presenza di entrambi i difensori e viste le richieste, rilevando che non vi erano provvedimenti urgenti da adottare rinviava l'udienza per l'audizione del minore.
All'udienza del 21.1.25 le parti rappresentano che il minore non era presente per motivi di salute che allo stato non potevano documentare, dichiaravano che i rapporti si erano rasserenati ed il minore stava vedendo il padre e, pertanto, chiedevano decidersi la causa e rassegnavano concordi conclusioni di cui in seguito:
“concordemente concludono per l'affido condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre e calendario di visite con il padre a weekend alternati dal sabato mattina alla domenica sera visite libere infrasettimanali come da situazione in atto e festività di calendario con il principio dell'alternanza nel rispetto delle esigenze del minore con cui saranno altresì concordate
2 le vacanze. Con conferma di contributo al mantenimento a carico del padre di € 400,00 mensili maggiorato della rivalutazione maturata come da precedente provvedimento oltre ulteriore rivalutazione annuale automatica secondo indici ISTAT come per legge. Concordemente chiedono che le spese straordinarie siano ripartite 10% a carico del padre e 90% a carico della madre come da protocollo del Tribunale di Napoli sottoscritto fra magistrati e COA nel marzo 2018”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e l'esito del giudizio si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti in epigrafe, così provvede:
• recepisce le condizioni necessarie di cui agli accordi sopra riportati;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/01/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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