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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
n. rgvg. 12514 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12514 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nata a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. TAGLIALATELA
GERALDINE e dall'Avv. ANTIA TAGLIALATELA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. TAGLIALATELA
GERALDINE e dall'Avv. ANTIA TAGLIALATELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/07/2024 09/07/2024 e Parte_1 Controparte_1
premettevano:
- di aver contratto matrimonio in POZZUOLI il 27/09/1979;
- che dalla loro unione sono nati i figli: (6.10.1981) e (28.06.1986) entrambi Per_1 Per_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Pertanto i ricorrenti rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 25.02.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) stante l'assenza di figli minori o non autosufficienti nulla va statuito in merito alla casa coniugale, che, per patto espresso, continuerà ad essere abitata da entrambi i coniugi sino a eventuale futura diversa di loro determinazione e/o possibilità;
2) i coniugi, tenuto conto degli accordi di composizione patrimoniale della crisi coniugale e di scioglimento della comunione legale, ed essendo pertanto entrambi allo stato economicamente autosufficienti, rinunziano reciprocamente al mantenimento;
3) dichiarare l'obbligo qui assunto tra esse parti di procedere con separato/i atto/i notarile/i ai trasferimenti immobiliari previsti dagli accordi patrimoniali qui raggiunti per la composizione della crisi familiare ed analiticamente riportati al superiore paragrafo P
P) che specificamente i coniugi, desiderando comporre in via definitiva ogni questione patrimoniale conseguente alla crisi coniugale e procedere allo scioglimento della comunione legale, con il presente atto irrevocabilmente si obbligano a mezzo di successivo rogito notarile esecutivo dei patti preliminari qui assunti ad effettuare, ciascuno in favore esclusivo dell'altro, i seguenti trasferimenti/assegnazioni immobiliari e più precisamente esse parti si obbligano reciprocamente ai seguenti trasferimenti/assegnazioni:
• per volontà espressa ed irrevocabile di essi coniugi saranno assegnati in proprietà esclusiva ad essa a mezzo di separato rogito notarile esecutivo dei patti di composizione della Parte_1 crisi familiare e scioglimento della comunione legale qui assunti i seguenti beni immobili:
1) immobile in Giugliano in Campania (NA) sito alla località Raniero, piano S1-T-1, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 55, p.lla 1390 sub. 2, cat A/7, classe 02, consistenza vani
7,5, R.C. € 755,32, partita 12359; 2) immobile in Giugliano in Campania (NA) sito alla località Raniero, piano S1-T-1, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 55, p.lla 1390 sub. 3, cat A/7, classe 02, consistenza vani
7,5, R.C. € 755,32, partita 12359;
3) immobile in Giugliano in Campania (NA) sito alla località Raniero, piano T, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 55, p.lla 1390 sub. 4, cat A/7, classe 01, consistenza vani 3, R.C. €
255,65, partita 12359;
4) immobile in Giugliano in Campania (NA) sito alla località Raniero, piano T, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 55, p.lla 1390 sub. 5, cat A/7, classe 01, consistenza vani 3, R.C. €
255,65, partita 12359;
5) immobile in Giugliano in Campania (NA) sito alla località Raniero, piano S1, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 55, p.lla 1390 sub. 6, cat. C/6, classe 04, consistenza mq 85, R.C.
€ 320,46, partita 12359;
6) immobile in Giugliano in Campania (NA) sito alla Via Madonna del pantano n. 42, piano S1-T-1, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 55, p.lla 3349 sub. 4, cat A/7, classe 01, consistenza vani 9, R.C. € 766,94;
• per volontà espressa ed irrevocabile di essi coniugi saranno assegnati in proprietà esclusiva ad esso a mezzo di separato rogito notarile esecutivo dei patti di composizione della Controparte_1 crisi familiare e scioglimento della comunione legale qui assunti i seguenti beni immobili:
7) immobile in Giugliano in Campania (NA) sito alla Via Madonna del Pantano n. 42, piano S1-T-1, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 55, p.lla 3349 sub. 2, cat A/7, classe 01, consistenza 9 vani, R.C. € 766,94;
8) immobile in Giugliano in Campania (NA) sito alla Via Madonna del Pantano n. 42, piano S1-T-1, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 55, p.lla 3349 sub. 3, cat A/7, classe 01, consistenza 9 vani, R.C. € 766,94;
9) immobile in Pozzuoli (NA) sito alla Via Strada Vicinale Monterusso n. 6 piano T, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 23, p.lla 1214 sub. 2, cat. C/6, classe 03, mq. 76, R.C. €
223,73;
10) immobile in Pozzuoli (NA) sito alla Via Strada Vicinale Monterusso n. 6 piano T, riportato in catasto urbano del detto Comune al folio 23, p.lla 1214 sub. 3, cat. A/3, classe 02, consistenza 4,5 vani, R.C. € 371,85;
11) terreno in Pozzuoli riportato in catasto terreni del detto Comune al folio 23, p.lla 1281, classamento agrumeto, classe 02, consistenza 649, R.A. € 5,87”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio (compreso l'impegno al trasferimento immobiliare), se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n. 241, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 1979);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino