Articolo 5 della Legge 2 gennaio 1952, n. 22
Articolo 4
Versione
16 febbraio 1952
Art. 5.
Alla copertura della maggiore spesa di complessive lire due milioni annue derivante dalla presente legge, sara' provveduto nell'esercizio finanziario 1951-52 mediante riduzione per un pari importo dello stanziamento del capitolo n. 275 dello stato di previsione del Ministero della pubblica, istruzione per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 16 febbraio 1952