Articolo 6 della Legge 5 agosto 1962, n. 1257
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 agosto 1962
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Versione
9 maggio 1978
Art. 6. Cause di ineleggibilita'

Non sono eleggibili:
a) i deputati e i senatori;
b)il capo e il vice capo della polizia;
c) i capi di gabinetto dei Ministri;
d) i funzionari di pubblica sicurezza, i magistrati, gli ufficiali generali superiori delle Forze armate delle Stato che esercitano le loro funzioni nella Regione;
e) ((I dipendenti dell'amministrazione regionale, che occupano posti inclusi nelle tabelle dell'allegato c) della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1, e i funzionari della carriera direttiva o assimilata degli enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla vigilanza della regione, nonche' gli amministratori di tali enti, istituti o aziende (esclusi comuni e comunita' montane)) .
Le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate prima dell'accettazione della candidatura.
((Coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla amministrazione regionale, da enti, istituti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua vigilanza, non compresi nelle categorie di ineleggibili, in caso di elezione sono collocati in aspettativa per mandato consiliare per tutta la durata della carica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni))
Entrata in vigore il 9 maggio 1978
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