CA
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/07/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi - Presidente
Dott. Cristina Fois - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel. ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 341 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Alghero presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Alberto Sechi che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante - contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari presso Controparte_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Antonello Fiore che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellato - in punto a: vendita di beni mobili
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 7.1.2022 ha evocato in giudizio nanti il Tribunale di Sassari Controparte_1
esponendo che 1) il 5.6.2020 aveva venduto al il natante Sea Ray, Parte_1 Pt_1 denominato Blue Ladj, motorizzato con mercruiser 2 per 225 hp e/f; 2) il valore commerciale del natante, al marzo del 2019, era stato stimato in € 20.000,00: il medesimo presentava una infiltrazione di acqua nel motore eliminabile con un intervento di sostituzione della guarnizione di tenuta e con lavaggio chimico per un costo di € 1800,00; 3) il prezzo della vendita era stato convenuto in €
16.000,00, poi ridotto a € 11.500,00, per la barca collaudata e funzionante con garanzia sui motori;
4) contestualmente alla consegna gli era stato versato l'importo di € 4000,00 laddove i residui €
7500,00 dovevano versarsi al collaudo e montaggio dei motori;
5) il convenuto aveva omesso di corrispondere detto ultimo importo lamentando danni al motore e ad altre parti “che avrebbero reso necessarie sostituzioni per tutte le parti meccaniche ed elettriche, ritenute danneggiate”; 6) il Pt_1
aveva pure provveduto a sostituire sia i motori sia le parti elettriche, rendendo di fatto impossibile la verifica degli asseriti malfunzionamenti.
Ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento dell'importo di € 7500,00, oltre accessori, vinte le spese.
All'udienza ex art.183 cpc il Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto;
rilevato che la lite era soggetta alla negoziazione assistita obbligatoria ha invitato parte attrice a procedervi.
Con comparsa 5.10.2022 si è costituito in giudizio il il quale ha premesso che 1) nel contratto Pt_1
di vendita le parti avevano dato atto che il motore destro era smontato e doveva essere rimontato e collaudato unitamente al motore sinistro;
aggiungevano, inoltre, che i motori, a causa della prolungata omessa manutenzione, necessitavano della sostituzione delle cuffie dei piedi e “chissà cosa altro”;
2) nella realtà era stato siglato un primo accordo con il quale era stato pattuito il prezzo di € 16.000,00: peraltro, si era appreso che il titolare della base rifiutava di consegnare il motore, Parte_2
vantando nei confronti del un credito di € 3.500,00; analogamente, da un primo esame CP_1
sommario, era stata riscontrata anche la presenza di svariati danni all'imbarcazione, motivo per il quale era stipulato il secondo contratto e dove la somma di € 4000,00 versata dall'esponente era stata corrisposta alla ditta Usai al fine ottenere la consegna del motore destro;
3) ottenuto il motore destro,
l'esponente aveva constatato che lo stesso era del tutto inutilizzabile poiché completamente arrugginito;
4) egli, pertanto, aveva dovuto provvedere all'acquisto di un nuovo motore per la somma di € 7.850,00 nonché alla sostituzione del piede sinistro ed altri ricambi e lavorazioni per ulteriori €
16.025,00; 5) non era stato possibile eseguire il collaudo e la barca era stata in grado di navigare solo nel 2021, dopo un'ulteriore esborso dell'esponente il quale “pro NO CI , invece di chiedere la restituzione delle somme spese, aveva deciso di concordare che in via forfetaria e transattiva avrebbe ritenuto e compensate le spese da lui sostenute (7.850+16.025) con la minor somma di € 7.500,00
a saldo, ritenendo che il sig. fosse addirittura riconoscente”. CP_1
All'esito ha dedotto 1) la inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio siccome eseguita da soggetto non autorizzato (= messo del Giudice di Pace di Sassari); 2) la improcedibilità della domanda per avere le parti devoluto la risoluzione delle controversie ad arbitrato informale, designando in anticipo la persona dell'arbitro; 3) la operatività della exceptio inadimpleti contractus ex art.1460 c.c.; 4) l'eccezione di compensazione giudiziale delle somme dovute per saldo del prezzo con parte delle somme spese per le riparazioni della barca, somme da intendersi come certe, liquide e determinate.
Ha concluso in conformità.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n.1013/2024, depositata il 2.9.2024, il
Tribunale di Sassari ha accolto la domanda dell'attore.
Ha osservato il Giudice di primo grado che 1) la notificazione dell'atto introduttivo, sebbene irregolare, aveva conseguito il suo scopo, consentendo al convenuto di avere puntuale e precisa conoscenza della domanda e della vocatio in ius;
2) non risultava neppure formulata dal alcuna Pt_1
richiesta di rimessione in termini, ulteriormente evidenziandosi che la rilevata irregolarità era rimasta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione del convenuto;
3) in ragione della sua tardiva costituzione, il era pertanto decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni in senso proprio, ex Pt_1
artt. 166 e 167, co. 2°, c.p.c., tali dovendo ritenersi la questione pregiudiziale relativa all'improcedibilità della domanda per la stipulazione della clausola compromissoria nonché il rimedio generale previsto dall'art. 1460, c.c.
Ad abundantiam ha rilevato come il fatto che almeno uno dei due motori del natante abbisognasse di una consistente manutenzione era stato espressamente rappresentato dalle parti nel contratto, osservandosi anche come entrambi i motori risultassero costruiti nel 1989 e immatricolati nel 2005, sicché non appariva anomalo che la loro piena efficienza fosse almeno in parte compromessa e dovesse essere sottoposta ad adeguata verifica: del resto, risultava anche documentato che il prezzo originariamente concordato per l'imbarcazione - € 16.000,00 - era stato sensibilmente ridotto dalle parti proprio in considerazione dei costi necessari “per riportare la barca e le sue componenti alla piena funzionalità e fruibilità” e per poterla quindi “collaudare”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto gravame il con il quale ha Pt_1
lamentato la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto 1) nulla e non inesistente la notifica a mezzo di persona non abilitata al contempo argomentando che la costituzione del convenuto avesse sanato ex tunc l'invalidità della notifica per aver l'atto raggiunto lo scopo;
2) di non disporre la rimessione in termini del “costituitosi in giudizio al principale fine di far valere la nullità Pt_1
della notifica”, neppure avendo reso noto il motivo per cui “la costituzione del convenuto, che sani una notifica nulla, non dia diritto alla rimessione in termini”; 3) non formulata la stessa istanza di rimessione in termini;
4) inammissibile la eccepita improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione;
5) di non dare ingresso ai mezzi istruttori dedotti avendo, per contro, esso appellante ritualmente formulato l'exceptio inadimpleti ex art.1460 c.c. nonché tempestivamente denunciato i vizi;
6) di quantificare nella misura ivi indicata le spese di lite.
Regolarmente costituito in giudizio, il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con CP_1
vittoria di spese.
*
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
A confutazione del motivo di cui al superiore punto 1) è sufficiente richiamare il (mai disatteso) insegnamento della Suprema Corte come espresso nelle sentenze n.12456/2008 e n.1990/2014
(confermato anche in tempi recenti con la sentenza n.14748/2021 e dal quale non vi è ragione di dissentire).
In esse si legge che stante l'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione (ora del giudice di pace), contenuta nella L. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 34, la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto assoluto dell'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario non è inesistente ma è affetta da nullità, questa sanabile ex art.156 cpc, u.c., non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
Con il che deve intendersi rigettato il primo motivo di gravame.
Quanto ai motivi di appello di cui ai superiori punti 2 e 3 osserva questa Corte che è senz'altro corretta la censura del laddove ha lamentato la erroneità della decisione per avere il Tribunale affermato Pt_1
che questi mai aveva introdotto richiesta alcuna di rimessione in termini, dovendo, per contro, rilevarsi che la stessa era invece contenuta nella comparsa di costituzione in data 5.10.2022.
E purtuttavia, il rilievo di cui sopra non consente di accogliere il proposto gravame.
In limine, occorre premettere che – formulata la richiesta di rimessione in termini nella comparsa di risposta – il convenuto non ha reiterato l'istanza né all'udienza 6.10.2022, né nelle note Pt_1
16.11.2022, né all'udienza 24.1.2023 e neppure nelle note 22.2.2023.
Quanto esposto ben potrebbe portare questa Corte a ritenere l'abbandono tacito della istanza.
Ma, in disparte quanto sopra, valga quanto segue.
Non corrisponde a verità, come pure lamentato, che il Giudice non abbia reso noto il motivo per cui
“la costituzione del convenuto, che sani una notifica nulla, non dia diritto alla rimessione in termini”.
Per contro, si legge nelle pagg. 2 e 4 della sentenza impugnata che “la notificazione, invero, deve reputarsi nella specie nulla ma non certo inesistente e la rilevata irregolarità è rimasta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione del convenuto: dalle disposizioni di cui all'art. 160 e 156, c.p.c. si ricava infatti il principio per cui l'atto che abbia conseguito lo scopo per cui è destinato non può mai essere dichiarato nullo e nella specie, avendo il ricevuto tempestivamente e personalmente la Pt_1
notificazione della citazione, di cui ha avuto compiuta cognizione, nel costituirsi ha confermato detta conoscenza, restando sanata l'irregolarità e precluso il rilievo della nullità, con effetto sin dalla data della notifica (al riguardo, Cass. Civ., n. 1990/2014 e Cass. Civ., n. 1184/2001). In ragione della sua tardiva costituzione, parte convenuta è pertanto decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni in senso proprio, ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 2°, c.p.c.”.
Ed invero, la lamentata nullità non ha impedito al di avere certa conoscenza della domanda e Pt_1
della pendenza del processo nonché del giudice davanti al quale questo era incardinato: avuto riguardo a quanto precede, pertanto, la rimessione in termini doveva ritenersi preclusa dalla avvenuta conoscenza materiale del processo, potendo detta rimessione invocarsi (e disporsi) nelle ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto fosse avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione in giudizio.
Trattasi di situazioni che non ricorrono nella vicenda che ci occupa ove il convenuto (a fronte di una udienza di prima comparizione come fissata in atto di citazione al 26.5.2022) ha ricevuto a mani proprie l'atto notificato il 31.1.2022 e ha formalizzato istanza di visibilità del fascicolo telematico in data 16.2.2022 (ovvero ben 90 gg prima dell'udienza ex art.183 cpc): detta ultima attività, sulla base di una procura appositamente rilasciata, non può che deporre nel senso della piena conoscenza da parte del della esistenza del procedimento in disamina, di tal che egli pertanto ben avrebbe Pt_1
potuto (e dovuto) costituirsi in giudizio nel rispetto del termine di cui all'art. 167 cpc.
Se questo è vero, deve allora essere senz'altro condiviso il rilievo del Giudice di primo grado per cui
“in ragione della sua tardiva costituzione, parte convenuta è pertanto decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni in senso proprio, ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 2°, c.p.c.”.
Ulteriore portato di quanto precede è il giudizio di inammissibilità (che qui va integralmente confermato) dell'introdotta eccezione di difetto di giurisdizione per la presenza della clausola compromissoria nonché dell'eccezione ex art.1460 c.c.: ed invero, trattandosi di eccezioni in senso proprio, la loro disamina postulava la introduzione in causa nel rispetto dei termini di cui all'art.167 cpc (ovvero 20 gg prima della udienza 26.5.2022).
Nulla di tutto ciò è avvenuto.
Analogamente, si rileva quanto segue.
Ritenuta inammissibile, siccome tardiva, l'exceptio ex art.1460 c.c. deve correlativamente condividersi il giudizio di irrilevanza delle deduzioni istruttorie come reso dal Tribunale di Sassari con ordinanza 26.09.2023, queste unicamente strumentali a provare un inadempimento dedotto tardivamente.
Con il che deve intendersi disatteso anche il motivo di gravame di cui al punto 5).
Quanto, poi, all'ulteriore motivo per il quale “nell'ipotesi in cui la Corte d'appello ritenesse comunque infondate le domande della parte appellante, (voglia) riformare la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio, tenendo conto dell'attività svolta e del valore della causa (€
7.500,00)” deve rilevarsene la inammissibilità.
Ed infatti, in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art.342 cpc, deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da attuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le statuizioni gravate e le critiche che ad esse vengono rivolte, e ciò al fine di consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure e alla controparte di svolgere la propria attività difensiva. Nulla di tutto ciò ricorre nella specie essendosi l'appellante limitato a chiedere la riforma della sentenza impugnata “limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio, tenendo conto dell'attività svolta e del valore della causa (€ 7.500,00)” senza formulare alcuna censura (e tanto meno specifica) avverso la liquidazione operata dal Giudice di primo grado.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Sassari è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza (e dove tutte le ulteriori questioni devono intendersi assorbite).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la semplicità della vicenda in disamina).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI nelle persone dei Magistrati:
Dott. Cinzia Caleffi - Presidente
Dott. Cristina Fois - Consigliere
Dott. Doriana Meloni - Consigliere rel. ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 341 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Alghero presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Alberto Sechi che lo rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante - contro
(c.f. , elettivamente domiciliato in Sassari presso Controparte_1 C.F._2
lo studio dell'Avv. Antonello Fiore che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
- appellato - in punto a: vendita di beni mobili
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione 7.1.2022 ha evocato in giudizio nanti il Tribunale di Sassari Controparte_1
esponendo che 1) il 5.6.2020 aveva venduto al il natante Sea Ray, Parte_1 Pt_1 denominato Blue Ladj, motorizzato con mercruiser 2 per 225 hp e/f; 2) il valore commerciale del natante, al marzo del 2019, era stato stimato in € 20.000,00: il medesimo presentava una infiltrazione di acqua nel motore eliminabile con un intervento di sostituzione della guarnizione di tenuta e con lavaggio chimico per un costo di € 1800,00; 3) il prezzo della vendita era stato convenuto in €
16.000,00, poi ridotto a € 11.500,00, per la barca collaudata e funzionante con garanzia sui motori;
4) contestualmente alla consegna gli era stato versato l'importo di € 4000,00 laddove i residui €
7500,00 dovevano versarsi al collaudo e montaggio dei motori;
5) il convenuto aveva omesso di corrispondere detto ultimo importo lamentando danni al motore e ad altre parti “che avrebbero reso necessarie sostituzioni per tutte le parti meccaniche ed elettriche, ritenute danneggiate”; 6) il Pt_1
aveva pure provveduto a sostituire sia i motori sia le parti elettriche, rendendo di fatto impossibile la verifica degli asseriti malfunzionamenti.
Ha chiesto condannarsi il convenuto al pagamento dell'importo di € 7500,00, oltre accessori, vinte le spese.
All'udienza ex art.183 cpc il Giudice ha dichiarato la contumacia del convenuto;
rilevato che la lite era soggetta alla negoziazione assistita obbligatoria ha invitato parte attrice a procedervi.
Con comparsa 5.10.2022 si è costituito in giudizio il il quale ha premesso che 1) nel contratto Pt_1
di vendita le parti avevano dato atto che il motore destro era smontato e doveva essere rimontato e collaudato unitamente al motore sinistro;
aggiungevano, inoltre, che i motori, a causa della prolungata omessa manutenzione, necessitavano della sostituzione delle cuffie dei piedi e “chissà cosa altro”;
2) nella realtà era stato siglato un primo accordo con il quale era stato pattuito il prezzo di € 16.000,00: peraltro, si era appreso che il titolare della base rifiutava di consegnare il motore, Parte_2
vantando nei confronti del un credito di € 3.500,00; analogamente, da un primo esame CP_1
sommario, era stata riscontrata anche la presenza di svariati danni all'imbarcazione, motivo per il quale era stipulato il secondo contratto e dove la somma di € 4000,00 versata dall'esponente era stata corrisposta alla ditta Usai al fine ottenere la consegna del motore destro;
3) ottenuto il motore destro,
l'esponente aveva constatato che lo stesso era del tutto inutilizzabile poiché completamente arrugginito;
4) egli, pertanto, aveva dovuto provvedere all'acquisto di un nuovo motore per la somma di € 7.850,00 nonché alla sostituzione del piede sinistro ed altri ricambi e lavorazioni per ulteriori €
16.025,00; 5) non era stato possibile eseguire il collaudo e la barca era stata in grado di navigare solo nel 2021, dopo un'ulteriore esborso dell'esponente il quale “pro NO CI , invece di chiedere la restituzione delle somme spese, aveva deciso di concordare che in via forfetaria e transattiva avrebbe ritenuto e compensate le spese da lui sostenute (7.850+16.025) con la minor somma di € 7.500,00
a saldo, ritenendo che il sig. fosse addirittura riconoscente”. CP_1
All'esito ha dedotto 1) la inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio siccome eseguita da soggetto non autorizzato (= messo del Giudice di Pace di Sassari); 2) la improcedibilità della domanda per avere le parti devoluto la risoluzione delle controversie ad arbitrato informale, designando in anticipo la persona dell'arbitro; 3) la operatività della exceptio inadimpleti contractus ex art.1460 c.c.; 4) l'eccezione di compensazione giudiziale delle somme dovute per saldo del prezzo con parte delle somme spese per le riparazioni della barca, somme da intendersi come certe, liquide e determinate.
Ha concluso in conformità.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n.1013/2024, depositata il 2.9.2024, il
Tribunale di Sassari ha accolto la domanda dell'attore.
Ha osservato il Giudice di primo grado che 1) la notificazione dell'atto introduttivo, sebbene irregolare, aveva conseguito il suo scopo, consentendo al convenuto di avere puntuale e precisa conoscenza della domanda e della vocatio in ius;
2) non risultava neppure formulata dal alcuna Pt_1
richiesta di rimessione in termini, ulteriormente evidenziandosi che la rilevata irregolarità era rimasta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione del convenuto;
3) in ragione della sua tardiva costituzione, il era pertanto decaduto dalla facoltà di proporre eccezioni in senso proprio, ex Pt_1
artt. 166 e 167, co. 2°, c.p.c., tali dovendo ritenersi la questione pregiudiziale relativa all'improcedibilità della domanda per la stipulazione della clausola compromissoria nonché il rimedio generale previsto dall'art. 1460, c.c.
Ad abundantiam ha rilevato come il fatto che almeno uno dei due motori del natante abbisognasse di una consistente manutenzione era stato espressamente rappresentato dalle parti nel contratto, osservandosi anche come entrambi i motori risultassero costruiti nel 1989 e immatricolati nel 2005, sicché non appariva anomalo che la loro piena efficienza fosse almeno in parte compromessa e dovesse essere sottoposta ad adeguata verifica: del resto, risultava anche documentato che il prezzo originariamente concordato per l'imbarcazione - € 16.000,00 - era stato sensibilmente ridotto dalle parti proprio in considerazione dei costi necessari “per riportare la barca e le sue componenti alla piena funzionalità e fruibilità” e per poterla quindi “collaudare”.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto gravame il con il quale ha Pt_1
lamentato la erroneità della decisione laddove aveva ritenuto 1) nulla e non inesistente la notifica a mezzo di persona non abilitata al contempo argomentando che la costituzione del convenuto avesse sanato ex tunc l'invalidità della notifica per aver l'atto raggiunto lo scopo;
2) di non disporre la rimessione in termini del “costituitosi in giudizio al principale fine di far valere la nullità Pt_1
della notifica”, neppure avendo reso noto il motivo per cui “la costituzione del convenuto, che sani una notifica nulla, non dia diritto alla rimessione in termini”; 3) non formulata la stessa istanza di rimessione in termini;
4) inammissibile la eccepita improcedibilità della domanda per difetto di giurisdizione;
5) di non dare ingresso ai mezzi istruttori dedotti avendo, per contro, esso appellante ritualmente formulato l'exceptio inadimpleti ex art.1460 c.c. nonché tempestivamente denunciato i vizi;
6) di quantificare nella misura ivi indicata le spese di lite.
Regolarmente costituito in giudizio, il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto con CP_1
vittoria di spese.
*
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
A confutazione del motivo di cui al superiore punto 1) è sufficiente richiamare il (mai disatteso) insegnamento della Suprema Corte come espresso nelle sentenze n.12456/2008 e n.1990/2014
(confermato anche in tempi recenti con la sentenza n.14748/2021 e dal quale non vi è ragione di dissentire).
In esse si legge che stante l'equiparazione funzionale tra l'ufficiale giudiziario ed il messo di conciliazione (ora del giudice di pace), contenuta nella L. 15 dicembre 1959, n. 1229, art. 34, la notifica effettuata dal messo di conciliazione in difetto assoluto dell'autorizzazione del capo dell'ufficio giudiziario non è inesistente ma è affetta da nullità, questa sanabile ex art.156 cpc, u.c., non solo a seguito della costituzione della parte, ma anche in ogni altro caso in cui sia raggiunta la prova della avvenuta comunicazione dell'atto al notificato.
Con il che deve intendersi rigettato il primo motivo di gravame.
Quanto ai motivi di appello di cui ai superiori punti 2 e 3 osserva questa Corte che è senz'altro corretta la censura del laddove ha lamentato la erroneità della decisione per avere il Tribunale affermato Pt_1
che questi mai aveva introdotto richiesta alcuna di rimessione in termini, dovendo, per contro, rilevarsi che la stessa era invece contenuta nella comparsa di costituzione in data 5.10.2022.
E purtuttavia, il rilievo di cui sopra non consente di accogliere il proposto gravame.
In limine, occorre premettere che – formulata la richiesta di rimessione in termini nella comparsa di risposta – il convenuto non ha reiterato l'istanza né all'udienza 6.10.2022, né nelle note Pt_1
16.11.2022, né all'udienza 24.1.2023 e neppure nelle note 22.2.2023.
Quanto esposto ben potrebbe portare questa Corte a ritenere l'abbandono tacito della istanza.
Ma, in disparte quanto sopra, valga quanto segue.
Non corrisponde a verità, come pure lamentato, che il Giudice non abbia reso noto il motivo per cui
“la costituzione del convenuto, che sani una notifica nulla, non dia diritto alla rimessione in termini”.
Per contro, si legge nelle pagg. 2 e 4 della sentenza impugnata che “la notificazione, invero, deve reputarsi nella specie nulla ma non certo inesistente e la rilevata irregolarità è rimasta sanata, con effetto ex tunc, dalla costituzione del convenuto: dalle disposizioni di cui all'art. 160 e 156, c.p.c. si ricava infatti il principio per cui l'atto che abbia conseguito lo scopo per cui è destinato non può mai essere dichiarato nullo e nella specie, avendo il ricevuto tempestivamente e personalmente la Pt_1
notificazione della citazione, di cui ha avuto compiuta cognizione, nel costituirsi ha confermato detta conoscenza, restando sanata l'irregolarità e precluso il rilievo della nullità, con effetto sin dalla data della notifica (al riguardo, Cass. Civ., n. 1990/2014 e Cass. Civ., n. 1184/2001). In ragione della sua tardiva costituzione, parte convenuta è pertanto decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni in senso proprio, ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 2°, c.p.c.”.
Ed invero, la lamentata nullità non ha impedito al di avere certa conoscenza della domanda e Pt_1
della pendenza del processo nonché del giudice davanti al quale questo era incardinato: avuto riguardo a quanto precede, pertanto, la rimessione in termini doveva ritenersi preclusa dalla avvenuta conoscenza materiale del processo, potendo detta rimessione invocarsi (e disporsi) nelle ipotesi limite in cui tale conoscenza materiale del processo in capo al convenuto fosse avvenuta in tempo comunque non utile a consentirgli una fruttuosa costituzione in giudizio.
Trattasi di situazioni che non ricorrono nella vicenda che ci occupa ove il convenuto (a fronte di una udienza di prima comparizione come fissata in atto di citazione al 26.5.2022) ha ricevuto a mani proprie l'atto notificato il 31.1.2022 e ha formalizzato istanza di visibilità del fascicolo telematico in data 16.2.2022 (ovvero ben 90 gg prima dell'udienza ex art.183 cpc): detta ultima attività, sulla base di una procura appositamente rilasciata, non può che deporre nel senso della piena conoscenza da parte del della esistenza del procedimento in disamina, di tal che egli pertanto ben avrebbe Pt_1
potuto (e dovuto) costituirsi in giudizio nel rispetto del termine di cui all'art. 167 cpc.
Se questo è vero, deve allora essere senz'altro condiviso il rilievo del Giudice di primo grado per cui
“in ragione della sua tardiva costituzione, parte convenuta è pertanto decaduta dalla facoltà di proporre eccezioni in senso proprio, ai sensi degli artt. 166 e 167, co. 2°, c.p.c.”.
Ulteriore portato di quanto precede è il giudizio di inammissibilità (che qui va integralmente confermato) dell'introdotta eccezione di difetto di giurisdizione per la presenza della clausola compromissoria nonché dell'eccezione ex art.1460 c.c.: ed invero, trattandosi di eccezioni in senso proprio, la loro disamina postulava la introduzione in causa nel rispetto dei termini di cui all'art.167 cpc (ovvero 20 gg prima della udienza 26.5.2022).
Nulla di tutto ciò è avvenuto.
Analogamente, si rileva quanto segue.
Ritenuta inammissibile, siccome tardiva, l'exceptio ex art.1460 c.c. deve correlativamente condividersi il giudizio di irrilevanza delle deduzioni istruttorie come reso dal Tribunale di Sassari con ordinanza 26.09.2023, queste unicamente strumentali a provare un inadempimento dedotto tardivamente.
Con il che deve intendersi disatteso anche il motivo di gravame di cui al punto 5).
Quanto, poi, all'ulteriore motivo per il quale “nell'ipotesi in cui la Corte d'appello ritenesse comunque infondate le domande della parte appellante, (voglia) riformare la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio, tenendo conto dell'attività svolta e del valore della causa (€
7.500,00)” deve rilevarsene la inammissibilità.
Ed infatti, in tema di appello, il requisito della specificità dei motivi di cui all'art.342 cpc, deve ritenersi sussistente, secondo una verifica da attuarsi in concreto, allorché l'atto di impugnazione consente di individuare con certezza le statuizioni gravate e le critiche che ad esse vengono rivolte, e ciò al fine di consentire al giudice di comprendere il contenuto delle censure e alla controparte di svolgere la propria attività difensiva. Nulla di tutto ciò ricorre nella specie essendosi l'appellante limitato a chiedere la riforma della sentenza impugnata “limitatamente alla liquidazione delle spese di giudizio, tenendo conto dell'attività svolta e del valore della causa (€ 7.500,00)” senza formulare alcuna censura (e tanto meno specifica) avverso la liquidazione operata dal Giudice di primo grado.
All'esito di tutto quanto precede deve, per l'effetto, concludersi che la sentenza resa dal Tribunale di
Sassari è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Per l'effetto, l'appello deve essere rigettato dovendo pronunciarsi di conseguenza (e dove tutte le ulteriori questioni devono intendersi assorbite).
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la semplicità della vicenda in disamina).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto dell'appello da esso proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore dell'appellato che liquida in €
2906,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni