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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/10/2025, n. 4572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4572 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22285/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22285/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Marina Meola Parte_1
-ricorrente-
Contro
con il patrocinio dell'Avv. Emanuela Preiti Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
1) ll minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre dove stabilirà la propria residenza.
2) Le decisioni di maggiore importanza che riguardano verranno prese congiuntamente da Per_1 entrambi i genitori.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di € 400,00 oltre le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
4) Il papà potrà fare una videochiamata al figlio ogni giorno nella fascia oraria che va dalle ore 19 alle 20 della durata di 05/10 minuti utilizzando il cellulare della mamma finchè non avrà l'età Per_1 per avere un telefono proprio.
pagina 1 di 3 5) Il sig finchè lavorerà all'estero, potrà far visita al minore almeno due week end al mese CP_1 dal venerdì alla domenica sera avendo cura di avvisare la sig.ra con un preavviso di sette Pt_2 giorni.
6) Durante le vacanze natalizie il sig. potrà tenere con sé il minore una settimana alternando CP_1 il periodo dal 24 – 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo il minore trascorrerà negli anni dispari il periodo 24- 31 dicembre con la mamma e negli anni pari il periodo 31 dicembre – 6 gennaio)
7) Durante le vacanze estive il sig potrà tenere con sé il minore 15 giorni nei periodi che va CP_1 da giugno a settembre concordando con la madre entro il 31 maggio il periodo prescelto.
8) Le parti concordano che qualora uno dei due coniugi dovesse portare il minore fuori dall'Italia dovrà chiedere preventivamente il consenso all'altro genitore.
9) Spese interamente compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio a Oke- Parte_1 Controparte_1
Ero (Nigeria) in data 03/08/2019.
Dal matrimonio è nato un figlio in data 04/04/2020. Persona_1
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il Giudice relatore fissava udienza di comparizione delle parti e incaricava i servizi sociali e di NPI di relazionare almeno dieci giorni prima.
Le parti nelle more dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Il Giudice revocava l'udienza di comparizione delle parti e assegnava termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
I servizi incaricati davano atto dell'accordo intervenuto.
Le parti depositavano nel termine loro assegnato, precisando le conclusioni come in epigrafe.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità dell'accordo delle parti apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità e all'interesse delle parti e della prole, anche sotto il profilo pagina 2 di 3 economico. I servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva non hanno evidenziato criticità e non hanno ritenuto necessario alcun intervento.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
AFFIDA il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre dove stabilirà la propria residenza.
DISPONE che le decisioni di maggiore importanza che riguardano vengano prese Per_1 congiuntamente da entrambi i genitori.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di € 400,00 oltre le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. DISPONE che il papà possa fare una videochiamata al figlio ogni giorno nella fascia oraria che va dalle ore 19 alle 20 della durata di 05/10 minuti utilizzando il cellulare della mamma finché non Per_1 avrà l'età per avere un telefono proprio. DISPONE che il sig finché lavorerà all'estero, possa far visita al minore almeno due week CP_1 end al mese dal venerdì alla domenica sera avendo cura di avvisare la sig.ra con un preavviso di Pt_2 sette giorni. DISPONE che durante le vacanze natalizie il sig. possa tenere con sé il minore una settimana CP_1 alternando il periodo dal 24 – 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo il minore trascorrerà negli anni dispari il periodo 24- 31 dicembre con la mamma e negli anni pari il periodo 31 dicembre – 6 gennaio). DISPONE che durante le vacanze estive il sig possa tenere con sé il minore 15 giorni nei CP_1 periodi che va da giugno a settembre concordando con la madre entro il 31 maggio il periodo prescelto. DA' ATTO che le parti concordano che qualora uno dei due coniugi dovesse portare il minore fuori dall'Italia dovrà chiedere preventivamente il consenso all'altro genitore. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Torino, il 23.10.2025 Il Presidente Alberto Tetamo Il Giudice estensore Isabella Messina Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22285/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Marina Meola Parte_1
-ricorrente-
Contro
con il patrocinio dell'Avv. Emanuela Preiti Controparte_1
-convenuto-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e per parte convenuta
1) ll minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento prevalente presso l'abitazione della madre dove stabilirà la propria residenza.
2) Le decisioni di maggiore importanza che riguardano verranno prese congiuntamente da Per_1 entrambi i genitori.
3) Il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di € 400,00 oltre le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino.
4) Il papà potrà fare una videochiamata al figlio ogni giorno nella fascia oraria che va dalle ore 19 alle 20 della durata di 05/10 minuti utilizzando il cellulare della mamma finchè non avrà l'età Per_1 per avere un telefono proprio.
pagina 1 di 3 5) Il sig finchè lavorerà all'estero, potrà far visita al minore almeno due week end al mese CP_1 dal venerdì alla domenica sera avendo cura di avvisare la sig.ra con un preavviso di sette Pt_2 giorni.
6) Durante le vacanze natalizie il sig. potrà tenere con sé il minore una settimana alternando CP_1 il periodo dal 24 – 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo il minore trascorrerà negli anni dispari il periodo 24- 31 dicembre con la mamma e negli anni pari il periodo 31 dicembre – 6 gennaio)
7) Durante le vacanze estive il sig potrà tenere con sé il minore 15 giorni nei periodi che va CP_1 da giugno a settembre concordando con la madre entro il 31 maggio il periodo prescelto.
8) Le parti concordano che qualora uno dei due coniugi dovesse portare il minore fuori dall'Italia dovrà chiedere preventivamente il consenso all'altro genitore.
9) Spese interamente compensate tra le parti.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio a Oke- Parte_1 Controparte_1
Ero (Nigeria) in data 03/08/2019.
Dal matrimonio è nato un figlio in data 04/04/2020. Persona_1
Con ricorso depositato in data 10/10/2024 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi predetti.
Il Giudice relatore fissava udienza di comparizione delle parti e incaricava i servizi sociali e di NPI di relazionare almeno dieci giorni prima.
Le parti nelle more dichiaravano di aver raggiunto un accordo. Il Giudice revocava l'udienza di comparizione delle parti e assegnava termine perentorio per il deposito di note scritte, sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni.
I servizi incaricati davano atto dell'accordo intervenuto.
Le parti depositavano nel termine loro assegnato, precisando le conclusioni come in epigrafe.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
La domanda di separazione è accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Ritiene il Tribunale di poter provvedere in conformità dell'accordo delle parti apparendo esso rispondente al principio di bigenitorialità e all'interesse delle parti e della prole, anche sotto il profilo pagina 2 di 3 economico. I servizi sociali e di NPI/Psicologia dell'età evolutiva non hanno evidenziato criticità e non hanno ritenuto necessario alcun intervento.
Spese di lite compensate in ragione dell'accordo sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
;
[...]
AFFIDA il minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Persona_1 prevalente presso l'abitazione della madre dove stabilirà la propria residenza.
DISPONE che le decisioni di maggiore importanza che riguardano vengano prese Per_1 congiuntamente da entrambi i genitori.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese la somma di € 400,00 oltre le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. DISPONE che il papà possa fare una videochiamata al figlio ogni giorno nella fascia oraria che va dalle ore 19 alle 20 della durata di 05/10 minuti utilizzando il cellulare della mamma finché non Per_1 avrà l'età per avere un telefono proprio. DISPONE che il sig finché lavorerà all'estero, possa far visita al minore almeno due week CP_1 end al mese dal venerdì alla domenica sera avendo cura di avvisare la sig.ra con un preavviso di Pt_2 sette giorni. DISPONE che durante le vacanze natalizie il sig. possa tenere con sé il minore una settimana CP_1 alternando il periodo dal 24 – 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio (in caso di disaccordo il minore trascorrerà negli anni dispari il periodo 24- 31 dicembre con la mamma e negli anni pari il periodo 31 dicembre – 6 gennaio). DISPONE che durante le vacanze estive il sig possa tenere con sé il minore 15 giorni nei CP_1 periodi che va da giugno a settembre concordando con la madre entro il 31 maggio il periodo prescelto. DA' ATTO che le parti concordano che qualora uno dei due coniugi dovesse portare il minore fuori dall'Italia dovrà chiedere preventivamente il consenso all'altro genitore. COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti. Così deciso in Torino, il 23.10.2025 Il Presidente Alberto Tetamo Il Giudice estensore Isabella Messina Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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