CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2024, n. 25661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25661 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da MA IO nato 1'8/04/1965 a Cosenza avverso l'ordinanza del 26/09/2023 del Tribunale del riesame di Catanzaro Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Cesare Badolato che ha insistito nei motivi di ricorso;
letti i motivi nuovi della difesa. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da MA IO avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 7 giugno 2023, con la quale è stata applicata, nei confronti del suddetto ricorrente, la Penale Sent. Sez. 6 Num. 25661 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/03/2024 misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici con interdizione da qualsiasi carica pubblica per la durata di un anno. Si contesta a MA il delitto di cui all'art 416 cod. pen., perché, agendo d'intesa con UL (Presidente della formazione politica I Demokratici), VO (esponente del PD crotonese) DA, ME (Consigliere regionale), VE (Presidente della Giunta Regionale di Reggio AL) e altri, si associava al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare, delitti di turbata libertà d'incanti, turbata libertà di scelta del contraente, corruzione, abuso di ufficio, nonché reati elettorali. Con riferimento alla vicenda che vede coinvolto il ricorrente, Commissario straordinario e poi Direttore generale di AT AL (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica), soggetto fiduciario di VE, si contesta al predetto di essersi messo a totale disposizione di UL VI e VO Giancarlo, per consentire loro il controllo sugli appalti e sulle nomine nel suddetto ente regionale, nel distretto di Crotone. Si contesta a MA anche il delitto (capo 14) di cui agli artt. 110, 353, cod. pen., perché, in concorso con le persone sopra indicate, in relazione all'appalto bandito dall'AT AL con avviso pubblico, in data 24 gennaio 2018, per la ricerca di un immobile da locare, da destinare a sede del Distretto di Crotone dell'AT AL, posto che l'attuale sede non era idonea, stabilendo criteri ai quali attenersi, gestiva la procedura di gara arbitrariamente al fine di favorire la assegnazione in favore dell'offerta formulata dalla ditta Eredi MA. In particolare, si contesta all'indagato la condotta collusiva finalizzata ad aggirare i capitolati e le puntuali prescrizioni di gara. Fatti commessi sino al luglio 2018. 2.Avvero l'ordinanza ricorre per cassazione MA deducendo i seguenti motivi: 2.1. Omessa motivazione e vizio della stessa in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Gli elementi dai quali si sarebbe desunta tale gravità sono da individuarsi in conversazione telefoniche intercettate tra altri soggetti e che non vedono mai protagonista MA con un ruolo indicativo del suo coinvolgimento nella commissione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione. La ordinanza impugnata nulla dice circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame. Contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale del riesame, l'indagato per procedere alla definizione delle procedure di accatastamento presso l'agenzia del 2 territorio di immobili di proprietà AT procedeva ad acquisire la manifestazione di consenso alla nomina di professionisti con competenze tecniche per la costituzione di un elenco dal quale attingere le relative figure esterne alle quali affidare gli incarichi. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente non è più dirigente dell'AT, non riveste ruoli apicali all'interno dell'ente, né tantomeno alcun tipo di ruolo nello stesso. Da ben tre anni e mezzo, vale a dire da aprile 2020, dunque, non sussiste il pericolo attuale e concreto di reiterazione delle condotte. Il Tribunale del riesame, invece, in maniera apodittica sostiene che MA possa ricreare nello stesso o in diverso ambito le condizioni per replicare le condotte collaudate. L'ordinanza impugnata non si confronta con le allegazioni difensive dalle quali emerge che MA è attualmente funzionario della Regione AL, senza alcun incarico dirigenziale o apicale. La asserita associazione avrebbe termine nel 2019, perché, essendo un'associazione di tipo politico, perdura fino a che determinati politici possiedono il potere di tipo amministrativo. Questo potere veniva annullato dalla elezione a Presidente della Regione AL di LE SA e poi di ER HI. Pare pacifico, quindi, che l'associazione termina nel 2019 e, allora, non si comprende quali sarebbero le esigenze cautelari concrete e attuali. Nella ordinanza oggetto di impugnazione si parla addirittura di fatti accertati dal 2017 all'attualità, ma non si comprende quale sarebbe all'attualità, atteso che si tratta di soggetti che non hanno più alcun potere politico e amministrativo. 2.4.L'avvocato Badolato ha deposito una memoria reiterativa dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sotto il profilo della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto a quello avente ad oggetto le esigenze cautelari. 2.11 primo motivo è fondato. Il Tribunale evidenzia che il ricorrente, in qualità di Commissario Straordinario dell'ente, approvava l'avviso pubblico del 24 gennaio 2018, nominava quale Responsabile Unico del Procedimento IL OL e designava la Commissione aggiudicatrice. A seguito del pervenimento di cinque offerte, a luglio 2018, si procedeva alla valutazione tecnica delle stesse, dandosi atto che 3 l'offerta migliore era quella presentata dalla "Eredi MA S.r.1", la quale veniva successivamente esclusa a seguito di contestazione di altro partecipante, per poi essere l'intera procedura di gara annullata in autotutela dal ricorrente. Il Collegio della cautela fa riferimento ad una conversazione intercorsa tra VO e MA, nel corso della quale il primo indicava al secondo di procedere secondo quanto suggerito da IL OL. Da tale intercettazione, però, non emerge alcun coinvolgimento del ricorrente. Il Tribunale ritiene, in particolare, erroneamente che MA non potesse non aver avallato il suggerimento proposto da IL e VO. Rileva il Collegio che non si comprende da dove evincere che il ricorrente potesse non essere a conoscenza della condotta di preparazione della gara effettuata da IL e VO. MA, effettivamente non interveniva mai nella prima fase dei loro incontri e delle loro comunicazioni, sempre intercettate, né, tantomeno, si faceva mai il suo nome, come soggetto che avrebbe dovuto essere interessato con lo scopo di favorire la ditta "Eredi MA S.r.l.". Il Tribunale del riesame, errando nella valutazione, ha ritenuto come maggiormente indiziante la condotta tenuta dall'indagato successivamente alla aggiudicazione alla "Eredi MA S.r.l.", condotta che, invece, appare indicativa della estraneità del ricorrente ad eventuali collusioni di altri. Il primo errore tecnico che viene fatto dal Collegio della cautela è stato quello di considerare quella degli "Eredi MA S.r.l." come una aggiudicazione, in quanto si trattava della prima attribuzione, perché, considerato quanto predisposto dal bando, successivamente alla prima attribuzione si sarebbe dovuto procedere ad una perizia estimativa della congruità del canone offerto per poi giungere alla aggiudicazione definitiva. Come puntualmente osservato dalla difesa, IL proponeva di annullare la gara prima della perizia perché si rendeva conto (come asserito da VO) che il canone offerto dalla ditta "Eredi MA S.r.l." non sarebbe stato congruo. Risulta, tuttavia, che MA si opponeva a tale soluzione, e a tale opposizione i Giudici hanno attribuito valenza indiziante, ritenendo che il ricorrente, allo scopo di favorire la "Eredi MA S.r.l.", si fosse opposto all'annullamento in autotutela, proponendo di nominare una nuova commissione per valutare ex novo l'offerta formulata dalla ditta suindicata, la quale, in ogni caso, il 12 novembre veniva comunque esclusa, in quanto l'offerta proposta era ritenuta non congrua. Il Collegio ritiene logico che, se MA avesse voluto veramente favorire la "Eredi MA S.r.l.", non avrebbe proceduto con modalità contrarie a quanto suggerito da IL e da VO, che, invece, come emerge dalle 4 intercettazioni in atti, erano proprio coloro ai quali stava più a cuore che la gara venisse aggiudicata a tale ditta. La condotta dell'indagato risulta, quindi, essere stata assolutamente corretta, perché, laddove avesse proceduto all'annullamento, la gara sarebbe stata rimodulata e la "Eredi MA S.r.l." avrebbe potuto concorrere nuovamente, risultando così idonea;
e invece MA faceva esattamente l'opposto: evidenziava che non si poteva annullare la gara, ma bisognava procedere a perizia estimativa e alla nomina di una nuova commissione per procedere a tale perizia. E, infatti, di fronte a tale perizia, la "Eredi MA S.r.l." era esclusa perché l'offerta non risultava congrua. Dunque, la condotta di MA conduceva alla esclusione della "Eredi MA S.r.l.". Se l'indagato avesse voluto favorire la predetta;
' , 1) avrebbe nominato una commissione ad hoc, che sarebbe giunta alla conclusione che il canone proposto da MA era congruo;
2) avrebbe fatto pressione sulla Commissione affinché giungesse alla conclusione che l'offerta della "Eredi MA S.r.l." era congrua e, nonostante le intercettazioni telefoniche e ambientali, non vi è traccia di tutto ciò; 3) avrebbe potuto annullare la gara, consentendo alla "Eredi MA S.r.l." di potere nuovamente partecipare. In conclusione, l'indagato ha tenuto una condotta assolutamente contraria a quella che è la condotta contestata. L'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione illogica laddove ha affermato che, tanto IL, quanto VO e MA, avrebbero favorito la "Eredi MA S.r.l.", e, contestualmente, ha ammesso che, attraverso la condotta tenuta da MA si era giunti alla esclusione della "Eredi MA S.r.l.". Corrisponde al vero che la gara veniva annullata in sede di autotutela da parte di MA, dopo la aggiudicazione ad altro soggetto, arrivato secondo, il cui canone era invece congruo: a differenza, però, di quanto affermato dal tribunale del riesame - vale a dire che veniva disposto l'annullamento per problemi formali - in realtà, l'annullamento trovava giustificazione nel fatto che, successivamente, il Comune di Crotone notiziò l'AT della esistenza di un altro stabile di proprietà dell'Ente, che poteva essere utilizzato e, dunque, non vi era la necessità di prendere in affitto lo stabile di un terzo. Risulta dagli atti che solo il 26 ottobre 2018 l'indagato veniva a conoscenza di tale circostanza e, infatti, vi era una conversazione con IL, nella quale MA si adombrava con costui per avere indetto, comunque, la gara pubblica per l'assegnazione dell'appalto al secondo classificato. Il tribunale del riesame ha taciuto del tutto sulla circostanza relativa al motivo dell'annullamento in autotutela e dalle intercettazioni in atti non si 5 Estensore Il Presidente evincono accordi clandestini tra MA e gli altri indagati, né risultano condotte realizzate con lo scopo di incidere sulla presentazione delle offerte. Deve infine osservarsi che MA non era obbligato a indire una manifestazione di interesse e ciò perché è da escludersi che il contratto di locazione rientri fra quelli per i quali sussiste l'obbligo di procedere alla indizione di procedura concorsuale pubblica. Viceversa, la pubblicazione dell'avviso pubblico è, a giudizio del Collegio, indicativo dell'applicazione del principio di trasparenza. 3. Anche il secondo motivo è fondato. L'ordinanza impugnata sostiene apoditticamente che MA NT veniva nominato quale Direttore Generale, elevandolo rispetto al precedente ruolo di Commissario Straordinario della AT, al fine di procedere alle assunzioni clientelari di soggetti vicino a UL e VO. Non vi è, però, alcun elemento indiziante a carico del ricorrente in ordine al fatto che avrebbe gestito le risorse pubbliche per scopi personali;
l'ordinanza impugnata dedica una sola pagina al reato associativo e non indica gli elementi posti a sostegno dello stesso. 4. L'accoglimento dei motivi sui gravi indizi di colpevolezza esime il Collegio dall'esaminare quello sulle esigenze cautelari. 5.All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, consegue la dichiarazione di perdita di efficacia della misura interdittiva. La Cancelleria provvederà all'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia della misura interdittiva e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen. Così deciso il 14 marzo 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Cesare Badolato che ha insistito nei motivi di ricorso;
letti i motivi nuovi della difesa. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da MA IO avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 7 giugno 2023, con la quale è stata applicata, nei confronti del suddetto ricorrente, la Penale Sent. Sez. 6 Num. 25661 Anno 2024 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: VIGNA MARIA SABINA Data Udienza: 14/03/2024 misura cautelare della sospensione dall'esercizio di pubblici uffici con interdizione da qualsiasi carica pubblica per la durata di un anno. Si contesta a MA il delitto di cui all'art 416 cod. pen., perché, agendo d'intesa con UL (Presidente della formazione politica I Demokratici), VO (esponente del PD crotonese) DA, ME (Consigliere regionale), VE (Presidente della Giunta Regionale di Reggio AL) e altri, si associava al fine di commettere una serie indeterminata di delitti contro la pubblica amministrazione, in particolare, delitti di turbata libertà d'incanti, turbata libertà di scelta del contraente, corruzione, abuso di ufficio, nonché reati elettorali. Con riferimento alla vicenda che vede coinvolto il ricorrente, Commissario straordinario e poi Direttore generale di AT AL (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica), soggetto fiduciario di VE, si contesta al predetto di essersi messo a totale disposizione di UL VI e VO Giancarlo, per consentire loro il controllo sugli appalti e sulle nomine nel suddetto ente regionale, nel distretto di Crotone. Si contesta a MA anche il delitto (capo 14) di cui agli artt. 110, 353, cod. pen., perché, in concorso con le persone sopra indicate, in relazione all'appalto bandito dall'AT AL con avviso pubblico, in data 24 gennaio 2018, per la ricerca di un immobile da locare, da destinare a sede del Distretto di Crotone dell'AT AL, posto che l'attuale sede non era idonea, stabilendo criteri ai quali attenersi, gestiva la procedura di gara arbitrariamente al fine di favorire la assegnazione in favore dell'offerta formulata dalla ditta Eredi MA. In particolare, si contesta all'indagato la condotta collusiva finalizzata ad aggirare i capitolati e le puntuali prescrizioni di gara. Fatti commessi sino al luglio 2018. 2.Avvero l'ordinanza ricorre per cassazione MA deducendo i seguenti motivi: 2.1. Omessa motivazione e vizio della stessa in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Gli elementi dai quali si sarebbe desunta tale gravità sono da individuarsi in conversazione telefoniche intercettate tra altri soggetti e che non vedono mai protagonista MA con un ruolo indicativo del suo coinvolgimento nella commissione del reato di cui all'art. 353 cod. pen. 2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione. La ordinanza impugnata nulla dice circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato in esame. Contrariamente a quanto sostenuto dal tribunale del riesame, l'indagato per procedere alla definizione delle procedure di accatastamento presso l'agenzia del 2 territorio di immobili di proprietà AT procedeva ad acquisire la manifestazione di consenso alla nomina di professionisti con competenze tecniche per la costituzione di un elenco dal quale attingere le relative figure esterne alle quali affidare gli incarichi. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente non è più dirigente dell'AT, non riveste ruoli apicali all'interno dell'ente, né tantomeno alcun tipo di ruolo nello stesso. Da ben tre anni e mezzo, vale a dire da aprile 2020, dunque, non sussiste il pericolo attuale e concreto di reiterazione delle condotte. Il Tribunale del riesame, invece, in maniera apodittica sostiene che MA possa ricreare nello stesso o in diverso ambito le condizioni per replicare le condotte collaudate. L'ordinanza impugnata non si confronta con le allegazioni difensive dalle quali emerge che MA è attualmente funzionario della Regione AL, senza alcun incarico dirigenziale o apicale. La asserita associazione avrebbe termine nel 2019, perché, essendo un'associazione di tipo politico, perdura fino a che determinati politici possiedono il potere di tipo amministrativo. Questo potere veniva annullato dalla elezione a Presidente della Regione AL di LE SA e poi di ER HI. Pare pacifico, quindi, che l'associazione termina nel 2019 e, allora, non si comprende quali sarebbero le esigenze cautelari concrete e attuali. Nella ordinanza oggetto di impugnazione si parla addirittura di fatti accertati dal 2017 all'attualità, ma non si comprende quale sarebbe all'attualità, atteso che si tratta di soggetti che non hanno più alcun potere politico e amministrativo. 2.4.L'avvocato Badolato ha deposito una memoria reiterativa dei motivi di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato sotto il profilo della insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e l'accoglimento di tale motivo è assorbente rispetto a quello avente ad oggetto le esigenze cautelari. 2.11 primo motivo è fondato. Il Tribunale evidenzia che il ricorrente, in qualità di Commissario Straordinario dell'ente, approvava l'avviso pubblico del 24 gennaio 2018, nominava quale Responsabile Unico del Procedimento IL OL e designava la Commissione aggiudicatrice. A seguito del pervenimento di cinque offerte, a luglio 2018, si procedeva alla valutazione tecnica delle stesse, dandosi atto che 3 l'offerta migliore era quella presentata dalla "Eredi MA S.r.1", la quale veniva successivamente esclusa a seguito di contestazione di altro partecipante, per poi essere l'intera procedura di gara annullata in autotutela dal ricorrente. Il Collegio della cautela fa riferimento ad una conversazione intercorsa tra VO e MA, nel corso della quale il primo indicava al secondo di procedere secondo quanto suggerito da IL OL. Da tale intercettazione, però, non emerge alcun coinvolgimento del ricorrente. Il Tribunale ritiene, in particolare, erroneamente che MA non potesse non aver avallato il suggerimento proposto da IL e VO. Rileva il Collegio che non si comprende da dove evincere che il ricorrente potesse non essere a conoscenza della condotta di preparazione della gara effettuata da IL e VO. MA, effettivamente non interveniva mai nella prima fase dei loro incontri e delle loro comunicazioni, sempre intercettate, né, tantomeno, si faceva mai il suo nome, come soggetto che avrebbe dovuto essere interessato con lo scopo di favorire la ditta "Eredi MA S.r.l.". Il Tribunale del riesame, errando nella valutazione, ha ritenuto come maggiormente indiziante la condotta tenuta dall'indagato successivamente alla aggiudicazione alla "Eredi MA S.r.l.", condotta che, invece, appare indicativa della estraneità del ricorrente ad eventuali collusioni di altri. Il primo errore tecnico che viene fatto dal Collegio della cautela è stato quello di considerare quella degli "Eredi MA S.r.l." come una aggiudicazione, in quanto si trattava della prima attribuzione, perché, considerato quanto predisposto dal bando, successivamente alla prima attribuzione si sarebbe dovuto procedere ad una perizia estimativa della congruità del canone offerto per poi giungere alla aggiudicazione definitiva. Come puntualmente osservato dalla difesa, IL proponeva di annullare la gara prima della perizia perché si rendeva conto (come asserito da VO) che il canone offerto dalla ditta "Eredi MA S.r.l." non sarebbe stato congruo. Risulta, tuttavia, che MA si opponeva a tale soluzione, e a tale opposizione i Giudici hanno attribuito valenza indiziante, ritenendo che il ricorrente, allo scopo di favorire la "Eredi MA S.r.l.", si fosse opposto all'annullamento in autotutela, proponendo di nominare una nuova commissione per valutare ex novo l'offerta formulata dalla ditta suindicata, la quale, in ogni caso, il 12 novembre veniva comunque esclusa, in quanto l'offerta proposta era ritenuta non congrua. Il Collegio ritiene logico che, se MA avesse voluto veramente favorire la "Eredi MA S.r.l.", non avrebbe proceduto con modalità contrarie a quanto suggerito da IL e da VO, che, invece, come emerge dalle 4 intercettazioni in atti, erano proprio coloro ai quali stava più a cuore che la gara venisse aggiudicata a tale ditta. La condotta dell'indagato risulta, quindi, essere stata assolutamente corretta, perché, laddove avesse proceduto all'annullamento, la gara sarebbe stata rimodulata e la "Eredi MA S.r.l." avrebbe potuto concorrere nuovamente, risultando così idonea;
e invece MA faceva esattamente l'opposto: evidenziava che non si poteva annullare la gara, ma bisognava procedere a perizia estimativa e alla nomina di una nuova commissione per procedere a tale perizia. E, infatti, di fronte a tale perizia, la "Eredi MA S.r.l." era esclusa perché l'offerta non risultava congrua. Dunque, la condotta di MA conduceva alla esclusione della "Eredi MA S.r.l.". Se l'indagato avesse voluto favorire la predetta;
' , 1) avrebbe nominato una commissione ad hoc, che sarebbe giunta alla conclusione che il canone proposto da MA era congruo;
2) avrebbe fatto pressione sulla Commissione affinché giungesse alla conclusione che l'offerta della "Eredi MA S.r.l." era congrua e, nonostante le intercettazioni telefoniche e ambientali, non vi è traccia di tutto ciò; 3) avrebbe potuto annullare la gara, consentendo alla "Eredi MA S.r.l." di potere nuovamente partecipare. In conclusione, l'indagato ha tenuto una condotta assolutamente contraria a quella che è la condotta contestata. L'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione illogica laddove ha affermato che, tanto IL, quanto VO e MA, avrebbero favorito la "Eredi MA S.r.l.", e, contestualmente, ha ammesso che, attraverso la condotta tenuta da MA si era giunti alla esclusione della "Eredi MA S.r.l.". Corrisponde al vero che la gara veniva annullata in sede di autotutela da parte di MA, dopo la aggiudicazione ad altro soggetto, arrivato secondo, il cui canone era invece congruo: a differenza, però, di quanto affermato dal tribunale del riesame - vale a dire che veniva disposto l'annullamento per problemi formali - in realtà, l'annullamento trovava giustificazione nel fatto che, successivamente, il Comune di Crotone notiziò l'AT della esistenza di un altro stabile di proprietà dell'Ente, che poteva essere utilizzato e, dunque, non vi era la necessità di prendere in affitto lo stabile di un terzo. Risulta dagli atti che solo il 26 ottobre 2018 l'indagato veniva a conoscenza di tale circostanza e, infatti, vi era una conversazione con IL, nella quale MA si adombrava con costui per avere indetto, comunque, la gara pubblica per l'assegnazione dell'appalto al secondo classificato. Il tribunale del riesame ha taciuto del tutto sulla circostanza relativa al motivo dell'annullamento in autotutela e dalle intercettazioni in atti non si 5 Estensore Il Presidente evincono accordi clandestini tra MA e gli altri indagati, né risultano condotte realizzate con lo scopo di incidere sulla presentazione delle offerte. Deve infine osservarsi che MA non era obbligato a indire una manifestazione di interesse e ciò perché è da escludersi che il contratto di locazione rientri fra quelli per i quali sussiste l'obbligo di procedere alla indizione di procedura concorsuale pubblica. Viceversa, la pubblicazione dell'avviso pubblico è, a giudizio del Collegio, indicativo dell'applicazione del principio di trasparenza. 3. Anche il secondo motivo è fondato. L'ordinanza impugnata sostiene apoditticamente che MA NT veniva nominato quale Direttore Generale, elevandolo rispetto al precedente ruolo di Commissario Straordinario della AT, al fine di procedere alle assunzioni clientelari di soggetti vicino a UL e VO. Non vi è, però, alcun elemento indiziante a carico del ricorrente in ordine al fatto che avrebbe gestito le risorse pubbliche per scopi personali;
l'ordinanza impugnata dedica una sola pagina al reato associativo e non indica gli elementi posti a sostegno dello stesso. 4. L'accoglimento dei motivi sui gravi indizi di colpevolezza esime il Collegio dall'esaminare quello sulle esigenze cautelari. 5.All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, consegue la dichiarazione di perdita di efficacia della misura interdittiva. La Cancelleria provvederà all'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dichiara la perdita di efficacia della misura interdittiva e manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'articolo 626 cod. proc. pen. Così deciso il 14 marzo 2024