Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA
nella persona del giudice Dr.ssa Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RG 11671/2024 promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLE Parte_1 P.IVA_1
PIERLUIGI e dell'avv. VAGNONI CECILIA
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PREZIUSO CLAUDIO Controparte_1 C.F._1
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PUTZOLU RAIMONDO Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTI on il patrocinio dell'avv. MAZZA MANUELA CP_3
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da memoria depositata in atti (“...In via principale, nel merito - accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. e/o della per Controparte_1 Controparte_2 inadempimento dell'incarico professionale agli stessi conferito in data 05.01.2021 e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto stipulato tra gli stessi in data 05.01.2021 e condannare i convenuti, in solido fra loro o per la parte a ciascuno spettante, alla restituzione del corrispettivo pari a Euro
39.736,18, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice, per €. 98.230,83, per un totale complessivo di €
137.967,01, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, oltre
pagina 1 di 10
In ogni caso - rigettare le domande tutte formulate dalle parti convenute in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa e di cui ai precedenti scritti difensivi;
- con vittoria di spese di lite o compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c. e dei compensi professionali, oltre accessori di legge”).
Parte e la terza chiamata come da rispettive comparse di risposta. CP_1 Controparte_4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il (d'ora innanzi per Parte_1 brevità anche solo ”) ha convenuto in giudizio il geometra Parte_1 Controparte_5
ritenendo aver subito un danno dalle loro condotte inadempienti, omissive, imperite e
[...]
negligenti in relazione ai lavori di ristrutturazione deliberati dall'Assemblea del condominio in data 13 luglio 2021, aventi ad oggetto le facciate per l'importo di euro 393.382,35 e altre opere relative alle parti comuni per l'importo di euro 86.625,86. Riferisce il condominio attore che la Controparte_2
nella persona del geometra richiedeva un onorario a corpo per il ruolo di direttore lavori pari ad CP_1
euro 32.200,00 come da preventivo accettato il 5 agosto 2021 e che già da novembre 2021 la ditta appaltatrice - in relazione a opere extra richieste dalla DL quantificate in euro 69.676,94 - veniva diffidata dall'allora amministratore condominiale Geom. con comunicazione del 3 gennaio CP_6
2022, sicché le fatture emesse dall'appaltatrice venivano contestate in data 20 gennaio 2022 ed il
Direttore Lavori, con comunicazione del 4 febbraio 2022, veniva diffidato dal sottoscrivere il verbale di consegna delle opere. Si duole il Condominio che, nonostante le diffide, il geometra accettava la CP_1
contabilità finale presentata dall'impresa appaltatrice.
Parte attrice si duole, altresì, per il <rifiuto del Geom. di fornire la documentazione richiesta CP_1
dalla committenza, ...al fine di verificare l'operato della stessa. Anche tale omissione costituisce inadempimento contrattuale della D.L., la quale, tenuta a operare nel rispetto delle norme urbanistiche, nonché delle Norme Tecniche per le Costruzioni per l'esecuzione di opere riguardanti strutture, nella pratica esecutiva, deve provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alla redazione delle perizie di variante in corso d'opera, alla redazione degli eventuali atti aggiuntivi,
pagina 2 di 10 all'eventuale sospensione e ripresa dei lavori, alla redazione del certificato di ultimazione dei lavori, alla redazione del verbale di verifica finale, alla redazione del verbale di riconsegna e di accettazione delle opere realizzate, alla redazione della dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi di riparazione e gli interventi locali sugli edifici esistenti etc. Nel caso che ci occupa, tuttavia, il Direttore dei Lavori non ha mai provveduto a consegnare ...il rilievo e restituzione grafica dell'edificio, i verbali delle visite che avrebbe dovuto eseguire il D.L., le foto delle opere in corso e la mappatura della zona interventi facciata, la relazione di collaudo opere, le bolle dei materiali applicati e il formulario della discarica, sostenendo addirittura di non essere tenuto a fornire la suddetta documentazione in quanto
“non previsti nell'incarico sottoscritto col Condominio”>>.
2. Il Condominio attore afferma, quindi, la responsabilità del Professionista nell'aver richiesto opere extra capitolato e nell'aver accettato una contabilità finale dei lavori che non era fedele rispetto al capitolato inizialmente presentato dalla ditta appaltatrice oltre a dolersi dei succitati inadempimenti ed omissioni. Parte attrice conclude la citazione chiedendo: “In via principale, - accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. e della per inadempimento Controparte_1 Controparte_2 dell'incarico professionale agli stessi conferito in data 05.01.2021; - per l'effetto, condannare i convenuti in solido fra loro o per la parte a ciascuno spettante, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice e quantificati in complessivi €. 137.967,01, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
- condannare i convenuti alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge e spese generali.”
3. Si è costituito il geometra avvalendosi, in via preliminare, ex articolo 1304 del codice Controparte_1 civile dell'intervenuta transazione tra il Condominio e l'appaltatrice (che Parte_2
fungeva anche da general contractor) ritenendo che oggetto dell'accordo transattivo fossero tutte le contestazioni che nella odierna sede vengono addebitate al D.L. a titolo di responsabilità professionale.
In via meramente subordinata, il geometra contesta gli inadempimenti ex adverso addebitatigli, CP_1
rilevando che la verifica dei lavori del 4 febbraio 2022 avveniva alla presenza di ambo le parti committente e appaltatrice e che nessuna osservazione o contestazione perveniva dal condominio nei termini previsti dal contratto di appalto. Il costo stimato in fase precontrattuale per i ponteggi di euro
66.624,00, precisa inoltre il convenuto, era risultato insufficiente a causa della irreperibilità sul mercato delle ponteggiature con conseguente aumento dei costi. La tinteggiatura con funi non era da scorporare e le lavorazioni extra erano state condivise con l'amministratore Geom. La difesa del CP_6
Professionista eccepisce, altresì, l'assenza di nesso causale tra il presunto inadempimento della D.L. e le pretese risarcitorie formulate dal , contestando la quantificazione unilaterale del danno Parte_1
pagina 3 di 10 stilata da parte attrice. Il convenuto Geom. chiede, quindi, l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:
- in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa di ...compagnia assicuratrice per CP_3
la responsabilità civile del geom. disponendo lo spostamento dell'udienza già fissata Controparte_1 per consentire la citazione della stessa nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c.;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dal nei confronti del Parte_1 geom. in quanto inammissibili ed infondate ex art. 1304 c.c. stante l'intervenuta Controparte_1 transazione tra l'attore e la ditta appaltatrice e condannare parte attrice Parte_2
alla refusione delle spese della presente causa;
- in subordine e in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte dal Parte_1
nei confronti del geom. poiché inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e Controparte_1
condannare parte attrice alla refusione delle spese della presente causa;
- in subordine, nella negata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare tenuta e condannare a manlevare e tenere indenne il geom. CP_3 CP_1
da ogni conseguenza pregiudizievole e da qualsiasi somma fosse condannato a pagare nonché
[...]
a rifondere al convenuto le spese della presente lite.”
4. Si è costituita la convenuta dichiarando di volersi giovare della transazione conclusa Controparte_7
tra il attore e la ditta appaltatrice rilevando che “il progettista, in virtù del legame di Parte_1 responsabilità solidale che intercorre con l'appaltatore, si può giovare della transazione conclusa dal condebitore a condizione che essa abbia riguardo all'intero debito” (Cass. Civ., sez. III, ordinanza
21/06/2018 n. 16323). In subordine, la contesta il dedotto inadempimento del direttore CP_7
lavori, rilevando che la transazione procurava uno sconto di oltre 50 mila euro rispetto alla somma che risultava dovuta in base alla contabilità finale e che l'operato del direttore lavori è stato coerente rispetto ai canoni di perizia e diligenza richiesti nel caso di specie e conclude chiedendo: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa:... Nel merito: in via principale, respingere tutte le domande formulate nei confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto Controparte_2
e condannare parte attrice alla refusione delle spese del presente giudizio nonché, stante la natura temeraria dell'azione promossa, ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., al pagamento, a favore della società convenuta, di una somma equitativamente determinata dal Giudice;
in via subordinata, nella negata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande proposte nei confronti di Controparte_2
[...
condannare il geom. a manlevare e a tenerla indenne da Controparte_1 Controparte_2 qualsiasi importo fosse condannata a pagare nonché alla refusione delle spese di lite.”
pagina 4 di 10 5. Autorizzata la chiamata in causa e differita la prima udienza, si è costituita aderendo alla CP_3 eccezione ex art. 1304 c.c. sollevata dal geometra e rilevando l'inefficacia della polizza contro il CP_1
rischio professionale stipulata in data 20 dicembre 2023, poiché al momento della stipula del contratto assicurativo veniva taciuta la messa in mora che il geometra aveva ricevuto sin dal 31 marzo CP_1
2022, con la quale lo si invitava a comunicare gli estremi della propria polizza assicurativa. La compagnia conclude chiedendo: “Voglia il Tribunale: a) dichiarare ai sensi dell'art. 1892 CP_3
c.c. l'annullamento della polizza Globale Professionisti n. 254813914 stipulata il 20.12.2023 dal geom. in conseguenza delle dichiarazioni inesatte e reticenti fornite con dolo e/o colpa Controparte_1 grave dall'assicurato e, comunque, respingere qualsiasi domanda nei confronti di perché CP_3
ingiusta, infondata e non provata;
b) in subordine, accertato che la polizza Globale Professionisti n.
254813914 non sarebbe stata stipulata se il geom. non avesse fornito dichiarazioni Controparte_1
inesatte e reticenti, dato atto della dichiarazione di recesso ex art. 1893 c.c. formulata da in CP_3
questa sede, respingere qualsiasi domanda nei confronti di perché ingiusta e infondata;
c) CP_3 con vittoria di spese, oltre spese generali 15% e accessori fiscali di legge.”
6. In seno alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c, parte attrice precisa le conclusioni chiedendo: “In via principale, - accertare e dichiarare la responsabilità del Geom. e della Controparte_1 Controparte_2
per inadempimento dell'incarico professionale agli stessi conferito in data 05.01.2021 e, per
[...]
l'effetto, dichiarare risolto il contratto stipulato tra gli stessi in data 05.01.2021 e condannare i convenuti in solido fra loro alla restituzione del corrispettivo pari a Euro 39.736,18, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa;
-condannare i convenuti in solido fra loro o per la parte a ciascuno spettante, al risarcimento di tutti i danni subiti da parte attrice, per complessivi €. 98.230,83, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà determinata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
-rigettare le domande tutte formulate dalle parti convenute in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa;
-in ogni caso, con vittoria di spese di lite e dei compensi professionali, oltre accessori di legge.”
Sempre con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c il geometra contesta le eccezioni di Controparte_1
inoperatività della polizza sollevate da chiedendone il rigetto. CP_3
Con la seconda memoria 171 ter c.p.c, sempre parte eccepisce l'inammissibilità della mutatio CP_1
libelli proposta da parte attrice nella sua prima memoria poiché <l'introduzione della domanda di risoluzione nel corso del giudizio, in aggiunta all'originaria domanda risarcitoria, urta contro il suddetto divieto, sicché la domanda di risoluzione dev'essere dichiarata inammissibile>> (Corte Cass., sez. III, 27/07/2006, n. 17144; Cass, sez. III, 26/04/1999, n. 4164; Cass., sez.III, 09/04/1998, n. 3680).
Nelle difese spiegate con la II memoria ex art. 171 ter c.p.c., il convenuto predetto rileva come <il
pagina 5 di 10 corrispettivo per le spese tecniche è stato fatturato al Condominio da con Parte_2 cui l'attore ha già stipulato transazione (il geom. nulla ha ricevuto dal Condominio sicché non CP_1
si comprende cosa dovrebbe restituire!!!).Si aggiunga che controparte non dimostra di aver pagato
l'importo oggi chiesto in restituzione né del resto può essere altrimenti per il semplice fatto che non lo ha pagato, in quanto, in virtù dello sconto del 90% in fattura, frutto dell'applicazione del bonus“facciate” all'epoca vigente, solo il 10% del corrispettivo è stato versato dal a Parte_1
(cfr. doc. 12 ) >> (la circostanza risulta eccepita già a pag.7 Parte_2 Parte_1
della comparsa della convenuta società –e non contestata da pare attrice- laddove si legge << Da ultimo si osserva che il corrispettivo per le prestazioni tecniche è stato fatturato e chiesto in pagamento al
Condominio da e non dalla convenuta, sicché, anche sotto questo profilo, Parte_2
la domanda di ripetizione appare infondata, senza dimenticare che i costi tecnici della D.L. rientravano nel totale dovuto all'appaltatrice e sono stati quindi oggetto della transazione perfezionata
->).
7. In seno alla seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c. la rileva che il condominio Controparte_2
attore non aveva mai pagato l'integralità delle fatture alla ditta appaltatrice considerato che i lavori edili erano soggetti allo sconto in fattura nella misura del 90% sicché era inammissibile la domanda di restituzione di importi mai versati alla direzione lavori e in ogni caso la domanda nuova era inammissibile poiché tardivamente formulata.
8. Istruita la causa solo documentalmente, le parti, depositate note conclusive autorizzate, hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 15.5.25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Va anzitutto rilevato, in tema di contratto di appalto, che nei confronti del committente sussiste una responsabilità solidale del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice per l'esecuzione a regola d'arte dell'opera appaltata, se il fatto dannoso sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori;
in tal caso entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi distinti fatti illeciti,
o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 c.c. (Cass. Civ. ord. 22575/2022; 20704/2021; 17874/2013). Se, dunque, la responsabilità dell'impresa costruttrice-appaltatrice e del direttore dei lavori rientra nella previsione dell'articolo 2055 c.c. (responsabilità solidale), non può non trovare applicazione al caso di specie il disposto di cui all'articolo 1304 c.c.; tale norma prevede che "la transazione fatta dal creditore
pagina 6 di 10 con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare…".
10. Nel caso in esame, come tempestivamente dedotto dai convenuti Geom. e CP_1 Controparte_2
sin dalla costituzione in giudizio, intervenne il 6/10/2022 (cfr. doc. 11 di parte attrice) una
[...]
transazione tra la Committente odierna attrice e la ditta appaltatrice.
Analizzando il verbale di accordo in esito al procedimento di negoziazione assistita fra il condominio attore e la quale ditta appaltatrice (doc. 11 di parte attrice cit.) nonché il doc. Controparte_8
12 prodotto sempre da procura attrice costituito dalla fattura 3/M del 13 gennaio 2022 emessa per
"saldo lavori appalto del 5 agosto 2021 e lavori extra capitolato presso il condominio sito nel comune di Bologna in via Gorizia Numero 34-36” per complessive euro 139.979,67, si evince che la transazione aveva ad oggetto le opere extra capitolato e il ripristino dei lavori da capitolato che nell'odierna vertenza costituiscono motivo di inadempimento addebitato alla figura professionale del direttore lavori Geom. Aggiungasi che nell'invito alla negoziazione assistita veniva Controparte_1
fatto riferimento proprio alle eccezioni e contestazioni tutte formulate dall'ente di gestione, anche di tipo risarcitorio, non solo ex artt. 1667-1669 c.c. (v. doc.4 della società convenuta).
11. Dalla disamina del verbale di accordo in esito alla negoziazione assistita si ricava pertanto che le opere compiute dall'impresa appaltatrice venivano accettate dal Condominio nella loro interezza, ivi comprese quelle extra capitolato, e che le parti si accordavano su uno sconto complessivo di euro
50.261,92 a favore del Condominio rispetto a tutte le debenze da quest'ultimo dovute nei confronti dell'impresa, la quale svolgeva, altresì, (la circostanza ,come sopra accennato in punto di fatto, è incontestata) il ruolo di General Contractor. Alla clausola 7) del predetto verbale è contenuta la quietanza reciproca che le parti si rilasciavano senza fare alcuna espressa riserva a favore del di diritti o azioni nei confronti di parti terze, estranee all'accordo raggiunto e perfezionato Parte_1
fra gli sottoscriventi, prevedendosi espressamente "ad avvenuto saldo degli importi di cui sopra e per effetto dell'ultimazione delle lavorazioni di cui al superiore punto 3 e dunque dell'adempimento degli obblighi di cui alla presente scrittura le parti dichiarano reciprocamente di non avere più nulla che pretendere l'una dall'altra per le ragioni di cui rispettivamente all'invito ed alla adesione alla presente negoziazione e di cui ai punti che precedono".
La difesa della al doc. 4) ha prodotto l'invito alla stipula di una convenzione di Controparte_2
negoziazione assistita dal cui esame si ricava che oggetto della transazione era proprio: “-contabilità finale dimessa al in data 24.02 u.s. in relazione alle opere Controparte_9
appaltate; -alle lavorazioni extra contratto/variazioni/varianti contenute nella contabilità finale e mai approvate dal Condominio;
-agli esiti delle lavorazioni appaltate ed ai vizi/difetti relative alle
pagina 7 di 10 medesime, ivi parzialmente elencati ed anche in corso di accertamento;
-alla intervenuta contabilizzazione delle opere non oggetto più al 90% di sconto da parte della impresa. Sotto i profili che precedono il presente invito avrà dunque per oggetto: l'esame delle eccezioni/contestazioni tutte ivi formulate dall'ente di gestione de quo nella richiamata corrispondenza e la verifica/accertamento di pendenze anche di tipo risarcitorio in capo alla invitata impresa ex artt. 1667-1669 c.c. o altri, oltre che la insussistenza delle pretese residue ragioni di credito vantate da questa ultima.”
Parte convenuta ha, altresì, prodotto, al doc. 5, il verbale di verifica delle riprese Controparte_2 assunte dalla ditta appaltatrice in esito alla negoziazione assistita così dimostrando l'avvenuto adempimento della transazione.
Qualora nell'ambito dell'accordo concluso fra Committente ed Appaltatore, come avviene nella prassi, fossero rimaste escluse le responsabilità professionali di terze parti estranee all'accordo se ne sarebbe fatta menzione proprio per impedire che l'effetto transattivo-conciliativo si estendesse anche ai soggetti co-obbligati ma non partecipanti all'accordo.
Dal tenore complessivo dell'accordo raggiunto fra le parti di cui al doc. 11) di parte attrice, letto unitamente ed organicamente assieme ai docc. 4 e 5 di parte convenuta si può Controparte_2
affermare che il Condominio-attore ha accettato senza riserve l'opera eseguita dalla ditta appaltatrice, ritenendo congrua la riduzione del prezzo nella misura anzidetta ed in considerazione dell'impegno
(mantenuto) della ditta ad eseguire le riprese dei lavori espressamente indicati nel verbale.
Depone poi a favore della tesi che oggetto della transazione fossero le medesime contestazioni mosse all'indirizzo della D.L. il fatto che non vi fossero in atti costituzioni in mora per contestazioni in base a titoli differenti rispetto a quelle formulate all'impresa appaltatrice (cfr. doc. 6, 8 e 9 di parte attrice) sicché si può affermare che la transazione in parole ponesse fine alla lite comune anche al Geom. ed alla Controparte_1 Controparte_2
12. Deve poi osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con condivisibile orientamento che l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio per cui il contratto produce effetti soltanto tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione;
né la conseguente riduzione dell'ammontare dell'intero debito, pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori, ma operativa anche nei confronti del condebitore che dichiari di voler profittare, può essere impedita dalla pattuizione di una clausola di contrario tenore, essendo inibito alle parti contraenti disporre del diritto potestativo attribuito dalla legge ad un terzo estraneo al vincolo negoziale ed esercitabile, come tale, anche nel corso del processo, senza alcun requisito particolare di pagina 8 di 10 forma né limiti di decadenza (Cass. Civ. 16087/2018); inoltre, la dichiarazione del condebitore di voler profittare della transazione stipulata con il creditore dal condebitore in solido ai sensi dell'art. 1304, primo comma, cod. civ. non costituisce un'eccezione da far valere nei tempi e nei modi processuali ad essa pertinenti, bensì un diritto potestativo esercitabile anche nel corso del processo, senza requisiti di forma né limiti di decadenza (Cass. Civ. 20250/2014). Può dunque affermarsi che, in conseguenza della dichiarazione di parte convenuta di voler profittare della transazione del 6/10/2022, la parte attrice non può avanzare alcuna pretesa risarcitoria nei confronti della Direzione Lavori in relazione ad asserite negligenze ed omessa vigilanza in riferimento al contratto di appalto sicché la domanda va rigettata.
Come rilevato dai convenuti e non contestato da parte attrice, nessun pagamento è avvenuto a favore della società e del geometra convenuti, quali DL, per le spese tecniche in esame, ma, come consentito dalla normativa relativa ai vantaggi e bonus fiscali in oggetto, i relativi compensi sono compresi negli importi versati dal Condominio all'appaltatrice/general e compresi CP_10
nelle somme per le quali il Condominio ha usufruito dello sconto in fattura nella misura del 90%
(circostanza non contestata). Dunque, tale dato di fatto comprova, non solo che trattasi di voci oggetto della succitata transazione (non impugnata da parte attrice in parte qua, peraltro) -che, appunto, aveva ad oggetto tutte le reciproche spettanze e pretese dell'appaltatrice (anche General Contractor) e del
Condominio-, ma anche che parte attrice non ha provato la sussistenza e l'entità dei danni lamentati, ovverosia di esborsi e costi che siano illegittimamente rimasti a suo carico e, comunque, a cui non abbia fatto fronte con la succitata transazione (v. anche clausola 2.4 del contratto di appalto, doc.2 attoreo, che tale fatturazione dell'intero compenso dei convenuti da parte di Parte_2
a carico del Condominio ha previsto, proprio per consentire il predetto sconto in
[...]
fattura).
Parimenti, non risulta (laddove non si ritenesse tardiva la domanda di risoluzione del contratto) provato alcun versamento indebito e senza causa a favore dei convenuti da parte del (che non ha Parte_1
fornito evidenza alcuna di versamenti a favore dei primi, presupposto per la richiesta restituzione e condanna a carico dei convenuti).
Per mera completezza, in ogni caso, laddove si ritenesse non oggetto di transazione la voce relativa ai compensi alla DL (tesi, che per le sopra esposte ragioni non si condivide), si rileva che neppure, viste le considerazioni che precedono, fornita idonea evidenza, alla luce del risultato ottenuto dal Parte_1
anche a seguito della transazione de qua e dei lavori complessivi svolti dall'appaltatrice/general di un inadempimento così grave (neppure con riferimento alla lamentata omissione CP_10
documentale) da comportare l'inutilità totale dell'attività svolta dai convenuti e di cui al costo residuo pagina 9 di 10 pari al 10% della voce dei compensi tecnici e di cui alla fatturazione prevista nel citato art.
2.4 del contratto di appalto.
13. Le ulteriori eccezioni e domande svolte dalle parti restano assorbite dalla pronuncia di rigetto delle domande principali.
14. Vista la novità della questione, collegata alle soluzioni offerte dalla recente normativa fiscale e civilistica afferente i bonus succitati, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte attrice e i convenuti, nonché con la terza chiamata (che, peraltro, risulta avere rinunciato, nelle memorie conclusive, alle eccezioni di inoperatività della polizza).
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa questione assorbita, rigettata o, comunque, disattesa, rigetta le domande attoree.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Bologna, 19.5.25
Il Giudice
Dr.ssa Anna Lisa Marconi
pagina 10 di 10