Ordinanza collegiale 14 giugno 2021
Ordinanza collegiale 17 febbraio 2022
Sentenza 22 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 17/02/2022, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/02/2022
N. 01283/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1283 del 2020, proposto da
Highlander S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mormandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sannicola, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gualtiero Marra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 30 luglio 2020, adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 - T.U.E.L. dal Sindaco del Comune di Sannicola, con cui è stato disposto il divieto di utilizzo ai fini commerciali comportanti l’afflusso di persone, ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi o gestisca la struttura (“Discoteca”) denominata «Quartiere Latino» sino all’eventuale positiva conclusione dell’iter istruttorio con il rilascio della licenza di pubblica sicurezza previo parere favorevole della C.C.V.L.P.S.;
- dell'ordinanza adottata dal Sindaco del Comune di Sannicola del 9 agosto 2020 di ottemperanza alla prefata ordinanza sindacale n. 96 del 30 luglio 2020;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale o presupposto e, ove occorra, della nota prot. n. 10786 del 17 luglio 2020 e della nota prot. n. 11824 dell'11 agosto 2020 del Responsabile del S.A.U.A.P. del Comune di Sannicola, di riscontro negativo della S.C.I.A. del 2 luglio 2020 inerente l’assenso di pubblica sicurezza per l’esercizio della predetta Discoteca nella stagione 2020 con momentanea sospensione della S.C.I.A. sino alla richiesta e rilascio del parere di agibilità della C.C.V.L.P.S.
e per la condanna
del Comune di Sannicola al risarcimento per equivalente del danno emergente, del lucro cessante e del danno non patrimoniale (nelle forme del danno all’immagine) in misura pari a € 201.525,89.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sannicola;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 923/2021;
Vista la richiesta di proroga del termine di deposito della relazione presentata in data 7 Gennaio 2022 dal Verificatore nominato con la predetta ordinanza n. 923/2021;
Vista la contestuale richiesta di liquidazione del compenso avanzata dal Verificatore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to R. G. Marra e l’avv.to L. Brocca in sostituzione dell'avv.to G. Mormandi;
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 26 ottobre 2020 e depositato il 2 novembre 2020 la Società ricorrente, gestrice nel territorio del Comune di Sannicola della Discoteca denominata “Quartiere Latino”, ha impugnato, domandandone l’annullamento, l'ordinanza contingibile e urgente n. 96 del 30 luglio 2020, adottata ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 dal Sindaco del Comune di Sannicola, con cui è stato disposto il divieto di utilizzo ai fini commerciali comportanti l’afflusso di persone, ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi o gestisca la struttura (“Discoteca”) denominata «Quartiere Latino» sino all’eventuale positiva conclusione dell’iter istruttorio con il rilascio della licenza di pubblica sicurezza previo parere favorevole della C.C.V.L.P.S.. Ha, poi, domandato l’annullamento dell’ordinanza sindacale prot. n. 0011735 del 9 agosto 2020 di ottemperanza alla prefata ordinanza sindacale n. 96 del 30 luglio 2020 e di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale o presupposto ai precedenti e, ove occorra, delle note prot. n. 10786 del 17 luglio 2020 e prot. n. 11824 dell'11 agosto 2020 del Responsabile del S.A.U.A.P. del Comune di Sannicola di riscontro negativo della S.C.I.A. del 2 luglio 2020, inerente l’assenso di pubblica sicurezza per l’esercizio della Discoteca nella stagione 2020, con momentanea sospensione della S.C.I.A. sino alla richiesta e rilascio del parere di agibilità della C.C.V.L.P.S..
Ha, altresì, chiesto la condanna del Comune di Sannicola al risarcimento per equivalente del danno emergente, del lucro cessante e del danno non patrimoniale (nelle forme del danno all’immagine) sofferto in conseguenza dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
1.1 A sostegno delle domande proposte con ricorso ha formulato le censure così rubricate:
1) violazione di legge, in particolare dell’art. 80 T.U.L.P.S. per falsa ed erronea applicazione, eccesso di potere per carente ed insufficiente istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà estrinseca, violazione di legge in particolare dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990;
2) violazione di legge, in particolare dell’art. 41 Costituzione e dell’art. 54 T.U.E.L., oltre che dell’art. 80 T.U.L.P.S. per falsa ed erronea applicazione di legge, eccesso di potere: carente ed insufficiente istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione del giusto procedimento, manifesta ingiustizia, sviamento dalla causa tipica, violazione degli artt. 41 e 97 Costituzione, violazione di legge e, in particolare, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
2. Con atto notificato in data 21 dicembre 2020 e depositato lo stesso giorno la Società ricorrente ha avanzato un’espressa istanza risarcitoria, valevole anche come domanda ex art. 34 comma 3 c.p.a., chiedendo la condanna del Comune di Sannicola al risarcimento del danno emergente, del lucro cessante, del danno non patrimoniale (nelle forme del danno all’immagine) e da perdita di chance per un ammontare complessivo di € 201.525,89.
3. Il 12 marzo 2021 si è costituito in giudizio il Comune di Sannicola eccependo l’irricevibilità, inammissibilità ed infondatezza del ricorso e della successiva istanza risarcitoria.
4. In data 20 aprile 2021 la Società ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
5. Nelle date, rispettivamente, del 27 aprile 2021 e del 4 maggio 2021, la Società ricorrente ed il Comune di Sannicola hanno depositato memorie in replica.
6. Ad esito dell’udienza pubblica del 25 maggio 2021 il Collegio, con ordinanza collegiale n. 923 del 14 giugno 2021, rilevato che la causa non appariva matura per la decisione, ha disposto ex art. 66 c.p.a. una Verificazione affidata al Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce o suo delegato al fine di stabilire “1) i giorni di effettiva e reale chiusura (in punto di fatto) della Discoteca “Quartiere Latino”, dal momento dell’adozione degli atti comunali impugnati e sino al 16 agosto 2020 (data di adozione dell’ordinanza del Ministero della Salute che ha sospeso le attività di ballo presso le Discoteche in ragione dell’ingravescenza della situazione epidemiologica da COVID-19), prendendo in considerazione le date in cui era prevista, da calendario organizzativo della stessa, l’apertura al pubblico della Discoteca “Quartiere Latino”; 2) il danno emergente consistente nelle spese vive sostenute in ragione della chiusura anticipata; 3) il lucro cessante consistente nel presumibile ammontare di ricavi e utili ritraibili nei giorni di effettiva chiusura accertati inerenti il predetto periodo temporale, tenuto conto del tipo di serate in programma e delle risultanze contabili/fiscali della Società ricorrente (anche relative all’anno 2019)”.
7. Con nota depositata in data 7 gennaio 2022, il Verificatore nominato dott.ssa Lucia NÒ dopo aver rappresentato che “in sede di prosecuzione operazioni di Verificazione si è ritenuto opportuno concedere tempo sino al 04.10.2021 per integrare la documentazione richiesta poiché quella già consegnata era incompleta”, “che la documentazione consegnata ha richiesto un attento esame” e che “è stata inviata la relazione alle parti e in data 19.12.2021 sono pervenute le osservazioni”, ha chiesto una proroga del termine di trenta giorni per il deposito della relazione di verificazione.
8. Lo stesso 7 gennaio 2022 il Verificatore nominato dott.ssa Lucia NÒ ha, poi, depositato la relazione di Verificazione.
8.1 Nella medesima data il Verificatore nominato dott.ssa Lucia NÒ ha depositato la richiesta di liquidazione del proprio compenso professionale.
9. Il 21 gennaio 2022 il Comune di Sannicola ha depositato memorie difensive.
10. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 la causa è passata in decisione sulla richiesta di proroga del termine di deposito della relazione di Verificazione presentata il 7 gennaio 2022 dal Verificatore nominato dal Tribunale.
11. Orbene, il Collegio ritiene sussistenti, nel caso di specie, le condizioni per l’accoglimento della richiesta di proroga del termine fissato per l’espletamento della Verificazione presentata in data 7 gennaio 2022 dal Verificatore nominato con l’ordinanza istruttoria n. 923 del 14 giugno 2021 e provvede, pertanto, come da dispositivo.
11.1 La richiesta di liquidazione del compenso professionale avanzata in data 7 gennaio 2022 dal Verificatore nominato dott.ssa Lucia NÒ sarà, invece, esaminata in sede di decisione finale di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza sospesa ogni pronuncia nel merito, in rito e sulle spese in ordine ai ricorsi indicati in epigrafe:
- accorda al Verificatore nominato dott.ssa Lucia NÒ la richiesta proroga del termine fissato per il deposito della relazione finale di Verificazione fino alla data del 7 gennaio 2022 (giorno di avvenuto deposito in giudizio della medesima relazione);
- conferma, per il prosieguo della causa, l’udienza pubblica del 13 aprile 2022.
Si comunichi alle parti ed al Verificatore nominato dott.ssa Lucia NÒ.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO