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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3146/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Logozzo, Antonio Briguglio e Alessandra
Siracusano, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Santaniello, Massimo Giuseppe Riva e Valeria
Spagnoletti-Zeuli, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 21.4.2022/3.5.2022, R.G. n. 45674/2021, il G.O.T. del
Tribunale di Roma ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 9.517,69, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c. a decorrere
[...]
pagina 1 di 8 dal 14.3.2020 al saldo, a titolo di ripetizione delle somme versate dalla società ricorrente per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6 d.l. n. 511/1988, nonché al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dopo aver dato conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha affermato, in sintesi, che:
- le addizionali provinciali addebitate da a erano illegittime e, pertanto, Parte_1 Controparte_1 dovevano essere a quest'ultima restituite, non avendo la componente addizionale sull'accisa una finalità specifica;
- la Suprema Corte era poi intervenuta anche per far chiarezza sulla natura dell'azione da intraprendere e sul legittimato passivo e aveva affermato che nel caso di addebito delle addizionali al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dal pagamento delle addizionali;
- in virtù di tale orientamento, pertanto, parte ricorrente poteva legittimamente agire in sede civile contro il fornitore, per la ripetizione delle somme versate a titolo di addizionali provinciali anche perché, una volta venuta meno, per disapplicazione, la norma interna che aveva introdotto l'addizionale, il titolo giuridico del pagamento non sussiste più;
- l'obbligo restitutorio derivava dunque dalla norma sulla ripetizione dell'indebito e non dalla direttiva, essedo, semmai, un mero effetto indiretto della stessa;
- sul quantum, parte resistente aveva chiesto disporsi la riduzione della somma pretesa, poiché prima del
31.3.2010 non era rilevabile alcun contrasto tra l'addizionale provinciale sulle accise e la Direttiva comunitaria, e comunitaria, essendo detta data il termine ultimo concesso agli Stati membri per conformarsi alla normativa comunitaria;
- parte resistente aveva chiesto disporsi un'ulteriore riduzione per la “pretesa tardività della messa in mora”, posto che la prima lettera di diffida e messa in mora era stata indirizzata a e Controparte_2 non ad , sicché il primo vero atto interruttivo della prescrizione era la lettera inviata ad Parte_1 nel novembre 2020, con conseguente prescrizione del diritto a ricevere il pagamento degli importi Pt_1 relativi alle fatture gennaio/agosto 2010 e con riduzione della pretesa creditoria da € 26.918,85 a €
9.517,69;
- la ricorrente aveva aderito, sin dalla prima udienza a tale riduzione, rideterminando la pretesa creditoria in € 9.517,69.
***
Ha proposto appello articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 riformare l'impugnata ordinanza e rigettare la domanda;
in subordine, ha chiesto, in accoglimento del quarto motivo di gravame, di dichiarare che gli interessi dovuti da
[...]
a decorrono dall'11.11.2020; in ogni caso, con vittoria di spese Parte_1 Controparte_1 di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 8 ***
Si è costituita, in data 20.9.2022, chiedendo di rigettare l'appello, con Controparte_1 conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del giudizio di appello, con la maggiorazione prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014
e con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
***
All'udienza del 20.10.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e all'odierna udienza hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
Si premette che, nonostante la comparsa di costituzione e risposta in appello rechi, nell'intestazione, la dicitura “con appello incidentale”, si tratta in realtà di mero refuso, come risulta inequivocamente dalla lettura dell'atto, sia nella parte argomentativa che nelle conclusioni;
inoltre, i difensori, in calce alla comparsa, espressamente dichiarano che “non viene fatto appello incidentale” e che pertanto non è dovuto il pagamento di alcun contributo unificato.
***
Ciò precisato, articola quattro motivi, così rubricati: Pt_1
1) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore››;
2) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE.››;
3) ‹‹Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE.››;
pagina 3 di 8 4) ‹‹In subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ.: stante la certa buona fede di , gli interessi legali devono decorrere dall'11.11.2020 e non Parte_1 dal 14.3.2020.››.
***
L'appello deve essere deciso alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui l'appellante ha preso atto e di cui si dirà a breve.
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 pagina 4 di 8 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
***
Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea,
pagina 5 di 8 dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
***
A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Infatti, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
***
Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei primi tre motivi di appello, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza della disapplicazione della norma come operata dal tribunale.
***
Rimane da esaminare il quarto motivo, concernente la decorrenza degli interessi.
Secondo l'appellante, era stato pacificamente appurato in giudizio - in quanto riconosciuto dalla stessa - che la prima lettera di costituzione in mora è stata ricevuta da CP_1 Pt_1 solamente in data 11.11.2020, né la buona fede di era mai stata messa in discussione, Pt_1 sicché aveva errato il giudice di primo grado ad affermare che gli interessi decorrevano dal
14.3.2020 e non dall'11.11.2020.
***
Il motivo è fondato.
ha aderito alla doglianza (cfr. pag. 28 della comparsa di costituzione in appello: “la CP_1 scrivente difesa aderisce all'eccezione mossa da controparte, di talché l'Ordinanza impugnata dovrà essere pagina 6 di 8 riformata in punto di interessi sulle somme al cui pagamento è stata condannata ”), rilevando, tuttavia, Pt_1 quanto segue: a) aveva provveduto a corrispondere la somma liquidata in sentenza, Pt_1 pagando, invero, un importo inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi legali, calcolati a far data dall'11.11.2020; b) infatti, per un errore di calcolo era stata corrisposta dall'appellante la somma di € 48,11, mentre la stessa avrebbe dovuto semmai corrispondere – in base alla liquidazione delle spese di cui all'ordinanza – la somma di €
52,02; c) in base a quanto dalla stessa sostenuto con il quarto motivo di appello, Pt_1 avrebbe dovuto pagare la somma di € 48,86, ossia gli interessi calcolati a far data dall'11.11.2020 sino alla data del pagamento;
d) da ciò conseguiva che dovrebbe Pt_1 corrispondere alla una differenza di € 0,75, con conseguente superamento del CP_1 motivo di appello.
Ora, premesso che ha pagato spontaneamente proprio le somme richieste da Parte_1
per sorte, interessi (dal marzo 2020) e spese (cfr. all. 8 e 9 alle note conclusionali in CP_1 grado di appello), si osserva che l'ordinanza ha indicato la decorrenza dalla quale far decorrere gli interessi e non l'ammontare degli stessi.
Ne consegue che a nulla rilevano le deduzioni di parte appellata, dovendosi riformare, in quanto erronea, l'ordinanza sul punto.
***
In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e l'ordinanza, confermata nel resto, va riformata limitatamente alla decorrenza degli interessi, che dovranno essere corrisposti, ai sensi dell'art. 1284 c.c. (come da statuizione del primo giudice, non oggetto di impugnazione) a far data dall'11.11.2020 al saldo.
***
Vanno ora regolate le spese di lite del doppio grado di giudizio, atteso che la riforma, anche parziale, della sentenza determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse, che deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
La domanda di è fondata e, ad eccezione del quarto motivo di gravame sulla CP_1 decorrenza degli interessi (profilo che può senz'altro definirsi accessorio e marginale),
[...]
è soccombente. Pt_1
Tuttavia, va dato atto della complessità della questione, del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e del fatto che il rigetto dei tre motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale pagina 7 di 8 (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della
Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Roma R.G. n. 45674/2021 del 21.4.2022/3.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, confermata nel resto, condanna al pagamento degli interessi al Parte_1 saggio di cui all'art. 1284 c.c. sulla somma di € 9.517,69 a decorrere dall'11.11.2020 al saldo;
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3146/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Logozzo, Antonio Briguglio e Alessandra
Siracusano, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Santaniello, Massimo Giuseppe Riva e Valeria
Spagnoletti-Zeuli, giusta procura in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in primo grado
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 21.4.2022/3.5.2022, R.G. n. 45674/2021, il G.O.T. del
Tribunale di Roma ha condannato al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
della somma di € 9.517,69, oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284 c.c. a decorrere
[...]
pagina 1 di 8 dal 14.3.2020 al saldo, a titolo di ripetizione delle somme versate dalla società ricorrente per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, istituita dall'art. 6 d.l. n. 511/1988, nonché al pagamento delle spese processuali.
Il primo giudice, dopo aver ricostruito il quadro normativo e dopo aver dato conto dell'orientamento della giurisprudenza comunitaria e di legittimità, ha affermato, in sintesi, che:
- le addizionali provinciali addebitate da a erano illegittime e, pertanto, Parte_1 Controparte_1 dovevano essere a quest'ultima restituite, non avendo la componente addizionale sull'accisa una finalità specifica;
- la Suprema Corte era poi intervenuta anche per far chiarezza sulla natura dell'azione da intraprendere e sul legittimato passivo e aveva affermato che nel caso di addebito delle addizionali al consumatore finale, quest'ultimo può esercitare l'azione civilistica di ripetizione di indebito direttamente nei confronti del fornitore, entro il termine di prescrizione decennale decorrente dal pagamento delle addizionali;
- in virtù di tale orientamento, pertanto, parte ricorrente poteva legittimamente agire in sede civile contro il fornitore, per la ripetizione delle somme versate a titolo di addizionali provinciali anche perché, una volta venuta meno, per disapplicazione, la norma interna che aveva introdotto l'addizionale, il titolo giuridico del pagamento non sussiste più;
- l'obbligo restitutorio derivava dunque dalla norma sulla ripetizione dell'indebito e non dalla direttiva, essedo, semmai, un mero effetto indiretto della stessa;
- sul quantum, parte resistente aveva chiesto disporsi la riduzione della somma pretesa, poiché prima del
31.3.2010 non era rilevabile alcun contrasto tra l'addizionale provinciale sulle accise e la Direttiva comunitaria, e comunitaria, essendo detta data il termine ultimo concesso agli Stati membri per conformarsi alla normativa comunitaria;
- parte resistente aveva chiesto disporsi un'ulteriore riduzione per la “pretesa tardività della messa in mora”, posto che la prima lettera di diffida e messa in mora era stata indirizzata a e Controparte_2 non ad , sicché il primo vero atto interruttivo della prescrizione era la lettera inviata ad Parte_1 nel novembre 2020, con conseguente prescrizione del diritto a ricevere il pagamento degli importi Pt_1 relativi alle fatture gennaio/agosto 2010 e con riduzione della pretesa creditoria da € 26.918,85 a €
9.517,69;
- la ricorrente aveva aderito, sin dalla prima udienza a tale riduzione, rideterminando la pretesa creditoria in € 9.517,69.
***
Ha proposto appello articolando quattro motivi e chiedendo alla Corte di Parte_1 riformare l'impugnata ordinanza e rigettare la domanda;
in subordine, ha chiesto, in accoglimento del quarto motivo di gravame, di dichiarare che gli interessi dovuti da
[...]
a decorrono dall'11.11.2020; in ogni caso, con vittoria di spese Parte_1 Controparte_1 di lite del doppio grado di giudizio.
pagina 2 di 8 ***
Si è costituita, in data 20.9.2022, chiedendo di rigettare l'appello, con Controparte_1 conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del giudizio di appello, con la maggiorazione prevista dal comma 1-bis dell'art. 4 del DM 55/2014
e con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
***
All'udienza del 20.10.2022, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e all'odierna udienza hanno discusso oralmente la causa e hanno concluso come da verbale.
***
Si premette che, nonostante la comparsa di costituzione e risposta in appello rechi, nell'intestazione, la dicitura “con appello incidentale”, si tratta in realtà di mero refuso, come risulta inequivocamente dalla lettura dell'atto, sia nella parte argomentativa che nelle conclusioni;
inoltre, i difensori, in calce alla comparsa, espressamente dichiarano che “non viene fatto appello incidentale” e che pertanto non è dovuto il pagamento di alcun contributo unificato.
***
Ciò precisato, articola quattro motivi, così rubricati: Pt_1
1) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore››;
2) ‹‹violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n.
2008/118/CE.››;
3) ‹‹Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE.››;
pagina 3 di 8 4) ‹‹In subordine, violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ.: stante la certa buona fede di , gli interessi legali devono decorrere dall'11.11.2020 e non Parte_1 dal 14.3.2020.››.
***
L'appello deve essere deciso alla luce della recente pronuncia della Corte costituzionale, di cui l'appellante ha preso atto e di cui si dirà a breve.
Come ricostruito in prospettiva storico sistematica dalla Suprema Corte (Cass. n. 17643 del
30.6.2025), l'addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta dal d.l. n. 511 del
1988 ed è rimasta in vigore fino alla sua abrogazione sull'intero territorio nazionale, avvenuta nel 2012; la normativa istitutiva stabiliva che l'obbligo di versamento dell'addizionale gravasse sul fornitore di energia elettrica, il quale poteva tuttavia traslare il relativo onere sull'utente finale, mediante specifica indicazione in bolletta;
l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007, che ha sostituito l'art. 6
d.l. n. 511/1988, come convertito, in recepimento della Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, sottoponendo anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della Direttiva n. 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione e ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa;
l'art. 3, par. 2, Direttiva n. 92/12/CEE stabiliva che i prodotti di cui al par.
1 - ivi compresa l'energia elettrica - potessero formare oggetto di altre imposizioni indirette, aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettassero le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; a tale disposizione si è poi sovrapposta la formulazione dell'art. 1, par. 2, Direttiva n. 2008/118/CE (dal tenore sostanzialmente identico, come rilevato da
CGUE, 9 novembre 2021, C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta), ai sensi del quale i singoli Stati membri dell'Unione Europea possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse, purché queste rispondano a specifiche finalità; tale direttiva ha dunque fatto sorgere la fondamentale questione se l'addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse o meno una specifica finalità; la Direttiva del
2008 è stata recepita dallo Stato italiano con D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del T.U.A. (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504) a far data dal 1°.4.2010; successivamente, con decorrenza 1.1.2012, l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 pagina 4 di 8 ha abrogato l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario e, a far data dal
1°.4.2012, l'art. 6 del d.l. n. 511/1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012,
n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44.
Ciò premesso, va qui detto che, nelle more del presente giudizio di appello, si era pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 11 aprile 2024, causa C-316/22, così statuendo:
‹‹1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati››.
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Successivamente, tuttavia, il panorama è ulteriormente mutato.
E infatti, con sentenza n. 43/2025 del 15.4.2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre
1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva
2008/118/CE.
Secondo il Giudice delle leggi, che ha premesso doversi escludere l'efficacia orizzontale delle direttive eurounitarie non autoesecutive, l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica non rispetta il requisito della finalità specifica richiesto dal diritto dell'Unione europea,
pagina 5 di 8 dal momento che la norma istitutiva ne prevede soltanto una generica destinazione del gettito
«in favore delle province».
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A seguito della caducazione della norma istitutiva della suddetta addizionale - in considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale – non vi è dubbio che i clienti dei fornitori di energia elettrica possano esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito direttamente nei confronti di questi ultimi (che potranno, a loro volta, rivalersi nei confronti dello Stato), nel rispetto dell'ordinario termine decennale di prescrizione.
Infatti, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma interna per contrarietà al diritto UE fa venire meno, nei rapporti tra Erario e fornitore, la causa giustificatrice del prelievo erariale;
una volta rilevata l'incostituzionalità della norma interna (per contrasto con il diritto UE) con effetti (verticali) nei rapporti tra Amministrazione finanziaria e fornitore di energia elettrica, da ciò non può che conseguire la non debenza dei pagamenti effettuati sine titulo dall'utente, consumatore finale (Cass. n. 13740 del 22/05/2025).
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Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc, assorbe e supera tutte le argomentazioni poste a base dei primi tre motivi di appello, dovendosi concludere per la fondatezza della domanda di ripetizione dell'indebito, accolta con l'impugnata ordinanza, a prescindere dalla valutazione della correttezza della disapplicazione della norma come operata dal tribunale.
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Rimane da esaminare il quarto motivo, concernente la decorrenza degli interessi.
Secondo l'appellante, era stato pacificamente appurato in giudizio - in quanto riconosciuto dalla stessa - che la prima lettera di costituzione in mora è stata ricevuta da CP_1 Pt_1 solamente in data 11.11.2020, né la buona fede di era mai stata messa in discussione, Pt_1 sicché aveva errato il giudice di primo grado ad affermare che gli interessi decorrevano dal
14.3.2020 e non dall'11.11.2020.
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Il motivo è fondato.
ha aderito alla doglianza (cfr. pag. 28 della comparsa di costituzione in appello: “la CP_1 scrivente difesa aderisce all'eccezione mossa da controparte, di talché l'Ordinanza impugnata dovrà essere pagina 6 di 8 riformata in punto di interessi sulle somme al cui pagamento è stata condannata ”), rilevando, tuttavia, Pt_1 quanto segue: a) aveva provveduto a corrispondere la somma liquidata in sentenza, Pt_1 pagando, invero, un importo inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere a titolo di interessi legali, calcolati a far data dall'11.11.2020; b) infatti, per un errore di calcolo era stata corrisposta dall'appellante la somma di € 48,11, mentre la stessa avrebbe dovuto semmai corrispondere – in base alla liquidazione delle spese di cui all'ordinanza – la somma di €
52,02; c) in base a quanto dalla stessa sostenuto con il quarto motivo di appello, Pt_1 avrebbe dovuto pagare la somma di € 48,86, ossia gli interessi calcolati a far data dall'11.11.2020 sino alla data del pagamento;
d) da ciò conseguiva che dovrebbe Pt_1 corrispondere alla una differenza di € 0,75, con conseguente superamento del CP_1 motivo di appello.
Ora, premesso che ha pagato spontaneamente proprio le somme richieste da Parte_1
per sorte, interessi (dal marzo 2020) e spese (cfr. all. 8 e 9 alle note conclusionali in CP_1 grado di appello), si osserva che l'ordinanza ha indicato la decorrenza dalla quale far decorrere gli interessi e non l'ammontare degli stessi.
Ne consegue che a nulla rilevano le deduzioni di parte appellata, dovendosi riformare, in quanto erronea, l'ordinanza sul punto.
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In conclusione, l'appello deve essere parzialmente accolto e l'ordinanza, confermata nel resto, va riformata limitatamente alla decorrenza degli interessi, che dovranno essere corrisposti, ai sensi dell'art. 1284 c.c. (come da statuizione del primo giudice, non oggetto di impugnazione) a far data dall'11.11.2020 al saldo.
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Vanno ora regolate le spese di lite del doppio grado di giudizio, atteso che la riforma, anche parziale, della sentenza determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse, che deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
La domanda di è fondata e, ad eccezione del quarto motivo di gravame sulla CP_1 decorrenza degli interessi (profilo che può senz'altro definirsi accessorio e marginale),
[...]
è soccombente. Pt_1
Tuttavia, va dato atto della complessità della questione, del pregresso contrasto esistente nella giurisprudenza di merito e del fatto che il rigetto dei tre motivi di gravame è stato determinato, come si è visto, dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale pagina 7 di 8 (sopravvenuta in corso di causa), che ha superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della
Corte di giustizia sopra citata (sulla base della quale l'esito del presente giudizio sarebbe stato invece favorevole ad ). Parte_1
È evidente che il quadro di riferimento ha subìto continue evoluzioni e mutamenti, sicché ricorrono i presupposti per compensare, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., per intero, tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del tribunale di Roma R.G. n. 45674/2021 del 21.4.2022/3.5.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma dell'impugnata ordinanza, confermata nel resto, condanna al pagamento degli interessi al Parte_1 saggio di cui all'art. 1284 c.c. sulla somma di € 9.517,69 a decorrere dall'11.11.2020 al saldo;
2) compensa per intero tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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