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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 17/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1455/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.ta Valentina Nanula ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), alla via Besana n. 3;
- Ricorrente
e da
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“
1-Dichiarare la separazione personale di e sposati in Parte_1 Persona_1
Sant'Angelo Lodigiano l'1.12.2018.
2-Dichiarare, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e contratto in Sant'Angelo Lodigiano l'1.12.2018. Parte_1 Persona_1 3-Disporre l'annotazione sull'atto di matrimonio (Comune di Sant'Angelo Lodigiano n. 15 parte I anno
2018) della sentenza di separazione e della successiva sentenza di divorzio.”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 09.05.2023, la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando ex art. 473 bis.49 c.p.c. la pronuncia di separazione giudiziale dal marito e, quindi, l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, Controparte_1 previo decorso dei termini di legge.
2. La sig.ra e il sig. regolarmente evocato in giudizio e non Parte_1 Controparte_1 costituito, sono comparsi personalmente dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10.10.2023, concordando per la separazione.
3. Con sentenza n. 980/2023 del 31.10.2023, pubblicata il 03.11.2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi. La sentenza è passata in giudicato il 6.05.2024, come da attestazione di Cancelleria in atti.
4. Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza di comparizione personale delle parti per il 22.11.2024, poi rinviata al successivo 14.02.2025 su istanza del difensore di parte ricorrente, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto parte resistente, onde consentirne la costituzione in giudizio.
Alla predetta udienza è comparsa la ricorrente personalmente, mentre il resistente, non costituito, non è comparso. La sig.ra ha dichiarato: “non sono più riuscita a sentire il sig. da quanto ha Pt_1 Per_1 fatto l'incidente, anche la sua famiglia non sa dove sia andato. Lui non ha la residenza da nessuna parte, anche se è presente in Italia, ho anche chiesto ai Carabinieri dopo l'incidente, se riuscivano a darmi qualche informazione, ma non hanno saputo dirmi nulla”. La Giudice, dato atto, si è riservata.
A scioglimento della riserva, ritenuta la regolarità del contraddittorio e la causa matura per la decisione, la giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio.
DIRITTO
L'ammissibilità di un ricorso in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio è prevista nelle forme stabilite dall'art. 473 bis.49 c.p.c.
Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto risulta venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sin da poco dopo la celebrazione del matrimonio, in considerazione della sostanziale assenza di convivenza tra le parti e della irreperibilità del resistente a far data dal 2019.
2 Nel caso di specie, l'assenza di convivenza tra le parti e la cessazione di qualsiasi rapporto tra le stesse, avvenute prima della domanda di separazione, nonché l'assenza del resistente nel presente giudizio, rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
Stante l'assenza di ulteriori domande, l'assenza di figli e l'indipendenza economica delle parti non vi sono ulteriori questioni da regolare.
3. Spese
Nulla sulle spese di lite, che devono ritenersi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) in data 01.12.2018, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, atto n. 15 parte I, anno 2018;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lodi, il 11.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Carla Venditti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1455/2023 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv.ta Valentina Nanula ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano (MI), alla via Besana n. 3;
- Ricorrente
e da
(c.f. ; Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al Pubblico Ministero in sede ex artt. 70 e 71
c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente Parte_1
“
1-Dichiarare la separazione personale di e sposati in Parte_1 Persona_1
Sant'Angelo Lodigiano l'1.12.2018.
2-Dichiarare, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., decorso il termine di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che ha disposto la separazione, lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e contratto in Sant'Angelo Lodigiano l'1.12.2018. Parte_1 Persona_1 3-Disporre l'annotazione sull'atto di matrimonio (Comune di Sant'Angelo Lodigiano n. 15 parte I anno
2018) della sentenza di separazione e della successiva sentenza di divorzio.”.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 comma II n. 4 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 09.05.2023, la sig.ra ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale domandando ex art. 473 bis.49 c.p.c. la pronuncia di separazione giudiziale dal marito e, quindi, l'ulteriore e successiva pronuncia di scioglimento del matrimonio, Controparte_1 previo decorso dei termini di legge.
2. La sig.ra e il sig. regolarmente evocato in giudizio e non Parte_1 Controparte_1 costituito, sono comparsi personalmente dinanzi al giudice delegato all'udienza del 10.10.2023, concordando per la separazione.
3. Con sentenza n. 980/2023 del 31.10.2023, pubblicata il 03.11.2023 è stata pronunciata la separazione dei coniugi. La sentenza è passata in giudicato il 6.05.2024, come da attestazione di Cancelleria in atti.
4. Con separata ordinanza la causa è stata rimessa sul ruolo e fissata l'udienza di comparizione personale delle parti per il 22.11.2024, poi rinviata al successivo 14.02.2025 su istanza del difensore di parte ricorrente, a causa di un incidente stradale che ha coinvolto parte resistente, onde consentirne la costituzione in giudizio.
Alla predetta udienza è comparsa la ricorrente personalmente, mentre il resistente, non costituito, non è comparso. La sig.ra ha dichiarato: “non sono più riuscita a sentire il sig. da quanto ha Pt_1 Per_1 fatto l'incidente, anche la sua famiglia non sa dove sia andato. Lui non ha la residenza da nessuna parte, anche se è presente in Italia, ho anche chiesto ai Carabinieri dopo l'incidente, se riuscivano a darmi qualche informazione, ma non hanno saputo dirmi nulla”. La Giudice, dato atto, si è riservata.
A scioglimento della riserva, ritenuta la regolarità del contraddittorio e la causa matura per la decisione, la giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio.
DIRITTO
L'ammissibilità di un ricorso in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio è prevista nelle forme stabilite dall'art. 473 bis.49 c.p.c.
Quanto alla fattispecie in esame, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia invocata.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto risulta venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sin da poco dopo la celebrazione del matrimonio, in considerazione della sostanziale assenza di convivenza tra le parti e della irreperibilità del resistente a far data dal 2019.
2 Nel caso di specie, l'assenza di convivenza tra le parti e la cessazione di qualsiasi rapporto tra le stesse, avvenute prima della domanda di separazione, nonché l'assenza del resistente nel presente giudizio, rendono inequivocabile l'intervenuta disgregazione del rapporto di coniugio tra le parti.
Stante l'assenza di ulteriori domande, l'assenza di figli e l'indipendenza economica delle parti non vi sono ulteriori questioni da regolare.
3. Spese
Nulla sulle spese di lite, che devono ritenersi irripetibili attesa la natura necessaria del giudizio quanto allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e contratto nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO) in data 01.12.2018, trascritto nei registri dello Stato
Civile del predetto Comune, atto n. 15 parte I, anno 2018;
2) dichiara irripetibili le spese del giudizio;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Angelo Lodigiano (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lodi, il 11.03.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Elena Giuppi
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