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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/12/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1864/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott. Roberto Bianco Giudice dott. Daniele Bravi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1864/2025 v.g. promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
E
), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. ROMANO GIOIA
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate di seguito indicate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole per cui gli accordi intervenuti vanno omologati.
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di rispetto. Ciascuno sarà libero di stabilire la propria residenza o domicilio, con l'impegno di comunicare all'altro ogni eventuale variazione. 2) Il figlio minore è affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il minore risiede presso l'abitazione coniugale unitamente alla madre, sita in Latina, via dei
Siculi n. 11. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice compente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno. 3) Al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, i genitori concordano i seguenti tempi di permanenza Weekend alternati: il figlio pernotterà con il padre e con la madre a weekend alternati. Il weekend che pernotterà dal padre, quest'ultimo lo preleverà dalla madre il venerdì dall'orario di uscita dal lavoro al lunedì successivo in cui lo accompagnerà
a scuola. Turni infrasettimanali: il figlio trascorrerà con il padre, ed in sua assenza con i nonni paterni, i giorni del martedì e del giovedì dall'orario di uscita da scuola sino al rientro a scuola il giorno successivo curandone l'accompagnamento. Festività: durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il figlio trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro, il 6 gennaio alternativamente un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro, giorno in cui saranno garantita la visita ai nonni paterni e materni. A partire dal
Natale anno 2025, il 24 dicembre e il 31 dicembre con la madre ed i 25 dicembre e il gennaio e il 6 gennaio con il padre. Durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà alternativamente un anno la Pasqua con la madre e il lunedi' dell'Angelo con il padre, e l'anno successivo viceversa.
Per la prima Pasqua in regime di separazione il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il lunedi' dell'Angelo con il padre. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori. E' consentito il diverso accordo tra i genitori. Il minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori e dei nonni. Vacanze estive: il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e dovranno essere reperibili sia il genitore che il figlio. Compleanno del minore: sarà trascorso con entrambi i genitori, ove possibile, o secondo accordi specifici. Ulteriori periodi di visita/frequentazione infrasettimanali potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della sua volontà. Le parti si danno sin da ora reciproca disponibilità a scambiare i giorni o i fine settimana di frequentazione del figlio ove si verificassero particolari occasioni, quali a tiolo esemplificativo, impegni di lavoro, feste di famiglia e altro. 4) La casa coniugale, sita in Latina, via dei Siculi n. 11, di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, è assegnata in godimento alla sig.ra
[...]
, in quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore, al fine Pt_2
di tutelare l'interesse di quest'ultimo a conservare il proprio habitat domestico. Il sig. si impegna a continuare a corrispondere Parte_1
integralmente le rate del mutuo gravante su detto immobile anche successivamente alla separazione. In ragione di quanto esposto i coniugi, inoltre, convengono che al compimento del diciottesimo anno di età del figlio, la sig.ra si obbliga a trasferire a quest'ultimo la Parte_2
propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile sopra indicato, censito al Catasto di Latina al foglio n. 148, particella n. 546, sub 65 con atto pubblico da stipularsi entro e non oltre i sei mesi successivi al compimento della maggiore età del figlio, rimanendo pertanto l'intestazione al padre per la restante quota del 50%. Le spese condominiali dell'immobile suddetto saranno versate nella quota del 50% dalla Sig.ra e dal Sig. Pt_2
, escluse le spese dell'acquedotto (fisse e consumo) che rimarranno a Pt_1
carico della Sig.ra trattandosi di spese già erogate mensilmente dal Pt_2
Sig. , comprese nell'assegno di mantenimento del minore. Eventuali Pt_1
conguagli dovranno equamente essere spartiti tra i Sigg.ri e . 5) Pt_1 Pt_2
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, il sig. si obbliga a Parte_1
versare alla sig.ra , entro il giorno 6 di ogni mese, la somma Parte_2
di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi su conto corrente indicato dalla madre (IBAN IT62Q0347501605CC0010177351) e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'Assegno Unico
Universale sarà percepito interamente dalla madre, la quale lo utilizzerà per il pagamento della mensa del figlio e per le altre esclusive esigenze del figlio. 6) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative o culturali, come previste nell'allegato protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale civile di Latina) relative al figlio, non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori si obbligano al versamento del 50% delle spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, nonché del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, per le quali è richiesto l'accordo dei genitori, tutte indicate nell'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Latina. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori, subordinate al consenso di entrambi i genitori, verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine minore qualora lo richieda la spesa da concordare, all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il figlio verrà iscritto alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori. Qualora compravate esigenze impongano la scelta di diverso istituto scolastico, i genitori di comune accordo adotteranno la decisione migliore nell'interesse esclusivo del figlio.
In mancanza di accordo il genitore che lo riterrà necessario potrà adire il
Giudice compente per accertare il prevalente interesse del figlio. Per la individuazione delle ulteriori spese straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Latina, anche eventualmente successivamente integrato e modificato, che qui si intende trascritto. 7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...] , a titolo di assegno di mantenimento per sé, la somma mensile di € Pt_2
300,00 (trecento/00), da versarsi con le medesime modalità di cui al punto
5) e soggetta a rivalutazione ISTAT. Le parti si danno reciprocamente atto che tale contributo è disposto in considerazione dell'attuale e momentanea assenza di un'occupazione lavorativa della sig.ra . In ragione del Pt_2
principio di autoresponsabilità, quest'ultima si impegna attivamente nella ricerca di un impiego, anche con iscrizione all'Ufficio di collocamento. Le parti convengono espressamente che l'obbligo di corresponsione di tale assegno cesserà automaticamente e definitivamente dal momento in cui la sig.ra reperirà un'occupazione lavorativa stabile, anche part- Parte_2
time, o intraprenderà una nuova convivenza, senza la necessità di adire l'Autorità giudiziaria. La sig.ra si impegna a comunicare Pt_2
tempestivamente al sig. il verificarsi di tali circostanze. Il Sig. Pt_1 Pt_1
si obbliga altresì al pagamento delle rate di finanziamento per
[...]
l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 tg. GN114MS, attualmente di sua proprietà e di esclusivo utilizzo della Sig.ra la quale si Parte_2
obbliga ad effettuare il passaggio di proprietà a suo nome entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 8) genitori si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in il 28/06/2014 (matrimonio trascritto nel registro dello stato CP_1 civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 12 atti di matrimonio, parte 2 serie C dell'anno 2014 omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 19/12/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Concetta Serino Presidente Est. dott. Roberto Bianco Giudice dott. Daniele Bravi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1864/2025 v.g. promossa da:
( ), Parte_1 C.F._1
E
), rappresentati e difesi Parte_2 C.F._2 dall'avv. ROMANO GIOIA
PARTE RICORRENTE
e con la partecipazione del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta delle parti MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
All'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta innanzi al Presidente
Relatore e all'esito del deposito delle note delle parti, i coniugi confermavano la loro richiesta sicchè la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle stesse, preso atto della volontà di non riconciliarsi.
Tanto premesso a parere del Collegio l'esame degli atti esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia di separazione che avvalora l'irrimediabilità della crisi coniugale.
La domanda di separazione consensuale deve, pertanto, essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Le condizioni concordate di seguito indicate appaiono congrue rispetto alle esigenze delle parti e conformi agli interessi della prole per cui gli accordi intervenuti vanno omologati.
1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di rispetto. Ciascuno sarà libero di stabilire la propria residenza o domicilio, con l'impegno di comunicare all'altro ogni eventuale variazione. 2) Il figlio minore è affidato in regime di affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. I genitori si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il minore risiede presso l'abitazione coniugale unitamente alla madre, sita in Latina, via dei
Siculi n. 11. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice compente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno. 3) Al fine di garantire al minore un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, i genitori concordano i seguenti tempi di permanenza Weekend alternati: il figlio pernotterà con il padre e con la madre a weekend alternati. Il weekend che pernotterà dal padre, quest'ultimo lo preleverà dalla madre il venerdì dall'orario di uscita dal lavoro al lunedì successivo in cui lo accompagnerà
a scuola. Turni infrasettimanali: il figlio trascorrerà con il padre, ed in sua assenza con i nonni paterni, i giorni del martedì e del giovedì dall'orario di uscita da scuola sino al rientro a scuola il giorno successivo curandone l'accompagnamento. Festività: durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il figlio trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro, il 31 dicembre con un genitore e il 1 gennaio con l'altro, il 6 gennaio alternativamente un anno con un genitore e l'anno dopo con l'altro, giorno in cui saranno garantita la visita ai nonni paterni e materni. A partire dal
Natale anno 2025, il 24 dicembre e il 31 dicembre con la madre ed i 25 dicembre e il gennaio e il 6 gennaio con il padre. Durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà alternativamente un anno la Pasqua con la madre e il lunedi' dell'Angelo con il padre, e l'anno successivo viceversa.
Per la prima Pasqua in regime di separazione il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il lunedi' dell'Angelo con il padre. Le restanti festività e/o ponti verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio di alternanza della presenza del figlio presso l'uno e l'altro dei genitori. E' consentito il diverso accordo tra i genitori. Il minore trascorrerà, inoltre, la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori e dei nonni. Vacanze estive: il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo di almeno quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio e dovranno essere reperibili sia il genitore che il figlio. Compleanno del minore: sarà trascorso con entrambi i genitori, ove possibile, o secondo accordi specifici. Ulteriori periodi di visita/frequentazione infrasettimanali potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, nonché nel rispetto della sua volontà. Le parti si danno sin da ora reciproca disponibilità a scambiare i giorni o i fine settimana di frequentazione del figlio ove si verificassero particolari occasioni, quali a tiolo esemplificativo, impegni di lavoro, feste di famiglia e altro. 4) La casa coniugale, sita in Latina, via dei Siculi n. 11, di proprietà comune dei coniugi in ragione del 50% ciascuno, è assegnata in godimento alla sig.ra
[...]
, in quanto genitore collocatario prevalente del figlio minore, al fine Pt_2
di tutelare l'interesse di quest'ultimo a conservare il proprio habitat domestico. Il sig. si impegna a continuare a corrispondere Parte_1
integralmente le rate del mutuo gravante su detto immobile anche successivamente alla separazione. In ragione di quanto esposto i coniugi, inoltre, convengono che al compimento del diciottesimo anno di età del figlio, la sig.ra si obbliga a trasferire a quest'ultimo la Parte_2
propria quota di comproprietà, pari al 50%, dell'immobile sopra indicato, censito al Catasto di Latina al foglio n. 148, particella n. 546, sub 65 con atto pubblico da stipularsi entro e non oltre i sei mesi successivi al compimento della maggiore età del figlio, rimanendo pertanto l'intestazione al padre per la restante quota del 50%. Le spese condominiali dell'immobile suddetto saranno versate nella quota del 50% dalla Sig.ra e dal Sig. Pt_2
, escluse le spese dell'acquedotto (fisse e consumo) che rimarranno a Pt_1
carico della Sig.ra trattandosi di spese già erogate mensilmente dal Pt_2
Sig. , comprese nell'assegno di mantenimento del minore. Eventuali Pt_1
conguagli dovranno equamente essere spartiti tra i Sigg.ri e . 5) Pt_1 Pt_2
Nulla sulle spese, trattandosi di domanda congiunta. A titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, il sig. si obbliga a Parte_1
versare alla sig.ra , entro il giorno 6 di ogni mese, la somma Parte_2
di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da versarsi su conto corrente indicato dalla madre (IBAN IT62Q0347501605CC0010177351) e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. L'Assegno Unico
Universale sarà percepito interamente dalla madre, la quale lo utilizzerà per il pagamento della mensa del figlio e per le altre esclusive esigenze del figlio. 6) Le spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive, ricreative o culturali, come previste nell'allegato protocollo spese straordinarie in uso presso il Tribunale civile di Latina) relative al figlio, non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I genitori si obbligano al versamento del 50% delle spese straordinarie “obbligatorie” per le quali non è richiesta la previa concertazione, nonché del 50% delle spese straordinarie necessarie per il figlio, per le quali è richiesto l'accordo dei genitori, tutte indicate nell'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Latina. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori, subordinate al consenso di entrambi i genitori, verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa nel mese successivo. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine minore qualora lo richieda la spesa da concordare, all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il figlio verrà iscritto alla scuola pubblica, salvo diverso accordo dei genitori. Qualora compravate esigenze impongano la scelta di diverso istituto scolastico, i genitori di comune accordo adotteranno la decisione migliore nell'interesse esclusivo del figlio.
In mancanza di accordo il genitore che lo riterrà necessario potrà adire il
Giudice compente per accertare il prevalente interesse del figlio. Per la individuazione delle ulteriori spese straordinarie si farà riferimento all'attuale protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Latina, anche eventualmente successivamente integrato e modificato, che qui si intende trascritto. 7) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 [...] , a titolo di assegno di mantenimento per sé, la somma mensile di € Pt_2
300,00 (trecento/00), da versarsi con le medesime modalità di cui al punto
5) e soggetta a rivalutazione ISTAT. Le parti si danno reciprocamente atto che tale contributo è disposto in considerazione dell'attuale e momentanea assenza di un'occupazione lavorativa della sig.ra . In ragione del Pt_2
principio di autoresponsabilità, quest'ultima si impegna attivamente nella ricerca di un impiego, anche con iscrizione all'Ufficio di collocamento. Le parti convengono espressamente che l'obbligo di corresponsione di tale assegno cesserà automaticamente e definitivamente dal momento in cui la sig.ra reperirà un'occupazione lavorativa stabile, anche part- Parte_2
time, o intraprenderà una nuova convivenza, senza la necessità di adire l'Autorità giudiziaria. La sig.ra si impegna a comunicare Pt_2
tempestivamente al sig. il verificarsi di tali circostanze. Il Sig. Pt_1 Pt_1
si obbliga altresì al pagamento delle rate di finanziamento per
[...]
l'acquisto dell'autovettura Fiat 500 tg. GN114MS, attualmente di sua proprietà e di esclusivo utilizzo della Sig.ra la quale si Parte_2
obbliga ad effettuare il passaggio di proprietà a suo nome entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo. 8) genitori si prestano reciprocamente il consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e carta d'identità valida per l'espatrio.
P.T.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così dispone: in accoglimento del ricorso dichiara la separazione delle parti coniugate in il 28/06/2014 (matrimonio trascritto nel registro dello stato CP_1 civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n. 12 atti di matrimonio, parte 2 serie C dell'anno 2014 omologa gli accordi intervenuti tra le parti;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza come per legge.
Nulla sulle spese.
LATINA, 19/12/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Concetta Serino