Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/04/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 299/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 299/2025 R.G. vertente tra:
C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...];
e
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2 in Cogliate (MB), Via Monte Rosa n. 24, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Sabrina Sala ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Brugherio, Via Volturno n. 80, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito così stabilire:
1) confermare l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi;
2) i genitori si impegnano a collaborare fattivamente tra loro nel ruolo educativo, mantenendo unitarietà nello stesso. Essi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, con esercizio disgiunto unicamente per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza del minore con ciascun genitore.
3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni giovedì dall'uscita da scuola sino alle Per_1 ore 21.30 quando lo riaccompagnerà a casa della madre e a settimane alterne dal venerdì dall'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.30 quando lo riaccompagnerà presso la casa materna e salvo diversi accordi raggiunti di volta in volta tra i genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi degli stessi e degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore;
4) durante la giornata del Natale e quella di S. Stefano, in via alternata annualmente tra padre e madre, dandosi atto che il giorno di Natale del 2024 è stato con il padre ed il giorno di S. Per_1
Stefano 2024 con la madre;
il restante periodo dal 26/12 al 6/1 sarà suddiviso in due intervalli, da
5) ad anni alterni tra madre e padre durante le vacanze pasquali, avendo cura che trascorra Per_1 almeno un giorno (alternativamente il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo) con l'altro genitore.
Le parti si danno atto che il giorno di Pasqua del 2025 starà con il padre;
Per_1
6) i giorni festivi e/o le altre festività previste da calendario che comporteranno ponti scolastici (a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre e 8 dicembre) verranno trascorsi con il genitore con in quale si troverà in base al Per_1 punto 3) che precede salvo diversi accordi raggiunti di volta in volta tra i genitori per garantire l'alternanza o per consentire vacanze e/o viaggi;
7) durante il periodo estivo per almeno due settimane consecutive con ciascun genitore, da concordare preventivamente entro la fine del mese di maggio precedente ed eventualmente una terza settimana in periodo da concordare tra i genitori nei mesi di giugno/luglio o settembre;
resta inteso che qualora le due settimane consecutive dovessero essere individuate nel mese di agosto dovranno coincidere con la prima o la seconda quindicina di tale mese. Entro il predetto termine dovranno essere programmate le vacanze di con i nonni materni o paterni. Per_1
8) la madre e il padre si impegnano a rispettare gli impegni extrascolastici di nei periodi di Per_1 permanenza presso di ciascuno di loro (attività sportive in particolare calcio, catechismo, etc.). Essi potranno sempre contattare telefonicamente allorché sarà con l'altro genitore. Inoltre, in Per_1 occasione di ciascuna vacanza o festività, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e anticipatamente i luoghi di villeggiatura ove il figlio andrà a soggiornare, anche con i nonni, garantendo la reciproca reperibilità telefonica;
9) i genitori si danno reciprocamente atto che nei giorni di rispettiva competenza avranno facoltà di affidare ai nonni materni e paterni e/o a persone ritenute di propria fiducia, ivi comprese Per_1 eventuali baby sitter;
10) eventuali viaggi all'estero di dovranno essere preventivamente concordati tra i genitori Per_1 ed ognuno di essi sarà libero di rifiutare il proprio consenso qualora motivi di natura politica locale, sanitaria, igienica dovessero sconsigliare la scelta;
11) i genitori si impegnano reciprocamente ad assicurare una corretta e puntuale informativa relativamente ad eventi che concernono nei periodi di rispettiva permanenza di essi presso Per_1 ciascun genitore.
12) Il padre contribuirà al mantenimento di mediante il versamento entro il giorno 5 del mese Per_1 dell'importo di € 250,00 mensili sul c/c intestato alla sig.ra Parte_1
13) I genitori suddivideranno le spese straordinarie di nella misura del 50% ciascuna in Per_1 conformità alle direttive contenute nel Protocollo del Tribunale di Monza ovvero:
- le parti dichiarano concordemente che rientrano nel mantenimento ordinario tutte le spese destinate a soddisfare le normali esigenze di vita quotidiana di , mentre per spese straordinarie devono Per_1 intendersi tutti gli esborsi necessari a far fronte ad esigenze non rientranti nelle consuete abitudini di vita del figlio e sono da individuarsi in:
a) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra le parti, anche sulla scelta dei professionisti ai quali rivolgersi: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) visite e cure dentistiche;
c) visite e cure oculistiche;
d) visite e cure private di natura allergologica e dermatologica;
e) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) visite e cure psicologiche, ove occorrenti, per entrambi i figli;
b) potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
c) spese di istruzione (da documentare) che richiedono il preventivo accordo tra le parti: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari (solo per il primo anno di iscrizione), nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive /ad accezione di calcio posto che trattasi di sport che già pratica); viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di Per_1 trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione); corsi di recupero e lezioni private in caso di necessità;
d) spese di istruzione (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo tra le parti: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori).
Tutte le suddette spese, in quanto straordinarie, dovranno essere documentate e nei casi di cui alle lettere a) e c) che precedono, la richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni – salvo urgenze prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza trimestrale, prospettando trimestralmente le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi anche per le spese erogabili senza preventivo accordo e l'altro genitore provvederà al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di spese superiori a euro 1.000,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare e quindi a versare prima dell'erogazione i relativi costi per la quota di propria spettanza.
Le spese della presente procedura si intendono interamente compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
II. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 17.01.2025, così provvede: Parte_2
I. Prende atto dell'accordo, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi