Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/03/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
11/02/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. COSTA ALESSANDRO
- Ricorrente –
Contro
– c.f. Controparte_1
) - in persona del legale rappresentante pro-tempore P.IVA_1
rappr. e dif. Dagli avv.ti Antonio Andriulli, Francesco Certomà e Rita Battiato
- Convenuto –
E
, VIALE EUROPA 190 (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
P.I. )), IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE P.IVA_3
rappr. e dif. Dall' Avv.to Avv. Massimo Zaccheo
- Convenuto –
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29/12/2022 il ricorrente, premettendo che in forza
[...]
aveva restituito tale somma la lordo dei contributi fiscali e previdenziali pari a CP_2
euro 38.770,01 e che nulla di tale contribuzioni figurava nell'estratto contributivo dell' , chiedeva, ove avesse effettivamente provveduto al CP_1 Controparte_2
versamento dei contributi previdenziali obbligatori a favore dell'Istituto di Previdenza, dichiarare il proprio diritto all'accredito da parte dell dei suddetti contributi CP_1
previdenziali; ovvero, ove non avesse provveduto al versamento dei CP_2
contributi previdenziali obbligatori a favore dell'Istituto di Previdenza, dichiarare il proprio diritto alla restituzione da parte di della complessiva somma Controparte_2
di euro 38.770,01 configurandosi in tal caso un indebito arricchimento.
Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto del ricorso.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
Ed invero nel caso di specie risulta dirimente l'esistenza dell'accordo transattivo intercorso tra il ricorrente e , il quale, sottoscritto in data 2 febbraio 2009 CP_2
era volto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con . CP_2
Al riguardo, va ricordato che, con detto accordo, il ricorrente, a fronte della stabilizzazione del rapporto di lavoro con ha rinunciato: a) al Controparte_2
punto 2 “… - agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio …” e “ad ogni pretesa e/o vertenza concernente provvedimenti di trasferimento e/o provvisoria applicazione adottati dalla Società in sede di riammissione e/o successivamente alla stessa;
b) al punto 3 “… ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la Società, diversi da quello preso a riferimento dalla sentenza di cui al punto 2)”.
Inoltre ha accettato: c) al punto 7 “l'assunzione con contratto a tempo indeterminato” con “decorrenza dalla data di sottoscrizione del verbale” di conciliazione ed “anzianità convenzionale, valida a tutti gli effetti contrattuali, dalla data di effettiva riammissione in servizio/ripresa del servizio …”; d) al punto 5 “ … le modalità ed i termini di riammissione in servizio a suo tempo adottati dalla Società …
e – con riferimento al rapporto di lavoro intercorso <> con la Società, per effetto della riammissione in servizio e fino alla data di sottoscrizione del presene verbale – formula espressa e generale rinuncia”.
Infine si è obbligato a restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'Azienda per i periodi non lavorati pari a Euro 38.770,01 secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società (cfr. doc. allegati al ricorso).
Orbene, alla luce del contenuto e delle clausole presenti nell'accordo che è stato liberamente sottoscritto dal ricorrente, appare indubbia, a parere del Tribunale, la natura di accordo transattivo cd novativo dello stesso.
Secondo l'autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
“caratteristica della transazione novativa è quella di essere, al pari della transazione propria (non novativa) un negozio di secondo grado, ma non un negozio ausiliario, bensì un negozio principale;
pertanto - a differenza di quel che accade nella transazione propria, nella quale il contratto di transazione è complementare rispetto al fatto causativo del rapporto originario ed è quindi fonte concorrente di diritti e di obblighi - nella transazione novativa il contratto di transazione rappresenta l'unica fonte dei diritti e degli obblighi delle parti …” (Cass., 18 maggio 1999, n. 4811; si veda anche, Cass., 28 febbraio 2006, n. 4455 e Cass. 20 febbraio 1988, n. 1806).
Come evidenziato dal resistente la natura novativa del verbale di conciliazione in questione ha reso del tutto autonomo l'accordo stipulato tra le parti anche in ordine alle somme che il ricorrente si è obbligato a restituire a . CP_2
Ed invero anche la giurisprudenza di merito, ha in casi del tutto analoghi riconosciuto la natura novativa di tale accordo convenendo, in ordine all'efficacia e agli effetti di verbali di conciliazione stipulati con che “con il verbale di CP_2
conciliazione l'intero periodo di ricostituzione del rapporto, compreso quello successivo alla costituzione in mora, viene definitivamente cancellato dalla storia lavorativa di … presso le : essa risulta assunta ex novo da soltanto a partire CP_2 CP_2
dal 1.12.2008”; - “nell'ambito della conciliazione, avente carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni”; - “la somma che la lavoratrice si impegnava a restituire rappresentava il costo sostenuto dalle per l'arco temporale in cui non vi era CP_2
stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e – soprattutto – nessuna valida posizione contributiva”; - “in altre parole, nella contemplazione dell'aliquid datum et aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che la RA … non aveva diritto ad alcuna retribuzione né ad alcun contributo previdenziale a carico di per il periodo CP_2
antecedente la nuova assunzione con effetto dal 1.12.2008, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), la stessa lavoratrice si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo che ristorasse l'azienda dei costi sostenuti per un periodo in cui vi era stata carenza lavorativa, quindi anche retributiva e contributiva”; - “la somma non aveva, quindi, natura retributiva, sicché non poteva darsi luogo ad alcuna discettazione fra lordo e netto. Questo era quanto la lavoratrice avrebbe dovuto restituire perché, a questo punto, qualificato indebito”; - “l'appellata evidenzia che
, in esecuzione della sentenza della Corte d'appello aveva pagato le somme CP_2
dovute, operando le trattenute di legge, e quindi la lavoratrice aveva percepito le somme c.d. nette. Oggettivamente, dunque, per effetto della conciliazione si sarebbe verificato che la lavoratrice si fosse impegnata a restituire il cd lordo, ovvero più di quanto cd netto non avesse percepito;
in realtà, per i motivi già detti, nell'ambito del nemmeno si può parlare di lordo / netto”; - “sostiene tuttavia l'appellata che tale somma non possa essere restituita a poiché mai versata all'ente previdenziale CP_2
dal datore di lavoro;
la tesi dell'appellata non può essere condivisa proprio in ragione del tenore dell'impegno restitutorio assunto nell'accordo che si riferisce ad una ben specificata somma, come detto senza alcuna specificazione sul cd lordo/netto” (cfr.
Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 421/; cfr. anche Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 801/2015).
Inoltre, in recentissime pronunce sempre rese in fattispecie perfettamente analoghe a quella odierna, la Corte di Appello di Bari ha svolto i seguenti rilievi: “La vicenda dell'effettivo versamento o meno della contribuzione qui reclamata dal lavoratore (il quale assume, in sostanza, che essa non doveva essere restituita a in quanto CP_2
giammai versata all'IPOST, ente previdenziale dell'epoca, operante fino al
31.12.2010) è indubbiamente poco chiara, ove si consideri che, stando alle invero generiche rappresentazioni dell pure evocato in giudizio, tale contribuzione non CP_1
risulta visualizzabile dall'Istituto (nelle more subentrato all'IPOST).
Vi è però che, a prescindere da tale questione, con l'art. 13 dell'accordo transattivo il lavoratore si è impegnato a “restituire alla Società gli importi complessivamente liquidati dall'azienda per i periodi non lavorati pari a Euro 99.614,58 secondo lo specifico piano di rateizzazione condiviso con la Società”: facendo leva sul termine
“restituire”, il lavoratore assume che non può essere restituito ciò che non è stato mai versato, vale a dire la contribuzione omessa, e che, diversamente opinando, si consentirebbe alla società datrice di lavoro un indebito arricchimento.
Non vi è dubbio che con la suddetta transazione non vengono modificati aspetti afferenti il preesistente rapporto, bensì se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate, che non hanno più alcun riferimento causale alla retribuzione comprensiva di contribuzione.
Del resto, come espressamente convenuto dalle stesse parti, il verbale di conciliazione prodotto in atti ha natura di accordo (transattivo e) novativo (v. punto
14 terzo capoverso) ed il relativo verbale di conciliazione - che non è stato impugnato dal lavoratore per dolo o errore - appare chiaro nel suo tenore letterale e non consente interpretazioni diverse laddove stabilisce l'obbligo a carico di quest'ultimo di corrispondere al datore di lavoro la somma complessiva di euro 99.614,58, “con la rateizzazione concordata fra le parti.”.
E' noto che l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti, con la conseguenza che— al di fuori dell'ipotesi in cui sussista un'espressa manifestazione di volontà delle parti in tal senso— il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero (Cass. 14/07/2011, n.
15444) se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto, il quale si pone come causa dell'accordo transattivo, che, di regola, non è volto a trasformare il rapporto controverso» (Cass. 2 mar. 2020, n. 5674, in motiv. p. 5).
Orbene, nella specie, il verbale di conciliazione non solo costituisce espressamente, come detto, per volontà delle stesse parti, un nuovo “accordo generale novativo” (si rammenta all'uopo che con la transazione “generale” le parti in lite chiudono definitivamente ogni contestazione su tutti i loro pregressi rapporti, costituendo una nuova situazione, all'interno della quale non è necessario individuare una concessione in relazione ad ogni singola vicenda implicata nel contratto, potendo la concessione di ciascuna parte tradursi anche nel totale sacrificio di una sola posizione, relativa ad uno dei vari affari coinvolti nel componimento di interessi, v. Cass. n. 5139/2003), ma dà atto altresì che queste ultime (v. punti 3 e 4) rinunciano «agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio», per cui non vengono modificati aspetti afferenti il preesistente rapporto, ma se ne generano di nuovi intervenendo sulle condizioni e sulle modalità di restituzione delle somme ivi menzionate.
Pertanto, una volta riconosciuto l'ammontare del debito quale “liquidato dall'Azienda”, così come concordemente determinato in base al verbale di conciliazione sindacale, non è ammissibile, se non sulla scorta di comprovati dati errati ed inesatti, la successiva contestazione della quantificazione (v. sul punto Cass. 11 nov. 2016, n. 23093).
Ed allora non può che concludersi che, nell'ambito della conciliazione, avente come detto carattere transattivo e novativo, le parti erano libere di pattuire, nella loro autonomia, le rispettive controprestazioni laddove l'importo che l'istante si è impegnato a restituire rappresentava, in sostanza, il costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado a carico di per l'arco temporale in cui CP_2
non vi era stata alcuna prestazione, nessun rapporto lavorativo e nessuna valida posizione contributiva.
In altre parole, nella contemplazione dell'aliquid datum ed aliquid retentum, nel mentre si stabiliva che il lavoratore non aveva diritto ad alcuna retribuzione, né ad alcun contributo previdenziale, a carico di per il periodo antecedente la CP_2
nuova assunzione con effetto dal febbraio 2009, ben potevano i contraenti convenire che, in cambio di un diritto alla assunzione (all'epoca della conciliazione ancora sub iudice), lo stesso lavoratore si obbligasse a corrispondere all'azienda un importo complessivo pari, come detto, al costo dell'operazione imposto dalla sentenza di primo grado.
La somma non aveva, quindi, natura retributiva (e/o contributiva), sicché non poteva darsi luogo ad alcuna questione relativa a lordo e netto (cfr., in termini, anche
Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 421/2017 del 6.4.2017): l'impegno restitutorio assunto nell'accordo concerne piuttosto un importo predeterminato nell'ammontare, senza alcuna specificazione in termini di lordo-netto e, soprattutto, senza alcun riferimento agli oneri previdenziali per il periodo di non lavoro (cfr., Corte d'Appello di Firenze, n. 421/2017, cit.).
D'altra parte in alcuna pattuizione del verbale di conciliazione e neppure nell'allegato piano di rateizzazione viene fatto alcun riferimento a somme corrisposte a titolo retributivo e/o contributivo.
Né può qui trovare ingresso un'eventuale domanda restitutoria ovvero di ripetizione di indebito, atteso che quanto versato dal ricorrente rappresenta adempimento di uno specifico obbligo assunto del richiamato accordo conciliativo, restando inconferente il richiamo a Cass. n. 23381/2020 citata dal lavoratore, la quale si è limitata, a ben vedere, a dichiarare inammissibile il ricorso proposto da avverso una sentenza CP_2
(di segno favorevole al lavoratore) resa dalla Corte di Appello di Firenze in una fattispecie analoga.
Per cui tale eventuale domanda avrebbe dovuto postulare la previa impugnativa del citato contratto transattivo per vizio del consenso, che qui non è stata proposta.
Senza contare che (cfr. Cass. n. 72 del 2011; Cass. 3 aprile 2003, n. 5141), ai sensi dell'art. 1969 c.c. (propriamente applicabile in tema di contratto di transazione), è rilevante il solo errore di diritto sulla situazione costituente presupposto della "res controversa" (e, quindi, su un antecedente logico della transazione) e non quello che cade su una questione che sia stata oggetto di controversia (o che avrebbe potuto formare oggetto di controversia, cosiddetto caput controversum) (in termini anche
Cass.
2.8.2007 n. 17015 la quale in applicazione di tale principio ha ritenuto che non
è annullabile la transazione con la quale le parti abbiano convenuto un determinato corrispettivo come incentivo all'esodo ed a tacitazione di tutti i diritti del lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto, in tal caso, l'errore, incidendo sulle reciproche concessioni, attiene direttamente all'oggetto della transazione e non già ad un suo presupposto, cfr. sentenza Corte d'Appello di Bari nr
1254/2024).
Pertanto, alla luce di si tali condivisibili argomentazioni, e del principio espresso a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità in ordine ai presupposti dell'efficacia novativa della transazione (cfr. Cass. Sez. 6, 06/10/2020, n. 21371, Rv. 659246 - 01), deve rilevarsi come l'accordo transattivo intervenuto tra il ricorrente e abbia CP_2
senz'altro contenuto novativo, non solo alla luce della volontà espressa dalle parti (“il presente costituisce, pertanto, accordo transattivo, generale e novativo (art. 1965 codice civile) fra le parti le quali null'altro hanno reciprocamente a pretendere salvo quando previsto nel presente accordo”) ma anche del dato oggettivo della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in sostituzione di quello precedente.
Ai fini della prova dell'animus novandi, deve quindi darsi opportuno rilievo sia alla presenza di esplicite dichiarazioni delle parti e al contenuto di alcune clausole, ma a che all''interpretazione complessiva delle stesse.
Altresì si deve tener conto della diversa natura delle obbligazioni transatte, confluite in un unico accordo, e del mutamento del titolo dell'obbligazione.
Alla luce di tutto ciò, la dedotta circostanza secondo cui i contributi non sarebbero stati versati e/o che non risulterebbero dall'estratto conto previdenziale del ricorrente
è, prima ancora che infondata, irrilevante ai fini ex adverso pretesi di vedersi restituire da parte della somma che egli stesso ha convenuto ed accettato di restituire con CP_2
la sottoscrizione dell'accordo transattivo.
E ciò in quanto l'obbligo da egli assunto con detto accordo sulla restituzione di quella determinata somma costituisce oggetto dell'accordo raggiunto a componimento della lite e, quindi, rappresenta il punto di equilibrio che ha indotto le parti alla sua sottoscrizione.
Le argomentazioni sin qui esposte conducono al rigetto del ricorso.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., tenuto conto dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito di segno difforme, nonché dell'assenza di specifici precedenti di legittimità sulle questioni controverse.
P. Q. M.
- rigetta il ricorso
- spese compensate
Taranto, 3 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Viviana Di Palma